Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di giudizio immediato, nel caso in cui all'esito della notifica del decreto di giudizio l'imputato, in base all'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., formuli una duplice richiesta di applicazione della pena e, in via subordinata, di rito abbreviato, il riservato consenso espresso dal P.M. in ordine alla prima richiesta equivale a diniego di consenso, con la conseguenza che deve farsi luogo al giudizio abbreviato.
Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nell'attenzione del pubblico ufficiale preposto all'accertamento delle evasioni fiscali nei confronti di un contribuente attuata con modalità anomale di convocazione e con domande subdole, ancorché non accompagnata da una esplicita richiesta di danaro, costituendo tale comportamento non la premessa tipica di accertamenti legittimi, bensì una minaccia di procedere a tali accertamenti, finalizzata a pretermetterli in cambio di una ricompensa illegittima, sebbene non ancora precisata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 02/10/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1230
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 39287/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori, avv. Tullio Padovani, di LA CA ON, nato a [...] il [...]; e avv. Stefano Del Corso, di BA CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17.5.2002 della Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Fabrizio Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti Padovani e Del Corso, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 17.5.2002 confermava la sentenza 24.5.2001 del gip del Tribunale di Pisa di condanna di LA CA ON e di BA CA alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 56, 317 c.p.. Il BA, finanziere addetto al nucleo di polizia giudiziaria, aveva sollecitato il LA, comandante il nucleo di polizia tributaria, a svolgere accertamenti fiscali sulla famiglia ZI mediante la prospettazione a ZI NT dell'esistenza di una grossa frode fiscale, per evitare l'accertamento della quale richiedere la somma di lire 100.000.000, da dividere fra i predetti LA e BA e con l'avv. Giardino Vincenzo, legale della famiglia ZI e amico del LA, in qualità di tramite. La sentenza della Corte d'appello preliminarmente rigetta alcune questioni processuali. In particolare:
- essendo stato dal P.M. richiesto il giudizio immediato e avendo gli imputati formulato istanza di patteggiamento e, in subordine, di rito abbreviato, l'avere il P.M. negato il consenso per il patteggiamento al BA e l'essersi riservato per quanto concerne il LA, non inficia la decisione del gip di procedere per entrambi gli imputati al giudizio abbreviato da essi concordemente richiesto;
l'avviso agli indagati della conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p. non è dovuto in caso di richiesta del P.M. di giudizio immediato, in conformità all'ordinanza 16.5.2002, n. 203, della Corte costituzionale. Nel merito la sentenza impugnata ravvisa la sussistenza del tentativo di concussione, sia per la idoneità della condotta del LA rispetto all'evento di incutere uno stato di soggezione nel soggetto passivo (nel caso la convocazione anomala della moglie del ZI, LF AR, negli uffici della Guardia di Finanza); sia per la direzione univoca degli atti finalizzati a ottenere una somma di denaro pur senza una richiesta esplicita.
Ricorre la difesa del LA per:
1) violazione degli artt. 446, c. 1 e 3, 457, c. 1, c.p.p. per non avere il gip trasmesso gli atti al Tribunale, pur essendosi il P.M. riservato di prestare il consenso all'istanza di patteggiamento dell'imputato In limine al dibattimento per il giudizio immediato, poiché l'art. 446 c.p.p. non prevede alcun termine entro cui il P.M. deve esprimere il parere;
2) violazione degli artt. 415 bis e 178, lett. c), c.p.p. e dell'art. 453 c.p.p., per non essere stato notificato alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e, subordinatamente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p. alla luce del rinnovato testo dell'art. 111 Cost;
3) violazione dell'art. 56, c. 1, in relazione all'art. 317 c.p. non sussistendo il tentativo in assenza della richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla idoneità degli atti, non essendosi verificato uno stato di intimidazione, ne' della LF, ne' del ZI.
Ricorre altresì la difesa del BA per violazione degli artt. 56 e 317 c.p. non sussistendo ne' l'idoneità degli atti, ne' la loro direzione non equivoca alla commissione del reato di corruzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda processuale relativa al LA è la seguente:
- il P.M. chiede procedersi al giudizio immediato;
- l'imputato formula istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e, in via subordinata, di procedersi con rito abbreviato;
- il P.M. riserva di esprimere il proprio parere in ordine al "patteggiamento" richiesto dall'imputato;
- il gip, a questo punto, decide di procedere con il rito abbreviato. 2 La difesa del LA, in questa situazione, deduce in primo luogo che, essendo nel giudizio immediato il termine ultimo per proporre istanza di patteggiamento quello della presentazione delle conclusioni ex art. 421 c.p.p. - e quindi potendo fino a quel momento essere sciolta la riserva del P.M. - il gip non poteva privilegiare (con ciò violando gli artt. 446, c. 1 e 4, e 457, c. 1, c.p.p.) l'istanza, meramente subordinata, di procedersi con il rito abbreviato, ma doveva trasmettere gli atti al Tribunale per il giudizio immediato.
