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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, LA
MUSCO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4769/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M100100-2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 10/10/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 14/10/2025, i sigg. Rappresentante_1, nella sua qualità di socio e rappresentante legale della società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 & C. s. a.s., esercente l'attività di “ristorazione con somministrazione (561011)", nonché la sig.ra Nominativo_1
, in qualità di socia della predetta società, rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, hanno impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF902M100100/2025, notificato alla società il 16/07/2025, col quale l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2021, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 bis
DPR 600/73, artt. 5 bis del D.Lgs. 446/97 e art. 54, comma 5 DPR 633/72, aveva accertato ricavi non contabilizzati dalla società per complessivi € 168.280,41 ed un reddito d'impresa di € 163.810,00 (a fronte di una perdita dichiarata di € 4.470,00) con conseguente liquidazione di maggiori imposte pari ad € 25.837,39, calcolo di interessi pari ad € 3.559,25 ed irrogazione di sanzioni pari ad € 22.717,80.
Ai sensi dell'art. 5 del TUIR n. 917/86, il reddito accertato è stato imputato in capo a ciascuno dei soci sulla base delle quote di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione.
L'Avviso di Accertamento aveva fatto seguito alla notifica, sia alla società che ai soci, dello schema d'atto n. TF9Q2M100100/2025 nel quale erano state trasfuse le risultanze del processo verbale di constatazione consegnato alla società il 30/09/2024 a conclusione di una verifica generale ai fini delle II.DD. e dell'IVA relativamente all'anno d'imposta 2021, con la quale erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati, inizialmente calcolati in € 293.500,00 poi ridotti ad € 168.280,41 a seguito delle osservazioni formulate dai ricorrenti.
Si premette che in sede di verifica era stata contestata l'inattendibilità delle scritture contabili per le seguenti due diverse motivazioni:
· errata compilazione del prospetto delle rimanenze “food” (in cui le rimanenze di ciascun prodotto non risultavano raggruppate per categorie, quantità e valore, in violazione dell'art 15 del dpr 600/73);
· presenza di un conto Cassa Contanti che evidenziava saldi giornalieri negativi;
procedendo ad effettuare una ricostruzione indiretta dei ricavi contestando quelli non contabilizzati.
Punto di partenza per la ricostruzione indiretta dei ricavi sono stati il conto di costo n. 62612 “lavaggio biancheria” ed il conto n. 57.03.01 del corrispondente fornitore “Società_2 srl”.
Nell'esaminare le fatture del fornitore “Società_2 srl” era emersa la contabilizzazione di n. 10 fatture passive relative al lavaggio di tovaglioli, strofinacci, runner, tovaglie, lavette di spugna e varie.
I verificatori, al fine di determinare il numero dei clienti presenti nella struttura, limitando l'attenzione alle fatture della lavanderia ricevute nell'arco temporale “febbraio-dicembre”, hanno estrapolato il numero dei pezzi mensili dei soli “tovaglioli” determinandoli in n. 13.259 che, moltiplicati per il prezzo medio a persona di € 61.99, hanno dato luogo ai ricavi ricostruiti pari ad € 821.925,41.
