Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima.
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- 1. responsabilità civileGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 3 giugno 2020
Le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 9769, hanno affermato il seguente principio di diritto: «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune …
Leggi di più… - 2. prescrizioneGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 22 giugno 2019
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della nuova disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in tema di danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi, con la sentenza 1850 del 8 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari – Estensore R. Mancino) ha affermato il principio secondo cui, la norma introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente …
Leggi di più… - 3. Legal blogGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 12 aprile 2012
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12220 del 13 marzo 2012 – depositata il 2 aprile 2012 (Sezione Prima Penale, Presidente P. Baldovagni, Relatore U. Zampetti), facendo applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha acquisito diretta efficacia nell'ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato adeguamento, ha ritenuto, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, che non sia più previsto come reato il reingresso nel territorio dello Stato del soggetto già espulso e che abbia a verificarsi oltre il termine di cinque anni dall'avvenuta espulsione, perché la norma incriminatrice di cui …
Leggi di più… - 4. Legal blogGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 23 giugno 2010
Danni da fatto illecito costituente reato: minacce semplici, lesioni non gravi. La persona offesa sporge formale querela ma i tempi lunghi della giustizia penale, quella minore, finiscono per scoraggiarla. Già, perché esiste per la giustizia penale una serie cadetta, che si barcamena tra le disfunzioni della macchina giudiziaria e, infine, affonda nell'oblio. Sta di fatto che la nostra P.O. decide di divenire attrice, confidando (forse, sperando) nei tempi migliori della giustizia civile: quella del Giudice di Pace, la scommessa dell'ultimo legislatore. [Leggi di più…] Non è infrequente osservare nella pratica un uso inappropriato o distorto di termini o concetti giuridici. Non sorprende …
Leggi di più… - 5. Legal blog: blog giuridicoGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 20 marzo 2009
Decreto blocca demolizioni: si applica ad Ischia? Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2010 aveva già suscitato un ampio ed acceso dibattito nell'opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori. Complice una stesura a dir poco infelice, frutto di una soluzione di compromesso in extremis, il Decreto ha sollevato dubbi interpretativi e perplessità in ordine ai limiti stessi alla sua concreta applicabilità. (altro…) La Cassazione sul reato di stalking Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2002, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALETTO 151, presso lo studio dell'avvocato FELICE GIANFELICE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dall'avvocato FABIO MAGNONI, rappresentata e difesa doll'avvocato CESARE CHIARINELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
DI SISTO EDMONDO, SERIGRAF STUDIO 90 S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 351/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 25/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli avvocati Felice GIANFELICE, Cesare CHIARINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1 dicembre 1995, ZO DI conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Rieti, la compagnia UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A. e la s.r.l. SERIGRAF STUDIO 90, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché Edmondo DI SISTO, esponendo quanto segue:
- il 6 settembre 1991, viaggiava a bordo dell'autovettura Citroen XM tg. RI 163441, intestata alla società SERIGRAF STUDIO 90 e condotta dal DI SISTO;
- nel percorrere la via Greco di Rieti, l'auto effettuava un sorpasso in un tratto delimitato da linea continua di mezzeria e, dopo avere invaso l'opposta corsia di marcia, finiva la sua corsa in un fosso adiacente al margine sinistro della strada;
- a seguito dell'incidente, egli riportava lesioni personali, in relazione alle quali, il 15 ottobre 1992, inoltrava apposita richiesta risarcitoria alla società assicuratrice del veicolo sinistrato, che, con raccomandata del 9 novembre 1992, gli riconosceva la somma di L. 5.000.000;
- con successiva nota del 12 novembre 1992, dichiarava di accettare l'importo offertogli solo a titolo di acconto, reclamando l'ulteriore somma di L.
5.000.000 a saldo di ogni pretesa, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro.
Chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Si costituiva la sola società assicuratrice che, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato, che contestava comunque nel merito.
