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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2024, n. 25879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25879 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/08/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 25879 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NZ EV ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, che ha disposto l'applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti del ricorrente, in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui all' art. 74, commi primo, secondo terzo e quarto, d.P.R.309/1990, aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen., per aver preso parte ad un'associazione composta da più di dieci persone finalizzata a commettere un numero indefinito di delitti, con il ruolo di addetto alla commercializzazione al dettaglio dello stupefacente del tipo cocaina, mensilmente assegnato dal sodalizio con quantitativi predeterminati, a fronte della corresponsione di uno stipendio mensile, avvalendosi, con metodo mafioso delle condizioni di assoggettamento e di omertà riconducibili al sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana" di cui l'associazione è un organismo servente, al fine di far detenere a tale sodalizio mafioso una posizione di monopolio sul mercato della cocaina nella città di Foggia (capo 1) e di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, 416 bis 1 cod. pen., per aver illeciti illecitamente detenuto a fini di spaccio, in cogestione con Prencipe Antonio, quantitativi variabili da 50 a 200 grammi al mese di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso le piazze di spaccio della città di Foggia, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana" (capo 30). 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Il giudice a quo, nell'ordinanza impugnata, asserisce, erroneamente, che la richiesta di riesame concerne la sola aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Tuttavia, rappresenta il ricorrente di non aver mai effettuato alcuna implicita ammissione di responsabilità in ordine all'appartenenza della associazione dedita al traffico di stupefacenti e di aver contestato la sussistenza di gravi indizi di appartenenza al sodalizio ai sensi dell'art 74 d.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. Il EV non aveva alcuna consapevolezza dell'esistenza dell'associazione né del ruolo che egli avrebbe svolto nell'economia del fenomeno associativo finalizzato a stabilire delle condizioni di gestione monopolistica dello spaccio di stupefacenti nella città di Foggia. Non emerge sulla base di quali elementi il giudice di merito ha inferito tale consapevolezza in ordine all'appartenenza al sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di stupefacente, in quanto dagli elementi indiziati acquisiti non risulta che il EV ricevesse ordini specifici dal clan per l'acquisto e per la vendita della sostanza stupefacente. In tal senso, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, non depone il rinvenimento di un taccuino da cui risulta la quantità di merce consegnata al EV e l'indicazione del nomignolo Sgangà. Tale taccuino costituisce un mero promemoria che non può acquisire in alcun modo il valore di indizio di appartenenza alla associazione criminale, ma attesta solo la commissione di reati di spaccio. È un dato acquisito che chiunque volesse commerciare sostanze stupefacenti nel territorio foggiano 1 era obbligato ad acquistare lo stupefacente da chi deteneva il monopolio della sostanza del tipo cocaina, nelle piazze di spaccio di Foggia, se non a pena di violente ritorsioni. Tale condizione di coartazione e di costringimento elide in radice qualunque elemento di condivisione su cui si fonda l'elemento oggettivo e quello soggettivo dell'appartenenza alla struttura associativa e ancor di più elide la sussistenza della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa "Società Foggiana". Non è stata dal giudice richiamata alcuna intercettazione che attinge direttamente l'indagato. Con riferimento alla contestata aggravante, il ricorrente evidenzia che il mero fine di lucro derivante dalla commercializzazione dello stupefacente non indizia la partecipazione ad un progetto indeterminato finalizzato al conseguimento di un lucro in favore dell'associazione mafiosa. Pertanto, illogica è l'affermazione secondo cui era fine dell'agire del EV che l'associazione proseguisse nell'attività di spaccio e prosperasse traendone profitto, posto che emerge in maniera evidente che il EV aveva, quale unico interesse, quello di effettuare l'attività di spaccio in maniera autonoma e proficua solo per sé stesso, tanto da aver provato ad ampliare la propria attività, cercando altri canali di approvvigionamento. Infine, erroneamente il giudice a quo richiama paralleli procedimenti penali da cui il EV non è neppure lambito, a differenza di altri coindagati ed imputati nei procedimenti pendenti. Il giudice non ha neppure adeguatamente valutato la richiesta di considerare le esigenze cautelari e di fronteggiare il pericolo di recidivanza con la misura graduata degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 2 canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). Si precisa, inoltre, che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto di esse, perché • agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del sodalizio ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di fare parte e di contribuire al mantenimento dell'organizzazione (Sez.6, n. 41717 del 06/11/2006). Dunque, anche l'acquirente- rivenditore, qualora si dimostri stabilmente disponibile a ricevere • con 'continuità la sostanza stupefacente, può essere ritenuto Partecipe del vincolo associativo (Sez.5, n. 1291 del 17/03/1997). 