Per differenza con quelli dichiarati di € 653.645,00, hanno determinato i presunti maggiori Ricavi che hanno concorso alla determinazione del maggior reddito d'impresa, alla formazione della base imponibile ai fini
IRAP ed al Volume d'affari ai fini dell'IVA. Ritenendolo palesemente infondato, errato, frutto di sommarie quanto illegittime valutazioni e ricostruzioni dell'Ufficio, carente di motivazione, ed emesso in evidente violazione di norme e principi, il predetto Avviso di Accertamento è stato contestato per i seguenti motivi:
- Erronea valutazione dell'attendibilità delle scritture contabili in quanto:
o non esiste alcun obbligo per la società di approntare un prospetto delle rimanenze con “l'elencazione analitica dei singoli prodotti, con specifica di quantità e valore di ciascuno di essi” così come l'Ufficio ha erroneamente affermato nell'atto impugnato;
o la presenza di saldi negativi nel conto “cassa contanti” è riconducibile ad un mero errore formale, del tutto privo di effetti sul bilancio d'esercizio, nonché irrilevante ai fini dell'attendibilità dell'impianto contabile;
- Carenza dei presupposti giustificativi per l'esecuzione dell'accertamento col metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 600/73, attesa l'attendibilità della contabilità per come precisato al punto precedente;
- Falsità della ricostruzione induttiva mediante il c.d. “tovagliometro”, per la infondatezza e la totale erroneità della percentuale di tovaglioli destinati ad altri usi, inizialmente computata nella misura del 20%, successivamente ridotta al 5%;
- Violazione del contraddittorio preventivo per assenza di motivazione rafforzata, in violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente, non avendo l'Ufficio tenuto conto dell'ampia e inconfutabile prova dell'errore commesso dall'Ufficio, dimostrando che, ove conteggiati solo i tovaglioli da portata (dim. 50x50) e applicando lo sfrido mediamente attribuibile alle attività di ristorazione per casi simili (dal 25 % fino al 35%) non sarebbe risultato alcun ricavo non dichiarato e, quindi, l'assenza di qualsiasi elusione o evasione di imposta;
- Carenza di motivazione, essendosi limitato l'Ufficio a rigettare le osservazioni rese dalla contribuente sulla scorta del seguente ragionamento: << Tanto premesso, esaminate le richieste di parte e valutata la documentazione esibita in ordine a tali ultime contestazioni, l'Ufficio ritiene, da un lato, di poter rideterminare la pretesa erariale stralciando i tovagliolini 30x30 dal numero dei coperti accertabili, in quanto effettivamente le dimensioni ridotte del tovagliolino 30x30 non consentono di assumerlo come tovagliolo base per un coperto al pari del tovagliolo 50x50; tuttavia, lo stesso Ufficio non può non rilevare che nella ricostruzione accertabile era stata già scomputata, dal numero complessivo di tovaglioli (19.099), una percentuale del 20%, pari a ben 3.820 tovaglioli, che fossero destinati ad altro uso. Si ritiene che detta percentuale sia stata riconosciuta in misura ampia anche al fine di ricomprendere usi diversi, non espressamente citati, e che dunque la stessa possa anche essere comprensiva, quantomeno in parte, del tovagliolo “uso dessert e/o frutta” di cui, in questa sede, si effettua lo stralcio >>.
- Apoditticità del risultato economico, non essendo state considerate le circostanze che hanno caratterizzato la gestione aziendale nell'anno d'imposta 2021, vale a dire le disposizioni emergenziali Covid-19, che hanno introdotto gravose limitazioni, nonché la circostanza che l'anno 2021 rappresentava il primo esercizio di attività aziendale;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari.
Agenzia delle Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
05/12/2025, riproponendo pedissequamente quanto ampiamente formulato nell'Avviso di Accertamento oggetto di impugnazione, ha insistito per la sua conferma e per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La società Ricorrente_1 ed i soci Nominativo_1 e Rappresentante_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 29/12/2025, confutando gli scritti difensivi dell'Ufficio, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento ai primi due motivi di impugnazione, con i quali è stata contestata l'assenza dei presupposti giustificativi per l'esecuzione dell'accertamento col metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 600/73, attesa l'attendibilità delle scritture contabili, osserva il Collegio che la Corte di cassazione, con propria Ordinanza n. 19136 del 11/07/2024, ha avuto occasione di chiarire che
“l'accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) Dpr 600/1973, operato mediante la determinazione dei ricavi di un'impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, determinato dalla disamina delle fatture della lavanderia, è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli”
(cfr tra le altre, Cassazione nn. 8822/2019, 20060/2014, 13068/2011 nonché, per l'analogo rilievo presuntivo anche delle materie prime utilizzate per la preparazione di ciascun pasto, n. 51/1999).
Conclusivamente, la Cassazione ha chiarito che, in materia di accertamento dei redditi, il metodo analitico- induttivo può basarsi sulla complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni dell'articolo articolo 39 più volte menzionato, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette, e dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (cfr Cassazione nn. 33604/2019, 7025/2018 e 30803/2017).