Con sentenza del 28 marzo 1996, il Giudice di Pace accoglieva l'eccezione della convenuta assicurazione, rigettando la domanda dell'attore.
Pronunciando sull'appello proposto dal DI, il Tribunale di Rieti, con sentenza del 12 settembre 1998, rigettava il gravame, ritenendo fondato il rilievo di prescrizione della retesa risarcitoria, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, c.c. In sintesi, il Tribunale condivideva le argomentazioni del primo giudice, che aveva assimilato l'impossibilità giuridica di perseguire il fatto-reato, a cagione della mancata proposizione della querela, all'ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, secondo quanto previsto dall'art. 2947, comma terzo, cit. In sintonia con un orientamento giurisprudenziale di legittimità, riteneva che fosse, comunque, decisiva la considerazione della ratio ispiratrice della norma - in quanto volta a scongiurare il pericolo che, in pendenza del procedimento penale, potesse restare prescritta l'azione civile - e che, pertanto, tale ragione non sussisteva nell'ipotesi in cui lo stesso procedimento non fosse stato avviato per difetto di querela, sicché doveva ritenersi applicabile il normale breve termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, comma secondo, c.c. Avverso tale pronuncia, il DI ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso l'UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A.
Il ricorso era assegnato alla III Sezione Civile che, con ordinanza del 5 ottobre 2000, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull'applicazione dell'art. 2947, comma terzo, c.c. nei casi in cui il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e questa non è stata proposta, con specifico riferimento all'ipotesi del danno da sinistro stradale. All'uopo, osservava che, secondo una prima interpretazione, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al comma secondo del menzionato art. 2947 c.c. (Cass. 17 aprile 2000, n. 4919) e che, in senso contrario,
si era invece espressa altra pronuncia di legittimità (Cass. 18 luglio2000, n. 9928).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2947, 3^ co., c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, nella specie, non fosse applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di estinzione del reato. Richiamando la relazione ministeriale al codice civile del 1942, sostiene il DI che la norma contenuta nel comma terzo dell'art. 2947 c.c. non prevede la necessità per il danneggiato di proporre querela per poter beneficiare della più lunga prescrizione prevista dalla legge per il reato. Aggiunge che la pronuncia in questione sarebbe in contrasto con la normativa penale che, tra le cause di estinzione del reato, non annovera la mancata proposizione della querela e che, del resto, qualifica la stessa querela come condizione di procedibilità e non già di punibilità dell'illecito.
Richiama, infine, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, se il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato ed il giudizio penale non è stato promosso, si applica, comunque, il più lungo termine prescrizionale a condizione che il giudice civile accerti, in concreto, la sussistenza degli estremi del reato. Accertamento che, nel giudizio in questione, sarebbe stato possibile ove il giudice di appello avesse tenuto conto delle risultanze della C.T.U., che pure aveva in precedenza ammesso, dimostrando con ciò di aderire alla menzionata interpretazione giurisprudenziale.
Con il secondo motivo il DI, approfondendo l'ultimo profilo di censura, denuncia un vizio di contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) ravvisato nell'avere il Tribunale disposto la C.T.U. per le lesioni personali subite, così implicitamente manifestando adesione alla tesi dell'applicazione del più lungo termine prescrizionale, tesi però ripudiata nella sentenza.
I due motivi, che per la stretta connessione delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati. Al riguardo, può agevolmente confutarsi il secondo mezzo, essendo evidente che il provvedimento ordinatorio contestato non può in alcun modo pregiudicare, anticipandolo, il contenuto della pronuncia definitiva, essendo volto ad acquisire elementi solo eventualmente utilizzabili ai fini decisionali.
Resta così il primo motivo che affronta proprio la questione sulla quale si rinviene il denunciato contrasto giurisprudenziale relativo all'ambito di applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. e, cioè, se nel caso di danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (per i quali, ai sensi del secondo comma, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni), ove il fatto dannoso costituisca un reato perseguibile a querela e questa non sia stata proposta, trovi applicazione la normale prescrizione civilistica biennale ovvero quella più lunga stabilita per il reato.
