Sentenza breve 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2025, proposto da
Emz Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8B60391F5, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariacristina Iadecola, Teresa Ardovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fiuggi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scau Ecologica S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dei documenti ad essi allegati, che compongono l'intera lex specialis della “Gara SUA 82/2025 Affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 1 Linea d'Intervento A - Comune di Fiuggi” (CIG B8B60391F5);
- della Determinazione Dirigenziale n. 80 del 5.3.2025, nella parte in cui il Comune di Fiuggi, dopo avere disposto l'annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 622 del 23.12.2024, portante l'aggiudicazione a favore di SCAU Ecologica S.r.l. della “Gara SUA 1/2024, concernente l'affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d'Intervento A - COMUNE DI FIUGGI”, ha dato “disposizioni alla SUA della Provincia di Frosinone per la ripetizione della medesima gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi, con applicazione degli stessi criteri e riferimenti già determinati all'interno della determinazione a contrarre SPGT n. 690 del 01/12/2023”;
- dell'Avviso di “annullamento procedura di gara”, con il quale la Provincia di Frosinone, recependo la Determinazione Dirigenziale del Comune di Fiuggi n. 80 del 5.3.2025, ha avvisato dell'intervenuto annullamento della gara “Gara SUA 1/2024, concernente l'affidamento della fornitura, con posa in opera, di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel Comune di Fiuggi finanziato da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1 Linea d'Intervento A - COMUNE DI FIUGGI” (CIG B05166AAE0);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso,
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con dichiarazione resa in udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in considerazione della pendenza di un ricorso per motivi aggiunti del tutto identico, depositato nel giudizio già pendente al R.G. n.72/2025 e che di tale dichiarazione si è dato atto nel verbale di udienza;
Considerato che ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ;
Ritenuto che l'abbandono del ricorso è rimesso integralmente alla scelta della parte che agisce anche mediante altre forme equipollenti alla notifica dell’atto, quale la dichiarazione resa in udienza dal procuratore, essendo subordinato alle sole condizioni della provenienza certa della parte stessa, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e alla mancata opposizione delle parti che hanno interesse alla prosecuzione (cfr. Tar Lazio, Sez. III, n. 6884/2025);
Ritenuto, nel caso di specie, che sulla base di quanto prevede il comma 4 del citato art. 84, alla predetta dichiarazione possa conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo invece pronunciarsi l’estinzione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in mancanza del conferimento di delega della parte ricorrente ai difensori alla rinuncia agli atti nella procura ad litem e della assenza in camera di consiglio della parte resistente che, pertanto, non ha potuto esprimere adesione;
Ritenuto, infine, sussistere giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA SC, Presidente
RA MA, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MA | LA SC |
IL SEGRETARIO