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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/11/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n.8015/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio RM
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. PRESICCI MICHELE -c.f. C.F._1
-parte ricorrente-
e
-c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA -c.f. e C.F._2 dell'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA -c.f. C.F._3
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta - disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22/12/2022, ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Parte_1
Ufficio Giudicante l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, affinché, previo accertamento dell'espletamento, per oltre dieci anni e fino alla data di deposito del ricorso, anche di mansioni inferiori non rientranti nella categoria professionale di appartenenza, questa fosse condannata al risarcimento del danno sofferto, quantificato
1 complessivamente in Euro 78.154,45, secondo i criteri meglio specificati nella narrativa del ricorso ed entro il limite del termine di prescrizione decennale.
Il lavoratore ha chiesto, altresì, che l'azienda sanitaria locale resistente fosse condannata ad assegnarlo in via esclusiva allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica professionale di appartenenza, oltre che al pagamento delle spese di lite, con distrazione nei confronti del difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria pretesa risarcitoria, il ricorrente ha dedotto che era stato assunto dall' convenuta CP_1 in data 01°/10/2013, in qualità di “infermiere” collaboratore professionale inquadrato nella categoria D del vigente CCNL;
che, da allora, era stato assegnato presso il reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero ove prestava servizio anche CP_2 alla data di deposito del ricorso;
che, in particolare, il predetto reparto era dotato di 16 posti letto, a fronte dei quali erano state mediamente impiegate, per oltre un decennio, poco più di dieci unità infermieristiche che, come lui, eseguivano la propria prestazione lavorativa alternandosi su tre turni: dalle ore 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle
07.00 del giorno seguente;
che ogni turno lavorativo era coperto da due unità infermieristiche, coadiuvate da personale ausiliario proveniente da ditte esterne, destinato in prevalenza alla cura dell'igiene ambientale (lavaggio dei pavimenti e dei bagni) e alla consegna dei vassoi contenenti i pasti per i pazienti;
che, tuttavia, nello stesso reparto, non era mai stato presente personale con qualifica di OSS (Operatore Socio Sanitario), inserito gradualmente solo a partire dal 2020, fino al raggiungimento di 4 unità complessive;
che, stante la carenza sistematica di personale di supporto con tale qualifica, egli si era occupato e continuava ad occuparsi “in modo quotidiano, costante, continuativo e prevalente” anche di attività di assistenza diretta dei pazienti (di natura igienico-domestico- alberghiera) di competenza del personale ausiliario e socio-
2 sanitario e, quindi, anche di mansioni inferiori (come descritte in ricorso) non corrispondenti alla qualifica professionale di appartenenza;
che tale condizione, secondo la propria prospettazione difensiva, aveva determinato il suo permanente demansionamento, in violazione delle norme che disciplinano lo jus variandi del datore di lavoro, con conseguente danno alla sua immagine professionale e alla sua dignità personale di lavoratore;
che alcun esito aveva sortito la formale lettera di messa in mora indirizzata da altri suoi colleghi alla AS BT in data 30/10/2020, volta a far cessare la condotta asseritamente inadempiente dell'azienda convenuta.
Dunque, attesa la perdurante ed illegittima adibizione alle predette mansioni inferiori, il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita, dal 15/11/2012 (n.d.e. pur avendo iniziato a lavorare in data 01°/10/2013) e fino alla data di deposito del ricorso. Ha richiesto, altresì, di essere assegnato in via esclusiva alle mansioni proprie della qualifica di collaboratore professionale “infermiere”, inquadrato nella categoria D del richiamato CCNL.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
resistente ha eccepito in via preliminare: a) la nullità
[...] del ricorso per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda;
b) il difetto di legittimazione passiva, atteso che la AS BT, essendo stata costituita solo in data 01°/01/2006, non avrebbe potuto rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data;
c) l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal ricorrente. Nel merito, l' convenuta ha chiesto il rigetto CP_1 dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, stante lo svolgimento solo in via residuale da parte del ricorrente di mansioni non rientranti nella qualifica professionale di assunzione (mansioni comunque dovute e funzionalmente connesse a quelle dell'infermiere), nonché
3 l'inosservanza dell'onere della prova in merito alla pretesa risarcitoria.
