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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/09/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai SInori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1089 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Lorenzon, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE), Via C. Battisti n. 10.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._3
Massimo Bersano e Silvia Carapezza, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec dei difensori.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1232 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 11/4/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO E PRINCIPALE Previo accertamento che nel giudizio di primo grado doveva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti della SI.ra , disporsi con Parte_3 sentenza ex art. 354 cpc la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO E SUBORDINATA Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di legittimazione processuale attiva del SI. ; CP_1 IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale attiva del SI. ; CP_1 IN VIA PRINCIPALE Rigettarsi le domande svolte nel giudizio di primo grado dal SI. , in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite;
DISTRAZIONE DELLE SPESE: Il sottoscritto avv. Angelo Lorenzon chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite, siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese anticipate. Per la parte appellata In via preliminare
− Accertare e dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente,
− Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare che precede
− Rigettare la domanda principale formulata in via pregiudiziale di rito da parte appellante di disporsi con sentenza ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Giudice di primo grado, per la necessaria integrazione del contraddittorio in favore della SI.ra
, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in Parte_3 parte motiva;
− Rigettare la domanda subordinata formulata in via pregiudiziale di rito da parte appellante di nullità della sentenza di primo grado per il presunto difetto di legittimazione processuale attiva del SI. , in quanto del tutto infondata CP_1 in fatto e in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
− Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dai SI.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza di primo grado n. 1232/2024 del Tribunale Ordinario di Venezia e le domande tutte dagli stessi formulate con l'atto di citazione in appello, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
− Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, in ogni caso, In via preliminare di merito
− Accertato e dichiarato che il SI. è proprietario del fondo sito nel CP_1 Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, in virtù di successione ereditaria del padre , deceduto in San Per_1 Donà di Piave in data 14/10/1999, rigettare la domanda preliminare di merito formulata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito
− Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio sul fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 207, in favore del fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, ed accertare e dichiarare, quindi, il diritto del proprietario del mappale 156 di passaggio sul fondo 207, anche con il transito dei veicoli anche a trazione meccanica e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti a porre in essere ogni più opportuna condotta a garantire il pacifico godimento del diritto di servitù in capo al SI. ; − In via gradata, nella non creduta ipotesi in CP_1 cui l'Ill.mo Tribunale adìto non riconosca l'acquisto in via originario della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo 207, in favore del fondo 156, dato atto, comunque, dell'interclusione di questo fondo e/o dell'impossibilità di procurarsi l'accesso sulla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio e, comunque, in maniera adatta alle esigenze del fondo, accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 207, in favore del fondo sito nel Comune di pag. 2/11 Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, ed accertare e dichiarare, quindi, il diritto del proprietario del mappale 156 di passaggio sul fondo 207, anche con il transito dei veicoli anche a trazione meccanica e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti a porre in essere ogni più opportuna condotta a garantire il pacifico godimento del diritto di servitù in capo al SI. ; CP_1
− In ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dichiarare tenuti e condannare i convenuti al versamento della somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla condanna all'adempimento degli obblighi di fare sopra elencati ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
In ogni caso − Con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia n. 6225/2020 RG,
[...]
conveniva in giudizio e chiedendo che venisse CP_1 Parte_1 Parte_2 accertata e dichiarata la costituzione del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F., Foglio 20, mappale 207 ed in favore del fondo censito al C.F., Foglio 20, mappale 156, a titolo originario per destinazione del padre di famiglia in seguito alla divisione del compendio unitario o, in subordine, la costituzione coattiva di un diritto di servitù di passo anche carrabile sullo stesso fondo, con condanna dei convenuti a porre in essere ogni più opportuna condotta a garantire il pacifico godimento del diritto ed ex art. 614 bis c.p.c. al versamento della somma di denaro che sarebbe stata ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla condanna all'adempimento degli obblighi di fare sopra elencati ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
1.1. Esponeva l'attore:
- di essere proprietario e possessore di un fondo composto da due terreni, il mappale 207 con fabbricato e il confinante mappale 156, sino al luglio 2017 quando con decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia il primo con il fabbricato è divenuto di proprietà dei convenuti;
- l'attore e i suoi genitori, entrambi deceduti, avevano sempre utilizzato il tracciato esistente anche con veicoli e che dal cancello carraio (al civico 103) arriva al cancello per entrare nel fondo 156 per la coltivazione di piante, raccolta di frutta e per l'uso di manufatti adibiti a deposito, ricovero di animali e attrezzi;
- successivamente alla presa di possesso del mappale 207 da parte dei signori Parte_4
l'attore si accorgeva che i convenuti avevano chiuso con un lucchetto il cancello
[...] del passo carraio, avevano messo a dimora piante e accatastato materiale sul tracciato impedendo così il passaggio verso il fondo dominante.