3. La tesi difensiva è indubbiamente suggestiva, poiché l'atteggiamento "interlocutorio" del P.M. crea necessariamente un "imbarazzo processuale" per il gip.
Questi, infatti, è condizionato dalla alternativa se;
a) trasmettere gli atti al Tribunale per il giudizio immediato, in attesa che il P.M. sciolga la riserva sull'istanza di patteggiamento, omettendo cosi di considerare la richiesta, sia pur subordinata, di giudizio abbreviato che, in tal caso, decadrebbe;
b) ovvero considerare come implicitamente negato dal P.M., allo stato, il parere favorevole alla richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato e quindi accogliere la richiesta subordinata di giudizio abbreviato senza trasmettere gli atti al Tribunale per il giudizio immediato.
4. Il gip ha optato per questa seconda soluzione e il Tribunale prima, la Corte d'appello poi, hanno ritenuto corretta la decisione nel senso che:
- il consenso del P.M. al patteggiamento, stante la fase processuale, non poteva più essere espresso successivamente;
- comunque, ove in ipotesi ciò fosse stato ancora possibile, la eventuale negazione del consenso avrebbe precluso ogni possibilità di procedere con il rito abbreviato, in quanto ciò avrebbe comportato una inammissibile regressione del procedimento dal Tribunale al gip;
- in ogni caso il giudice naturale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti era il gip davanti al quale l'imputato aveva presentato la sua richiesta, e non il giudice del dibattimento.
5. Questa Corte ritiene che le argomentazioni addotte dal giudice d'appello sulla questione siano logiche e fondate.
È pacifico che la richiesta del P.M. di giudizio immediato non può pregiudicare l'utilizzo dei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato, in quanto ciò creerebbe una disparità di trattamento nei confronti dell'imputato per cui il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio (con il rito ordinario). Non a caso l'art. 456, c. 2, c.p.p. prevede espressamente che il decreto del P.M. che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso all'imputato di potere operare questa scelta. All'imputato, peraltro, non è concessa una sola opzione: o il patteggiamento o il giudizio abbreviato, ma la prima può essere proposta in via principale e la seconda, ove manchi alla prima il consenso del P.M., in via subordinata. Tutto ciò quando gli atti si trovano ancora presso il gip - secondo lo scadenzario dettato dagli artt. 454 e segg. c.p.p. - che è il giudice naturale cui spetta la decisione in ordine ai riti alternativi.
In questa fase il P.M. deve pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento, in quanto il suo consenso esclude necessariamente il giudizio abbreviato e maggior ragione il giudizio immediato;
mentre il suo dissenso conduce al giudizio abbreviato (se richiesto in alternativa al patteggiamento) ovvero al giudizio immediato (se non è stato richiesto il giudizio abbreviato) all'interno del quale è ancora possibile riproporre l'istanza di patteggiamento e ottenere (in ipotesi) il suo parere favorevole. Ove il P.M. non esprima il consenso, ma lo neghi espressamente o formuli una riserva che finirebbe con il condurre in un "vicolo cieco processuale", si deve ritenere che la riserva equivalga a un diniego di consenso per la ragione evidente che il prosieguo del procedimento con il giudizio immediato frustrerebbe del tutto la legittima richiesta (e la relativa aspettativa) di giudizio abbreviato, non più proponibile nella fase successiva.
6. La diversa soluzione prospettata dalla difesa si presta alla fondata censura di violazione degli artt. 456-458 c.p.p., poiché la richiesta di patteggiamento verrebbe sottoposta alla condizione futura e incerta del consenso del P.M. nella successiva fase del procedimento immediato, mentre viene del tutto frustrata la richiesta, attuale benché subordinata, del giudizio abbreviato.
7. Si deve pertanto concludere che, nella pur singolare situazione determinata dalla duplice richiesta da parte dell'imputato di patteggiamento e in subordine di giudizio abbreviato, in presenza della richiesta del P.M. di giudizio immediato, il riservato consenso da parte del P.M. all'istanza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. equivale a diniego dello stesso, così da doversi far luogo al giudizio abbreviato.
8. La seconda eccezione processuale della difesa del LA, concernente la violazione dell'art. 415 bis c.p.p. per omesso avviso all'imputato e al suo difensore dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, è già stata correttamente rigettata dalla Corte di merito sulla base delle considerazioni svolte nell'ordinanza 16.5.2003 della Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il P.M. faccia notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di giudizio immediato, "in quanto le esigenze difensive sottese al meccanismo di cui all'art. 415 bis c.p.p. sono sostanzialmente controbilanciate dai necessari presupposti di ammissibilità del procedimento speciale, costituiti dalla evidenza probatoria delibata dal giudice per le indagini preliminari, dalla brevità del termine entro cui il P.M. deve presentare la relativa richiesta e dalla previa notificazione all'indagato dell'invito a presentarsi ai sensi dell'art. 375 c.p.p.". Peraltro la difesa ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p. (nella parte in cui non prevede che il P.M. faccia notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di giudizio immediato) in quanto la Corte costituzionale nella menzionata ordinanza 203/2002 ha omesso di motivare sulla eccepita violazione dell'art. 111 della Costituzione, pur sottoposta al suo vaglio. Tale profilo appare manifestamente infondato, In quanto gli aspetti concernenti il diritto alla difesa sono stati esaurientemente analizzati dalla citata ordinanza, anche a prescindere dall'esplicito riferimento all'art. 111 Cost., con riferimento all'informativa tempestiva dell'imputato sui motivi dell'accusa elevata a suo carico, mentre i residui precetti della norma costituzionale invocata riguardano essenzialmente il modo di formazione della prova, che non è qui in discussione.
9. Quanto alla violazione degli artt. 56-317 c.p., e alla mancanza di motivazione in ordine alla idoneità degli atti (motivi 3 e 4 del ricorso) la difesa dell'imputato LA assume anzitutto l'insussistenza del tentativo per la mancanza di una esplicita richiesta da parte del pubblico ufficiale.
Il tema è già stato ampiamente affrontato dalle decisioni di primo e di secondo grado, con risposte che appaiono corrette a livello motivazionale. Si è evidenziato, in particolar modo, che se è vero che l'imputato, comandante del nucleo di polizia tributaria, ebbe un solo contatto neppure diretto con la persona offesa ZI NT (perché fu la moglie di questi, LF AR, ad essere convocata nel suo ufficio), tuttavia le modalità anomale della convocazione e la pretestuosità della stessa, il tenore del colloquio riferito dalla LF, l'avere intrattenuto contatti con il difensore del ZI (avv. Giardino, originariamente coimputato e poi assolto con formula piena) chiamato non già per denunciare il fatto ma per mantenere il contatto con l'imputato, sono elementi tutti che attestano da un lato il carattere intimidatorio dell'intervento del pubblico ufficiale, dall'altro l'effettivo metus creato nella persona offesa, che diversamente non avrebbe chiesto al suo legale di interporre i suoi uffici per evitare (o limitare) il danno. Ritiene questa Corte che sia privo di rilievo che nell'incontro LA-LF non siano state precisate cifre o modalità di versamento. Ciò che importa è che quell'incontro abbia ingenerato, come rilevano i giudici di merito, la certezza di una richiesta illecita di denaro (da quantificarsi evidentemente nel prosieguo della vicenda) e abbia determinato la persona offesa alla disponibilità di un pagamento attraverso la mediazione del suo legale (a prescindere dal ruolo consapevole o inconsapevole di quest'ultimo, la cui vicenda ha avuto separata conclusione processuale).
D'altra parte, sotto un profilo obiettivo, è fin troppo chiaro che l'attenzione verso un contribuente, di un pubblico ufficiale preposto all'accertamento delle evasioni fiscali, attuata attraverso modalità anomale (la convocazione informale della moglie di questi) e con domande subdole (che mostravano una notevole conoscenza delle attività imprenditoriali e delle evasioni fiscali), non è premessa tipica di accertamenti rituali, destinati all'applicazione della legge. Si tratta, al contrario, di una minaccia neppure troppo implicita di procedere a tali accertamenti (in sè legittimi), finalizzata a pretermetterli in cambio di una ricompensa illegittima, sebbene non ancora precisata.
L'idoneità e la direzione non equivoca dell'atto di convocazione anomalo della moglie del contribuente e il contenuto della conversazione, quale riferito dalla stessa, non possono così essere posti in discussione, così come l'effettivo risultato di porre in stato di soggezione il contribuente tanto da indurlo a chiedere la "mediazione" di un legale di fiducia. Mediazione che non appare obiettivamente predisposta ad azioni di autotutela sul piano penale (eventuale denuncia contro il pubblico ufficiale) o sul piano tributario (predisposizione di documentazione e di eccezioni avverso eventuali pretese formalmente ineccepibili del fisco): ma appare diretta alla protezione della propria posizione contro pretese di natura illecita alle quali (volenti o nolenti) si è disposti ad aderire.
10. Venendo alla posizione dell'imputato BA, la difesa propone come unico motivo di ricorso l'erronea applicazione degli artt. 56- 317 c.p.. Sul punto valgono le considerazioni appena ora svolte in relazione al LA, non essendo posto comunque in discussione nel motivo di ricorso il ruolo dell'imputato a titolo di concorso nel reato. 11. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004