1.1.Nel caso di specie, con riferimento ai gravi indizi di appartenenza alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il giudice a quo ha richiamato gli ampi riscontri costituiti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche nonché dalle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia che hanno riconosciuto nel EV, alias "Sganga", uno dei soggetti indicati con tale nominativo nella lista degli spacciatori gestiti dal sottogruppo - cd Direttorio - riconducibile al coindagato Aprile, che si occupava della distribuzione dello stupefacente ai singoli spacciatori, di una quantità fissa di droga, corrisposta mensilmente, per lo spaccio nella città di Foggia, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 50-55 al grammo, a fronte di un pagamento di uno stipendio mensile. Nella lista erano indicati gli spacciatori intranei ed asserviti a tale catena di distribuzione, tra cui il EV e il Prencipe, che, come risulta dalle intercettazioni, lavorano e collaboravano insieme. Il "sistema" prevedeva che il ricavato della vendita fosse versato all'associazione mafiosa, che lo stupefacente dovesse essere tagliato e venduto al prezzo stabilito dalla associazione mafiosa che riforniva i sottogruppi, che, in sostanza, la gestione del traffico avvenisse secondo criteri centralizzati, in modo da eliminare ogni forma dì concorrenza e di assicurare il monopolio del mercato della cocaina. 3 Il giudice del riesame ha, dunque, condivisibilrnente evidenziato la continuità, la frequenza la stabilità e l'automatismo della prassi e dei contatti tra i vari partecipi della organizzazione e la loro ripartizione dei compiti per affermare non solo la piena partecipazione alla associazione criminale ma anche la finalità di agevolare il sodalizio mafioso che riforniva di stupefacente il cosiddetto "Direttorio" cui anche il ricorrente apparteneva, e quindi dotava di approvvigionamenti di droga prestabiliti ed assegnati a ciascun fornitore in un arco temporale ben cadenzato. Il giudice a quo ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto di esse, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del sodalizio e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso. Per quanto attiene più specificatamente alla deduzione difensiva volta a censurare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., il giudice a quo ha sottolineato che, in considerazione dell'importanza del ruolo assunto dal EV, quale spacciatore per conto dell'associazione mafiosa, dal fatto che egli aveva contatti con i vertici dell'organizzazione che gestivano la fornitura di cocaina a cui rendicontava periodicamente i proventi ricavati dalla cessione del narcotico, debba inferirsi la consapevolezza di essere un elemento di un'intera sequenza operativa che mira ad un unitario obiettivo, e quindi la piena consapevolezza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa e della convergenza degli interessi del ricorrente in quelli del gruppo mafioso e di contribuire con la propria condotta alla realizzazione degli interessi del sodalizio mafioso. Anche sotto questo profilo il giudice ha effettuato una rigorosa verifica, facendo * buon governo del principio secóndo cui, ai fini della configui -abilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, occorre dimostrare due distinti profili, ossia che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199 — 02). Il Tribunale, ha precisato che non elide tale consapevolezza la condizione di costringimento invocata dl ricorrente, il quale ha rappresentato di essere "costretto' a rifornirsi di droga dal sodalizio mafioso, non potendovi rinunciare se non a rischio della propria incolumità, non avendo alcuna possibilità di accedere ad un'altra fonte di approvvigionamento in quanto in quel momento storico a Foggia il gruppo criminale gestiva la cocaina in condizioni monopolistiche. Infatti, tale timore per la propria incolumità non esclude il dolo, avendo il ricorrente la possibilità di rinunciare a spacciare droga. Trattasi di motivazione puntuale, esauriente, saldamente ancorata a precise risultanze processuali e perciò del tutto immune da vizi logico-giuridici. Peraltro, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è del tutto conforme al dictum di Sez. U, 19/12/2019, che ha condivisibilmente ritenuto che l'aggravante speciale, già prevista dall'art. 7 d. I. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen., che 4 prevede l'aumento di pena allorquando la condotta sia consumata "al fi ne di" agevolare l'attività delle associazioni mafiose, abbia natura soggettiva e si applichi al concorrente solo se da lui conosciuta (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). La predetta aggravante inerisce, infatti, ai motivi a delinquere, e per questo ha natura soggettiva, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi. 1.2.Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è dunque enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo c:ensurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore . ricostruzione dei fatti né debba condividerne (a giustificazione, dov. endo limitarsi 'a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2. In ordine alle esigenze cautelari, va richiamata in primo luogo la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come riformulato dalla L. n.47 del 2015 (sul punto si vedano, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022 Cc., dep. 23/02/2022, Rv. 282766; Sez. 1, n.21900 del 07/05/2021 Cc., dep. 03/06/2021, Rv. 282004). Il principio giurisprudenziale invalso a seguito della riforma è quello secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, intesa come reiterazione dello stesso fatto in contestazione, quanto, invece, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte analoghe, ovverossia di reati della stessa specie, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta che, prescindendo dalla previsione di specifiche 5 occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv.277242; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085). Si è altresì specificato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez.1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122). Si osserva inoltre che, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez.6, n.28821 del 30/09/2020, Rv. 279780). Nell'ordinanza impugnata, il giudice a quo afferma che tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato. Al . riguardo, il Tribunale. ha riscontrato l'ass'enza di elementi favórevoli che consentano di superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e di formulare un giudizio di non pericolosità dell'indagato. Il giudice ha infatti evidenziato che le condotte in contestazione non costituiscono estemporanei ed isolati episodi, bensì si inseriscono all'interno di un meccanismo di controllo della gestione dello stupefacente da parte di organizzazioni criminali. Il EV era uno spacciatore che operava all'interno di un sistema strutturato, intraneo al sodalizio anche quando erano state modificate le modalità di spaccio, raddoppiando le quantità di stupefacente immesso nel mercato allo scopo di stroncare ogni forma di concorrenza nell'approvvigionamento, uno spacciatore che voleva "crescere" aumentando il quantitativo di droga che gli veniva fornito dai fornitori. Il giudice ha altresì richiamato i precedenti penali, relativi a oltraggio a pubblico ufficiale e di detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a formulare censure solo contestative, peraltro, sovrapponendo il profilo della attualità delle condotte contestate, risalenti nel tempo a diversi anni prima, con quello della prova della rescissione dei legami con il sodalizio criminale della "batteria" RA e con la consorteria "Società Foggiana". Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, 6 Il Consigliere estensore Il Presidente segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto legate alle modalità realizzative della condotta e alla personalità dell'indagato (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta. 3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
lette le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 25879 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NZ EV ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, che ha disposto l'applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti del ricorrente, in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui all' art. 74, commi primo, secondo terzo e quarto, d.P.R.309/1990, aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen., per aver preso parte ad un'associazione composta da più di dieci persone finalizzata a commettere un numero indefinito di delitti, con il ruolo di addetto alla commercializzazione al dettaglio dello stupefacente del tipo cocaina, mensilmente assegnato dal sodalizio con quantitativi predeterminati, a fronte della corresponsione di uno stipendio mensile, avvalendosi, con metodo mafioso delle condizioni di assoggettamento e di omertà riconducibili al sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana" di cui l'associazione è un organismo servente, al fine di far detenere a tale sodalizio mafioso una posizione di monopolio sul mercato della cocaina nella città di Foggia (capo 1) e di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, 416 bis 1 cod. pen., per aver illeciti illecitamente detenuto a fini di spaccio, in cogestione con Prencipe Antonio, quantitativi variabili da 50 a 200 grammi al mese di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso le piazze di spaccio della città di Foggia, con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato "Società Foggiana" (capo 30). 2.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento all'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Il giudice a quo, nell'ordinanza impugnata, asserisce, erroneamente, che la richiesta di riesame concerne la sola aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Tuttavia, rappresenta il ricorrente di non aver mai effettuato alcuna implicita ammissione di responsabilità in ordine all'appartenenza della associazione dedita al traffico di stupefacenti e di aver contestato la sussistenza di gravi indizi di appartenenza al sodalizio ai sensi dell'art 74 d.P.R. 309/1990 aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. Il EV non aveva alcuna consapevolezza dell'esistenza dell'associazione né del ruolo che egli avrebbe svolto nell'economia del fenomeno associativo finalizzato a stabilire delle condizioni di gestione monopolistica dello spaccio di stupefacenti nella città di Foggia. Non emerge sulla base di quali elementi il giudice di merito ha inferito tale consapevolezza in ordine all'appartenenza al sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di stupefacente, in quanto dagli elementi indiziati acquisiti non risulta che il EV ricevesse ordini specifici dal clan per l'acquisto e per la vendita della sostanza