2. Nel costituirsi i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'attore e nel merito chiedevano il rigetto di ogni domanda.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
pag. 3/11 - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta l'intervenuto acquisto da parte dell'attore a titolo originario per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio sul fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 207, in favore del fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, ordinando ai convenuti la cessazione di alcuna condotta ostacolativa dell'uso della suddetta servitù e la rimozione dei manufatti che ne impediscono l'esercizio;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni e euro 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- parte attrice aveva depositato “l'atto di compravendita stipulato dal padre dell'attore,
, e avente ad oggetto la porzione di terrendo de quo, la visura catastale dalla Per_1 quale emerge che il mapp. 156 è ancora nella titolarità del suddetto (la Per_1 circostanza risulta, peraltro, data per pacifica anche da parte convenuta), nonché il certificato di morte del genitore e il certificato di nascita dell'attore (doc. 18, 19, 20 e 22 di parte attrice e visure acquisite dal perito nominato nel corso dell'attività peritale e depositate in atti)”;
- aggiungeva il primo giudice, nel rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, che “tenuto conto della prova fornita in termini di titolarità del bene in capo al padre dell'attore, alla morte di questi e alla qualità di chiamato all'eredità di , nel possesso dei beni ereditari con conseguente CP_1 accettazione tacita della relativa proprietà (in merito a tale ulteriore profilo si vedano le dichiarazioni della teste , la quale ha confermato che “sì è vero. Mio Testimone_1 marito e la sua famiglia hanno sempre attraversato dal passaggio meglio indicato in capitolo 3)” – verbale dell'udienza del 14.6.2022 nonché quanto verificato nell'ambito della perizia disposta in sede esecutiva, nella quale il professionista incaricato afferma che il passaggio al mapp. 156, veniva effettuato tramite il mapp. 207, precisando che solo questo secondo bene era oggetto del pignoramento e, dunque, riconducendo anche il primo all'odierno attore – pag. 10 del doc. 4 di parte attrice)”;
- l'attore aveva dunque “lasciato lo stato dei luoghi oggi esistente, dopo aver posseduto quale proprietario entrambi i beni di cui ai mapp. 156 e 207 sino al 2017 (in merito alla proprietà in capo all'attore di tale secondo mappale prima del decreto di trasferimento, si veda quanto verificato in sede di procedura esecutiva dal professionista incaricato di predisporre la perizia di cui al doc. 4 sopra citato, in particolare alle pagg. 6 e 7)”;
- rilevava ulteriormente il giudice di prime cure che il teste indicato dai convenuti aveva riferito sul periodo antecedente al decreto di trasferimento e pertanto, risultano “idonee a comprovare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c., ossia la contemporanea proprietà dei due mappali in capo all'attore e l'aver lasciato quest'ultimo uno stato dei luoghi comprensivo del passaggio attraverso il mapp. 207 per giungere a quello di cui al mapp. 156”;
- mentre, evidenziava il primo giudice, non risultava “ostativa alla suddetta pronuncia la circostanza della mancata prova dell'esclusività del titolo di proprietà del mapp. 156 in capo all'attore in quanto gli effetti favorevoli della decisione non potrebbero che spiegare i propri effetti anche nei confronti di eventuali altri comproprietari”. pag. 4/11 5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo l'appellante chiede che la causa sia rimessa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , sorella Parte_3 dell'attore e “di cui si ignora se abbia o meno accettato l'eredità…se sul fondo di cui al mappale n. 156 si fosse o meno creata una situazione di comproprietà con la sorella,” avendo richiesto l'attore anche la rimozione di ogni ostacolo all'esercizio della servitù con conseguente modifica dello stato dei luoghi, che configurerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati. Con il secondo motivo lamenta parte appellante il mancato accoglimento dell'eccepito difetto di legittimazione processuale dell'attore in quanto “l'azione ex art. 1062 c.c. deve essere esercitata in via esclusiva dal proprietario esclusivo del fondo dominante (nel caso di specie il fondo di cui al mappale n. 156)”, mentre “con atto di CP_1 citazione del 30 luglio 2020, nell'adire il Tribunale di Venezia, ometteva di indicare espressamente se fosse o meno erede unico dei SI.ri e , e si Per_1 Persona_2 qualificava mero proprietario, sino al luglio del 2017, dei fondi di cui ai mappali nn. 207 e 156”. Con il terzo motivo si deduce che l'attore non avrebbe provato la qualità di erede, l'accettazione dell'eredità né “di essere stato, alla data del decreto di trasferimento del 13 luglio 2017, unico erede del SI. e , nonché unico Per_1 Persona_2 proprietario, oltre che del fondo di cui al mappale n. 207, poi acquistato dagli appellanti, anche del fondo di cui al mappale n. 156”. Con il quarto motivo di appello si lamenta che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccepita esistenza di una disposizione contraria contenuta nel decreto di trasferimento della proprietà del mappale 207 nel punto in cui si ingiunge al debitore esecutato e a chiunque altro in possesso dell'immobile, senza legittimo titolo, di lasciarlo immediatamente libero da persone e/o cose a favore degli aggiudicatari, che escluderebbe la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Con il quinto motivo di appello si eccepisce la violazione dell'art. 480 c.c. che prevede la prescrizione del diritto di accettare entro 10 anni, accettazione che non sarebbe stata provata dall'appellato. Con il sesto motivo di appello si lamenta che la costituzione di una servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di un fondo e solo comproprietario dell'altro. Con il settimo motivo si contesta l'esistenza di una situazione di subordinazione tra i due fondi e in particolare che “che al 13 luglio 2017, data del decreto di trasferimento, sussisteva un'opera visibile e permanente, rappresentata da un passaggio carrabile tra i mappali 207 e 156, avente l' univoco scopo di realizzare un collegamento funzionale tra fondo dominante e servente”…la stradina da via Ca' Memo fosse funzionalmente pag. 5/11 collegata al fondo di cui al mappale n. 156, per univoche esigenze di coltivazione dello stesso”. Con l'ottavo e il nono motivo si chiede il rigetto della domanda subordinata dell'attore per l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in assenza di utilità per il fondo dominante, mappale 156, che affaccia direttamente sulla via pubblica, Via Cà Memo.
* * * 7. Il primo motivo di appello, che verte sull'asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quale possibile comproprietaria del fondo Parte_3 dominante, è infondato. L'"actio confessoria" diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo, anche nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari (cfr. Cass. 6622/2016 e 17663/2018).
“L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche a una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo” (cfr. Cass. 22835/2024). L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale (cfr. Cass. 6622/2016, 8261/2002 e 3156/1998).