Al riguardo, un primo orientamento, ritenuto prevalente nella più recente giurisprudenza di questa Corte, afferma che malgrado il giudizio penale non sia stato promosso e non sia più promuovibile, l'eventuale più lunga prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento dei danni "a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto" (da ultimo Cass. 28 luglio 2000 n. 9928; in senso conforme Cass. 15 aprile 1996 n. 3535; 23 aprile 1997 n. 3529; 4 luglio 1998 n. 6554; 10 giugno 1999 n. 5701, 12 luglio 1999 n. 7344). A sostegno di tale interpretazione, che peraltro costringerebbe il giudice civile ad una delicata indagine sull'elemento psicologico in considerazione (nel caso, come nella specie, di sinistro stradale) della diversa intensità della colpa penale rispetto a quella, anche presunta, di cui all'art. 2054 c.c., si adduce il dato letterale della norma che parla di
"fatto...considerato dalla legge come reato", rinviando ad una fattispecie astrattamente criminosa e non anche concretamente perseguibile;
si precisa che essendo la querela non una condizione di punibilità del reato ma di procedibilità dell'azione penale (art. 336 c.p.p.), la sua mancanza non attiene all'esistenza ontologica del reato stesso. A questa fondamentale argomentazione, che sembra individuare la ratio della norma nella maggiore gravità di un illecito civile che si configuri anche come reato e, quindi, nel maggior grado di disvalore sociale di tale illecito, si aggiungono due ulteriori rilievi: l'omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni individuate nella seconda parte del menzionato terzo comma come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale ed, infine, la riconosciuta risarcibilità del danno morale, in caso di mancanza di querela, nel termine preserizionale più lungo stabilito per il reato, atteso che una medesima ragione non può non valere per le altre voci di danno (patrimoniale e/o biologico). All'esposta scelta interpretativa se ne affianca però un5altra, verso la quale era orientata la giurisprudenza risalente di questa stessa Corte (ex plurimis Cass. 29 gennaio 1957 n. 313; 28 novembre 1961 n. 2749 e 2 luglio 1966 n. 1715) e che è tuttora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito, in conformità anche al più diffuso indirizzo dottrinario. Essa si fonda sull'individuazione della ratio della speciale disposizione in esame che, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cass. 22 maggio 1996 n. 4740), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che "la ragione giustificatrice dell''agganciò" del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947, 3^ co.) va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente".
Questa essendo la ratio dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, è di tutta evidenza che siffatta esigenza viene meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la perseguibilità concreta dell'illecito penale, non sia stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, è escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, medio tempore, per effetto della normale prescrizione biennale. Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità sui generis, dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato. Ne consegue che, ove non sia stata proposta, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cit. (Cass. 17 aprile 2000 n. 4919; in senso conforme Cass. 6 aprile 1998 n. 3548; 7 ottobre 1998 n. 9910; 12 giugno 1999 n. 5821). Queste essendo le motivazioni principali addotte hinc et inde a sostegno delle contrastanti interpretazioni, le Sezioni Unite ritengono di comporre il contrasto optando per il secondo degli orientamenti esposti, proprio in virtù della natura della ratio come sopra individuata. Ma l'esame della vexata quaestio non sarebbe completo se il Collegio non si facesse carico delle osservazioni critiche, di cui si è fatto portavoce anche il P.G., la più importante delle quali, alla luce dei modificati rapporti tra azione civile ed azione penale, oggi ispirati al principio dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni, suggerisce un riesame della tesi relativa all'esigenza di impedire la sopravvivenza della punibilità alla risarcibilità; tesi che, nel subordinare l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione del reato all'esistenza di un procedimento penale od alla mera possibilità della sua promozione, sembra risentire di una filosofia dei