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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1961-2024 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7557/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.1/2025) per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2024/002/SC/000001961/0/002, a lei notificato il 22/10/2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 460,00 per imposta di registro, così distinti:
euro 200,00 sul contratto di prestazione soggetto ad IVA;
euro 200,00 in misura fissa nella condanna soggetta ad IVA;
euro 60,00 per interessi di mora.
Il suddetto importo è derivato dalla registrazione della sentenza n.1961 del 30/8/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha eccepito la non debenza di alcun importo essendo stata ammessa al gratuito patrocinio , in data 27/10/2021 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e, pertanto,
l'annotazione era a debito dello Stato, ai sensi dell'art.59, comma1, lettere a e b , del D.P.R. 131/1986.
L'Agenzia ha replicato nella sua costituzione in giudizio, che l'ufficio di cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza non ha comunicato l'esistenza della annotazione a debito.
Tale fatto appare irrilevante ,ai fini della debenza o meno dell'imposta di registro dovuta , in quanto la contribuente ha dimostrato di essere stata ammessa , nella data suddetta ,al citato beneficio.
Tanto premesso questo Giudice accoglie il ricorso della contribuente e compensa le spese in considerazione della mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della esistenza del beneficio.
P.Q.M.
Questo Giuidice accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2025 depositato il 01/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1961-2024 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7557/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R.1/2025) per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2024/002/SC/000001961/0/002, a lei notificato il 22/10/2024, contenente la richiesta di pagamento di euro 460,00 per imposta di registro, così distinti:
euro 200,00 sul contratto di prestazione soggetto ad IVA;
euro 200,00 in misura fissa nella condanna soggetta ad IVA;
euro 60,00 per interessi di mora.
Il suddetto importo è derivato dalla registrazione della sentenza n.1961 del 30/8/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente ha eccepito la non debenza di alcun importo essendo stata ammessa al gratuito patrocinio , in data 27/10/2021 da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e, pertanto,
l'annotazione era a debito dello Stato, ai sensi dell'art.59, comma1, lettere a e b , del D.P.R. 131/1986.
L'Agenzia ha replicato nella sua costituzione in giudizio, che l'ufficio di cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza non ha comunicato l'esistenza della annotazione a debito.
Tale fatto appare irrilevante ,ai fini della debenza o meno dell'imposta di registro dovuta , in quanto la contribuente ha dimostrato di essere stata ammessa , nella data suddetta ,al citato beneficio.
Tanto premesso questo Giudice accoglie il ricorso della contribuente e compensa le spese in considerazione della mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della esistenza del beneficio.
P.Q.M.
Questo Giuidice accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.