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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
264/2025 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Ida Perna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 264/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1989 e residente a[...], AG (NA) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giulia Coretti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Filomena
NI PI, presso lo studio delle quali è elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Bausan n° 36.
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
AP alla via Mesola n°8, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv.
GE RE, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via Vittorio
Veneto n. 374/E.
RICORRENTI
NONCHE'
PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025 le parti hanno chiesto di riservare la causa in decisione
Il P.M., ha espresso parere favorevole in data 06.03.25.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, e , hanno dedotto di aver Parte_1 Parte_2 intrapreso una relazione sentimentale senza mai contrarre matrimonio;
che, nel corso di tale unione,
è nato il [...] a [...]; dopo un primo periodo di serena convivenza, Persona_1 purtroppo sopravvenute ragioni di incompatibilità caratteriale e sentimentali, la coppia decideva di separarsi da dicembre 2023.
Essendo cessato il rapporto sentimentale, hanno chiesto congiuntamente di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore secondo gli accordi indicati in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti all'udienza cartolare del
17.06.2025, il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 15.11.2025, invitando le parti a versare in atti il certificato di nascita del minore con attestazione di maternità e paternità.
All'udienza cartolare del 15.11.2025, il giudice riservava la causa in decisione.
Ciò detto, occorre chiarire che, sulla scorta delle allegazioni contenute in ricorso e delle dichiarazioni delle parti, è emerso che la sig.ra svolge l'attività professionale di logopedista presso Parte_1
Nucleo Neuropsichiatria presso il DS53 - Asl Napoli3 Sud - Castellammare di Stabia, con contratto a tempo indeterminato mentre il Sig. è un piccolo imprenditore, titolare di una attività di Pt_2 noleggio motoveicoli in Capri.
Tanto premesso, risultando le condizioni concordate dalle parti, non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse del minore, possono essere recepite dal
Tribunale e poste alla base della decisione.
Le parti hanno concordato il seguente piano genitoriale: a) il figlio , di anni 5, è stato iscritto Per_1 congiuntamente dai genitori presso un Istituto Scolastico Privato, sito in Castellammare di Stabia
(Na), “Istituto Santa Teresa del Bambin Gesù”, la cui quota di iscrizione è pari ad € 160,00 e la retta mensile pari ad € 150,00, cui si aggiunge l'importo di € 4,00 al giorno per la mensa ed € 40,00 mensili per altra attività (es. attività sportiva). I genitori concordano che il figlio seguirà l'intero ciclo Per_1 scolastico delle elementari (dalla prima alla quinta) presso il suindicato Istituto Privato;
b) , attualmente, pratica basket il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16:00 alle ore Per_1
17:00. A partire dal 6° anno d'età, frequenterà un corso d'inglese; Per_1
c) il minore è seguito dal pediatra di base dott. , con studio in AG (Na), alla via S. Persona_2
Caterina 29.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: prende atto degli accordi intervenuti tra nata a [...] il Parte_1
09.07.1989 e residente a[...], AG (NA) e nato a [...] Parte_2
(NA) il 10.12.1985 e residente in [...], e dispone che il regime di affidamento del minore (nato il [...]) i tempi e modi di permanenza dello stesso presso il genitore Per_1 non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse e di seguito riportati:
1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Per_1 residenza privilegiata presso la madre attualmente in AG alla via Cupa Varano n° 92 (immobile di proprietà della madre, . Pertanto, i genitori, ex art. 337 ter c.c., adotteranno CP_1 congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e residenza abituale del figlio , tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed Per_1 aspirazioni;
2. la dott.ssa continuerà a vivere, unitamente al figlio minore, in AG (Na), Parte_1 nell'immobile di proprietà della sig.ra mentre il sig. continuerà a risiedere in CP_1 Pt_2
AP (Na) alla via Mesola n° 8. Eventuali cambi di residenza e/o di domicilio di ciascun genitore dovranno essere comunicati all'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, nell'interesse del figlio minore;
3. diritto di visita padre-figlio: le modalità di visita padre figlio, anche in considerazione della distanza del luogo di residenza del figlio minore con quello del padre (Capri), saranno Persona_3 garantite nel rispetto del calendario di seguito indicato, con possibilità per i genitori di accordarsi diversamente, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e ricreativi del figlio minore e con le esigenze personali e di lavoro dei genitori.
In ogni caso, i pernottamenti del bambino con il padre saranno a fine settimana alterni (il padre preleverà il bambino il sabato mattina alle ore 9,30 e lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore
19,30).