7.1. Nella specie, la proprietà del fondo servente in capo all'attore, mappale 207, fino a luglio 2017 non è contestata dagli appellanti (avendola, peraltro, acquistata all'asta come da decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia del 13/7/2017 nell'ambito di una procedura contro lo stesso attore). Quanto ulteriormente allegato in questa sede del quale dubita la stessa parte appellante e comunque implicante accertamenti di fatti non ritualmente allegati, non può essere esaminato. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
8. Per ragioni di priorità logica si passa ad esaminare il terzo, il quinto e il sesto motivo di appello, sull'asserita mancanza di prova della qualità di erede dell'attore, sull'accettazione dell'eredità da parte di e sull'erroneo rigetto da parte CP_1 del primo giudice del difetto di legittimazione attiva dell'attore che, secondo l'appellante, non avrebbe dimostrato di essere stato unico erede e unico proprietario oltre che del fondo 207 anche del fondo 156. I motivi sono infondati e vanno respinti.
8.1. La legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si pag. 6/11 chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo invece al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che “grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (cfr. Cass. S.U. 2951/2016 e 16904/2018).
8.2. In particolare, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che:
- L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. 472/2017);
- in tema di "actio confessoria servitutis, l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice, la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica, può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni, al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Cass. 10149/2004 e 21851/2014);
- sempre sullo stesso tema, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (cfr. Cass. 803/2022);
- il convenuto ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (cfr. Cass. 5488/2006, 6094/2015, 8647/2016 e 11252/2018).
8.3. Nell'odierno giudizio, affermava il primo giudice:
- “parte attrice risulta aver depositato in atti l'atto di compravendita stipulato dal padre dell'attore, , e avente ad oggetto la porzione di terrendo de quo, la visura Per_1 catastale dalla quale emerge che il mapp. 156 è ancora nella titolarità del suddetto Per_1
(la circostanza risulta, peraltro, data per pacifica anche da parte convenuta),
[...] nonché il certificato di morte del genitore e il certificato di nascita dell'attore (doc. 18, 19, 20 e 22 di parte attrice e visure acquisite dal perito nominato nel corso dell'attività peritale e depositate in atti). Ebbene, tenuto conto della prova fornita in termini di titolarità del bene in capo al padre dell'attore, alla morte di questi e alla qualità di pag. 7/11 chiamato all'eredità di , nel possesso dei beni ereditari con conseguente CP_1 accettazione tacita della relativa proprietà (in merito a tale ulteriore profilo si vedano le dichiarazioni della teste , la quale ha confermato che “sì è vero. Mio Testimone_1 marito e la sua famiglia hanno sempre attraversato dal passaggio meglio indicato in capitolo 3)”, v. pag. 4 della sentenza appellata;
- su quanto sopra riportato, parte appellante non si confronta con le ragioni della decisione sulla titolarità del bene in capo al padre dell'attore, sulla morte di questi e sulla qualità di chiamato all'eredità di nel possesso dei beni ereditari, CP_1 con conseguente inammissibilità delle censure proposte.
8.4. Per completezza, si osserva ulteriormente che: a) come da comparsa di costituzione e risposta di primo grado, i convenuti non contestavano specificamente il possesso e la proprietà in capo all'attore del mappale 156; b) al contrario, affermava parte convenuta nella stessa comparsa di primo grado: “gli odierni convenuti…decidevano di acquistare all'asta l'abitazione sita a Noventa di Piave (VE), in via Ca' Memo n. 103 - foglio 20 mappale 207 -, allora di proprietà dello stesso attore…l'attore all'epoca era - e lo è tutt'ora - proprietario del fondo contiguo alla proprietà dei convenuti - sito sempre in via Ca' Memo e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 20 mappale n. 156”, v. pag. 4; c) con la successiva memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. parte convenuta chiedeva di provare sul punto: “3. Vero che l'attore all'epoca era - e lo è tutt'ora - proprietario del fondo contiguo alla proprietà dei convenuti - sito sempre in via Ca' Memo e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 20 mappale n. 156”; d) inoltre, è incontroverso che nel certificato sullo stato civile sopra menzionato (doc. 20), sia riportato che sia figlio di deceduto il 14/10/1999; CP_1 Per_1 e) il possesso da parte di dei beni ereditari è stato confermato anche CP_1 dalla prova testimoniale. Le successive eccezioni dei convenuti ora appellanti ed i fatti impeditivi, modificativi od estintivi, allegati in violazione delle preclusioni assertive e istruttorie maturate (artt. 167, 183, primo comma, e 345 c.p.c., nel testo vigente in ragione del tempo), pertanto, non possono essere esaminati. Con assorbimento del quinto motivo di appello sull'asserita prescrizione, anche ove tempestivamente sollevata, del diritto di accettare l'eredità nei termini ex art. 480 c.c..
9. Anche il secondo, il quarto e il settimo motivo di appello, sono infondati e vanno respinti per le seguenti considerazioni.
9.1. Innanzitutto, la servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante quanto dedotto sullo stato di interclusione o meno del fondo dominante, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto. L'utilità di una servitù di passaggio, è stato infatti affermato, sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (cfr. Cass. 6973/2011 e 4036/1994).
9.2. Ciò posto, per integrare il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 cod. civ., è sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, purché dal suo pag. 8/11 tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante (cfr. Cass. 3076/2005).
- ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (cfr. Cass. 12362/2009 e 25270/2024);
- la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (cfr. Cass. 4872/2018 e 13534/2011).
9.3. Nella fattispecie, sui requisiti ed in particolare sullo stato di dei luoghi, l'attore ha depositato la mappa, con evidenziato il passaggio tra i due cancelli, v. doc. 1 allegato all'atto di citazione.
