Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
Al cd. patteggiamento in appello della pena non conseguono benefici premiali per l'imputato che, in conseguenza, non può giovarsi della mancata applicazione della pena accessoria, in quanto tale effetto, previsto dall'art. 445 cod. proc. pen., consegue unicamente, per la natura derogatoria di quest'ultima norma, alla sentenza resa ai sensi del precedente art. 444 e non può essere esteso ad altri casi non espressamente previsti. (Fattispecie nella quale, a seguito di condanna a pena di tre anni e sette mesi di reclusione per falso ideologico e corruzione propria, era stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la Corte ha rideterminato la pena accessoria in quella temporanea per cinque anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2006, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/10/2006
Dott. SERPICO FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1279
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 11249/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN NO AN, nato il [...];
2) RO FR, nato il [...];
avverso la sentenza 10/11/2004 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANDRO A. M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dello IN e per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del RO per prescrizione dei reati;
udito il difensore avv. CORSO P. (per RO), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
non è comparso il difensore dello IN.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 10/11/2004, confermava quella in data 19/12/2002 del locale Tribunale, nella parte in cui aveva dichiarato RO FR colpevole dei reati di concorso nella mancata presentazione alla chiamata alle armi dei giovani MA NG e RI TE e di corruzione di pubblici ufficiali addetti all'Ufficio Reclutamento del Distretto Militare di Milano - illeciti unificati dal vincolo della continuazione - e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi cinque di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Ministero della Difesa;
riformava in parte la citata decisione di primo grado nei confronti di IN NO AN, dichiarato colpevole dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, di falso materiale e ideologico in atti pubblici, di falsità in attestato e di concorso nella mancata presentazione alla chiamata alle armi, e, ritenuta la continuazione di tali illeciti con quelli già giudicati con sentenza 14/5/2002 della Corte d'Appello di Milano, rideterminava la pena principale, così come concordato dalle parti ex art. 599 c.p.p., comma 4, in anni tre e mesi sette di reclusione, con conferma delle pene accessorie (interdizione perpetua dai pp.uu. e rimozione dal servizio). La Corte territoriale chiariva che il RO F., barbiere nel comune di S. NG, piccolo centro del lodigiano, aveva intermediato presso il m.llo IN, suo cliente, per fare esonerare i due giovani innanzi citati dal servizio militare, e riteneva che la prova a carico dell'imputato era integrata dalla deposizione testimoniale del gen. VE Silverio, che aveva condotto i relativi accertamenti, e dalle dichiarazioni rese dal correo, m.llo Rosato, che aveva ammesso di avere percepito, proprio a seguito della sollecitazione del RO F., denaro per l'esonero dei due giovani dal servizio militare. Quanto allo IN, il giudice distrettuale, dopo avere preso atto che il predetto aveva rinunciato ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità, riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti e congrua la misura della pena concordata ex art. 599 c.p.p., comma 4, escludendo la ricorrenza dei presupposti di operatività
dell'art. 129 c.p.p.. 2 - Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.
Il RO F. ha lamentato: 1) violazione della legge penale, sotto il profilo che, essendo stati assolti - con sentenza irrevocabile - i coscritti che non avevano risposto alla chiamata alle armi (fatto non costituisce reato), necessariamente doveva essere assolto anch'egli, quale concorrente esterno nel reato proprio;
2) violazione della legge penale (art. 157 c.p.) e vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;
3) mancanza e illogicità della motivazione sulla ricostruzione in fatto della vicenda e sul giudizio di responsabilità formulato;
4) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché, per effetto della sospensione - ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2001, art.
7 - del servizio di leva, era venuto meno il presupposto di applicabilità della corrispondente fattispecie incriminatrice. Lo IN ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art.599 c.p.p., comma 4, per non essere state escluse, a seguito del cd.
patteggiamento in appello, le pene accessorie, e ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 1,.
3 - I ricorsi sono fondati entro i limiti di seguito precisati. 3a - I reati addebitati al RO, puniti - anche per effetto delle accordate attenuanti generiche - con pena edittale inferiore ad anni cinque di reclusione, avuto riguardo all'epoca cui risale la loro consumazione, protrattasi sino al 16/5/1995 (cfr. sentenza di primo grado), sono estinti per prescrizione. Il relativo termine, infatti, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157 c.p.p., n. 4, e art. 160 c.p.p., comma 3, prima della riforma di cui alla L. n. 251 del 05), è ad oggi interamente decorso, pur tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi un anno, mesi quattro e giorni 23. A non diversa conclusione si perviene, ove, considerata la natura permanente dei reati di mancanza alla chiamata, ritenuti in continuazione con quello di corruzione, si sposti in avanti la data di cessazione della permanenza e della continuazione, fino cioè al 7/8/1996, data in cui le due reclute si presentarono per svolgere il servizio di leva.
È il caso di precisare che non ricorrono, nella specie, i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art.129 c.p.p., per l'assoluzione nel merito dell'imputato. La sentenza impugnata, invero, sia pure sinteticamente, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni assorbenti e decisive che militano per la colpevolezza dell'imputato e che sono ancorate a precisi e attendibili dati probatori. Nè può escludersi la configurabilità del concorso dell'estraneo nel reato proprio di mancata presentazione alla chiamata di leva, sotto il profilo della cooperazione materiale alla commissione del reato, soltanto perché gli intranei, pur avendo pacificamente posto in essere la condotta materiale, sono stati assolti per carenza dell'elemento soggettivo. Anche la sospensione, per effetto del D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 7, del servizio obbligatorio di leva non fa venire meno la fattispecie incriminatrice per fatti pregressi: non si versa, infatti, nell'ipotesi di successione di leggi penali o di modificazione "mediata" della fattispecie incriminatrice, ma più semplicemente va dato rilievo a un elemento normativo (obbligatorietà del servizio militare), vigente all'epoca, che ha natura di mero requisito del fatto. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti del RO con la formula corrispondente, ferme restando, a norma dell'art. 578 c.p.p., le statuizioni civili. 3b - Quanto alla doglianza articolata dallo IN, osserva la Corte che il cd. patteggiamento in appello non comporta alcuna riduzione premiale della pena ne' vantaggi di altra natura per l'imputato. L'art. 602 c.p.p. e l'art. 599 c.p.p., comma 4, infatti, non contengono alcun richiamo all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, disciplinato dagli art. 444 c.p.p. e segg., con l'effetto che il giudice di appello non ha il potere di non applicare le pene accessorie, poiché tale effetto, previsto dall'art. 445 c.p.p., consegue unicamente, per la natura derogatoria di quest'ultima norma, alla sentenza resa ai sensi del precedente art.444 c.p.p., e non può essere esteso ad altri casi non espressamente previsti. Sotto tale profilo, quindi, il ricorso dello IN va rigettato.
Tuttavia, avendo la Corte di merito, sulla base dell'accordo raggiunto dalle parti, rideterminato la pena principale in anni tre e mesi sette di reclusione, va annullata senza rinvio la statuizione relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena accessoria - questa - che va sostituita, a norma dell'art. 29 c.p., comma 1, in relazione all'art. 619 c.p.p., con quella dell'interdizione temporanea per anni cinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RO FR, perché i reati ascrittigli sono estinti per prescrizione, e nei confronti di IN NO AN, limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, pena che ridetermina nella misura di anni cinque. Rigetta nel resto il ricorso dello IN.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007