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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3407/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Don Carlo De Parte_1
Cardona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Francesco Panza che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio, Via Firenze n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare
la prescrizione delle somme pretese ai danni del Sig. a titolo di Parte_1
contributi IVS e somme aggiuntive e, pertanto, la prescrizione degli avvisi di addebito n.ri:
- 334 2012 0000600918000; - 334 2013 0004395091000; - 334 2014 0006085553000; -
1 334 2015 0001930557000; - 334 2016 0001673877000 e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o
revocare tali avvisi di addebito. 2) In via subordinata e gradata, accertare e dichiarare la
decadenza del diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo a carico del Sig. Parte_2
in riferimento ai contributi di cui sopra, nonché di ogni atto ad essi prodromico o
[...]
consequenziale; 3) Sempre in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare, la
violazione dell'art. 26 comma 4 del DPR 29/09/1973 n. 602, per non avere l CP_3
prodotto copia conforme all'originale degli avvisi di addebito indicati
[...]
nell'intimazione di pagamento impugnata. Con vittoria di spese, compensi e competenze
…”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei
crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avviso di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… - dichiarare inammissibile e/o Controparte_2
improcedibile l'opposizione proposta statuendone, gradatamente, l'infondatezza nei
confronti di . Con vittoria di spese e competenze di Controparte_2
causa…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229002109355000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420120000600918000,
33420130004395091000, 33420140006085553000, 33420150001930557000 e
CP_ 33420160001673877000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
2 Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità della domanda;
la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 28.11.2022 (tenuta con modalità telematica) l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le argomentazioni di parte ricorrente sull'omessa notifica degli avvisi di addebiti non sono ammissibili per tardività, atteso che, per tale aspetto, la domanda (proposta il 15.6.2022
dopo la notifica avvenuta il 21.5.2022) deve qualificarsi in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c., sicché doveva essere proposta nel termine di 20 giorni.
L'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente è generica ed infondata, atteso che la stessa non è compiutamente portata in giudizio e pare legata all'omessa notifica
CP_ degli avvisi di addebito, dimostrata dall . Oltretutto tale eccezione deve ritenersi riferita al merito e, dunque, è inammissibile per la mancata contestazione degli avvisi di addebito nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999.
Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla produzione di copia conforme degli avvisi di addebito ex art. 26, comma 4, DPR 602/1073 sono portate in giudizio in maniera del tutto incompiuta e, dunque, sono inammissibili.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente non è fondata (con esclusione dell'avviso di addebito n. 33420120000600918000), atteso che Controparte_2
ha dato dimostrazione della notifica dell'intimazione di pagamento n.
[...]
3 03420189004220026000 in data 11.6.2018 (oltre che dell'intimazione di pagamento n.
03420199014101861000, notificata in data 28.11.2019, per gli avvisi di addebito nn.
33420140006085553000, 33420150001930557000 e 33420160001673877000), con valore interruttivo della prescrizione per gli avvisi di addebito nn.
33420130004395091000, 33420140006085553000, 33420150001930557000 e
33420160001673877000.
In merito, le argomentazioni di parte ricorrente sulla tardività della produzione di
[...]
non sono fondate, atteso che la parte aveva allegato la circostanza relativa CP_2
all'interruzione della prescrizione ed aveva prodotto documentazione insufficiente (le relate di notifica ma non le intimazioni di pagamento), sicché era ampiamente configurabile l'intervento del Giudice ex art. 421, comma 2, c.p.c., che prescinde dalla sussistenza di preclusioni in capo alle parti e presuppone la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020).
Unicamente per l'avviso di addebito n. 33420120000600918000 - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in
cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -
CP_ deve dirsi che il credito portato è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 23.4.2012, mentre l'intimazione di pagamento n.
4 0342018900422000026000 è stata notificata in data 11.6.2018, oltre il termine quinquennale.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via
CP_ esecutiva per il credito portato da tale avviso di addebito.
La domanda deve dunque accogliersi limitatamente all'avviso di addebito n.
