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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/08/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1668/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1668 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 26.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Fratti n.5 presso lo studio dell'avv.to Maria José Sciortino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Fratti n. 5 presso lo studio dell'avv.to Maria José Sciortino che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti così concludeva:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vico Equense, atto n. n. 93, P.2, Serie A, anno 1982, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle prescritte annotazioni, alle seguenti condizioni:
1. La signora riconosce a favore CP_1 del signor un assegno divorzile di € 100,00 mensili da rivalutarsi ogni anno secondo Parte_1 gli indici ISTAT;
dichiarano, inoltre, di aver regolato prima d'ora ogni diversa questione economica/patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a pretendere a tali titoli l'uno
1 N. 1668/2024 R.G.V.G.
dall'altro, fatto salvo quanto qui espressamente pattuito;
rinunciano a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione proposta o da promuoversi anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio, inclusa quella relativa all'assegno divorzile;
2. le parti prestano, infine, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, passaporti inclusi.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.10.2024 e - premettendo di essersi Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in Vico Equense il 25.8.1982 e che nel corso dell'unione sono nate le figlie (39 anni, essendo nata il [...]) e (35 anni, essendo nata il Persona_1 Per_2 29.11.1989), ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il Tribunale di Vicenza con provvedimento in data 3.2.1989 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 26.6.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E', inoltre, trascorso ben oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
2 N. 1668/2024 R.G.V.G.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vico Equense il 25.8.1982 tra i coniugi nato a San Giorgio a [...] il Parte_1
2.4.1954 e nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1982, al n. 93, parte II, serie A;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a un CP_1 Parte_1 assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver già regolato prima d'ora ogni diversa questione economica/patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a pretendere a tali titoli l'una dall'altra, fatto salvo quanto sopra espressamente pattuito nonché di rinunziare a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione, proposta o da promuoversi, anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio, inclusa quella relativa all'assegno divorzile;
4) con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 18.8.2015
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1668 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 26.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Via Fratti n.5 presso lo studio dell'avv.to Maria José Sciortino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Fratti n. 5 presso lo studio dell'avv.to Maria José Sciortino che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti così concludeva:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vico Equense, atto n. n. 93, P.2, Serie A, anno 1982, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle prescritte annotazioni, alle seguenti condizioni:
1. La signora riconosce a favore CP_1 del signor un assegno divorzile di € 100,00 mensili da rivalutarsi ogni anno secondo Parte_1 gli indici ISTAT;
dichiarano, inoltre, di aver regolato prima d'ora ogni diversa questione economica/patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a pretendere a tali titoli l'uno
1 N. 1668/2024 R.G.V.G.
dall'altro, fatto salvo quanto qui espressamente pattuito;
rinunciano a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione proposta o da promuoversi anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio, inclusa quella relativa all'assegno divorzile;
2. le parti prestano, infine, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, passaporti inclusi.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 10.10.2024 e - premettendo di essersi Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio in Vico Equense il 25.8.1982 e che nel corso dell'unione sono nate le figlie (39 anni, essendo nata il [...]) e (35 anni, essendo nata il Persona_1 Per_2 29.11.1989), ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che il Tribunale di Vicenza con provvedimento in data 3.2.1989 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 26.6.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E', inoltre, trascorso ben oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
2 N. 1668/2024 R.G.V.G.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vico Equense il 25.8.1982 tra i coniugi nato a San Giorgio a [...] il Parte_1
2.4.1954 e nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1982, al n. 93, parte II, serie A;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a un CP_1 Parte_1 assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver già regolato prima d'ora ogni diversa questione economica/patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a pretendere a tali titoli l'una dall'altra, fatto salvo quanto sopra espressamente pattuito nonché di rinunziare a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione, proposta o da promuoversi, anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio, inclusa quella relativa all'assegno divorzile;
4) con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 18.8.2015
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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