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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 26 novembre 2025 alle ore 10,17 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAMI SARA Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURINI CRISTINA CP_1 C.F._2
Resistente
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 18 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni con le note depositate in sostituzione di udienza come segue:
per la ricorrente : “si insiste affinché il Giudice adito, Voglia accogliere la Parte_1 domanda di parte ricorrente e la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti degli art. 1226 e 2056 c.c.”;
per la resistente : “Ritenere e dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere stante l'accordo conciliativo e contestuale atto di trasferimento;
Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva;
Ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere considerata la riconsegna delle chiavi dell'appartamento sin dal giugno 2024; Respingere tutte le domande di parte ricorrente, per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Che segue pagina 1 di 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024 la ricorrente domandava la Parte_1 reintegrazione nel possesso ai sensi dell'art. 1168 cc nei confronti della sorella coerede CP_1
dell'immobile ubicato in Livorno Via Cherubini n.38/A, ereditato in comproprietà a seguito
[...] della scomparsa della madre vvenuta in data 17 gennaio 2022. Persona_1
Domandava anche la condanna della resistente al risarcimento del danno patito dal 17 febbraio 2022 per non aver potuto godere dell'immobile a causa dello spoglio operato dalla resistente.
Con comparsa depositata in data 7 giugno 2024 si costituiva e deduceva di aver CP_1 consegnato le chiavi della porta di accesso all'immobile come da dichiarazione in data 5 giugno 2024 e domandava la declaratoria di cessazione della materia del contendere o in subordine il rigetto della domanda della ricorrente.
Nel corso della mediazione svolta durante il processo le parti concludevano una conciliazione stragiudiziale con contratto del 22 settembre 2025 nel corpo del quale all'art. 6 le parti dichiaravano la controversia veniva definita con l'accordo economico contenuto nel contratto stesso.
E' cessata quindi la materia del contendere e la conciliazione stragiudiziale ha posto fine alla controversia anche sulla domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuale alla luce del fatto che le parti hanno conciliato la causa e che le chiavi della porta di accesso all'immobile sono state consegnate prima dell'udienza del 20 giugno 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così CP_1 provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del processo.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 26 novembre 2025 alle ore 10,17 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABRAMI SARA Parte_1 C.F._1
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURINI CRISTINA CP_1 C.F._2
Resistente
Sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 18 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni con le note depositate in sostituzione di udienza come segue:
per la ricorrente : “si insiste affinché il Giudice adito, Voglia accogliere la Parte_1 domanda di parte ricorrente e la richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti degli art. 1226 e 2056 c.c.”;
per la resistente : “Ritenere e dichiarare la cessazione della materia del CP_1 contendere stante l'accordo conciliativo e contestuale atto di trasferimento;
Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva;
Ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere considerata la riconsegna delle chiavi dell'appartamento sin dal giugno 2024; Respingere tutte le domande di parte ricorrente, per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Che segue pagina 1 di 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024 la ricorrente domandava la Parte_1 reintegrazione nel possesso ai sensi dell'art. 1168 cc nei confronti della sorella coerede CP_1
dell'immobile ubicato in Livorno Via Cherubini n.38/A, ereditato in comproprietà a seguito
[...] della scomparsa della madre vvenuta in data 17 gennaio 2022. Persona_1
Domandava anche la condanna della resistente al risarcimento del danno patito dal 17 febbraio 2022 per non aver potuto godere dell'immobile a causa dello spoglio operato dalla resistente.
Con comparsa depositata in data 7 giugno 2024 si costituiva e deduceva di aver CP_1 consegnato le chiavi della porta di accesso all'immobile come da dichiarazione in data 5 giugno 2024 e domandava la declaratoria di cessazione della materia del contendere o in subordine il rigetto della domanda della ricorrente.
Nel corso della mediazione svolta durante il processo le parti concludevano una conciliazione stragiudiziale con contratto del 22 settembre 2025 nel corpo del quale all'art. 6 le parti dichiaravano la controversia veniva definita con l'accordo economico contenuto nel contratto stesso.
E' cessata quindi la materia del contendere e la conciliazione stragiudiziale ha posto fine alla controversia anche sulla domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuale alla luce del fatto che le parti hanno conciliato la causa e che le chiavi della porta di accesso all'immobile sono state consegnate prima dell'udienza del 20 giugno 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così CP_1 provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del processo.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2