Il metodo analitico induttivo utilizzato dall'Ufficio, pertanto, poiché ancorato, in astratto, ad un elemento di sicura affidabilità, quale l'utilizzo di tovaglioli in un ristorante, in quanto centrale per tale tipologia di attività, deve essere ritenuto corretto, a prescindere dalle eventuali incongruenze riferite al conto “cassa contanti” per la presunta presenza di saldi negativi, od alla presunta errata compilazione del prospetto delle rimanenze finali “food”.
Assodata la legittimità del metodo accertativo utilizzato dall'Ufficio e non essendo stato contestato il prezzo medio a persona di € 61,99 oltre Iva da questo determinato, occorre a questo punto prendere in esame il moltiplicatore di quel prezzo medio.
Nello specifico, occorre stabilire se il numero dei tovaglioli determinato in sede di accertamento possa essere o meno determinato congruo al fine di rideterminare i maggiori ricavi, atteso che è stata contestata dai ricorrenti la percentuale di sfrido applicata dall'Ufficio.
Per completezza espositiva si precisa che, nello schema d'atto notificato, l'Ufficio aveva determinato come segue il numero dei tovaglioli utilizzati per la somministrazione:
- Totale tovaglioli lavati n. 19.099
- Sfrido (tovaglioli x altri usi) 20% n. - 3.820
- Tovaglioli utilizzati n. 15.279
A seguito delle osservazioni allo Schema d'Atto, con le quali i contribuenti avevano fatto rilevare che tra i n. 19.099 tovaglioli lavati erano stati ricompresi anche n. 4.885 “tovagliolini 30x30” che, di fatto, sono di accompagnamento al tovagliolo da portata e sono destinati al consumo di eventuale dessert e/o frutta e che, pertanto, non possono essere assunti a base della ricostruzione del numero dei coperti, l'Ufficio aveva stralciato dal computo dei tovaglioli lavati i “tovagliolini 30x30”, rideterminando quelli utilizzati come segue:
- Totale tovaglioli lavati n. 19.099
- Tovagliolini 30x30 n. - 4.885
- Sfrido (tovaglioli x altri usi) 5% n. - 955
- Tovaglioli utilizzati n. 13.259
vale a dire, nel riconoscere l'inutilizzabilità dei “Tovagliolini 30x30” ai fini del calcolo dei tovaglioli utilizzati, aveva ingiustificatamente ridotto la percentuale di sfrido dal 20% al 5%, rideterminando i ricavi ricostruiti in
€ 821.925,41 (€ 61.99 x 13.259) in luogo degli € 947.145,21 (€ 61,99 x 15.279) determinati nell'Atto di
Adesione.
A parere del Collegio quella del 5% applicata dall'Ufficio non è la giusta percentuale di tovaglioli che, ragionevolmente, debba essere sottratta dal totale dei tovaglioli lavati in quanto normalmente utilizzati per altri scopi quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli.
Al fine di ricostruire i maggiori ricavi, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di cassazione in numerose pronunce, il Collegio ritiene congrua l'originaria percentuale del 20%, da calcolarsi al netto dei “Tovagliolini
30x30”, statuendo che i tovaglioli utilizzati al fine di ricalcolare i maggiori ricavi debbano essere computati come segue:
- Totale tovaglioli lavati n. 19.099
- Tovagliolini 30x30 n. - 4.885
- Tovaglioli lavati 50x50 n. 14.214
- Sfrido (tovaglioli x altri usi) 20% n. - 2.843
- Tovaglioli utilizzati n. 11.371
rideterminando i Maggiori Ricavi sui quali ricalcolare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni come segue:
- Ricavi rideterminati (€ 61,99 x 11.371) € 704.888,29
- Ricavi dichiarati € - 653.645,00
- Maggiori ricavi € 51.243,29
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere accolto parzialmente e, attesa la reciproca soccombenza, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, ACCOGLIE
parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice LA Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dr. Salvatore Sbrizzi
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, LA
MUSCO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4769/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF902M100100-2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 10/10/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 14/10/2025, i sigg. Rappresentante_1, nella sua qualità di socio e rappresentante legale della società Ricorrente_1 s.a.s. di Rappresentante_1 & C. s. a.s., esercente l'attività di “ristorazione con somministrazione (561011)", nonché la sig.ra Nominativo_1
, in qualità di socia della predetta società, rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2, hanno impugnato l'Avviso di Accertamento n. TF902M100100/2025, notificato alla società il 16/07/2025, col quale l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2021, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 bis
DPR 600/73, artt. 5 bis del D.Lgs. 446/97 e art. 54, comma 5 DPR 633/72, aveva accertato ricavi non contabilizzati dalla società per complessivi € 168.280,41 ed un reddito d'impresa di € 163.810,00 (a fronte di una perdita dichiarata di € 4.470,00) con conseguente liquidazione di maggiori imposte pari ad € 25.837,39, calcolo di interessi pari ad € 3.559,25 ed irrogazione di sanzioni pari ad € 22.717,80.