rapporti tra giudizio civile e penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo, non più rinvenibile nel vigente sistema normativo (art. 75 c.p.p.). L'osservazione, apparentemente suggestiva ed esatta nelle premesse, non sembra cogliere nel segno quanto alle prospettate conseguenze, perché proprio la separazione delle giurisdizioni (tra l'altro già sottolineata da questa Corte riconoscendo l'ininfluenza delle cause di interruzione e di sospensione della prescrizione relative al reato sul decorso della prescrizione civile, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale: Cass. sez. un. 18 febbraio 1997 n. 1479) trova conferma anche nel fatto che i due illeciti abbiano un diverso decorso delle rispettive prescrizioni, assimilabili solo nell'ipotesi eccezionale prevista dalla prima parte del terzo comma dell'art. 2947. Si consideri, inoltre, il disposto della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione...il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi..."), non ravvisandosi alcuna valida ragione logico- giuridica per trattare differentemente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria. D'altro canto, l'assimilazione della mancanza di querela alle ipotesi di estinzione del reato (affermata, tra l'altro, nell'impugnata sentenza) non trova ostacolo nel divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali, trattandosi, nella specie, di mera interpretazione estensiva (lex minus dixit quam voluit), in considerazione dell'impossibilità, per il legislatore, di prevedere tutti i molteplici casi della realtà e stante, appunto, l'incongruenza logico-giuridica di disciplinare diversamente la non perseguibilità iniziale da quella successiva.
Va, infine, tenuto presente che la particolare brevità dei termini prescrizionali di cui ai primi due commi dell'art. 2947 (cinque anni per il diritto generico al risarcimento del danno aquiliano e due anni per i danni da circolazione stradale) trova giustificazione nell'esigenza di evitare che trascorra troppo tempo dal giorno del fatto dannoso, posto che la ricostruzione giudiziaria della relativa dinamica è normalmente affidata al ricordo dei testimoni e che tale ricordo è destinato inevitabilmente ad affievolirsi con il tempo;
motivo ulteriore per contenere il tempo di prescrizione dell'azione risarcitoria nei limiti più brevi come sopra assegnati.
Concludendo, le S.U. compongono il contrasto giurisprudenziale devoluto al loro esame affermando il seguente principio di diritto:
"In tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c.". Resta, tuttavia, un ultimo profilo che pur non costituendo oggetto del presente contrasto, ne' del thema decidendum, ragioni di completezza inducono ad affrontare: esso riguarda l'individuazione del giorno di decorrenza del termine prescrizionale. Al riguardo, nel regime dell'abrogato codice di rito, è stato già affermato che in caso di pronuncia del decreto di archiviazione del fatto-reato per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione (Cass. sez. un. 2 ottobre 1998 n. 9782). Si tratta adesso di stabilire il dies a quo ove la querela non sia stata proposta ed indipendentemente dall'inizio di un procedimento penale. Contrariamente all'opinione dominante, che ha individuato tale termine nella data in cui è stato commesso il fatto, anche alla luce della norma di cui all'art. 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. 7 ottobre 1998 n. 9910), sembra più coerente con la ratio della disposizione del terzo comma dell'art. 2947 c.c. ritenere che l'inizio della prescrizione coincida con la scadenza del termine utile per la presentazione della querela, quando cioè diviene certa la improponibilità dell'azione penale. Ed in questo senso il principio giuridico suesposto va integrato, stabilendo che la prescrizione biennale decorre dalla scadenza del termine per proporre querela.
Orbene, passando finalmente ad esaminare il ricorso per cui è causa, è agevole rilevare che il Tribunale reatino, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la prescrizione biennale ad un'ipotesi di danni per lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale e prodotti da un fatto-reato non perseguibile in sede penale per mancanza di querela. Così statuendo, tale giudice si è uniformato al principio giuridico sopra affermato ed il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale costituisce giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002