III. - All'udienza del 17/05/2023, Questo Giudicante, ritenendo non assorbenti le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente, ha dato seguito all'istruttoria orale.
IV. - Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda.
A tal riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere (Cass. Cass. sez. lav.
17/07/2018, n. 19009), “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)”.
Nel caso in esame, si ritiene che parte ricorrente abbia indicato, nel proprio atto introduttivo, gli elementi di fatto e di diritto sufficienti per l'individuazione del petitum e della causa petendi della domanda, consentendo, quindi, alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa. La lamentata mancanza di determinatezza in ordine alle ragioni costitutive dell'azionata pretesa risarcitoria è da ricondurre, infatti, a profili di eventuale carenza probatoria piuttosto che al contenuto dell'atto introduttivo.
4 V. - Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla parte ricorrente, che si ritiene di trattare con priorità perché funzionale anche alla risoluzione della restante questione inerente all'eccepita carenza di legittimazione passiva.
Si consideri che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che, secondo la propria prospettazione difensiva, sarebbe stato patito per oltre un decennio ed ancora patito alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò detto, occorre evidenziare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 9318 del 16/04/2018 (Rv. 648725 - 01); Cass. Sez.
Lav., Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764 - 01)], che non si ha ragione di disattendere, il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in cui la condotta inadempiente del datore di lavoro si protrae per tutto il periodo considerato, unitamente alla verificazione dell'evento e del danno. Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione della condotta illecita del datore di lavoro, che, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria testimoniale, può essere collocata al termine dell'anno 2019 per le ragioni più avanti esposte.
Pertanto, nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo stata eseguita nell'anno 2023, rappresenta atto idoneo ad interrompere tempestivamente il decorso del termine prescrizionale (decennale) con riferimento all'intero periodo per cui il lavoratore ha chiesto accertarsi il diritto al risarcimento del danno sofferto. Tale termine decorre, infatti, dalla cessazione della condotta asseritamente subita dalla parte ricorrente, come individuata fino al termine dell'anno 2019 sulla base di quanto più avanti argomentato a proposito delle risultanze dell'attività istruttoria.
VI. - Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla AS BT (secondo il cui
5 assunto difensivo la stessa azienda, costituita il 01°/01/2006, non può rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data), atteso che la domanda attorea è circoscritta al periodo decorrente dalla data di assunzione del ricorrente avvenuta nell'anno 2013.
È indubbio, quindi, che debba essere riconosciuta in capo alla AS
BT, azienda datrice di lavoro del ricorrente, la legittimazione passiva nel presente giudizio, trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno scaturito per condotte poste in essere in data successiva alla sua costituzione.
VII. - Passando al merito della causa, si rileva che il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
VII.1. - Occorre precisare che il rapporto lavorativo oggetto di causa, sul quale si fonda la pretesa risarcitoria del ricorrente, rientra tra i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato ex art.2, co. 2, D. Lgs. n.165/2001, ai quali non si applica la disciplina prevista dall'art.2103 c.c. in materia di jus variandi del datore di lavoro.
Ai rapporti lavorativi in esame è al contrario applicabile l'art.52 del D. Lgs. n.165/2001, a norma del quale: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo” [v. Cass. Sez. Lav., Sentenza n.17774 del 07/08/2006
(Rv. 591870 - 01)].
6 Ha, poi, ritenuto la legittimità della adibizione a mansioni inferiori, precisando che “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.
19419 del 17/09/2020 (Rv. 658845 - 01)].
VII.2. - Ai fini dell'applicazione dei principi enunciati al caso in esame, occorre procedere ad una comparazione tra le mansioni proprie della figura professionale di appartenenza del ricorrente e le attività in concreto svolte, riferibili, secondo la prospettazione attorea, ad inferiori livelli di inquadramento contrattuale.