9.4. La teste coniugata dal 1986 con l'attore in regime di separazione Testimone_2 dei beni, sentita all'udienza del 14/6/2022 ha confermato:
- le circostanze oggetto dei capitoli 1, 2 e 3 (sino a luglio 2017 il mappale 156 ha avuto un solo accesso dal mappale 207 e la famiglia per accedere al mappale 156 ha CP_1 sempre utilizzato il passaggio insistente sul mappale 207 dal civico 103);
- ha confermato inoltre i capitoli (“4. Più in particolare, il SI. , per CP_1 accedere al fondo 156, apriva il cancello insistente sul mappale 207 (sul passo carraio al civico 103), di cui aveva le chiavi, accedeva a questo fondo e, percorrendo il tracciato ivi esistente, giungeva così sino al mappale 156, aprendo un altro cancello che divideva i due fondi, quello adibito ad uso abitazione e quello adibito a coltivazione;
5. Tra il cancello carraio insistente sul mappale 207 al civico 103 e l'ingresso del fondo 156 esiste un sentiero tracciato;
6. Il percorso sul sentiero tracciato veniva effettuato anche con veicoli (automobili, biciclette, ecc.) e, in particolare, con veicoli e mezzi meccanici per la coltivazione di piante e la raccolta di frutti;
7. Per oltre vent'anni, il SI. CP_1
ha utilizzato il fondo 156 per attività di coltivazione ed era quindi necessario per
[...] il SI. entrare (passando sul fondo 207) anche con mezzi meccanici per la CP_1 raccolta e la cura delle piante ivi coltivate”): “Sul cap. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7): sì è vero. Mio marito e la sua famiglia hanno sempre attraversato dal passaggio meglio indicato in capitolo 3)”;
- che il mappale 156 adibito a coltivazione non aveva mai avuto un accesso sulla Via Cà Memo e per accedervi era sempre stato utilizzato il passaggio insistente sul mappale 207, aprendo il cancello sul passo carraio al civico 103, e che: “percorrendo il tracciato esistente, anche con veicoli e mezzi meccanici per la coltivazione di piante e la raccolta di frutti, giungeva così sino al mappale 156, aprendo un altro cancelletto posto sulla pag. 9/11 recinzione che divideva i due fondi, quello adibito ad uso abitazione e quello adibito a coltivazione…sul fondo 156 insistevano (ed insistono tutt'ora) alcuni manufatti utilizzati come deposito e per il ricovero di veicoli, attrezzature ed animali…sul lato del fondo 156 confinante con la Via Cà Memo, è stato installato dagli anni Novanta, un ombraio agricolo delle dimensioni di 120 mq, utilizzato per l'attività agricola”.
9.5. Le dichiarazioni della teste, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, circostanziate e persuasive, trovano riscontro nella Relazione del consulente tecnico, ing. che nel procedimento innanzi al Tribunale di Venezia E.I. n. 671/2010, Per_3 sulla stima del mappale 207 dell'esecutato , in risposta al quesito n. 3 CP_1 (“Indicazione della tipologia dell'immobile, della sua ubicazione, delle eventuali pertinenze ed accessori, servitù…”), nel 2011 rilevava:
- il mappale 207 corrisponde ad un fabbricato eretto su area “confinante (da nord verso est) con strada, mapp. 809, 156…l'accesso al mapp. 156 non pignorato avviene tramite passaggio attraverso il mapp 207 oggetto della presente relazione: Lo stato dei luoghi, a mio parere, configura una servitù di passaggio apparente”, v. pag. 4 e 10 relazione ing. P. del 18/9/2011. Per_3
9.6. In altri termini, la preesistenza di un cancello per l'ingresso dalla via pubblica, del tracciato e del secondo cancello per l'ingresso al mappale 156, inducono a ritenere, come correttamente valorizzato dal primo giudice, che tali opere non possano essere giustificate se non per l'univoca funzione di consentire il passaggio in entrata ed in uscita anche di automezzi fino alla via pubblica attraverso il fondo poi diviso. E' evidente, dunque, lo stato di subordinazione tra i fondi e l'utilità della servitù per il fondo dominante (ai fini della coltivazione e deposito di mezzi e attrezzature). Inoltre, nel ricordare che si tratta di oneri apparenti e che nella consulenza, svolta nella procedura sopra riportata, lo stato di asservimento è stato chiaramente evidenziato, non è emersa nessuna contraria manifestazione di volontà. In conclusione, la presenza di tali opere, visibili e non precarie, i due cancelli e il tracciato fra gli stessi, dimostrano di essere state realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante (mappale 156) attraverso quello servente (mappale 207) e in mancanza, all'atto della divisione, di una volontà contraria, come nella specie, la servitù si intende stabilita "ope legis" e a titolo originario. Le censure proposte da e vanno, pertanto, respinte. Parte_1 Parte_2
10. Quanto alla condanna ex art. 614 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata, l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va ritualmente avanzata, “poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito” (cfr. Cass. 14461/2024). Non avendo l'istante assolto l'onere a suo carico di una rituale allegazione in relazione al danno per il quale formulava invece “espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno subìto in ragione della condotta illegittima dei SI.ri e volta ad Pt_1 Pt_2
pag. 10/11 impedire il passaggio”, v. pag. 9 atto di citazione di primo grado, la domanda ex art. 614 bis c.p.c. non può essere accolta.
