Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3652/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.12.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Agostino Chianese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 come in atti presso lo studio dell'avv. Rosetta Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
1
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 02.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Vico Equense (NA) il
16.06.2021, dal quale non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione e, contestualmente, la cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e dare ordine al competente Ufficio di Stato
Civile di provvedere alle necessarie annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
2 B) Assegno di mantenimento: Nulla, in quanto le parti provvedono per il rispettivo mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
C) Con riferimento alla casa coniugale e i relativi arredi/migliorie: La casa coniugale, sita in Gricignano di Aversa (CE) alla via Carducci n. 4, di proprietà del SI. , padre della SI.ra , resterà nella disponibilità Parte_3 Pt_1 esclusiva di quest'ultima con rinunzia di ogni pretesa del IG. Pt_2
Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data del deposito del presente ricorso, concordando data e ora con la IG.ra e alla presenza di quest'ultima, Parte_1 provvederà a liberare la casa coniugale dalla restante parte dei suoi effetti personali, consegnando alla IG.ra tutti i mazzi di chiavi dell'abitazione Parte_1 coniugale nella sua diponibilità.
Tutti i beni mobili, gli arredi e le migliorie presenti nella citata abitazione restano di proprietà esclusiva della SI.ra , ad esclusione dei beni mobili di seguito Pt_1 elencati che saranno prelevati dal SI. unitamente alla restante parte dei Pt_2 suoi effetti personali, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso e nei modi succitati. Più precisamente, le parti concordano che il SI. potrà prelevare Parte_2
e tenere per sé i seguenti beni mobili, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, così come riprodotti nelle foto che si allegano al presente ricorso, debitamente sottoscritte dalle parti per la relativa accettazione:
• 1 televisore modello Sony Bravia OLED 55 pollici;
• 1 televisore modello Samsung 40 pollici;
• 1 vaso acquistato a Vietri di colore bianco con disegni di due volti stilizzati;
• 1 tavolo modello Doolin e 8 sedie modello Portofino da giardino, acquistati da
Controparte_1
D) Ulteriori accordi: La SI.ra , a tacitazione di ogni pretesa e Parte_1 diritto, dedotto e/o deducibile del SI. in ordine al rimborso delle Parte_2 spese sostenute per arredare parte della casa coniugale, nonché per completare qualche piccolo lavoro di ristrutturazione/manutenzione, ovvero per qualsiasi altro
3 titolo, ragione e pretesa inerente e conseguente al matrimonio e ai rapporti intrattenuti tra le parti, si impegna a versare al SI. che dichiara di Pt_2 accettare a titolo liberatorio, la somma omnicomprensiva di euro 10.000,00
(diecimila/00).
L'anzidetto importo, d'intesa tra le parti, verrà versato sul conto corrente del SI.
a mezzo bonifico bancario, sul conto a quest'ultimo intestato alle Parte_2 seguenti coordinate: [...] in due rate e segnatamente: - la prima, rata pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), entro sette giorni dal deposito del presente ricorso;
- la seconda rata pari ad euro 7.000,00
(settemila/00), entro sette giorni dalla pubblicazione dell'omologa della separazione.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente
e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra per nessun diritto, causale, ragione, azione, rimborso, restituzione o rendiconto, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, rinunciando esplicitamente ciascun coniuge ad ogni propria pretesa da far valere nei confronti dell'altro.
Entrambi i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio o altri equipollenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che la convivenza è già cessata dal
28.07.2024 e pertanto il termine per il deposito della domanda di separazione e le relative condizioni decorreranno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nulla avendo a pretendere per il passato.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e
4 successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f.: Parte_1
e , c.f.: , ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense (Atto n.10, Parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2021) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 28.1.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5 Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Costanzo, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013.
6