stupefacente. In tal senso, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, non depone il rinvenimento di un taccuino da cui risulta la quantità di merce consegnata al EV e l'indicazione del nomignolo Sgangà. Tale taccuino costituisce un mero promemoria che non può acquisire in alcun modo il valore di indizio di appartenenza alla associazione criminale, ma attesta solo la commissione di reati di spaccio. È un dato acquisito che chiunque volesse commerciare sostanze stupefacenti nel territorio foggiano 1 era obbligato ad acquistare lo stupefacente da chi deteneva il monopolio della sostanza del tipo cocaina, nelle piazze di spaccio di Foggia, se non a pena di violente ritorsioni. Tale condizione di coartazione e di costringimento elide in radice qualunque elemento di condivisione su cui si fonda l'elemento oggettivo e quello soggettivo dell'appartenenza alla struttura associativa e ancor di più elide la sussistenza della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa "Società Foggiana". Non è stata dal giudice richiamata alcuna intercettazione che attinge direttamente l'indagato. Con riferimento alla contestata aggravante, il ricorrente evidenzia che il mero fine di lucro derivante dalla commercializzazione dello stupefacente non indizia la partecipazione ad un progetto indeterminato finalizzato al conseguimento di un lucro in favore dell'associazione mafiosa. Pertanto, illogica è l'affermazione secondo cui era fine dell'agire del EV che l'associazione proseguisse nell'attività di spaccio e prosperasse traendone profitto, posto che emerge in maniera evidente che il EV aveva, quale unico interesse, quello di effettuare l'attività di spaccio in maniera autonoma e proficua solo per sé stesso, tanto da aver provato ad ampliare la propria attività, cercando altri canali di approvvigionamento. Infine, erroneamente il giudice a quo richiama paralleli procedimenti penali da cui il EV non è neppure lambito, a differenza di altri coindagati ed imputati nei procedimenti pendenti. Il giudice non ha neppure adeguatamente valutato la richiesta di considerare le esigenze cautelari e di fronteggiare il pericolo di recidivanza con la misura graduata degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai 2 canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all' art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/2000, Audino). Si precisa, inoltre, che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto di esse, perché • agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del sodalizio ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di fare parte e di contribuire al mantenimento dell'organizzazione (Sez.6, n. 41717 del 06/11/2006). Dunque, anche l'acquirente- rivenditore, qualora si dimostri stabilmente disponibile a ricevere • con 'continuità la sostanza stupefacente, può essere ritenuto Partecipe del vincolo associativo (Sez.5, n. 1291 del 17/03/1997). 1.1.Nel caso di specie, con riferimento ai gravi indizi di appartenenza alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il giudice a quo ha richiamato gli ampi riscontri costituiti dalle intercettazioni ambientali e telefoniche nonché dalle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia che hanno riconosciuto nel EV, alias "Sganga", uno dei soggetti indicati con tale nominativo nella lista degli spacciatori gestiti dal sottogruppo - cd Direttorio - riconducibile al coindagato Aprile, che si occupava della distribuzione dello stupefacente ai singoli spacciatori, di una quantità fissa di droga, corrisposta mensilmente, per lo spaccio nella città di Foggia, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 50-55 al grammo, a fronte di un pagamento di uno stipendio mensile. Nella lista erano indicati gli spacciatori intranei ed asserviti a tale catena di distribuzione, tra cui il EV e il Prencipe, che, come risulta dalle intercettazioni, lavorano e collaboravano insieme. Il "sistema" prevedeva che il ricavato della vendita fosse versato all'associazione mafiosa, che lo stupefacente dovesse essere tagliato e venduto al prezzo stabilito dalla associazione mafiosa che riforniva i sottogruppi, che, in sostanza, la gestione del traffico avvenisse secondo criteri centralizzati, in modo da eliminare ogni forma dì concorrenza e di assicurare il monopolio del mercato della cocaina. 3 Il giudice del riesame ha, dunque, condivisibilrnente evidenziato la continuità, la frequenza la stabilità e l'automatismo della prassi e dei contatti tra i vari partecipi della organizzazione e la loro ripartizione dei compiti per affermare non solo la piena partecipazione alla associazione criminale ma anche la finalità di agevolare il sodalizio mafioso che riforniva di stupefacente il cosiddetto "Direttorio" cui anche il ricorrente apparteneva, e quindi dotava di approvvigionamenti di droga prestabiliti ed assegnati a ciascun fornitore in un arco temporale ben cadenzato. Il giudice a quo ha quindi fatto buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto di esse, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del sodalizio e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso. Per quanto attiene più specificatamente alla deduzione difensiva volta a censurare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., il giudice a quo ha sottolineato che, in considerazione dell'importanza del ruolo assunto dal EV, quale spacciatore per conto dell'associazione mafiosa, dal fatto che egli aveva contatti con i vertici dell'organizzazione che gestivano la fornitura di cocaina a cui rendicontava periodicamente i proventi ricavati dalla cessione del narcotico, debba inferirsi la consapevolezza di essere un elemento di un'intera sequenza operativa che mira ad un unitario obiettivo, e quindi la piena consapevolezza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa e della convergenza degli interessi del ricorrente in quelli del gruppo mafioso e di contribuire con la propria condotta alla realizzazione degli interessi del sodalizio mafioso. Anche sotto questo profilo il giudice ha effettuato una rigorosa verifica, facendo * buon governo del principio secóndo cui, ai fini della configui -abilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, occorre dimostrare due distinti profili, ossia che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Rv. 284199 — 02). Il Tribunale, ha precisato che non elide tale consapevolezza la condizione di costringimento invocata dl ricorrente, il quale ha rappresentato di essere "costretto' a rifornirsi di droga dal sodalizio mafioso, non potendovi rinunciare se non a rischio della propria incolumità, non avendo alcuna possibilità di accedere ad un'altra fonte di approvvigionamento in quanto in quel momento storico a Foggia il gruppo criminale gestiva la cocaina in condizioni monopolistiche. Infatti, tale timore per la propria incolumità non esclude il dolo, avendo il ricorrente la possibilità di rinunciare a spacciare droga. Trattasi di motivazione puntuale, esauriente, saldamente ancorata a precise risultanze processuali e perciò del tutto immune da vizi logico-giuridici. Peraltro, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è del tutto conforme al dictum di Sez. U, 19/12/2019, che ha condivisibilmente ritenuto che l'aggravante speciale, già prevista dall'art. 7 d. I. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen., che 4 prevede l'aumento di pena allorquando la condotta sia consumata "al fi ne di" agevolare l'attività delle associazioni mafiose, abbia natura soggettiva e si applichi al concorrente solo se da lui conosciuta (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). La predetta aggravante inerisce, infatti, ai motivi a delinquere, e per questo ha natura soggettiva, ma si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dai compartecipi. 1.2.Dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è dunque enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo c:ensurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore . ricostruzione dei fatti né debba condividerne (a giustificazione, dov. endo limitarsi 'a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 2. In ordine alle esigenze cautelari, va richiamata in primo luogo la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come riformulato dalla L. n.47 del 2015 (sul punto si vedano, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022 Cc., dep. 23/02/2022, Rv. 282766; Sez. 1, n.21900 del 07/05/2021 Cc., dep. 03/06/2021, Rv. 282004). Il principio giurisprudenziale invalso a seguito della riforma è quello secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, intesa come reiterazione dello stesso fatto in contestazione, quanto, invece, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte analoghe, ovverossia di reati della stessa specie, alla stregua di un'accurata analisi della fattispecie concreta che, prescindendo dalla previsione di specifiche 5 occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez.5, n.11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv.277242; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085). Si è altresì specificato che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez.1, n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122). Si osserva inoltre che, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez.6, n.28821 del 30/09/2020, Rv. 279780). Nell'ordinanza impugnata, il giudice a quo afferma che tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato. Al . riguardo, il Tribunale. ha riscontrato l'ass'enza di elementi favórevoli che consentano di superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e di formulare un giudizio di non pericolosità dell'indagato. Il giudice ha infatti evidenziato che le condotte in contestazione non costituiscono estemporanei ed isolati episodi, bensì si inseriscono all'interno di un meccanismo di controllo della gestione dello stupefacente da parte di organizzazioni criminali. Il EV era uno spacciatore che operava all'interno di un sistema strutturato, intraneo al sodalizio anche quando erano state modificate le modalità di spaccio, raddoppiando le quantità di stupefacente immesso nel mercato allo scopo di stroncare ogni forma di concorrenza nell'approvvigionamento, uno spacciatore che voleva "crescere" aumentando il quantitativo di droga che gli veniva fornito dai fornitori. Il giudice ha altresì richiamato i precedenti penali, relativi a oltraggio a pubblico ufficiale e di detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a formulare censure solo contestative, peraltro, sovrapponendo il profilo della attualità delle condotte contestate, risalenti nel tempo a diversi anni prima, con quello della prova della rescissione dei legami con il sodalizio criminale della "batteria" RA e con la consorteria "Società Foggiana". Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, 6 Il Consigliere estensore Il Presidente segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto legate alle modalità realizzative della condotta e alla personalità dell'indagato (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta. 3.11 ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024