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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15052/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024
da
Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura stesa su atto separato e depositato dall'Avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Via della Posta n. 7, ricorrente contro
CP_1 in persona dell'Amministratore Delegato dott. rappresentata e difesa CP_2 dagli avv.ti Carlo Andrea Galli e Giuseppe Magnano di San Lio ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, Via Durini n. 4, giusta delega depositata convenuta
OGGETTO: impugnazione patto di non concorrenza
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 dicembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della società , le conclusioni di CP_1 seguito riportate:
“In via principale: accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza di cui è causa, nonché la natura retributiva del corrispettivo.
Sempre in via principale: condannare la società resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto dell'Ing. . Pt_1
In via subordinata: condannare l'Ing. alla sola restituzione del corrispettivo Pt_1 ricevuto.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori come per legge”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, in data 5 febbraio 2022, dopo ripetute insistenze da parte della società odierna resistente, sottoscritto un patto di non concorrenza che, in estrema sintesi prevedeva: la durata di due anni, il divieto di svolgere attività nel settore delle grandi opere edili nel territorio degli Stati Uniti, Canada e Italia in proprio o quale dipendente di società competitor, un corrispettivo annuo lordo di 13.000 euro, la previsione che in caso di cessazione del rapporto prima del 31 ottobre 2025, la società avrebbe pagato la residua somma fino a concorrenza di € 52.000; una penale pari al doppio del corrispettivo in caso di violazione del patto;
-che in data 28 ottobre 2024, previa cessazione del rapporto con l'odierna resistente, era stato assunto dalla società statunitense AL LCC;
-che il 7 novembre 2024, la resistente gli aveva contestato la violazione del patto in quanto la società AL faceva parte del Gruppo Itinera, competitor della società resistente.
Con il presente ricorso, l'ing contesta la legittimità del patto di non concorrenza Pt_1 per le seguenti ragioni:-eccessiva estensione territoriale;
eccessiva portata del divieto di svolgere attività lavorativa, irrisorietà del corrispettivo.
Sulla base dei predetti motivi, ha chiesto la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, ritenendo, tuttavia, in via principale, di nulla dover restituire di quanto pagato a titolo di corrispettivo in quanto dato, in realtà, a titolo retributivo.
In ogni caso ha chiesto di non dover pagare nulla a titolo di penale e la condanna al pagamento del TFR.
Si è costituita la società resistente rappresentando di aver provveduto al pagamento del
TFR e, sul punto, chiedendo fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto al patto, ha rivendicato la piena legittimità dello stesso, rappresentando che il limite territoriale non impediva lo svolgimento dell'attività rientrante nella professionalità del ricorrente in Paesi nei quali il medesimo aveva in passato operato:
Mozambico, Qatar e Arabia Saudita o in Europa;
oppure all'interno del territorio interdetto ma a favore di altre società diverse da quelle indicate o per queste, ma fuori dagli Stati Uniti, Canada e Italia;
ancora la piena congruità del corrispettivo pattuito in complessivi 52.000 euro pari al 54% della Ral;
la congruità della durata, stabilita in un massimo di due anni.
La società ha poi escluso la natura retributiva del corrispettivo pagato.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 27 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il 5 febbraio 2022, patto di cui l'ing. eccepisce la nullità per molteplice ragioni e, Pt_1 per contro, la società rivendica la piena legittimità.
Il negozio per cui è causa rinviene la propria disciplina nell'art. 2125 c.c. che dispone: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Sul punto è stato chiarito che: “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 - 01).
Le clausole di non concorrenza “sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l'art. 2125 cod.civ. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinchè le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24662 del 2014; Cass. n. 5540/21).
E' alla luce dei principi sopra illustrati che deve ora procedersi all'esame del patto di non concorrenza oggetto di giudizio.
A tal fine, appare opportuno esaminare, partitamente, i motivi di nullità prospettati dalla difesa ricorrente.
-estensione territoriale: secondo l'ing. il patto laddove, dopo aver previsto il divieto di prestare la Pt_1 propria attività in Nord America (Canada e USA) ed in Italia, specifica: “considerati gli attuali mezzi tecnologici che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra e da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi (lavoro dipendente e attività imprenditoriale) ed è, pertanto, vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa verrà, in tutto o in parte, utilizzata a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo” prevede un'ampiezza territoriale sproporzionata ed indeterminabile.
In via di premessa, va detto che, poiché, lato lavoratore, la ratio della norma è quella di garantire allo stesso la possibilità di continuare a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali medio tempore acquisite, l'oggetto del patto non può che essere considerato in uno con l'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre specifici elementi. Ciò posto ed esaminando il dato spaziale, va ribadito che l'interdizione riguarda il territorio degli Stati Uniti, del Canada e dell'Italia.
La limitazione non risulta eccessiva e trova una sua giustificazione. La ratio del patto di non concorrenza, d'altronde, è proprio quella di tutelare la parte datoriale dagli effetti negativi derivanti da radicamento territoriale e fidelizzazione soggettiva della prestazione lavorativa originariamente resa nel suo interesse e, poi, trasferita in favore di terzi. Risulta, quindi, giustificato il riferimento sia all'Italia sia agli Stati Uniti, Paesi ove l'Ing. ha lavorato e, quanto al Canada, risulta rilevante la sua vicinanza con Pt_1 gli USA.
Quanto alla clausola incriminata, la stessa, contrariamente a quanto eccepito, non è indeterminabile.
Il divieto per l'ing. di svolgere la propria attività in maniera tale che sia Pt_1
l'esercizio della stessa sia i suoi effetti non si svolgano o non si riverberino nei territori interdetti, è pur sempre un divieto ricompreso in limiti territoriali ben definiti.
Ancorchè il patto faccia riferimento ad una dissociazione tra la prestazione e i suoi effetti considerando che le evoluzioni tecnologiche consentono lo svolgimento del lavoro anche da remoto o, comunque, a prescindere da una presenza fisica del prestatore, non da meno, firmando il patto di cui si discute, l'ing. è stato messo Pt_1 nelle condizioni di comprendere a priori che gli Stati Uniti, il Canada e l'Italia sarebbero stati per lui territori inibiti e dove non solo non avrebbe potuto prestare la propria attività (pur nei limiti di cui si dirà), ma anche non avrebbe potuto indirizzare e dirigere gli effetti della stessa.
L'inciso citato (“il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la sua attività lavorativa in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa, in tutto o in parte verrà utilizzata, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo”) costituisce una mera specificazione del principio secondo il quale “il patto si intenderà senz'altro violato anche in ogni caso in cui gli effetti di qualsiasi attività posta in essere al di fuori del predetto limite territoriale si producano tuttavia nell'ambito territoriale medesimo”.
Di conseguenza il limite di luogo resta comunque limitato alla zona individuata nel patto limite che opera sia nel caso in cui l'attività sia prestata fisicamente in tale zona con produzione di effetti nella zona stessa, sia nel caso in cui l'attività sia prestata altrove ma con produzione di effetti nell'ambito della zona vietata.
Tanto premesso, deve ritenersi che le caratteristiche del patto oggetto di causa consentano senz'altro al lavoratore di svolgere attività lavorativa idonea a garantirgli una potenzialità reddituale adeguata alla professionalità acquisita.
Quanto poi all'asserita sproporzione, il limite territoriale va esaminato in uno con
-l'attività interdetta.
Il patto parla di attività lavorativa nel settore delle infrastrutture e grandi opere edilizie, ferroviarie, stradali e civili. Tuttavia, si precisa che tale divieto vale “per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività” con riferimento ai possibili titoli e tipologie di rapporti in forza dei quali l'attività può essere resa.
Il combinato disposto delle previsioni pattizie consente di stabilire che ciò che viene interdetto all'ing. è di svolgere l'attività di cui sopra, ma solo in favore dei Pt_1 concorrenti ed all'interno del territorio interdetto. Il patto contiene poi l'ulteriore precisazione di quali siano le società che ha ritenuto sue concorrenti “a CP_1 qualsiasi titolo, nel settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie,
Stradali e Civili, in Nord America (Stati Uniti e Canada) e Italia per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività (sia come loro dipendente, o consulente,
o socio, o amministratore, o collaboratore, o agente, o fornitore di know how). Allo stesso modo, Ella si obbliga anche a non esercitare attività in concorrenza con
ovvero con altre Società del gruppo , nell'ambito di una CP_1 CP_1 attività imprenditoriale da Lei esercitata direttamente o per interposta persona, anche attraverso società o persone giuridiche a Lei riconducibili, nei menzionati Settore e zona geografica. A tal proposito precisiamo di considerare quale nostro
“concorrente” chi, nella zona geografica di cui sopra, studi, sviluppi e progetti, produca, venda o offra a terzi prodotti, processi o know-how nel Settore dei delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili. Resta inteso sin d'ora che per società nostre concorrenti consideriamo le seguenti compagnie e/o loro Contr controllate o collegate: Dragados, Hoctief, VINCI, Bouygues, Strabag, Skanska, Ghella, Rizzani, Itinera, Pizzarotti, Autostrade, Tecnimont, Saipem, Techint, Danieli, Leveling Construction, Bechtel, Fluor, Turner, AECOM, Kiewit e Webber”
In conclusione, il patto ha precluso all'ing. di lavorare nel campo delle Pt_1 infrastrutture e grandi opere edilizie, ferroviarie, stradali e civili, ma solo all'interno di un preciso ambito territoriale e solo in favore di ben specificate società, nello stesso territorio lo stesso avrebbe potuto lavorare nell'ambito della Grandi opere, ma a vantaggio di altre società, oppure a vantaggio dei competitor in altro territorio o in altri ambiti.
Le limitazioni non hanno, si ritiene, precluso al ricorrente di poter metter a frutto le proprie professionalità e potenzialità professionali e neppure gli hanno imposto radicali mutamenti nella propria vita personale.
Per osservare gli impegni assunti, l'ing. avrebbe potuto continuare a vivere Pt_1 negli Statu Uniti dove risulta attualmente avere la propria dimora ed il proprio centro di interessi, continuare a lavorare all'interno del settore delle Grandi Opere, avendo cura di non farlo a vantaggio di determinate società.
Laddove il suo interesse fosse stato per uno dei competitor, specificatamente indicati nel patto, avrebbe potuto farlo al di fuori dei territori indicati.
Esperienza che, peraltro, lo stesso aveva già avuto e come risulta dal proprio curriculum vitae che dà conto di attività svolte in Mozambico, Qatar, Emirati Arabi.
-corrispettivo.
Il patto prevede quale corrispettivo la somma di € 13.000 annui da pagarsi in 12 rate mensili fino alla scadenza definitiva del patto stesso prevista dalla clausola n. 7.
A tal riguardo, va premesso che, ai sensi della clausola sub 2, l'obbligo di non concorrenza imposto all'ing. era previsto nei limiti di due anni a partire dalla Pt_1 cessazione del rapporto con la società, tuttavia, le parti hanno previsto anche una scadenza definitiva dello stesso ovvero il 31 ottobre 2025. Più precisamente, è stato pattuito che, laddove il rapporto tra le parti fosse terminato prima del 31 ottobre 2025, il divieto di concorrenza per il lavoratore sarebbe durato per due anni dalla data di cessazione, mentre per la società, l'obbligo di pagare il corrispettivo sarebbe proseguito fino alla data di cui sopra per un ammontare totale di € 52.000.
Laddove, invece, il rapporto fosse proseguito oltre il 31 ottobre 2025, da tale momento il patto avrebbe perso ogni sua efficacia assolvendo il lavoratore da ogni divieto e la società da ogni obbligo di pagamento del corrispettivo.
Le previsioni pattizie potevano lasciare spazio ai seguenti scenari tra loro alternativi: 1) in caso di cessazione anticipata del rapporto, come nel caso di specie, l'ing. sino al 28 ottobre 2026 non avrebbe potuto lavorare nel medesimo ambito Pt_1 delle Grandi Opere negli USA, in Canada ed in Italia per le società competitor indicate nel patto, ma avrebbe ben potuto operare nello stesso settore per altri soggetti, rimanendo nel territorio di residenza e la società era tenuta al pagamento del corrispettivo fino a concorrenza di € 52.000;
2) in caso di cessazione successiva al 31 ottobre 2025, dopo tale data nessuno delle due parti era più vincolata al patto, fermo l'obbligo del pagamento del corrispettivo di
€ 52.000 entro tale data.
Con tali premesse e precisazioni, ai fini della valutazione circa la congruità del corrispettivo va considerato sia ciò che, fermo il patto, al lavoratore era consentito fare, sia la durata del vincolo.
Ora, considerato che, come detto, il patto non vietava né inibiva all'ing. di Pt_1 poter lavorare nello stesso settore nel quale aveva acquisito la sua professionalità e di farlo nel luogo di residenza con il solo limite di alcuni competitor e per soli due anni, una somma complessiva che, considerata l'ultima Ral del ricorrente (€ 95.000), era pari a oltre il 54%, risulta del tutto congrua.
Prevedendo l'onerosità del patto, la legge presuppone un requisito di adeguatezza del corrispettivo che non può che essere di volta in volta valutato in considerazione della portata del singolo patto e delle peculiarità proprie di ogni caso concreto;
senz'altro, deve ritenersi nullo il patto che prevede un compenso meramente simbolico, manifestamente iniquo o comunque palesemente sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, poiché il Legislatore esige che vi sia un oggettivo equilibrio economico fra prestazione e controprestazione.
Tuttavia, va ricordato che il patto di non concorrenza non ha lo scopo di garantire al lavoratore una fonte di reddito alternativa all'attività inibita, dovendo invece remunerare la scelta di impegnarsi a non esercitare una determinata attività lavorativa potendo l'ex dipendente indirizzare altrove le proprie energie professionali.
Ciò posto e considerate le potenzialità ed opportunità che il patto stesso ha conservato in favore del lavoratore, il corrispettivo pattuito non risulta certo né simbolico né sproporzionato, al contrario adeguato.
Tutto ciò premesso l'eccepita nullità del patto non risulta, sotto nessun profilo, fondata. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Va, invece, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento del TFR che, nelle more è stato corrisposto, come le parti hanno dato atto.
La fondatezza della pretesa e il pagamento avvenuto solo dopo il ricorso individuano nella società resistente la parte virtualmente soccombente.
Tale conclusione in uno con la natura delle questioni sottoposte al giudicante con l'impugnazione del patto giustificano una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento del
TFR;
-rigetta, per il resto, il ricorso;
-spese interamente compensate tra le parti.
Milano, 27 giugno 2025
Il giudice del lavoro
SA UE LI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA UE MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024
da
Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura stesa su atto separato e depositato dall'Avv. Giampiero Falasca del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Via della Posta n. 7, ricorrente contro
CP_1 in persona dell'Amministratore Delegato dott. rappresentata e difesa CP_2 dagli avv.ti Carlo Andrea Galli e Giuseppe Magnano di San Lio ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, Via Durini n. 4, giusta delega depositata convenuta
OGGETTO: impugnazione patto di non concorrenza
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 dicembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti della società , le conclusioni di CP_1 seguito riportate:
“In via principale: accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza di cui è causa, nonché la natura retributiva del corrispettivo.
Sempre in via principale: condannare la società resistente al pagamento del trattamento di fine rapporto dell'Ing. . Pt_1
In via subordinata: condannare l'Ing. alla sola restituzione del corrispettivo Pt_1 ricevuto.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di causa, oltre accessori come per legge”.
Deduceva parte ricorrente:
-di aver, in data 5 febbraio 2022, dopo ripetute insistenze da parte della società odierna resistente, sottoscritto un patto di non concorrenza che, in estrema sintesi prevedeva: la durata di due anni, il divieto di svolgere attività nel settore delle grandi opere edili nel territorio degli Stati Uniti, Canada e Italia in proprio o quale dipendente di società competitor, un corrispettivo annuo lordo di 13.000 euro, la previsione che in caso di cessazione del rapporto prima del 31 ottobre 2025, la società avrebbe pagato la residua somma fino a concorrenza di € 52.000; una penale pari al doppio del corrispettivo in caso di violazione del patto;
-che in data 28 ottobre 2024, previa cessazione del rapporto con l'odierna resistente, era stato assunto dalla società statunitense AL LCC;
-che il 7 novembre 2024, la resistente gli aveva contestato la violazione del patto in quanto la società AL faceva parte del Gruppo Itinera, competitor della società resistente.
Con il presente ricorso, l'ing contesta la legittimità del patto di non concorrenza Pt_1 per le seguenti ragioni:-eccessiva estensione territoriale;
eccessiva portata del divieto di svolgere attività lavorativa, irrisorietà del corrispettivo.
Sulla base dei predetti motivi, ha chiesto la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza, ritenendo, tuttavia, in via principale, di nulla dover restituire di quanto pagato a titolo di corrispettivo in quanto dato, in realtà, a titolo retributivo.
In ogni caso ha chiesto di non dover pagare nulla a titolo di penale e la condanna al pagamento del TFR.
Si è costituita la società resistente rappresentando di aver provveduto al pagamento del
TFR e, sul punto, chiedendo fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto al patto, ha rivendicato la piena legittimità dello stesso, rappresentando che il limite territoriale non impediva lo svolgimento dell'attività rientrante nella professionalità del ricorrente in Paesi nei quali il medesimo aveva in passato operato:
Mozambico, Qatar e Arabia Saudita o in Europa;
oppure all'interno del territorio interdetto ma a favore di altre società diverse da quelle indicate o per queste, ma fuori dagli Stati Uniti, Canada e Italia;
ancora la piena congruità del corrispettivo pattuito in complessivi 52.000 euro pari al 54% della Ral;
la congruità della durata, stabilita in un massimo di due anni.
La società ha poi escluso la natura retributiva del corrispettivo pagato.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 27 giugno 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti il 5 febbraio 2022, patto di cui l'ing. eccepisce la nullità per molteplice ragioni e, Pt_1 per contro, la società rivendica la piena legittimità.
Il negozio per cui è causa rinviene la propria disciplina nell'art. 2125 c.c. che dispone: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.
Sul punto è stato chiarito che: “Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza previsto dall'art. 2125 c.c., occorre osservare i seguenti criteri: a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;
b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;
c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9790 del 26/05/2020, Rv. 657784 - 01).
Le clausole di non concorrenza “sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi "esportazione presso imprese concorrenti" del patrimonio immateriale dell'azienda, nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica ed amministrativa, metodi e processi di lavoro, eccetera) ed esterni (avviamento, clientela, ecc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l'art. 2125 cod.civ. si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinchè le dette clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate condizioni, temporali e spaziali, e ad un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24662 del 2014; Cass. n. 5540/21).
E' alla luce dei principi sopra illustrati che deve ora procedersi all'esame del patto di non concorrenza oggetto di giudizio.
A tal fine, appare opportuno esaminare, partitamente, i motivi di nullità prospettati dalla difesa ricorrente.
-estensione territoriale: secondo l'ing. il patto laddove, dopo aver previsto il divieto di prestare la Pt_1 propria attività in Nord America (Canada e USA) ed in Italia, specifica: “considerati gli attuali mezzi tecnologici che consentono una dissociazione tra il luogo di svolgimento della prestazione ed il luogo in cui la stessa può essere utilizzata, il limite di luogo di cui sopra e da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi (lavoro dipendente e attività imprenditoriale) ed è, pertanto, vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la Sua attività in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa verrà, in tutto o in parte, utilizzata a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo” prevede un'ampiezza territoriale sproporzionata ed indeterminabile.
In via di premessa, va detto che, poiché, lato lavoratore, la ratio della norma è quella di garantire allo stesso la possibilità di continuare a svolgere un'attività coerente con le attitudini e le capacità professionali medio tempore acquisite, l'oggetto del patto non può che essere considerato in uno con l'ambito temporale e spaziale dello stesso, poiché è evidente che il limite in concreto operante deriva dalla combinazione di questi tre specifici elementi. Ciò posto ed esaminando il dato spaziale, va ribadito che l'interdizione riguarda il territorio degli Stati Uniti, del Canada e dell'Italia.
La limitazione non risulta eccessiva e trova una sua giustificazione. La ratio del patto di non concorrenza, d'altronde, è proprio quella di tutelare la parte datoriale dagli effetti negativi derivanti da radicamento territoriale e fidelizzazione soggettiva della prestazione lavorativa originariamente resa nel suo interesse e, poi, trasferita in favore di terzi. Risulta, quindi, giustificato il riferimento sia all'Italia sia agli Stati Uniti, Paesi ove l'Ing. ha lavorato e, quanto al Canada, risulta rilevante la sua vicinanza con Pt_1 gli USA.
Quanto alla clausola incriminata, la stessa, contrariamente a quanto eccepito, non è indeterminabile.
Il divieto per l'ing. di svolgere la propria attività in maniera tale che sia Pt_1
l'esercizio della stessa sia i suoi effetti non si svolgano o non si riverberino nei territori interdetti, è pur sempre un divieto ricompreso in limiti territoriali ben definiti.
Ancorchè il patto faccia riferimento ad una dissociazione tra la prestazione e i suoi effetti considerando che le evoluzioni tecnologiche consentono lo svolgimento del lavoro anche da remoto o, comunque, a prescindere da una presenza fisica del prestatore, non da meno, firmando il patto di cui si discute, l'ing. è stato messo Pt_1 nelle condizioni di comprendere a priori che gli Stati Uniti, il Canada e l'Italia sarebbero stati per lui territori inibiti e dove non solo non avrebbe potuto prestare la propria attività (pur nei limiti di cui si dirà), ma anche non avrebbe potuto indirizzare e dirigere gli effetti della stessa.
L'inciso citato (“il limite di luogo di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambe le ipotesi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui verrà effettuata la sua attività lavorativa in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa, in tutto o in parte verrà utilizzata, a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo”) costituisce una mera specificazione del principio secondo il quale “il patto si intenderà senz'altro violato anche in ogni caso in cui gli effetti di qualsiasi attività posta in essere al di fuori del predetto limite territoriale si producano tuttavia nell'ambito territoriale medesimo”.
Di conseguenza il limite di luogo resta comunque limitato alla zona individuata nel patto limite che opera sia nel caso in cui l'attività sia prestata fisicamente in tale zona con produzione di effetti nella zona stessa, sia nel caso in cui l'attività sia prestata altrove ma con produzione di effetti nell'ambito della zona vietata.
Tanto premesso, deve ritenersi che le caratteristiche del patto oggetto di causa consentano senz'altro al lavoratore di svolgere attività lavorativa idonea a garantirgli una potenzialità reddituale adeguata alla professionalità acquisita.
Quanto poi all'asserita sproporzione, il limite territoriale va esaminato in uno con
-l'attività interdetta.
Il patto parla di attività lavorativa nel settore delle infrastrutture e grandi opere edilizie, ferroviarie, stradali e civili. Tuttavia, si precisa che tale divieto vale “per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività” con riferimento ai possibili titoli e tipologie di rapporti in forza dei quali l'attività può essere resa.
Il combinato disposto delle previsioni pattizie consente di stabilire che ciò che viene interdetto all'ing. è di svolgere l'attività di cui sopra, ma solo in favore dei Pt_1 concorrenti ed all'interno del territorio interdetto. Il patto contiene poi l'ulteriore precisazione di quali siano le società che ha ritenuto sue concorrenti “a CP_1 qualsiasi titolo, nel settore delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie,
Stradali e Civili, in Nord America (Stati Uniti e Canada) e Italia per conto di soggetti nostri concorrenti nel citato settore di attività (sia come loro dipendente, o consulente,
o socio, o amministratore, o collaboratore, o agente, o fornitore di know how). Allo stesso modo, Ella si obbliga anche a non esercitare attività in concorrenza con
ovvero con altre Società del gruppo , nell'ambito di una CP_1 CP_1 attività imprenditoriale da Lei esercitata direttamente o per interposta persona, anche attraverso società o persone giuridiche a Lei riconducibili, nei menzionati Settore e zona geografica. A tal proposito precisiamo di considerare quale nostro
“concorrente” chi, nella zona geografica di cui sopra, studi, sviluppi e progetti, produca, venda o offra a terzi prodotti, processi o know-how nel Settore dei delle Infrastrutture e Grandi Opere Edilizie, Ferroviarie, Stradali e Civili. Resta inteso sin d'ora che per società nostre concorrenti consideriamo le seguenti compagnie e/o loro Contr controllate o collegate: Dragados, Hoctief, VINCI, Bouygues, Strabag, Skanska, Ghella, Rizzani, Itinera, Pizzarotti, Autostrade, Tecnimont, Saipem, Techint, Danieli, Leveling Construction, Bechtel, Fluor, Turner, AECOM, Kiewit e Webber”
In conclusione, il patto ha precluso all'ing. di lavorare nel campo delle Pt_1 infrastrutture e grandi opere edilizie, ferroviarie, stradali e civili, ma solo all'interno di un preciso ambito territoriale e solo in favore di ben specificate società, nello stesso territorio lo stesso avrebbe potuto lavorare nell'ambito della Grandi opere, ma a vantaggio di altre società, oppure a vantaggio dei competitor in altro territorio o in altri ambiti.
Le limitazioni non hanno, si ritiene, precluso al ricorrente di poter metter a frutto le proprie professionalità e potenzialità professionali e neppure gli hanno imposto radicali mutamenti nella propria vita personale.
Per osservare gli impegni assunti, l'ing. avrebbe potuto continuare a vivere Pt_1 negli Statu Uniti dove risulta attualmente avere la propria dimora ed il proprio centro di interessi, continuare a lavorare all'interno del settore delle Grandi Opere, avendo cura di non farlo a vantaggio di determinate società.
Laddove il suo interesse fosse stato per uno dei competitor, specificatamente indicati nel patto, avrebbe potuto farlo al di fuori dei territori indicati.
Esperienza che, peraltro, lo stesso aveva già avuto e come risulta dal proprio curriculum vitae che dà conto di attività svolte in Mozambico, Qatar, Emirati Arabi.
-corrispettivo.
Il patto prevede quale corrispettivo la somma di € 13.000 annui da pagarsi in 12 rate mensili fino alla scadenza definitiva del patto stesso prevista dalla clausola n. 7.
A tal riguardo, va premesso che, ai sensi della clausola sub 2, l'obbligo di non concorrenza imposto all'ing. era previsto nei limiti di due anni a partire dalla Pt_1 cessazione del rapporto con la società, tuttavia, le parti hanno previsto anche una scadenza definitiva dello stesso ovvero il 31 ottobre 2025. Più precisamente, è stato pattuito che, laddove il rapporto tra le parti fosse terminato prima del 31 ottobre 2025, il divieto di concorrenza per il lavoratore sarebbe durato per due anni dalla data di cessazione, mentre per la società, l'obbligo di pagare il corrispettivo sarebbe proseguito fino alla data di cui sopra per un ammontare totale di € 52.000.
Laddove, invece, il rapporto fosse proseguito oltre il 31 ottobre 2025, da tale momento il patto avrebbe perso ogni sua efficacia assolvendo il lavoratore da ogni divieto e la società da ogni obbligo di pagamento del corrispettivo.
Le previsioni pattizie potevano lasciare spazio ai seguenti scenari tra loro alternativi: 1) in caso di cessazione anticipata del rapporto, come nel caso di specie, l'ing. sino al 28 ottobre 2026 non avrebbe potuto lavorare nel medesimo ambito Pt_1 delle Grandi Opere negli USA, in Canada ed in Italia per le società competitor indicate nel patto, ma avrebbe ben potuto operare nello stesso settore per altri soggetti, rimanendo nel territorio di residenza e la società era tenuta al pagamento del corrispettivo fino a concorrenza di € 52.000;
2) in caso di cessazione successiva al 31 ottobre 2025, dopo tale data nessuno delle due parti era più vincolata al patto, fermo l'obbligo del pagamento del corrispettivo di
€ 52.000 entro tale data.
Con tali premesse e precisazioni, ai fini della valutazione circa la congruità del corrispettivo va considerato sia ciò che, fermo il patto, al lavoratore era consentito fare, sia la durata del vincolo.
Ora, considerato che, come detto, il patto non vietava né inibiva all'ing. di Pt_1 poter lavorare nello stesso settore nel quale aveva acquisito la sua professionalità e di farlo nel luogo di residenza con il solo limite di alcuni competitor e per soli due anni, una somma complessiva che, considerata l'ultima Ral del ricorrente (€ 95.000), era pari a oltre il 54%, risulta del tutto congrua.
Prevedendo l'onerosità del patto, la legge presuppone un requisito di adeguatezza del corrispettivo che non può che essere di volta in volta valutato in considerazione della portata del singolo patto e delle peculiarità proprie di ogni caso concreto;
senz'altro, deve ritenersi nullo il patto che prevede un compenso meramente simbolico, manifestamente iniquo o comunque palesemente sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, poiché il Legislatore esige che vi sia un oggettivo equilibrio economico fra prestazione e controprestazione.
Tuttavia, va ricordato che il patto di non concorrenza non ha lo scopo di garantire al lavoratore una fonte di reddito alternativa all'attività inibita, dovendo invece remunerare la scelta di impegnarsi a non esercitare una determinata attività lavorativa potendo l'ex dipendente indirizzare altrove le proprie energie professionali.
Ciò posto e considerate le potenzialità ed opportunità che il patto stesso ha conservato in favore del lavoratore, il corrispettivo pattuito non risulta certo né simbolico né sproporzionato, al contrario adeguato.
Tutto ciò premesso l'eccepita nullità del patto non risulta, sotto nessun profilo, fondata. Il ricorso va, quindi, rigettato.
Va, invece, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento del TFR che, nelle more è stato corrisposto, come le parti hanno dato atto.
La fondatezza della pretesa e il pagamento avvenuto solo dopo il ricorso individuano nella società resistente la parte virtualmente soccombente.
Tale conclusione in uno con la natura delle questioni sottoposte al giudicante con l'impugnazione del patto giustificano una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento del
TFR;
-rigetta, per il resto, il ricorso;
-spese interamente compensate tra le parti.
Milano, 27 giugno 2025
Il giudice del lavoro
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