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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
In composizione monocratica, in persona del dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa n. R.G. 2869/2023 promossa da:
(P.I. ) in persona del l.r.p.t. sig. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 corrente in Rovigo Via delle Industrie n. 8, in proprio ed in qualità di mandataria dell (mandataria – corrente in Matera Via T. Stigliani n. Parte_3
72 – P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Zaccaria del Foro di Bari P.IVA_2 giusto mandato allegato all'atto introduttivo
-attrice -
Contro
l , ( ), con sede legale in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Chivasso (TO), via Po n. 11 (C.F. e P.I.V.A. n. in persona del Direttore P.IVA_3
Generale e legale rappresentante pro tempore, Dr. , rappresentata e Controparte_4 difesa, anche in via disgiunta – come da procura speciale del 21.11.2023 rilasciata giusta D.D.G. n. 914 del 20.11.2023 e collazionata alla comparsa di costituzione e risposta– dall'avv. Stefano Cresta e dall'avv. Laura Polito del Foro di Torino
-convenuta-
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via istruttoria.
Si insiste per l'ammissione della CTU tecnico contabile, correttamente richiesta in sede di citazione, la quale non ha carattere esplorativo bensì e volta ad una ricostruzione- valutazione tecnica dei dati e documenti esibiti, necessaria ai fini della decisione.
1 *****
Tutto quanto su premesso la nelle prefate qualità, come rappresentata e Parte_1 difesa rassegna e precisa le proprie conclusioni come segue:
<< In via preliminare rigettare le avverse eccezioni preliminari e pregiudiziali di competenza e giurisdizione in quanto del tutto infondate ed inconferenti per i motivi e le ragioni esposte in premessa della presente memoria >>
<< Accogliere l'istanza di ingiunzione per le somme non contestate e riconosciute, e pertanto ordinare ex art. 183 ter cpc alla convenuta di pagare immediatamente la somma di € 362.400,41**, con maggiorazione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/02
e art. 26 del contratto >>
Nel merito, previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione:
<< Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta per il mancato pagamento dei corrispettivi del SAL n. 4° pari ad € 55.900,00 e del SAL finale pari ad € 4.688,00 per un totale di € 60.588,00 >>;
<< In guisa di ciò condannare la al pagamento della somma di € 60.588,00 CP_3 oltre interessi moratori come per legge dal 15.02.2023 >>;
<< Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta, nonché la violazione di legge rispetto al mancato riconoscimento e liquidazione dei ristori di cui al D.L. 50/2022 ed in forza di tanto condannarla al pagamento in favore dell'ATI attrice della somma di
€ 365.510,23 oltre IVA se dovuta, giusta contabilità che si esibisce come all. 5, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia >>
<< In ogni caso condannare la al pagamento degli interessi di mora relativi CP_3 alle somme di cui al precedente capo di condanna dalla data di liquidazione di ogni
SAL fino all'effettivo soddisfo>>
<< Accertare e dichiarare il diritto della attrice a vedersi riconoscere tutti i danni patrimoniali ed economici patiti a causa della condotta inadempiente e colposa della Con onvenuta, come meglio precisata e descritta nelle riserve tempestivamente iscritte e trascritte nelle premesse, ed in guisa di ciò condannarla al pagamento della complessiva somma di € 259.614,66** oltre interessi legali dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo >>.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale/preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle avverse domande di condanna dell CP_3
e di preteso riconoscimento in favore di parte attrice della somma di € 365.519,23
[...]
2 oltre IVA se dovuta – come contabilizzata ex adverso nell'allegato 5 adv. agli atti, nonché nelle riserve n. 7 e 10, e chiesti a titolo di “ristori” in forza D.L. n. 50/2022 conv. con L. n. 91/2022 e/o di “caro materiali” e/o di revisione e aggiornamento prezzi – essendo la relativa cognizione devoluta ex art. 133, c. 1, lett. e) n. 2 del c.p.a. di cui al
D. lgs. n. 104/2010 in combinato disposto con l'art. 106, c.1, lett. a), primo periodo, del
D. lgs. n. 50/2015, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e nella specie a quella del Tar per il Piemonte, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla condanna alle spese della controparte ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022; sempre in via preliminare di rito: ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 50, 279 e 281 quater c.p.c. – previa dichiarazione di nullità della clausola di cui all'art. 30 del capitolato/contratto per violazione delle norme imperative che hanno istituito il Tribunale delle Imprese o comunque previa declaratoria di inidoneità di tale clausola a derogare la competenza funzionale del Tribunale Distrettuale delle Imprese di Torino o comunque l'inidoneità della stessa a stabilire un Tribunale ad esso concorrente – dichiarare l'incompetenza per materia dell'adìto Tribunale di Ivrea in favore della competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale delle Imprese di Torino (quale Tribunale specializzato istituito ex L. n. 27/2012 in combinato disposto con il D. lgs. n. 168/2003 e s.m.i.) con ogni consequenziale statuizione in ordine alla successiva riassunzione (ex art. 38 c.p.c.
e 125 disp. att.) nonché circa la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al CP_3 rimborso del contributo unificato versato;
nel merito:
a) previo accertamento della legittimità ai sensi dell'art. 107, commi e 2 del D. lgs. n.
50/2016, delle sospensioni dei lavori disposte dall , rigettare integralmente tutte CP_3 CP_ le avverse domande, comprese quelle di asserito inadempimento contrattuale dell nonché tutte quelle formulate nelle riserve nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 (iscritte
[...] in contabilità dall'RTI Guerrato S.p.a. Edil.CO tra il 28.03.2022 e il 31.10.2022) per i motivi già evidenziati dalla Direzione Lavori dell nelle proprie controdeduzioni CP_3
e nelle relazioni riservate inviate alla stessa, alle quali si rinvia (v. docc. 122, 125, 127) oltre che per le ragioni evidenziate dall negli scritti difensivi depositati agli atti CP_3 siccome improponibili, inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto;
a.1) previo accertamento della legittimità ai sensi dell'art. 107, commi e 2 del D. lgs. n.
50/2016, delle sospensioni dei lavori disposte dall , rigettare integralmente le CP_3 avverse domande, con particolare riferimento alle pretese avanzate con le riserve nn.
1-2-3-4 per la somma di € 259.164,66 oltre IVA o in quella diversa che sarà accertata in corso di causa in quanto inammissibili e comunque infondate anche in ragione del
3 principio di autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. siccome la parte attrice ha accettato il progetto esecutivo senza formulare contestazioni in sede di consegna dei lavori (v. doc. 15); si chiede inoltre il rigetto di tali riserve 1-2-3-4 e delle relative domande in quanto con esse la parte attrice chiede indebitamente ed infondatamente il ristoro/risarcimento per una sospensione che è stata invero accordata dall'ASLTO4 per il periodo dal 28.01.2022 al 28.03.2022 e poi sino al 20.06.2022 in accoglimento delle istanze formulate dalla parte attrice b) previo accertamento e declaratoria della espressa rinuncia formalmente dichiarata da parte attrice con nota dell prot. /out/3_23/GDC/gd il 16.01.2023 (doc. Parte_3
n. 60) alle riserve nn. 5, 6, 8, 9, 11 (dichiarate dall'RTP soddisfatte in seguito alla perizia di variante n. 2), dichiararsi le pretese patrimoniali in esse contenute, riproposte ex adverso con la citazione introduttiva, improponibili, inammissibili e comunque infondate per violazione del generale divieto di venire contra factum proprium e quindi anche dei canoni di correttezza e buona fede (ex art. 1175 cod. Civ. e 88 c.p.c.) con abuso del diritto di difesa, e rigettare tutte le dette riserve 5, 6, 8, 9 e 11 e le relative domande avversarie siccome improponibili inammissibili o comunque infondate, assolvendo l dalle stesse;
CP_3
c) nel caso in cui non dovesse essere accolto il già sollevato difetto di giurisdizione del
Tribunale adìto in ordine alle avverse domande di condanna dell e di preteso CP_3 riconoscimento in favore di parte attrice della somma di € 365.519,23 oltre IVA se dovuta (come contabilizzata ex adverso nell'allegato 5 adv. agli atti, nonché nelle riserve n. 7 e 10, e chieste a titolo di “ristori” in forza D.L. n. 50/2022 conv. con L. n.
