Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
02 7 17 /03 R PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.16068/00 SEZIONE LAVORO Cron. 6177 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Od.
6.11.02 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Alberto SPANO Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Donato FIGURELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LINEE LAZIALI s.p.a, già COTRAL, in persona dell'amministratore unico dott. Mario Di Carlo, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 1.16, presso l'avv.Lorenzo Falasca, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrente-
contro
SI NO, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare, 61 presso l'avv. Luciano Drisaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
4433 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15353 del 19.5. 2000, reg.gen. n.35709/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Fafsca e Drisaldi, Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO b Con sentenza | 23.6.1999 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da IS UB nei confronti della COTRAL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello ritenendo la illegittimità del recesso nei confronti del UB con decorrenza 30.11.1988, in applicazione dell'art.3 della legge n.270 del 1988 e condannato la COTRAL al pagamento delle retribuzioni e degli accessori a decorrere dalla data del recesso. Osservava in motivazione che la norma era stata ritenuta costituzionalmente illegittima dal Giudice delle leggi con la sentenza n.60/91 relativamente ai dipendenti che, come il UB, dichiarati inidonei alle mansioni nelle quali erano inquadrati, erano stati poi adibiti ad altre mansioni di livello professionale equivalente o superiore. Aggiungeva che la decadenza ex art.6 della legge n.604 del 1966 e la supposta acquiescenza al provvedimento aziendale non poteva essere rilevata di ufficio, atteso anche che nel 1991 il SI presentò domanda di riammissione in servizio. -2- Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Linee Laziali s.p.a, succeduta alla COTRAL, resiste con controricorso il SI, le Linee Laziali hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n.604 del 1966, 2966 c.c. e vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta la mancata applicazione della decadenza essendo stato impugnato il licenziamento ben oltre il termine di sessanta giomi. La censura è infondata. Premesso che la più recente giurisprudenza della Corte ha ritenuto l'inapplicabilità della decadenza di cui al citato art.6 allo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvierli, cfr. Cass. n.7386/94 c 10741/96, si osserva l'eccezione proposta. in/ quanto eccezione in senso stretto, doveva essere proposta con la memoria di costituzione in giudizio e non poteva essere rilevata di ufficio dal primo giudice, cfr. Cass. n. 1788 del 1997, 1035 del 1991, 10644 del 1990. Con il secondo motivo deducendo la violazione degli artt. 1324 e 1325 c.c. e dell'art. 136 della Cost. la ricorrente lamenta il mancato rilievo dell'acquiescenza del SI al licenziamento deducibile dal suo comportamento valutato alla luce della circostanza che la illegittimità costituzionale della norma era conoscibile dal lavoratore. Conseguentemente il suo comportamento di mancata reazione al recesso illegittimo poteva essere interpretato dal datore di lavoro come acquiescenza. -3- La censura è infondata. L'esclusione dell'acquiescenza del SI è stata logicamente ritenuta dal Tribunale dalla circostanza che nel 1991, appresa con la pubblicazione della sentenza n.60 la illegittimità della norma che aveva fondato il recesso, il lavoratore chiese di essere riammesso in servizio. Il comportamento precedente a questa domanda non poteva essere considerato dal datore di lavoro, anch'egli ignaro dell'illegittimità della norma, concludente nel senso di rinuncia ad un diritto che riteneva insussistente. Se si ipotizza, invece, che il datore di lavoro conoscesse la illegittimità della norma, dovrebbe ritenere cho la abbia applicata in mala fede e non vi può essere tutela del suo affidamento nel comportamento dell'altra parte Il principio dell'affidamento, infatti, è fondato sulla buona fede che deve presiedere alla interpretazione del contratto, art. 1366 cc., ed anche alla sua esecuzione, art. 1375 c.c, e deve ispirare il reciproco comportamento delle parti, 1175 c.c.. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.2947 e 115 c.p.c. e dei principi sull'onere della prova ed il vizio di motivazione, la società ricorrente assume che nel giudizio di primo grado e in quello di appello aveva contestato che il SI, dopo la dichiarazione di inidoneità, avesse esplicato mansioni di settimo livello, affermando che esse potevano essere riconducibili a quelle di addetto al capolinea cioè di impiegato comune di ottavo livello, e non di capolinea, e quindi inferiori professionalmente a quelle espletate in precedenza. Sul punto il SI aveva articolato prova per testi tendente a dimostrare le mansioni di capolinca. Il Tribunale non aveva : -4- C89 N 84-8-11 39DIT VIMⱭ DIRECTOR ISNIS IV OLINIⱭ O VSSVI YS3DS INDO VⱭ A 'OALSISTI OTIOF VISOKU WA KI raccolto la prova e senza riscontro probatorio ha ritenuto che il SI fosse stato adibito a mansioni di capolinea, ritenendo erroneamente provato o ammesso un fatto controverso. La censura è fondata sia sotto il profilo del vizio di motivazione che di violazione dei principi sulla prova. L'adibizione, dopo la dichiarazione di inidoneità, a mansioni equivalenti a quelle precedenti costituisce fatto costitutivo della domanda del SI diretta a far dichiarare la illegittimità del suo esodo. A sensi dell'art. 2697 c.c. invocato dalla ricorrente, l'indicazione dell'art.2947 c.c. è un evidente lapus calami, il SI aveva l'onere di provare detto fatto che, essendo stato contestato dal convenuto, non poteva essere ritenuto pacifico. Il Tribunale ha ritenuto che il SI abbia esplicato mansioni di capolinea, senza precisare le ragioni del suo convincimento su questo punto decisivo e ritenendo implicitamente provato un fatto controverso. La sentenza impugnata appare viziata per omessa motivazione su un punto decisivo e per violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., va cassata a sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c... La causa va rinviata ad altro giudice designato nel dispositivo al quale si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.
P Q M
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma 1.2002 Consigliere est. Il Presidente IL CANCELLERE Denoalia Cancelieria -5- 21758.2007