11. Il rigetto delle censure proposte da e con Parte_1 Parte_2 assorbimento dell'ottavo e del nono motivo di appello, comporta la condanna alle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
CP_1
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 11/11
Composta dai SInori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1089 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Lorenzon, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in San Donà di Piave (VE), Via C. Battisti n. 10.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._3
Massimo Bersano e Silvia Carapezza, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec dei difensori.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1232 del Tribunale di Venezia pubblicata in data 11/4/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO E PRINCIPALE Previo accertamento che nel giudizio di primo grado doveva ordinarsi l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti della SI.ra , disporsi con Parte_3 sentenza ex art. 354 cpc la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO E SUBORDINATA Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di legittimazione processuale attiva del SI. ; CP_1 IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale attiva del SI. ; CP_1 IN VIA PRINCIPALE Rigettarsi le domande svolte nel giudizio di primo grado dal SI. , in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite;
DISTRAZIONE DELLE SPESE: Il sottoscritto avv. Angelo Lorenzon chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite, siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese anticipate. Per la parte appellata In via preliminare
− Accertare e dichiarare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente,
− Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare che precede
− Rigettare la domanda principale formulata in via pregiudiziale di rito da parte appellante di disporsi con sentenza ex art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Giudice di primo grado, per la necessaria integrazione del contraddittorio in favore della SI.ra
, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in Parte_3 parte motiva;
− Rigettare la domanda subordinata formulata in via pregiudiziale di rito da parte appellante di nullità della sentenza di primo grado per il presunto difetto di legittimazione processuale attiva del SI. , in quanto del tutto infondata CP_1 in fatto e in diritto per le ragioni di cui in parte motiva;
− Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dai SI.ri e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza di primo grado n. 1232/2024 del Tribunale Ordinario di Venezia e le domande tutte dagli stessi formulate con l'atto di citazione in appello, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,
− Confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, in ogni caso, In via preliminare di merito
− Accertato e dichiarato che il SI. è proprietario del fondo sito nel CP_1 Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, in virtù di successione ereditaria del padre , deceduto in San Per_1 Donà di Piave in data 14/10/1999, rigettare la domanda preliminare di merito formulata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito
− Accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio sul fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 207, in favore del fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, ed accertare e dichiarare, quindi, il diritto del proprietario del mappale 156 di passaggio sul fondo 207, anche con il transito dei veicoli anche a trazione meccanica e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti a porre in essere ogni più opportuna condotta a garantire il pacifico godimento del diritto di servitù in capo al SI. ; − In via gradata, nella non creduta ipotesi in CP_1 cui l'Ill.mo Tribunale adìto non riconosca l'acquisto in via originario della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo 207, in favore del fondo 156, dato atto, comunque, dell'interclusione di questo fondo e/o dell'impossibilità di procurarsi l'accesso sulla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio e, comunque, in maniera adatta alle esigenze del fondo, accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 207, in favore del fondo sito nel Comune di pag. 2/11 Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, ed accertare e dichiarare, quindi, il diritto del proprietario del mappale 156 di passaggio sul fondo 207, anche con il transito dei veicoli anche a trazione meccanica e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti a porre in essere ogni più opportuna condotta a garantire il pacifico godimento del diritto di servitù in capo al SI. ; CP_1
− In ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., dichiarare tenuti e condannare i convenuti al versamento della somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla condanna all'adempimento degli obblighi di fare sopra elencati ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
In ogni caso − Con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia n. 6225/2020 RG,
[...]
conveniva in giudizio e chiedendo che venisse CP_1 Parte_1 Parte_2 accertata e dichiarata la costituzione del diritto di servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F., Foglio 20, mappale 207 ed in favore del fondo censito al C.F., Foglio 20, mappale 156, a titolo originario per destinazione del padre di famiglia in seguito alla divisione del compendio unitario o, in subordine, la costituzione coattiva di un diritto di servitù di passo anche carrabile sullo stesso fondo, con condanna dei convenuti a porre in essere ogni più opportuna condotta a garantire il pacifico godimento del diritto ed ex art. 614 bis c.p.c. al versamento della somma di denaro che sarebbe stata ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva alla condanna all'adempimento degli obblighi di fare sopra elencati ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
1.1. Esponeva l'attore:
- di essere proprietario e possessore di un fondo composto da due terreni, il mappale 207 con fabbricato e il confinante mappale 156, sino al luglio 2017 quando con decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia il primo con il fabbricato è divenuto di proprietà dei convenuti;
- l'attore e i suoi genitori, entrambi deceduti, avevano sempre utilizzato il tracciato esistente anche con veicoli e che dal cancello carraio (al civico 103) arriva al cancello per entrare nel fondo 156 per la coltivazione di piante, raccolta di frutta e per l'uso di manufatti adibiti a deposito, ricovero di animali e attrezzi;
- successivamente alla presa di possesso del mappale 207 da parte dei signori Parte_4
l'attore si accorgeva che i convenuti avevano chiuso con un lucchetto il cancello
[...] del passo carraio, avevano messo a dimora piante e accatastato materiale sul tracciato impedendo così il passaggio verso il fondo dominante.
2. Nel costituirsi i convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'attore e nel merito chiedevano il rigetto di ogni domanda.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
pag. 3/11 - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta l'intervenuto acquisto da parte dell'attore a titolo originario per destinazione del padre di famiglia della servitù di passaggio sul fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 207, in favore del fondo sito nel Comune di Noventa di Piave (VE), Via Cà Memo n. 103, censito al C.F. Fg. 20 – mappale 156, ordinando ai convenuti la cessazione di alcuna condotta ostacolativa dell'uso della suddetta servitù e la rimozione dei manufatti che ne impediscono l'esercizio;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni e euro 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido.