91/2022 e/o di “caro materiali), rigettarsi le domande contenute nelle riserve nn. 7 e 10 in quanto inammissibili e comunque infondate alla luce del fatto che l'appalto inter partes è relativo a un contratto “a corpo” che non tollera variazioni del prezzo di aggiudicazione originario, come previsto dagli artt. 20 e 21 del contratto d'appalto (doc.
13) che escludono qualsiasi revisione del prezzo di cui all'art. 106 del Codice dei contratti di cui al D. lgs. n. 50/2016; rigettarsi in ogni caso le avverse domande di pagamento della somma di € 365.519,23 oltre IVA se dovuta (come contabilizzata ex adverso nell'allegato 5 adv. agli atti, nonché nelle riserve n. 7 e 10, e chieste a titolo di
“ristori” in forza D.L. n. 50/2022 conv. con L. n. 91/2022 e/o di “caro materiali) per non aver assolto la controparte l'onere della prova in ordine ai pregiudizi concreti ed effettivi asseritamente subìti;
d) previo accertamento e declaratoria della intervenuta cessione del credito relativo al Part prezzo dell'appalto di lavori in questione di € 379.945,42 da parte del tramite la mandante alla Società (v. docc. 62-63-64 e 65), Parte_3 Parte_4 nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate ex adverso in ordine al SAL n. 4 per asseriti € 55.900,00 e/o del SAL finale pari ad asseriti €
4 60.588,00 e/o dei ristori ai sensi del D.l. n. 50/2022 per asseriti € 365.510,23 e/o delle Part riserve per asseriti € 259.614,66 dichiararsi l'inesigibilità di tal somme da parte dell sino alla concorrenza della indicata somma di € 379.945,42 in quanto ciò costituirebbe un pagamento indebito;
e) nel caso in cui l'Ecc.mo Tribunale adìto dovesse ritenere sussistente anche solo parzialmente la propria giurisdizione e competenza accolga l'istanza di chiamata del terzo come formulata nella comparsa di risposta del 27.11.2023 per consentire all CP_3 la chiamata in causa del terzo, nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., e cioè
[...] dei progettisti affidatari da parte dell della progettazione esecutiva (sulla cui CP_3 base è stata affidata l'esecuzione dell'appalto di lavori ospedalieri che ci occupa) e firmatari della stessa:
(C.F. P.Iva con sede in Roletto (TO), Via Controparte_5 P.IVA_4
Torino n. 4 e unità locale in Torino, C.so Unione Sovietica n. 312/15/A (pec.
[...]
in qualità di società affidataria (v. docc. n. 133, 134, 135, 136, 137, Email_1
138) della progettazione esecutiva (v. docc. 128, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5,
128.6) relativa agli interventi inseriti nel “Piano straordinario della rete ospedaliera per l'emergenza Covid 19” approvato dalla regione Piemonte con DGR n.
7-1492 del
12.06.2020 per il “Progetto esecutivo per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva presso il reparto di rianimazione del P.O. di (v. Deliberazione del CP_2 [...]
n. 1166 del 06.11.2020 sub doc. 6 bis e D.D.G. n. 338 del 26.07.2021 sub Parte_5 doc. 133 bis),
Ing. (C.F: ), nato a [...] il Controparte_6 C.F._1
16.12.1965; (pec ), domicilio professionale presso Email_2 [...]
in qualità di professionista firmatario della progettazione esecutiva (v. docc CP_5
128, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6) relativa agli interventi inseriti nel “Piano straordinario della rete ospedaliera per l'emergenza Covid 19” approvato dalla regione
Piemonte con DGR n.