33420120000600918000 nei termini indicati e per il resto rigettata.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_
1. dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420120000600918000
estinto per intervenuta prescrizione;
CP_
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 23.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3407/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Don Carlo De Parte_1
Cardona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Francesco Panza che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Carmela Filice - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio, Via Firenze n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare
la prescrizione delle somme pretese ai danni del Sig. a titolo di Parte_1
contributi IVS e somme aggiuntive e, pertanto, la prescrizione degli avvisi di addebito n.ri:
- 334 2012 0000600918000; - 334 2013 0004395091000; - 334 2014 0006085553000; -
1 334 2015 0001930557000; - 334 2016 0001673877000 e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o
revocare tali avvisi di addebito. 2) In via subordinata e gradata, accertare e dichiarare la
decadenza del diritto di riscuotere le somme iscritte a ruolo a carico del Sig. Parte_2
in riferimento ai contributi di cui sopra, nonché di ogni atto ad essi prodromico o
[...]
consequenziale; 3) Sempre in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare, la
violazione dell'art. 26 comma 4 del DPR 29/09/1973 n. 602, per non avere l CP_3
prodotto copia conforme all'originale degli avvisi di addebito indicati
[...]
nell'intimazione di pagamento impugnata. Con vittoria di spese, compensi e competenze
…”.
CP_ Conclusioni dell : “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di
spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei
crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avviso di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di : “… - dichiarare inammissibile e/o Controparte_2
improcedibile l'opposizione proposta statuendone, gradatamente, l'infondatezza nei
confronti di . Con vittoria di spese e competenze di Controparte_2
causa…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420229002109355000 in relazione agli avvisi di addebito nn. 33420120000600918000,
33420130004395091000, 33420140006085553000, 33420150001930557000 e
CP_ 33420160001673877000, afferenti a crediti .
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
2 Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità della domanda;
la regolarità della notifica degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 28.11.2022 (tenuta con modalità telematica) l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le argomentazioni di parte ricorrente sull'omessa notifica degli avvisi di addebiti non sono ammissibili per tardività, atteso che, per tale aspetto, la domanda (proposta il 15.6.2022
dopo la notifica avvenuta il 21.5.2022) deve qualificarsi in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c., sicché doveva essere proposta nel termine di 20 giorni.
L'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente è generica ed infondata, atteso che la stessa non è compiutamente portata in giudizio e pare legata all'omessa notifica
CP_ degli avvisi di addebito, dimostrata dall . Oltretutto tale eccezione deve ritenersi riferita al merito e, dunque, è inammissibile per la mancata contestazione degli avvisi di addebito nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999.
Le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla produzione di copia conforme degli avvisi di addebito ex art. 26, comma 4, DPR 602/1073 sono portate in giudizio in maniera del tutto incompiuta e, dunque, sono inammissibili.
L'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente non è fondata (con esclusione dell'avviso di addebito n. 33420120000600918000), atteso che Controparte_2
ha dato dimostrazione della notifica dell'intimazione di pagamento n.
[...]
3 03420189004220026000 in data 11.6.2018 (oltre che dell'intimazione di pagamento n.
03420199014101861000, notificata in data 28.11.2019, per gli avvisi di addebito nn.
33420140006085553000, 33420150001930557000 e 33420160001673877000), con valore interruttivo della prescrizione per gli avvisi di addebito nn.
33420130004395091000, 33420140006085553000, 33420150001930557000 e
33420160001673877000.
In merito, le argomentazioni di parte ricorrente sulla tardività della produzione di
[...]
non sono fondate, atteso che la parte aveva allegato la circostanza relativa CP_2
all'interruzione della prescrizione ed aveva prodotto documentazione insufficiente (le relate di notifica ma non le intimazioni di pagamento), sicché era ampiamente configurabile l'intervento del Giudice ex art. 421, comma 2, c.p.c., che prescinde dalla sussistenza di preclusioni in capo alle parti e presuppone la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (per tutte, in merito, Cass. 26597/2020).
Unicamente per l'avviso di addebito n. 33420120000600918000 - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare
anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale,
secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in
cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” -
CP_ deve dirsi che il credito portato è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 23.4.2012, mentre l'intimazione di pagamento n.
4 0342018900422000026000 è stata notificata in data 11.6.2018, oltre il termine quinquennale.
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via
CP_ esecutiva per il credito portato da tale avviso di addebito.
La domanda deve dunque accogliersi limitatamente all'avviso di addebito n.
33420120000600918000 nei termini indicati e per il resto rigettata.
L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_
1. dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420120000600918000
estinto per intervenuta prescrizione;
CP_
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 23.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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