Salvo diverso accordo, tali saranno le modalità di incontro padre-figlio:
Durante il periodo scolastico:
- il padre potrà incontrare il figlio, durante la settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola
(ore 15.40), fino alle 18:45 e, nei week end, a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10:30 alla domenica alle ore 18:00, con impegno ad accompagnare il figlio a praticare attività sportive e/o ad altre attività del bambino, se programmate per i suddetti giorni. Nei periodi di chiusura scolastica:
- il padre potrà incontrare il figlio, durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 13:00 e/o dall'uscita campo estivo fino alle ore 20:30 e, nei week end, a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10:30 alla domenica sera alle ore 19:30.
Comunicazione relativa ai tempi di visita padre-figlio:
- il padre, in caso di impedimento a rispettare gli incontri nei giorni concordati, ne darà congruo preavviso, almeno 48 ore prima, alla dott.ssa provvedendo economicamente alla Parte_1 riorganizzazione del bambino (centri o campi estivi, attività ludiche, baby-sitter ecc).
Vacanze estive e festività:
- la madre trascorrerà insieme al figlio il giorno del suo compleanno, ferma restando la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente di anno in anno. Nell'ipotesi in cui il compleanno fosse organizzato in una ludoteca, entrambi i genitori parteciperanno alla festa e divideranno al 50% le relative spese. In prossimità del compleanno di , ossia il 16 novembre, il padre parteciperà Per_1 alla festa organizzata dalla mamma per il compleanno di;
Per_1
- durante le festività, in considerazione degli impegni lavorativi del padre, che si concentrano in questi periodi, il minore trascorrerà prevalentemente con la madre il periodo natalizio e pasquale (24 dicembre ed il 25 con la madre, 31 dicembre e 1° gennaio, il giorno di Pasqua e Lunedì in Albis con la madre e tutte le altre festività che ricadono nel periodo di maggior lavoro per il padre), salvo diversi accordi tra le parti di almeno un mese prima;
- il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio per un periodo di 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, comunicando alla madre, entro il 30 maggio di ogni anno, precisamente le date ed eventualmente la località ove condurrà il figlio minore. Entrambi i genitori si impegnano a garantire le comunicazioni telefoniche quotidiane con l'altro genitore, nel periodo estivo. In considerazione degli impegni lavorativi del padre, che si concentrano soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, i genitori potranno concordare, di volta in volta, una diversa organizzazione per tali mesi;
- nell'ipotesi in cui il sig. , per esigenze lavorative, che si concentrano nei mesi di giugno Pt_2 luglio, agosto e settembre, non rispettasse il diritto di visita come regolamentato, provvederà alle necessarie spese occorrenti per il bambino in quei periodi di sua assenza (baby-sitter, eventuale collocazione del bambino e/o trasporti). In caso di impedimento a rispettare gli incontri nei giorni di spettanza del sig. , quest'ultimo ne darà congruo preavviso, almeno 48 ore prima, alla dott.ssa Pt_2
consentendo alla stressa di organizzarsi diversamente. Parte_1
4. Il sig. corrisponderà, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla sig.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'importo di € 600,00 (seicento/00) da versarsi sul c/c intestato alla sig.ra alle coordinate Iban: [...]. Parte_1 La somma sarà soggetta a rivalutazione legale Istat secondo gli indici pubblicati in Gazzetta Ufficiale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del predetto accordo;
5. le spese straordinarie del figlio minore, intendendosi per esse quelle medico-sanitarie (non coperte dal S.S.N.) scolastiche, di formazione, sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto occorrente per lo svolgimento della relativa attività, previamente concordate, cadranno al 50% tra i genitori. Sin
d'ora, le parti concordano che il minore continuerà a frequentare i campi estivi, nei periodi di chiusura scolastica (giugno - luglio) con ripartizione della relativa spesa al 50% tra di loro. Il padre si accollerà al 100% spese di baby-sitter e/o campi estivi, in caso di propria assenza per motivi di lavoro o personali. In caso di disaccordo, le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” del 6.07.2021, approvato dal Presidente del Tribunale di Napoli
Torre Annunziata di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (che si dà per conosciuto e allegato, tale da far parte integrante del suddetto accordo
6. la dott.ssa continuerà a percepire l'assegno unico per il figlio minore, nella sua interezza;
Parte_1
7. per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
8. il presente accordo, in tutti i suoi punti, acquista efficacia tra le parti a partire dal mese di gennaio
2025.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.11.2025..
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato