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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/08/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1714/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1714/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CORVATTA MARIA RITA per Parte_1 procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE - contumace con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill/mo, in considerazione dell'irreperibilità del
[...]
, pronunciare sentenza definitiva di separazione tra i coniugi e CP_1 Parte_1
, con rinuncia espressa della Sig.ra ad ogni pronuncia Controparte_1 Parte_1 sull'addebito ed all'assegno di mantenimento. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva che abbia pronunciato la separazione, nella proseguita mancanza di convivenza e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge del 1 dicembre 1070 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto presso il Comune di Castelfidardo (AN), in data
24/06/2010, tra e , iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del comune di Castelfidardo (AN), anno 2010, parte I, numero 5, con trascrizione nei pagina 1 registri civili dello stesso comune. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre gli oneri di legge. Con richiesta di trasmissione al competente ufficio dello stato civile delle emanande decisioni per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Salvis Juribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.3.2025, ha adìto questo Tribunale per chiedere Parte_1 la pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio civile in
Castelfidardo in data 24.6.2010 con - che dall'unione non sono nati figli Controparte_1 che il non ha mai lavorato né contribuito all'economia familiare, facendo anzi continue CP_1 richieste di denaro alla moglie;
- che sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile;
- che il si è trasferito tempo fa ad CP_1
mantenendo con la moglie contatti solo telefonici fino ad interromperli CP_2 definitivamente, tanto da risultare irreperibile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati al resistente ai sensi dell'art. 143
c.p.c. essendo lo stesso risultato irreperibile all'indirizzo di dove era la sua ultima CP_2 residenza, e nessuno si è costituito per il sig. CP_1
Il ricorso è stato altresì comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto in data 7/4/2025.
All'udienza del 15/7/2025, la ricorrente e il suo difensore si sono riportate agli atti introduttivi, dichiarando di poter rinunciare alla prova per testi “ove sia ritenuta dimostrata l'interruzione della convivenza e l'impossibilità di una sua ripresa”. Hanno chiesto di poter concludere in ordine alla domanda di separazione;
sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza (parziale).
2. La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla irreperibilità del convenuto, che dopo aver abbandonato l'abitazione coniugale si è reso irreperibile, manifestando tacitamente ma definitivamente il venir meno di un progetto di vita coniugale.
In assenza di altre domande (sull'addebito o sul contributo al mantenimento del coniuge) e in mancanza di figli, il Collegio è esonerato da ogni altro scrutinio.
3. Nel ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del Parte_1 matrimonio (“All'esito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva che abbia pronunciato la separazione, nella proseguita mancanza di convivenza e fermo il rispetto dei termini previsti pagina 2 dall'art. 3 della legge del 1 dicembre 1070 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto presso il Comune di Castelfidardo (AN), in data 24/06/2010, tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Castelfidardo Controparte_1
(AN), anno 2010, parte I, numero 5, con trascrizione nei registri civili dello stesso comune. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre gli oneri di legge. Con richiesta di trasmissione al competente ufficio dello stato civile delle emanande decisioni per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Salvis Juribus”).
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorso il tempo normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Tribunale, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in Castelfidardo (AN) il 24/6/2010, atto trascritto al n.
[...]
5, parte 1, serie //, anno 2010 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Castelfidardo,
ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1714/2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. CORVATTA MARIA RITA per Parte_1 procura in calce/a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE - contumace con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill/mo, in considerazione dell'irreperibilità del
[...]
, pronunciare sentenza definitiva di separazione tra i coniugi e CP_1 Parte_1
, con rinuncia espressa della Sig.ra ad ogni pronuncia Controparte_1 Parte_1 sull'addebito ed all'assegno di mantenimento. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva che abbia pronunciato la separazione, nella proseguita mancanza di convivenza e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge del 1 dicembre 1070 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto presso il Comune di Castelfidardo (AN), in data
24/06/2010, tra e , iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del comune di Castelfidardo (AN), anno 2010, parte I, numero 5, con trascrizione nei pagina 1 registri civili dello stesso comune. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre gli oneri di legge. Con richiesta di trasmissione al competente ufficio dello stato civile delle emanande decisioni per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Salvis Juribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.3.2025, ha adìto questo Tribunale per chiedere Parte_1 la pronuncia di separazione personale, rappresentando: - di avere contratto matrimonio civile in
Castelfidardo in data 24.6.2010 con - che dall'unione non sono nati figli Controparte_1 che il non ha mai lavorato né contribuito all'economia familiare, facendo anzi continue CP_1 richieste di denaro alla moglie;
- che sono venuti meno in modo irreversibile la solidarietà e l'affetto coniugale, sì che la convivenza è divenuta intollerabile;
- che il si è trasferito tempo fa ad CP_1
mantenendo con la moglie contatti solo telefonici fino ad interromperli CP_2 definitivamente, tanto da risultare irreperibile.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati al resistente ai sensi dell'art. 143
c.p.c. essendo lo stesso risultato irreperibile all'indirizzo di dove era la sua ultima CP_2 residenza, e nessuno si è costituito per il sig. CP_1
Il ricorso è stato altresì comunicato ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al P.M., il quale è intervenuto in data 7/4/2025.
All'udienza del 15/7/2025, la ricorrente e il suo difensore si sono riportate agli atti introduttivi, dichiarando di poter rinunciare alla prova per testi “ove sia ritenuta dimostrata l'interruzione della convivenza e l'impossibilità di una sua ripresa”. Hanno chiesto di poter concludere in ordine alla domanda di separazione;
sono state invitate a precisare le conclusioni ed hanno discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la sentenza (parziale).
2. La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla irreperibilità del convenuto, che dopo aver abbandonato l'abitazione coniugale si è reso irreperibile, manifestando tacitamente ma definitivamente il venir meno di un progetto di vita coniugale.
In assenza di altre domande (sull'addebito o sul contributo al mantenimento del coniuge) e in mancanza di figli, il Collegio è esonerato da ogni altro scrutinio.
3. Nel ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del Parte_1 matrimonio (“All'esito del passaggio in giudicato della sentenza definitiva che abbia pronunciato la separazione, nella proseguita mancanza di convivenza e fermo il rispetto dei termini previsti pagina 2 dall'art. 3 della legge del 1 dicembre 1070 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto presso il Comune di Castelfidardo (AN), in data 24/06/2010, tra e Parte_1
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Castelfidardo Controparte_1
(AN), anno 2010, parte I, numero 5, con trascrizione nei registri civili dello stesso comune. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre gli oneri di legge. Con richiesta di trasmissione al competente ufficio dello stato civile delle emanande decisioni per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Salvis Juribus”).
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorso il tempo normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Tribunale, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è rinviata all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio in Castelfidardo (AN) il 24/6/2010, atto trascritto al n.
[...]
5, parte 1, serie //, anno 2010 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Castelfidardo,
ORDINA all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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