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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 462/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Balsamo, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona e dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe ha evocato in giudizio l' deducendo: CP_1
- irripetibilità dell'indebito pensionistico di € 7.790,36 sull'assegno sociale cat. AS
n. 078-820004031623, per il periodo da agosto 2021 a dicembre 2022, comunicato con provvedimento del 30.09.2024
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito in quanto precluso da decadenza ex art. 13 l. 412/1991.
L' , nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato e CP_1 deducendo che:
1. il debito contestato alla ricorrente scaturisce dal venir meno, integralmente, del diritto all'assegno sociale per motivi reddituali, con decorrenza 01-2022;
2. la perdita del diritto della ricorrente all'assegno sociale scaturisce dalla titolarità, in capo al coniuge e con decorrenza 06/2022, della pensione di Parte_2
vecchiaia.
3. per l'anno 2021 invece il ricalcolo della prestazione ha portato alla rideterminazione del quantum dell'assegno sociale, sempre in ragione dei redditi familiari, in quanto il coniuge percepiva assegno ordinario di invalidità e ancora nel 2020 risultava soggetto attivo come artigiano
La domanda è fondata e va accolta, in quanto:
Ai fini del decidere va richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità d'attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico (nella specie, le sezioni unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato - attore l'onere di provare che il mancato superamento della soglia di reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata), (Cass. n. 18046 del 2010 - ed ancora da Cass. n.
198/2011 e n. 1228/2011).
Il suddetto principio di diritto, tuttavia può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato presunto debitore di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass.n. 198/2011). Per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre
2000 trova poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n.
412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412, pone in capo all' l'onere di CP_1 verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto conoscenza CP_1
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_1
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre CP_1 dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica CP_1 del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Nel caso di specie, tuttavia, la nota del 30/09/2024 è certamente tardiva in quanto, reca la seguente motivazione “la sua pensione è stata ricalcolata dal 1 agosto 2021 sulla base dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, pertanto, da agosto 2021 a dicembre 2022 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto CP_1
per un importo complessivo di € 7.790,36”omettendo invece qualsiasi riferimento al presupposto fattuale che aveva dato luogo alla “revisione delle operazioni di calcolo”.
In definitiva, il ricorso va accolto, con declaratoria di irripetibilità delle somme suddette.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme richieste dall' CP_1
come in motivazione.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore.
Trapani, 26/09/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 462/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Balsamo, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona e dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe ha evocato in giudizio l' deducendo: CP_1
- irripetibilità dell'indebito pensionistico di € 7.790,36 sull'assegno sociale cat. AS
n. 078-820004031623, per il periodo da agosto 2021 a dicembre 2022, comunicato con provvedimento del 30.09.2024
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza dell'indebito in quanto precluso da decadenza ex art. 13 l. 412/1991.
L' , nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato e CP_1 deducendo che:
1. il debito contestato alla ricorrente scaturisce dal venir meno, integralmente, del diritto all'assegno sociale per motivi reddituali, con decorrenza 01-2022;
2. la perdita del diritto della ricorrente all'assegno sociale scaturisce dalla titolarità, in capo al coniuge e con decorrenza 06/2022, della pensione di Parte_2
vecchiaia.
3. per l'anno 2021 invece il ricalcolo della prestazione ha portato alla rideterminazione del quantum dell'assegno sociale, sempre in ragione dei redditi familiari, in quanto il coniuge percepiva assegno ordinario di invalidità e ancora nel 2020 risultava soggetto attivo come artigiano
La domanda è fondata e va accolta, in quanto:
Ai fini del decidere va richiamato il principio di diritto secondo cui, in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato in qualità d'attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto
l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico (nella specie, le sezioni unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato - attore l'onere di provare che il mancato superamento della soglia di reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata), (Cass. n. 18046 del 2010 - ed ancora da Cass. n.
198/2011 e n. 1228/2011).
Il suddetto principio di diritto, tuttavia può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato presunto debitore di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass.n. 198/2011). Per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dopo il 31 dicembre
2000 trova poi applicazione la normativa di cui all'articolo 13 della legge n.
412/91.
In particolare, in caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412, pone in capo all' l'onere di CP_1 verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l ha avuto conoscenza CP_1
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_1
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, entro il 31 dicembre CP_1 dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la notifica CP_1 del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Nel caso di specie, tuttavia, la nota del 30/09/2024 è certamente tardiva in quanto, reca la seguente motivazione “la sua pensione è stata ricalcolata dal 1 agosto 2021 sulla base dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, pertanto, da agosto 2021 a dicembre 2022 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto CP_1
per un importo complessivo di € 7.790,36”omettendo invece qualsiasi riferimento al presupposto fattuale che aveva dato luogo alla “revisione delle operazioni di calcolo”.
In definitiva, il ricorso va accolto, con declaratoria di irripetibilità delle somme suddette.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le somme richieste dall' CP_1
come in motivazione.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.800,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore.
Trapani, 26/09/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco