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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 05.02.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2885/2024 R.G. promossa da
, n. il 29/05/1953 a GIUGLIANO IN CAMPANIA Parte_1
(NA), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANDREA SERGIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. FALSO FRANCESCO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.03.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
2. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 01.03.2024 e l'opposizione depositata in data 05.03.2024 .
3. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
2 Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
4. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede ed in particolare a specificare se sussistano modifiche in senso peggiorativo o migliorativo del quadro patologico precedentemente accertato
Il CTU dott. ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione Persona_1 della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Nella fattispecie in esame il CTU ha accertato: “ Sulla scorta dell'esame clinico- anamnestico si ritiene che il ricorrente sia affetto da: cardiomiopatia dilatativa post-
3 ischemica con impianto di ICD FE 55% gastropatia cronica diverticolosi colon sindrome linfoprofilerativa come da linfoma Non hdogkin a cellule b III a in follow up clinico negativo per ripresa di malattia recente polmonite interstiziale da sars co2” Le suddette patologie , croniche ed evolutive, indubbiamente costituiscono un complesso morboso tale da poter considerare il ricorrente al 100% . Parimenti si ritiene che allo stato Pt_2
NON sussistano i requisiti sanitari necessari per il beneficio della Indennità di accompagnamento.”
In particolare, il CTU ha evidenziato l'evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico rispetto al precedente accertamento precisando: “nel caso in esame risulta evidente che il riconoscimento del beneficio era dovuto sia al periodo della necessità trattamento chemioterapico e successiva terapia immunologica con gli inevitabili effettivi collaterali che determinavano la compromissione anatomo-funzionale
e sia alla fase iniziale della patologica oncologica -alla visita di revisione del 28-04- CP_1
2023 il trattamento chemioterapico era già terminato e pertanto le condizioni psico-fisiche del ricorrente erano obiettivamente “migliorate” -parimenti alla visita peritale è stato accertato un “miglioramento “ delle condizioni cliniche rispetto alla valutazione del 27-
03-2021 in quanto vi è un follow up negativo di ripresa della patologia oncologica né è in atto alcun trattamento chemioterapico -le condizioni cardiologiche determinano una frazione eiezione del 55% ovvero una discreta funzionalità cardiologica - la deambulazione è autonoma”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo
4 stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In ultima analisi, rispetto alle difese svolte all'odierna udienza va osservato che l'oggetto del giudizio di accertamento tecnico preventivo era esclusivamente l'indennità di accompagnamento, non sussistendo il requisito anagrafico già alla data della visita di revisione del 28.04.2023 ai fini della pensione di inabilità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
5. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
5 - spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1
liquidato in atti.
Aversa, 05.02.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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