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- parte attrice aveva depositato “l'atto di compravendita stipulato dal padre dell'attore,
, e avente ad oggetto la porzione di terrendo de quo, la visura catastale dalla Per_1 quale emerge che il mapp. 156 è ancora nella titolarità del suddetto (la Per_1 circostanza risulta, peraltro, data per pacifica anche da parte convenuta), nonché il certificato di morte del genitore e il certificato di nascita dell'attore (doc. 18, 19, 20 e 22 di parte attrice e visure acquisite dal perito nominato nel corso dell'attività peritale e depositate in atti)”;
- aggiungeva il primo giudice, nel rigettare l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, che “tenuto conto della prova fornita in termini di titolarità del bene in capo al padre dell'attore, alla morte di questi e alla qualità di chiamato all'eredità di , nel possesso dei beni ereditari con conseguente CP_1 accettazione tacita della relativa proprietà (in merito a tale ulteriore profilo si vedano le dichiarazioni della teste , la quale ha confermato che “sì è vero. Mio Testimone_1 marito e la sua famiglia hanno sempre attraversato dal passaggio meglio indicato in capitolo 3)” – verbale dell'udienza del 14.6.2022 nonché quanto verificato nell'ambito della perizia disposta in sede esecutiva, nella quale il professionista incaricato afferma che il passaggio al mapp. 156, veniva effettuato tramite il mapp. 207, precisando che solo questo secondo bene era oggetto del pignoramento e, dunque, riconducendo anche il primo all'odierno attore – pag. 10 del doc. 4 di parte attrice)”;
- l'attore aveva dunque “lasciato lo stato dei luoghi oggi esistente, dopo aver posseduto quale proprietario entrambi i beni di cui ai mapp. 156 e 207 sino al 2017 (in merito alla proprietà in capo all'attore di tale secondo mappale prima del decreto di trasferimento, si veda quanto verificato in sede di procedura esecutiva dal professionista incaricato di predisporre la perizia di cui al doc. 4 sopra citato, in particolare alle pagg. 6 e 7)”;
- rilevava ulteriormente il giudice di prime cure che il teste indicato dai convenuti aveva riferito sul periodo antecedente al decreto di trasferimento e pertanto, risultano “idonee a comprovare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1062 c.c., ossia la contemporanea proprietà dei due mappali in capo all'attore e l'aver lasciato quest'ultimo uno stato dei luoghi comprensivo del passaggio attraverso il mapp. 207 per giungere a quello di cui al mapp. 156”;
- mentre, evidenziava il primo giudice, non risultava “ostativa alla suddetta pronuncia la circostanza della mancata prova dell'esclusività del titolo di proprietà del mapp. 156 in capo all'attore in quanto gli effetti favorevoli della decisione non potrebbero che spiegare i propri effetti anche nei confronti di eventuali altri comproprietari”. pag. 4/11 5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e CP_1 risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo l'appellante chiede che la causa sia rimessa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , sorella Parte_3 dell'attore e “di cui si ignora se abbia o meno accettato l'eredità…se sul fondo di cui al mappale n. 156 si fosse o meno creata una situazione di comproprietà con la sorella,” avendo richiesto l'attore anche la rimozione di ogni ostacolo all'esercizio della servitù con conseguente modifica dello stato dei luoghi, che configurerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati. Con il secondo motivo lamenta parte appellante il mancato accoglimento dell'eccepito difetto di legittimazione processuale dell'attore in quanto “l'azione ex art. 1062 c.c. deve essere esercitata in via esclusiva dal proprietario esclusivo del fondo dominante (nel caso di specie il fondo di cui al mappale n. 156)”, mentre “con atto di CP_1 citazione del 30 luglio 2020, nell'adire il Tribunale di Venezia, ometteva di indicare espressamente se fosse o meno erede unico dei SI.ri e , e si Per_1 Persona_2 qualificava mero proprietario, sino al luglio del 2017, dei fondi di cui ai mappali nn. 207 e 156”. Con il terzo motivo si deduce che l'attore non avrebbe provato la qualità di erede, l'accettazione dell'eredità né “di essere stato, alla data del decreto di trasferimento del 13 luglio 2017, unico erede del SI. e , nonché unico Per_1 Persona_2 proprietario, oltre che del fondo di cui al mappale n. 207, poi acquistato dagli appellanti, anche del fondo di cui al mappale n. 156”. Con il quarto motivo di appello si lamenta che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccepita esistenza di una disposizione contraria contenuta nel decreto di trasferimento della proprietà del mappale 207 nel punto in cui si ingiunge al debitore esecutato e a chiunque altro in possesso dell'immobile, senza legittimo titolo, di lasciarlo immediatamente libero da persone e/o cose a favore degli aggiudicatari, che escluderebbe la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Con il quinto motivo di appello si eccepisce la violazione dell'art. 480 c.c. che prevede la prescrizione del diritto di accettare entro 10 anni, accettazione che non sarebbe stata provata dall'appellato. Con il sesto motivo di appello si lamenta che la costituzione di una servitù di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di un fondo e solo comproprietario dell'altro. Con il settimo motivo si contesta l'esistenza di una situazione di subordinazione tra i due fondi e in particolare che “che al 13 luglio 2017, data del decreto di trasferimento, sussisteva un'opera visibile e permanente, rappresentata da un passaggio carrabile tra i mappali 207 e 156, avente l' univoco scopo di realizzare un collegamento funzionale tra fondo dominante e servente”…la stradina da via Ca' Memo fosse funzionalmente pag. 5/11 collegata al fondo di cui al mappale n. 156, per univoche esigenze di coltivazione dello stesso”. Con l'ottavo e il nono motivo si chiede il rigetto della domanda subordinata dell'attore per l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile in assenza di utilità per il fondo dominante, mappale 156, che affaccia direttamente sulla via pubblica, Via Cà Memo.
* * * 7. Il primo motivo di appello, che verte sull'asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quale possibile comproprietaria del fondo Parte_3 dominante, è infondato. L'"actio confessoria" diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né da quello passivo, anche nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente o entrambi appartengano "pro indiviso" a più proprietari (cfr. Cass. 6622/2016 e 17663/2018).
“L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche a una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo” (cfr. Cass. 22835/2024). L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale (cfr. Cass. 6622/2016, 8261/2002 e 3156/1998).
