Art. 26. (Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare) ((Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile trasferire il possesso dei terreni da, sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i comprensori interessanti il territorio di due o piu' regioni, o il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, per i comprensori ricadenti nel territorio di una sola regione, nell'atto in cui procedono alla concessione o con provvedimenti successivi, determinano anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente, in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisano il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabiliscono la misura, della indennita' di occupazione))
Articolo 25Articolo 27
Articolo 26 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
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15 agosto 1952
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1 gennaio 1956
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