7-1492 del 12.06.2020 per il “Progetto esecutivo per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva presso il reparto di rianimazione del P.O. di (v. Deliberazione del Commissario straordinario n. 1166 del 06.11.2020 sub CP_2 doc. 6 bis e D.D.G. n. 338 del 26.07.2021 sub doc. 133 bis),
Arch. (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2
15.08.1968 (pec , con studio in Via Beaumont 7, Email_3
10143 TORINO (TO) in qualità di professionista firmataria della progettazione esecutiva (v. docc 128, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6) relativa agli interventi inseriti nel “Piano straordinario della rete ospedaliera per l'emergenza Covid 19” approvato dalla regione Piemonte con DGR n.
7-1492 del 12.06.2020 per il “Progetto esecutivo per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva presso il reparto di
5 rianimazione del P.O. di v. Deliberazione del straordinario n. 1166 CP_2 Parte_5 del 06.11.2020 sub doc. 6 bis e D.D.G. n. 338 del 26.07.2021 sub doc. 133 bis); in via di eccezione riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, accertare e dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. rispetto alle pretese formulate dalla parte attrice e in favore dell con le somme che si CP_3 presumono percepite dalla controparte con la forza lavoro non presente nel cantiere di
, in seguito alle sospensioni dei lavori legittimamente disposte dall'ASLTO4, in CP_2 base al principio dell'aliunde perceptum vel percipiendum in quanto la scarsa presenza di operai in cantiere nei periodi di sospensione dimostra che la parte attrice ha impiegato le maestranze altrove, come risulta confermato anche dall'andamento dei bilanci della controparte, che ci si riserva di produrre e per il quantum che sarà accertato in corso di causa, per le ragioni esposte;
In ogni caso: condannarsi parte attrice al rimborso dei compensi e delle spese di lite ai sensi del
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, nonché delle spese generali forfetarie 15% e delle somme versate a titolo di contributo unificato, oltre CPA ed IVA, come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Dagli atti difensivi emerge che la società attrice (mandataria della Parte_1 Part capogruppo costituito con ha eseguito per conto dell Parte_3 CP_7 opere aventi ad oggetto l'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di posti letto di area semintensiva e intensiva, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 1 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77 del 17.07.2020 presso il presidio ospedaliero di (all.1). CP_2
Ha allegato, in sintesi, la società che: “i lavori venivano completati in data 30.11.2022, giusto certificato che si esibisce (All.2);
2) nonostante la conclusione dei lavori e la consegna delle opere (il reparto è regolarmente in funzione) e ferme le riserve e le criticità di seguito meglio esplicate, la non ha provveduto all'emissione ed al pagamento del 4° SAL quantificato in CP_3 base alla contabilità di cantiere in € 55.900,00 (all.3 e all.3a) e del SAL finale pari ad €
5.278,42 (all.4);
6 Cont 3) oltre al mancato pagamento dei lavori di capitolato, la convenuta non provvedeva a riconoscere le maggiorazioni dei costi per l'acquisto dei materiali e per i maggiori costi delle lavorazioni, come disciplinato dal DL. 50 del 17.05.2022 avente ad oggetto le misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali e produttività delle imprese:
4) Inspiegabilmente, non essendo riconosciuto alcun potere discrezionale alle Stazioni
Appaltanti la si rifiutava di riconoscere in sede di liquidazione dei SAL CP_7 Part ordinari i cc.dd SAL straordinari aventi ad oggetto i ristori spettanti all attrice per i maggiori oneri e costi quantificati in € 367.510,23 oltre IVA se dovuta, giusta contabilità che si esibisce come all. 5;
5) Nonostante la conclusione dei lavori e la riconsegna del cantiere, la Convenuta oltre a non avviare la procedura per l'accordo bonario a tutt'oggi non ha provveduto né al pagamento degli importi contrattuali né al pagamento dei corrispettivi relativo l'aggiornamento dei prezzi, nonostante i molti solleciti dell'attrice, non da ultimo la pec del 04.05.2023”
Ha dedotto parte attrice, altresì, che durante il rapporto contrattuale venivano riscontrate numerose carenze ed omissioni progettuali che avevano portato ad un irragionevole allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori, comportando maggiori costi ed oneri per l'attrice, la quale elevava numerose riserve (riserve di cui ai nn. 1 alla
12 come meglio descritte nell'atto introduttivo) iscritte nei libri contabili e negli atti di appalto e chiedendo, quindi, all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, con la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 365.510,23 oltre IVA se dovuta a titolo di ristori, Euro 259.614,66 a titolo di riserve, dovute per le inadempienze riscontrate, oltre ovviamente il pagamento a favore dell'attrice della somma di € 60.588,00 oltre interessi moratori come per legge dal 15.02.2023 per i SAL non pagati. (SAL n. 4° pari ad € 55.900,00 e SAL finale pari ad € 4.688,00)
Si è costituita in giudizio, tempestivamente, l con comparsa del 27.11.2023 CP_7 chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa lo studio di progettazione l'Ing. e l'Arch. Controparte_5 Controparte_6 Persona_1 rispettivamente società affidataria della progettazione esecutiva e i professionisti firmatari della progettazioni esecutiva, al fine di neutralizzare le richieste creditorie dell'attrice collegate alle riserve sollevate per le carenze e omissioni progettuali.
Ciò posto l ha eccepito, in via preliminare, in rito l'eccezione pregiudiziale di CP_7 difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo. In via graduata ha eccepito, altresì, che la controversia dovesse essere deferita al Tribunale di Torino, sez. specializzata impresa, quale tribunale distrettuale competente in via funzionale e inderogabile a conoscere delle controversie relative al D.lgs 168/2003 e s.m.i.
7 Nel merito parte convenuta ha eccepito l'infondatezza delle riserve sollevate da parte attrice chiedendo nel complesso il rigetto delle domande attoree.
Ha, infine, chiesto (stante l'occorsa cessione dei crediti controversi tutti a favore della soc. cfr. 62,63,64,65) di dichiararsi l'inesigibilità dei crediti in favore Parte_4 Part della ino alla concorrenza della somma di Euro 379.945,42 sussistendo altrimenti un pagamento indebito.
In prima udienza le parti hanno insistito reciprocamente per le istanze in atti, ivi inclusa l'eccezione pregiudiziale in rito.
Il Giudice, con distinto provvedimento del 05.04.2024, ritenendo dirimente ai fini del decisum la disamina delle eccezioni preliminari in rito e di incompetenza sollevate dalla convenuta ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni alli CP_3
28.10.2024, da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. In esito al predetto incombente il Giudice ha poi concesso rituali termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
Il contenzioso in disamina attiene, come detto nelle premesse fattuali, ai lavori per l'ampliamento e l'adeguamento dei reparti di terapia intensiva dell destinati ai CP_3 pazienti affetti da Covid-19, eseguiti durante la pandemia.
I lavori per cui è causa sono stati affidati sulla base di provvedimenti assunti a carattere nazionale: in particolare, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmata dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 (doc. 1 fasc. conv.), sono stati trasmessi alla Regione Piemonte gli Accordi Quadro per l'esecuzione dei lavori e servizi tecnici necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera da attivare tramite
Ordini di Attivazione (ODA) a partire dal 2.11.2020.
L'accordo quadro stipulato tra il e nove diversi appaltatori Parte_5
(tra cui l'RTI odierna parte attrice), è stato formalizzato a seguito di una procedura di aggiudicazione precedentemente svolta secondo la normativa emergenziale.
Part L'oggetto del contendere riguarda, dunque, le pretese pecuniarie avanzate
(rappresentata dall'odierna mandataria che è stata destinataria da Parte_1 parte dell di un Ordine di Attivazione – c.d. “Oda” prot. n. 44748, class. 5.6.4, CP_3 del 5.05.2021 (doc. 11) e successivo appalto specifico (doc. 13) – che costituisce appunto l'esecuzione dell'accordo quadro a rilevanza comunitaria di lavori pubblici per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 1
d.l. n. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”) conv. in L. n. 77/2020 stipulato il 01.11.2020, (v. docc. 1, 2 e 3 nonché 4, 5 e 6).
Ciò premesso, si può procedere a scrutinare le eccezioni preliminari sollevate.
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione appare fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
8 Giova premettere che l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta riguarda precipuamente ed esclusivamente le domande dell'appaltatrice per il riconoscimento del caro materiali e dei ristori e/o revisione aggiornamento prezzi per la somma di Euro 365.510,23 oltre IVA se dovuta in forza del c.d. “decreto aiuti”.
Trattasi di disciplina emergenziale che è stata introdotta dal d.lgs n. 50 del 17.05.2022 convertito poi in legge 15.07.2022 n. 91 per perequare i prezzi stabiliti contrattualmente negli appalti pubblici che abbiano subito durante il periodo pandemico una notevole oscillazione per l'inflazione ovvero per il rincaro dei costi dei materiali e dell'energia.
Ciò posto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il meccanismo di revisione prezzi di carattere c.d. “normativo” postula l'esercizio di un potere discrezionale in capo all'appaltante che fonda e radica legittimamente la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando residui l'esercizio di potere autoritativo e discrezionale e nessun tipo automatismo nell'applicazione della revisione del prezzo (cfr. Tar
Campania – Napoli – sez. I con la sentenza del 22 dicembre 2022 n. 8016)
In tale senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa affermando che in tema di revisione prezzi del contratto d'appalto, spetta al giudice amministrativo la cognizione della domanda allorché venga in rilievo, come nella specie, l'esistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, mentre il giudice ordinario conosce della pretesa che si concreta in una richiesta di adempimento, sulla base di una clausola contrattuale che delinei esattamente l'obbligazione della parte pubblica.
Nel caso che ci impegna, pertanto, la sussistenza di norme di legge quale il c.d.
“Decreto Aiuti” non esclude la sussistenza della discrezionalità amministrativa – e conseguentemente della giurisdizione del TAR.
Il Tar Campania, da ultimo citato, ha aderito a tale conclusione valorizzando i consolidati orientamenti giurisprudenziali che intervenendo sul tema hanno stabilito che nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a. sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla
P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (così Consiglio di Stato sez. III, 07/07/2022,
n.5651).
L'art 26 comma 1 di cui alla Legge 15.07.2022 n.91 testualmente recita, nella parte che qui rileva: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da
9 costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma
2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal
1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.”
10 In punto è di tutta evidenza come la disposizione in parola abbia introdotto una revisione straordinaria del prezzo d'appalto per neutralizzare almeno in parte l'inflazione del periodo pandemico, meccanismo che in termini di ratio è del tutto sovrapponibile alla revisione ordinaria del prezzo, già rimessa alla giurisdizione esclusiva del g.a. (art. 133 lett. e). Inoltre, dalla lettura della disposizione citata si evince come non sussista alcun automatismo e che residui in capo all'appaltante la facoltà di derogare il capitolato d'appalto, evidenziando un ponderato potere discrezionale della stessa amministrazione anche in relazione alle compensazioni previste “Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento.”
A non diverse conclusioni si perviene tenuto conto che esiste il certificato straordinario di pagamento n. 1 datato 30.01.2023 con il quale è stato contabilizzato e riconosciuto l'adeguamento per il caro materiali per un importo totale di € 329.061,01 oltre IVA al
10%.
Anche in tale caso soccorre la giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, Lecce, Sez.
II, 20/09/2023, n. 1068) che si è occupata dell'annullamento di “certificati di pagamento straordinari”, inizialmente riconosciuti in favore della ditta ricorrente a titolo di adeguamento dei prezziari regionali per l'aumento straordinario dei costi dei lavori pubblici ex art. 26 d.l. n. 50/2022.
In tale pronuncia il TAR ha cura di affermare nuovamente che: “le disposizioni di cui al d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito con legge 15 luglio 2022, n.
91, "hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d'appalto, nel contesto emergenziale che ha dettato l'intervento legislativo, la quale non si discosta nella sua natura (se non per l'eccezionalità delle previsioni) dall'istituto generale della revisione prezzi" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 17.4.2023, n. 6520;
Cons. Stato, Sez. VI, 23.2.2023, n. 1844).
D'altra parte, ad avviso dello scrivente giudice, in se e per sé l'emissione di un certificato di pagamento non può escludere la giurisdizione amministrativa, in quanto non sussiste alcun automatismo ex lege nel riconoscimento del ristoro ed è sempre comunque necessaria un'istruttoria amministrativa per verificare le condizioni e l'entità della compensazione.