7.1. Nella specie, la proprietà del fondo servente in capo all'attore, mappale 207, fino a luglio 2017 non è contestata dagli appellanti (avendola, peraltro, acquistata all'asta come da decreto di trasferimento del Tribunale di Venezia del 13/7/2017 nell'ambito di una procedura contro lo stesso attore). Quanto ulteriormente allegato in questa sede del quale dubita la stessa parte appellante e comunque implicante accertamenti di fatti non ritualmente allegati, non può essere esaminato. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
8. Per ragioni di priorità logica si passa ad esaminare il terzo, il quinto e il sesto motivo di appello, sull'asserita mancanza di prova della qualità di erede dell'attore, sull'accettazione dell'eredità da parte di e sull'erroneo rigetto da parte CP_1 del primo giudice del difetto di legittimazione attiva dell'attore che, secondo l'appellante, non avrebbe dimostrato di essere stato unico erede e unico proprietario oltre che del fondo 207 anche del fondo 156. I motivi sono infondati e vanno respinti.
8.1. La legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si pag. 6/11 chiede l'affermazione, ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo invece al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda. La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che “grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (cfr. Cass. S.U. 2951/2016 e 16904/2018).
8.2. In particolare, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che:
- L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. 472/2017);
- in tema di "actio confessoria servitutis, l'appartenenza del fondo dominante alla parte attrice, la cui dimostrazione non soggiace al medesimo regime probatorio dell'azione di rivendica, può essere fornita anche ricorrendo alle presunzioni, al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Cass. 10149/2004 e 21851/2014);
- sempre sullo stesso tema, ai fini della dimostrazione della proprietà dell'immobile non è richiesta la prova rigorosa, mediante titoli di acquisto o di usucapione, ma è sufficiente una dimostrazione fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni (cfr. Cass. 803/2022);
- il convenuto ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (cfr. Cass. 5488/2006, 6094/2015, 8647/2016 e 11252/2018).
8.3. Nell'odierno giudizio, affermava il primo giudice:
- “parte attrice risulta aver depositato in atti l'atto di compravendita stipulato dal padre dell'attore, , e avente ad oggetto la porzione di terrendo de quo, la visura Per_1 catastale dalla quale emerge che il mapp. 156 è ancora nella titolarità del suddetto Per_1
(la circostanza risulta, peraltro, data per pacifica anche da parte convenuta),
[...] nonché il certificato di morte del genitore e il certificato di nascita dell'attore (doc. 18, 19, 20 e 22 di parte attrice e visure acquisite dal perito nominato nel corso dell'attività peritale e depositate in atti). Ebbene, tenuto conto della prova fornita in termini di titolarità del bene in capo al padre dell'attore, alla morte di questi e alla qualità di pag. 7/11 chiamato all'eredità di , nel possesso dei beni ereditari con conseguente CP_1 accettazione tacita della relativa proprietà (in merito a tale ulteriore profilo si vedano le dichiarazioni della teste , la quale ha confermato che “sì è vero. Mio Testimone_1 marito e la sua famiglia hanno sempre attraversato dal passaggio meglio indicato in capitolo 3)”, v. pag. 4 della sentenza appellata;
- su quanto sopra riportato, parte appellante non si confronta con le ragioni della decisione sulla titolarità del bene in capo al padre dell'attore, sulla morte di questi e sulla qualità di chiamato all'eredità di nel possesso dei beni ereditari, CP_1 con conseguente inammissibilità delle censure proposte.
8.4. Per completezza, si osserva ulteriormente che: a) come da comparsa di costituzione e risposta di primo grado, i convenuti non contestavano specificamente il possesso e la proprietà in capo all'attore del mappale 156; b) al contrario, affermava parte convenuta nella stessa comparsa di primo grado: “gli odierni convenuti…decidevano di acquistare all'asta l'abitazione sita a Noventa di Piave (VE), in via Ca' Memo n. 103 - foglio 20 mappale 207 -, allora di proprietà dello stesso attore…l'attore all'epoca era - e lo è tutt'ora - proprietario del fondo contiguo alla proprietà dei convenuti - sito sempre in via Ca' Memo e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 20 mappale n. 156”, v. pag. 4; c) con la successiva memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. parte convenuta chiedeva di provare sul punto: “3. Vero che l'attore all'epoca era - e lo è tutt'ora - proprietario del fondo contiguo alla proprietà dei convenuti - sito sempre in via Ca' Memo e censito al Catasto Fabbricati al Foglio 20 mappale n. 156”; d) inoltre, è incontroverso che nel certificato sullo stato civile sopra menzionato (doc. 20), sia riportato che sia figlio di deceduto il 14/10/1999; CP_1 Per_1 e) il possesso da parte di dei beni ereditari è stato confermato anche CP_1 dalla prova testimoniale. Le successive eccezioni dei convenuti ora appellanti ed i fatti impeditivi, modificativi od estintivi, allegati in violazione delle preclusioni assertive e istruttorie maturate (artt. 167, 183, primo comma, e 345 c.p.c., nel testo vigente in ragione del tempo), pertanto, non possono essere esaminati. Con assorbimento del quinto motivo di appello sull'asserita prescrizione, anche ove tempestivamente sollevata, del diritto di accettare l'eredità nei termini ex art. 480 c.c..
9. Anche il secondo, il quarto e il settimo motivo di appello, sono infondati e vanno respinti per le seguenti considerazioni.
9.1. Innanzitutto, la servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante quanto dedotto sullo stato di interclusione o meno del fondo dominante, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto. L'utilità di una servitù di passaggio, è stato infatti affermato, sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (cfr. Cass. 6973/2011 e 4036/1994).
9.2. Ciò posto, per integrare il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 cod. civ., è sufficiente l'esistenza di un sentiero formatosi per effetto del calpestio, purché dal suo pag. 8/11 tracciato o anche da altra opera o segno di raccordo su di esso esistente si possa desumere, senza incertezze o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l'opera esiste anche, se non esclusivamente, in funzione dell'utilità del fondo dominante (cfr. Cass. 3076/2005).
- ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un opus manu factum (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (cfr. Cass. 12362/2009 e 25270/2024);
- la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (cfr. Cass. 4872/2018 e 13534/2011).
