Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 930
CASS
Sentenza 2 ottobre 2003

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In tema di giudizio immediato, nel caso in cui all'esito della notifica del decreto di giudizio l'imputato, in base all'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., formuli una duplice richiesta di applicazione della pena e, in via subordinata, di rito abbreviato, il riservato consenso espresso dal P.M. in ordine alla prima richiesta equivale a diniego di consenso, con la conseguenza che deve farsi luogo al giudizio abbreviato.

Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nell'attenzione del pubblico ufficiale preposto all'accertamento delle evasioni fiscali nei confronti di un contribuente attuata con modalità anomale di convocazione e con domande subdole, ancorché non accompagnata da una esplicita richiesta di danaro, costituendo tale comportamento non la premessa tipica di accertamenti legittimi, bensì una minaccia di procedere a tali accertamenti, finalizzata a pretermetterli in cambio di una ricompensa illegittima, sebbene non ancora precisata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2003, n. 930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 930
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

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