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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2761/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 30.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, visti gli artt. 6 D.
Lgs. 150/11 e 429 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761/2019 r.g.a.c. tra
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via Seminario Parte_1
n. 147, presso lo studio dell'Avv. MAURO MARIA dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo
- OPPONENTE
e difesa in Controparte_1 giudizio dal funzionario delegato ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011 Avv.to
Luciano Scafidi
- OPPOSTO
avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE
AMMINISTRATIVA sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con ricorso depositato il 12.04.2019, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 211 del 11.03.2019, ed a lui notificata in data 13.03.2019, su impulso dell' Controparte_1
con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di
[...]
€ 3.316,50 per non aver dato “dimostrazione nei termini della regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro “a nero” nonché del mantenimento in servizio per almeno tre mesi, comprovati attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi assicurativi”.
In particolare, l'opponente esponeva di aver pagato la sanzione in misura ridotta così comminata all'esito dell'ispezione del 03.03.2016 e di aver provveduto alla regolarizzazione della posizione lavorativa dei dipendenti e, per questo, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 211/2019.
Resisteva in giudizio l'amministrazione opposta impugnando l'avversa opposizione, invocandone il rigetto con condanna alle spese.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito elencati.
Preliminarmente, va evidenziato che l'opponente non ha sostanzialmente contestato il fatto oggetto della violazione, tanto più che afferma di aver provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori a seguito della notifica del verbale ispettivo del 03.03.2016.
Altrettanto incontroversa è la circostanza che, pur avendo pagato in misura ridotta la sanzione comminata e dato seguito agli adempimenti per la regolarizzazione dei lavoratori “a nero”, non vi sia agli atti la prova della Con comunicazione all' .
Valga considerare che, l'art. 13 del D.lgs. 124/2004 prevede “ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale
pag. 2/4 ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato”.
Mancando agli atti la prova dell'avvenuta comunicazione della regolarizzazione all' ne consegue che il provvedimento oggi impugnato risulta del tutto CP_1 conforme alla legge.
La circostanza risulta ulteriormente avvalorata dall'attestazione resa dall'amministrazione nel rapporto del 22/08/2017 (cfr allegato 4 della produzione di parte opposta), né tale circostanza risulta specificamente contestata atteso che il ricorrente non ha preso alcuna posizione sul punto.
Per inciso, a nulla rileva la revoca dell'ingiunzione di pagamento con n. 1803 del
09.01.2019, la quale afferisce al mancato pagamento della sanzione comminata a seguito dell'ispezione e non alla mancata comunicazione della regolarizzazione Con del rapporto oggetto di contestazione da parte dell' .
Per tali ragioni, l'opposizione merita di essere integralmente rigettata per i motivi sopra esposti.
In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 20.12.2017, n.
30597).
pag. 3/4 Atteso che nel caso di specie l' non ha dimostrato di aver effettuato CP_1 spese per lo svolgimento della difesa, né può trovare applicazione l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., disposizione che fa riferimento unicamente alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'autorità opposta non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla proposta opposizione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) nulla per spese.
Così deciso in Nola, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 30.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, visti gli artt. 6 D.
Lgs. 150/11 e 429 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2761/2019 r.g.a.c. tra
, elett.te dom.to in Nola (NA) alla via Seminario Parte_1
n. 147, presso lo studio dell'Avv. MAURO MARIA dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo
- OPPONENTE
e difesa in Controparte_1 giudizio dal funzionario delegato ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011 Avv.to
Luciano Scafidi
- OPPOSTO
avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE
AMMINISTRATIVA sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132
c.p.c. come modificato dalla I. 69/2009.
Con ricorso depositato il 12.04.2019, il sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 211 del 11.03.2019, ed a lui notificata in data 13.03.2019, su impulso dell' Controparte_1
con la quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di
[...]
€ 3.316,50 per non aver dato “dimostrazione nei termini della regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro “a nero” nonché del mantenimento in servizio per almeno tre mesi, comprovati attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi assicurativi”.
In particolare, l'opponente esponeva di aver pagato la sanzione in misura ridotta così comminata all'esito dell'ispezione del 03.03.2016 e di aver provveduto alla regolarizzazione della posizione lavorativa dei dipendenti e, per questo, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 211/2019.
Resisteva in giudizio l'amministrazione opposta impugnando l'avversa opposizione, invocandone il rigetto con condanna alle spese.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito elencati.
Preliminarmente, va evidenziato che l'opponente non ha sostanzialmente contestato il fatto oggetto della violazione, tanto più che afferma di aver provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori a seguito della notifica del verbale ispettivo del 03.03.2016.
Altrettanto incontroversa è la circostanza che, pur avendo pagato in misura ridotta la sanzione comminata e dato seguito agli adempimenti per la regolarizzazione dei lavoratori “a nero”, non vi sia agli atti la prova della Con comunicazione all' .
Valga considerare che, l'art. 13 del D.lgs. 124/2004 prevede “ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale
pag. 2/4 ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato”.
Mancando agli atti la prova dell'avvenuta comunicazione della regolarizzazione all' ne consegue che il provvedimento oggi impugnato risulta del tutto CP_1 conforme alla legge.
La circostanza risulta ulteriormente avvalorata dall'attestazione resa dall'amministrazione nel rapporto del 22/08/2017 (cfr allegato 4 della produzione di parte opposta), né tale circostanza risulta specificamente contestata atteso che il ricorrente non ha preso alcuna posizione sul punto.
Per inciso, a nulla rileva la revoca dell'ingiunzione di pagamento con n. 1803 del
09.01.2019, la quale afferisce al mancato pagamento della sanzione comminata a seguito dell'ispezione e non alla mancata comunicazione della regolarizzazione Con del rapporto oggetto di contestazione da parte dell' .
Per tali ragioni, l'opposizione merita di essere integralmente rigettata per i motivi sopra esposti.
In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 20.12.2017, n.
30597).
pag. 3/4 Atteso che nel caso di specie l' non ha dimostrato di aver effettuato CP_1 spese per lo svolgimento della difesa, né può trovare applicazione l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., disposizione che fa riferimento unicamente alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'autorità opposta non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla proposta opposizione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
b) nulla per spese.
Così deciso in Nola, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 4/4