9.3. Nella fattispecie, sui requisiti ed in particolare sullo stato di dei luoghi, l'attore ha depositato la mappa, con evidenziato il passaggio tra i due cancelli, v. doc. 1 allegato all'atto di citazione.
9.4. La teste coniugata dal 1986 con l'attore in regime di separazione Testimone_2 dei beni, sentita all'udienza del 14/6/2022 ha confermato:
- le circostanze oggetto dei capitoli 1, 2 e 3 (sino a luglio 2017 il mappale 156 ha avuto un solo accesso dal mappale 207 e la famiglia per accedere al mappale 156 ha CP_1 sempre utilizzato il passaggio insistente sul mappale 207 dal civico 103);
- ha confermato inoltre i capitoli (“4. Più in particolare, il SI. , per CP_1 accedere al fondo 156, apriva il cancello insistente sul mappale 207 (sul passo carraio al civico 103), di cui aveva le chiavi, accedeva a questo fondo e, percorrendo il tracciato ivi esistente, giungeva così sino al mappale 156, aprendo un altro cancello che divideva i due fondi, quello adibito ad uso abitazione e quello adibito a coltivazione;
5. Tra il cancello carraio insistente sul mappale 207 al civico 103 e l'ingresso del fondo 156 esiste un sentiero tracciato;
6. Il percorso sul sentiero tracciato veniva effettuato anche con veicoli (automobili, biciclette, ecc.) e, in particolare, con veicoli e mezzi meccanici per la coltivazione di piante e la raccolta di frutti;
7. Per oltre vent'anni, il SI. CP_1
ha utilizzato il fondo 156 per attività di coltivazione ed era quindi necessario per
[...] il SI. entrare (passando sul fondo 207) anche con mezzi meccanici per la CP_1 raccolta e la cura delle piante ivi coltivate”): “Sul cap. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7): sì è vero. Mio marito e la sua famiglia hanno sempre attraversato dal passaggio meglio indicato in capitolo 3)”;
- che il mappale 156 adibito a coltivazione non aveva mai avuto un accesso sulla Via Cà Memo e per accedervi era sempre stato utilizzato il passaggio insistente sul mappale 207, aprendo il cancello sul passo carraio al civico 103, e che: “percorrendo il tracciato esistente, anche con veicoli e mezzi meccanici per la coltivazione di piante e la raccolta di frutti, giungeva così sino al mappale 156, aprendo un altro cancelletto posto sulla pag. 9/11 recinzione che divideva i due fondi, quello adibito ad uso abitazione e quello adibito a coltivazione…sul fondo 156 insistevano (ed insistono tutt'ora) alcuni manufatti utilizzati come deposito e per il ricovero di veicoli, attrezzature ed animali…sul lato del fondo 156 confinante con la Via Cà Memo, è stato installato dagli anni Novanta, un ombraio agricolo delle dimensioni di 120 mq, utilizzato per l'attività agricola”.
9.5. Le dichiarazioni della teste, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, circostanziate e persuasive, trovano riscontro nella Relazione del consulente tecnico, ing. che nel procedimento innanzi al Tribunale di Venezia E.I. n. 671/2010, Per_3 sulla stima del mappale 207 dell'esecutato , in risposta al quesito n. 3 CP_1 (“Indicazione della tipologia dell'immobile, della sua ubicazione, delle eventuali pertinenze ed accessori, servitù…”), nel 2011 rilevava:
- il mappale 207 corrisponde ad un fabbricato eretto su area “confinante (da nord verso est) con strada, mapp. 809, 156…l'accesso al mapp. 156 non pignorato avviene tramite passaggio attraverso il mapp 207 oggetto della presente relazione: Lo stato dei luoghi, a mio parere, configura una servitù di passaggio apparente”, v. pag. 4 e 10 relazione ing. P. del 18/9/2011. Per_3
9.6. In altri termini, la preesistenza di un cancello per l'ingresso dalla via pubblica, del tracciato e del secondo cancello per l'ingresso al mappale 156, inducono a ritenere, come correttamente valorizzato dal primo giudice, che tali opere non possano essere giustificate se non per l'univoca funzione di consentire il passaggio in entrata ed in uscita anche di automezzi fino alla via pubblica attraverso il fondo poi diviso. E' evidente, dunque, lo stato di subordinazione tra i fondi e l'utilità della servitù per il fondo dominante (ai fini della coltivazione e deposito di mezzi e attrezzature). Inoltre, nel ricordare che si tratta di oneri apparenti e che nella consulenza, svolta nella procedura sopra riportata, lo stato di asservimento è stato chiaramente evidenziato, non è emersa nessuna contraria manifestazione di volontà. In conclusione, la presenza di tali opere, visibili e non precarie, i due cancelli e il tracciato fra gli stessi, dimostrano di essere state realizzate al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante (mappale 156) attraverso quello servente (mappale 207) e in mancanza, all'atto della divisione, di una volontà contraria, come nella specie, la servitù si intende stabilita "ope legis" e a titolo originario. Le censure proposte da e vanno, pertanto, respinte. Parte_1 Parte_2
10. Quanto alla condanna ex art. 614 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata, l'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va ritualmente avanzata, “poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito” (cfr. Cass. 14461/2024). Non avendo l'istante assolto l'onere a suo carico di una rituale allegazione in relazione al danno per il quale formulava invece “espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno subìto in ragione della condotta illegittima dei SI.ri e volta ad Pt_1 Pt_2
pag. 10/11 impedire il passaggio”, v. pag. 9 atto di citazione di primo grado, la domanda ex art. 614 bis c.p.c. non può essere accolta.
11. Il rigetto delle censure proposte da e con Parte_1 Parte_2 assorbimento dell'ottavo e del nono motivo di appello, comporta la condanna alle spese di lite del grado liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 4.996,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di;
CP_1
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 18/6/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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