11 In ultimo, la stessa giurisprudenza di Cassazione interpellata sull'argomento ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario solo nel caso in cui l'operatore vanti un vero e proprio diritto alla revisione dei prezzi, ossia quando il rimedio revisionale sia puntualmente disciplinato nel contratto sia nell'an che nel quantum, poiché in tale ipotesi la domanda trae fondamento in via esclusiva nel rapporto di tipo paritetico scaturente dal regolamento pattizio tra le parti e non nel diverso e sovraordinato potere dell'amministrazione di riconoscere la revisione del corrispettivo contrattuale.
Ipotesi questa, che stante il tenore esplicito dell'art 26 Legge 15.07.2022 n. 91 va certamente esclusa, tenuto conto delle evidenze di cui sopra (meccanismo di compensazione e ipotesi di conguaglio a favore dell'appaltante previsti al comma 3 del prefato art. 26).
Da qui discende, dunque, l'accoglimento dell'eccezione preliminare in rito di difetto di giurisdizione del giudice adìto, con rimessione della causa avanti al giudice amministrativo competente a conoscere della presente domanda.
Sempre, via preliminare, la difesa dell ha rimarcato come la controversia Pt_7 dovesse essere trattata dal Tribunale dell'imprese di Torino, competente in via funzionale ed inderogabile a conoscere della materia degli appalti pubblici ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 168/2003 s.m.i. il quale testualmente dispone: “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause dei procedimenti relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, dai quali sia parte una delle società di cui al primo comma (…) Ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussiste la giurisdizione giudice ordinario.”
Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, la controversia in disamina ha ad oggetto pretese pecuniare collegate ad un appalto specifico che costituisce esecuzione dell'accordo quadro a rilevanza comunitaria di lavori pubblici per l'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 1 d.l. n. 34/2020 conv. in L. 77/2020; appalto bandito con procedura di gara sopra soglia europea e dunque di competenza del Tribunale delle Imprese. (cfr. 2 fasc. convenuta).
L'eccezione è priva di pregio.
Come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del
18/06/2020 (Rv. 658447 - 01): “ Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto
12 previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del
Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.”
Ai fini che qui rileva il Contratto di appalto (appalto pubblico rep. 242 del 08.01.2021 - doc. 13) è sotto soglia e prevede all'art. 30 la competenza esclusiva del Tribunale di
Ivrea in caso di conferma delle riserve e mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
Rispetto a tale previsione contrattuale la convenuta ASLTO4 ha richiesto l'accertamento incidentale della nullità, al fine di far valere l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale intestato, rispetto alla a quella esclusiva del Tribunale di
Torino – Sezione Imprese ex art. 2 DL 2012 n. 1, art. 2.
Tale eccezione non può essere accolta non ravvisandosi alcun profilo di nullità tenuto conto -per l'appunto- che non vi è competenza inderogabile a favore del Tribunale specializzato, venendo in luce solo il contratto di appalto (sottosoglia) sottoscritto nell'ambito dell'accordo quadro, sulla base della richiamata giurisprudenza.
La presente controversia viene, quindi, rimessa sul ruolo con separato provvedimento per decidere in ordine alle altre questioni che permangono, con statuizione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
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Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa pronunziando nella causa iscritta al n. 2748/2022;
ACCOGLIE l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adìto a conoscere delle domande di riconoscimento in favore di parte attrice della somma di € 365.519,23 oltre IVA se dovuta, come contabilizzata nell'allegato 5, nonché nelle riserve n. 7 e 10, chiesti a titolo di “ristori” in forza D.L. n. 50/2022 conv. con L. n. 91/2022 e/o di “caro materiali” e/o di revisione prezzi essendo la relativa cognizione devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
FISSA in mesi tre mesi il termine per la riassunzione della causa avanti al Giudice amministrativo;
RIGETTA l'eccezione di incompetenza per territorio e per materia;
RIMETTE per le restanti domande la causa sul ruolo con separato provvedimento;
SPESE alla sentenza definitiva
Così deciso in Ivrea 18.03.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
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