Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 2874
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Prescrizione del credito ingiunto

    Il Tribunale ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale ordinaria. Ha accolto parzialmente l'eccezione, ritenendo interrotta la prescrizione solo per alcune fatture grazie a un accordo bonario. Per le altre fatture, ha ritenuto che le missive inviate non fossero idonee a interrompere la prescrizione e che il credito fosse prescritto.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la Regione sia subentrata di diritto nei rapporti giuridici degli ATO soppressi, conformemente alla normativa statale e regionale, e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La successione è considerata universale e processualmente disciplinata dall'art. 111 c.p.c.

  • Rigettato
    Conferma del decreto ingiuntivo

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo nella sua interezza, accogliendo parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento di una somma ridotta.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    La domanda è stata rigettata poiché l'opposizione è stata accolta parzialmente, venendo meno il presupposto della soccombenza totale dell'opponente.

  • Accolto
    Non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002

    L'eccezione è stata accolta. Il Tribunale ha stabilito che gli interessi moratori devono essere riconosciuti ai sensi degli artt. 29 e 30 D.M. n. 145/2000, a partire dal novantesimo giorno dall'emissione della fattura, e non secondo il d.lgs. 231/2002.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 28/12/2025, n. 2874
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2874
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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