Ai sensi dell'art. 5 del TUIR n. 917/86, il reddito accertato è stato imputato in capo a ciascuno dei soci sulla base delle quote di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione.
L'Avviso di Accertamento aveva fatto seguito alla notifica, sia alla società che ai soci, dello schema d'atto n. TF9Q2M100100/2025 nel quale erano state trasfuse le risultanze del processo verbale di constatazione consegnato alla società il 30/09/2024 a conclusione di una verifica generale ai fini delle II.DD. e dell'IVA relativamente all'anno d'imposta 2021, con la quale erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati, inizialmente calcolati in € 293.500,00 poi ridotti ad € 168.280,41 a seguito delle osservazioni formulate dai ricorrenti.
Si premette che in sede di verifica era stata contestata l'inattendibilità delle scritture contabili per le seguenti due diverse motivazioni:
· errata compilazione del prospetto delle rimanenze “food” (in cui le rimanenze di ciascun prodotto non risultavano raggruppate per categorie, quantità e valore, in violazione dell'art 15 del dpr 600/73);
· presenza di un conto Cassa Contanti che evidenziava saldi giornalieri negativi;
procedendo ad effettuare una ricostruzione indiretta dei ricavi contestando quelli non contabilizzati.
Punto di partenza per la ricostruzione indiretta dei ricavi sono stati il conto di costo n. 62612 “lavaggio biancheria” ed il conto n. 57.03.01 del corrispondente fornitore “Società_2 srl”.
Nell'esaminare le fatture del fornitore “Società_2 srl” era emersa la contabilizzazione di n. 10 fatture passive relative al lavaggio di tovaglioli, strofinacci, runner, tovaglie, lavette di spugna e varie.
I verificatori, al fine di determinare il numero dei clienti presenti nella struttura, limitando l'attenzione alle fatture della lavanderia ricevute nell'arco temporale “febbraio-dicembre”, hanno estrapolato il numero dei pezzi mensili dei soli “tovaglioli” determinandoli in n. 13.259 che, moltiplicati per il prezzo medio a persona di € 61.99, hanno dato luogo ai ricavi ricostruiti pari ad € 821.925,41.
Per differenza con quelli dichiarati di € 653.645,00, hanno determinato i presunti maggiori Ricavi che hanno concorso alla determinazione del maggior reddito d'impresa, alla formazione della base imponibile ai fini
IRAP ed al Volume d'affari ai fini dell'IVA. Ritenendolo palesemente infondato, errato, frutto di sommarie quanto illegittime valutazioni e ricostruzioni dell'Ufficio, carente di motivazione, ed emesso in evidente violazione di norme e principi, il predetto Avviso di Accertamento è stato contestato per i seguenti motivi:
- Erronea valutazione dell'attendibilità delle scritture contabili in quanto:
o non esiste alcun obbligo per la società di approntare un prospetto delle rimanenze con “l'elencazione analitica dei singoli prodotti, con specifica di quantità e valore di ciascuno di essi” così come l'Ufficio ha erroneamente affermato nell'atto impugnato;
o la presenza di saldi negativi nel conto “cassa contanti” è riconducibile ad un mero errore formale, del tutto privo di effetti sul bilancio d'esercizio, nonché irrilevante ai fini dell'attendibilità dell'impianto contabile;
- Carenza dei presupposti giustificativi per l'esecuzione dell'accertamento col metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 600/73, attesa l'attendibilità della contabilità per come precisato al punto precedente;
- Falsità della ricostruzione induttiva mediante il c.d. “tovagliometro”, per la infondatezza e la totale erroneità della percentuale di tovaglioli destinati ad altri usi, inizialmente computata nella misura del 20%, successivamente ridotta al 5%;
- Violazione del contraddittorio preventivo per assenza di motivazione rafforzata, in violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del Contribuente, non avendo l'Ufficio tenuto conto dell'ampia e inconfutabile prova dell'errore commesso dall'Ufficio, dimostrando che, ove conteggiati solo i tovaglioli da portata (dim. 50x50) e applicando lo sfrido mediamente attribuibile alle attività di ristorazione per casi simili (dal 25 % fino al 35%) non sarebbe risultato alcun ricavo non dichiarato e, quindi, l'assenza di qualsiasi elusione o evasione di imposta;
- Carenza di motivazione, essendosi limitato l'Ufficio a rigettare le osservazioni rese dalla contribuente sulla scorta del seguente ragionamento: << Tanto premesso, esaminate le richieste di parte e valutata la documentazione esibita in ordine a tali ultime contestazioni, l'Ufficio ritiene, da un lato, di poter rideterminare la pretesa erariale stralciando i tovagliolini 30x30 dal numero dei coperti accertabili, in quanto effettivamente le dimensioni ridotte del tovagliolino 30x30 non consentono di assumerlo come tovagliolo base per un coperto al pari del tovagliolo 50x50; tuttavia, lo stesso Ufficio non può non rilevare che nella ricostruzione accertabile era stata già scomputata, dal numero complessivo di tovaglioli (19.099), una percentuale del 20%, pari a ben 3.820 tovaglioli, che fossero destinati ad altro uso. Si ritiene che detta percentuale sia stata riconosciuta in misura ampia anche al fine di ricomprendere usi diversi, non espressamente citati, e che dunque la stessa possa anche essere comprensiva, quantomeno in parte, del tovagliolo “uso dessert e/o frutta” di cui, in questa sede, si effettua lo stralcio >>.
- Apoditticità del risultato economico, non essendo state considerate le circostanze che hanno caratterizzato la gestione aziendale nell'anno d'imposta 2021, vale a dire le disposizioni emergenziali Covid-19, che hanno introdotto gravose limitazioni, nonché la circostanza che l'anno 2021 rappresentava il primo esercizio di attività aziendale;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratosi antistatari.
Agenzia delle Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
05/12/2025, riproponendo pedissequamente quanto ampiamente formulato nell'Avviso di Accertamento oggetto di impugnazione, ha insistito per la sua conferma e per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La società Ricorrente_1 ed i soci Nominativo_1 e Rappresentante_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 29/12/2025, confutando gli scritti difensivi dell'Ufficio, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento ai primi due motivi di impugnazione, con i quali è stata contestata l'assenza dei presupposti giustificativi per l'esecuzione dell'accertamento col metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 600/73, attesa l'attendibilità delle scritture contabili, osserva il Collegio che la Corte di cassazione, con propria Ordinanza n. 19136 del 11/07/2024, ha avuto occasione di chiarire che
“l'accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) Dpr 600/1973, operato mediante la determinazione dei ricavi di un'impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, determinato dalla disamina delle fatture della lavanderia, è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli”
(cfr tra le altre, Cassazione nn. 8822/2019, 20060/2014, 13068/2011 nonché, per l'analogo rilievo presuntivo anche delle materie prime utilizzate per la preparazione di ciascun pasto, n. 51/1999).
Conclusivamente, la Cassazione ha chiarito che, in materia di accertamento dei redditi, il metodo analitico- induttivo può basarsi sulla complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni dell'articolo articolo 39 più volte menzionato, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette, e dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (cfr Cassazione nn. 33604/2019, 7025/2018 e 30803/2017).
Il metodo analitico induttivo utilizzato dall'Ufficio, pertanto, poiché ancorato, in astratto, ad un elemento di sicura affidabilità, quale l'utilizzo di tovaglioli in un ristorante, in quanto centrale per tale tipologia di attività, deve essere ritenuto corretto, a prescindere dalle eventuali incongruenze riferite al conto “cassa contanti” per la presunta presenza di saldi negativi, od alla presunta errata compilazione del prospetto delle rimanenze finali “food”.
Assodata la legittimità del metodo accertativo utilizzato dall'Ufficio e non essendo stato contestato il prezzo medio a persona di € 61,99 oltre Iva da questo determinato, occorre a questo punto prendere in esame il moltiplicatore di quel prezzo medio.
Nello specifico, occorre stabilire se il numero dei tovaglioli determinato in sede di accertamento possa essere o meno determinato congruo al fine di rideterminare i maggiori ricavi, atteso che è stata contestata dai ricorrenti la percentuale di sfrido applicata dall'Ufficio.
Per completezza espositiva si precisa che, nello schema d'atto notificato, l'Ufficio aveva determinato come segue il numero dei tovaglioli utilizzati per la somministrazione:
- Totale tovaglioli lavati n. 19.099
- Sfrido (tovaglioli x altri usi) 20% n. - 3.820
- Tovaglioli utilizzati n. 15.279
A seguito delle osservazioni allo Schema d'Atto, con le quali i contribuenti avevano fatto rilevare che tra i n. 19.099 tovaglioli lavati erano stati ricompresi anche n. 4.885 “tovagliolini 30x30” che, di fatto, sono di accompagnamento al tovagliolo da portata e sono destinati al consumo di eventuale dessert e/o frutta e che, pertanto, non possono essere assunti a base della ricostruzione del numero dei coperti, l'Ufficio aveva stralciato dal computo dei tovaglioli lavati i “tovagliolini 30x30”, rideterminando quelli utilizzati come segue:
- Totale tovaglioli lavati n. 19.099
- Tovagliolini 30x30 n. - 4.885
- Sfrido (tovaglioli x altri usi) 5% n. - 955
- Tovaglioli utilizzati n. 13.259
vale a dire, nel riconoscere l'inutilizzabilità dei “Tovagliolini 30x30” ai fini del calcolo dei tovaglioli utilizzati, aveva ingiustificatamente ridotto la percentuale di sfrido dal 20% al 5%, rideterminando i ricavi ricostruiti in
€ 821.925,41 (€ 61.99 x 13.259) in luogo degli € 947.145,21 (€ 61,99 x 15.279) determinati nell'Atto di
Adesione.
A parere del Collegio quella del 5% applicata dall'Ufficio non è la giusta percentuale di tovaglioli che, ragionevolmente, debba essere sottratta dal totale dei tovaglioli lavati in quanto normalmente utilizzati per altri scopi quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli.
Al fine di ricostruire i maggiori ricavi, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di cassazione in numerose pronunce, il Collegio ritiene congrua l'originaria percentuale del 20%, da calcolarsi al netto dei “Tovagliolini
30x30”, statuendo che i tovaglioli utilizzati al fine di ricalcolare i maggiori ricavi debbano essere computati come segue:
- Totale tovaglioli lavati n. 19.099
- Tovagliolini 30x30 n. - 4.885
- Tovaglioli lavati 50x50 n. 14.214
- Sfrido (tovaglioli x altri usi) 20% n. - 2.843
- Tovaglioli utilizzati n. 11.371
rideterminando i Maggiori Ricavi sui quali ricalcolare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni come segue:
- Ricavi rideterminati (€ 61,99 x 11.371) € 704.888,29
- Ricavi dichiarati € - 653.645,00
- Maggiori ricavi € 51.243,29
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere accolto parzialmente e, attesa la reciproca soccombenza, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, ACCOGLIE
parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice LA Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dr. Salvatore Sbrizzi
(firma digitale) (firma digitale)