VII.2.1. - È necessario, dunque, procedere all'esame delle declaratorie della contrattazione collettiva di riferimento.
Il CCNL integrativo del CCNL del comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999 (e non modificato, nella parte relativa alla classificazione del personale, da accordi successivi nel periodo che qui interessa), inquadra nella categoria A la figura dell'ausiliario specializzato, il quale “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio,
l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e
7 di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. (…) provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Lo stesso accordo inquadra nella categoria B sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) – figura prevista fino “ad esaurimento” – “il quale svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”, sia l'operatore socio-sanitario (OSS) – figura istituita con l'Accordo Stato
Regioni del 22 febbraio 2001 ed inserita con accordo del 20 settembre 2001 nel CCNL di riferimento – “il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio- sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando le parti collettive che “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere
8 strumentale – quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende e, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore (…)”.
Il D.M. citato definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
VII.2.2. - Individuate le mansioni proprie della qualifica di appartenenza del ricorrente e quelle inerenti al profilo dell'operatore socio-sanitario e del personale ausiliario, occorre operare un raffronto con le attività in concreto svolte dal
. Orbene, all'esito dell'esame delle risultanze Parte_1 dell'attività istruttoria, si ritiene che il ricorrente ha fornito la prova di aver svolto continuativamente e quotidianamente, oltre
9 alle attività proprie della qualifica di assunzione, anche quelle di competenza del personale di supporto, certamente fino al 2019.
È quanto emerso dalle prove testimoniali raccolte in corso di causa ed, in particolare, dall'escussione dei testi di parte ricorrente ( , , ), impiegati presso lo stesso Pt_2 Tes_1 Tes_2 reparto del lavoratore.
Nello specifico, il teste – a conoscenza dei fatti Testimone_3 di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di Psichiatria di
Barletta dal mese di giugno 2006 sino a dicembre 2022 – interrogato in merito all'assenza di lavoratori con qualifica di
OSS nel suddetto reparto, ha dichiarato: “Posso dire che fino al
2019 non vi erano OSS in reparto ma solo la presenza prima di un ausiliario di ditta esterna e dopo il secondo, se non ricordo male, verso il 2010/2011 che copriva il turno diurno di mattina e di pomeriggio”. Il teste ha, poi, confermato la circostanza di cui al capitolo 5)1 del ricorso, inerente alle mansioni svolte dal ricorrente, affermando: “(…) posso confermare che stante l'assenza di figure OSS nel reparto, almeno fino al 2019, il ricorrente e gli altri infermieri svolgevano in maniera costante, quotidiana e prevalente le mansioni di assistenza diretta e di natura igienico domestico alberghiera proprio perché metà dei pazienti non erano 1 “Vero che a causa della carenza del personale di supporto con la qualifica di OSS, il ricorrente si è occupato e continua tuttora ad occuparsi, da oltre un decennio, dello svolgimento di mansioni non inerenti la propria qualifica professionale, nello specifico, della prestazione di attività diretta di assistenza dei pazienti, in sostanza disimpegnando in modo quotidiano, costante, continuativo e prevalente mansioni di: portinaggio (…); di accompagnamento dei pazienti per gli esami diagnostici;
di rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola;
di movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle;
di consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli;
di detersione manuale degli strumenti di sala;
di pulizia degli ambienti e dei pavimenti e delle sale allorquando, nell'orario non coperto dal personale esterno addetto alle pulizie, i degenti avevano ad esempio una emesi improvvisa;
di assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
di dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo o nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
di occuparsi in generale dell'igiene quotidiana dei pazienti, i quali, poiché affetti da problemi psichiatrici trascuravano del tutto la cura del proprio corpo e quindi necessitavano di attività di taglio o di lavaggio di capelli, taglio delle unghie di mani e piedi, taglio della barba, lavaggio dei denti, tutte attività che venivano espletate dal ricorrente e da tutte le altre unità infermieristiche del reparto o venivano comunque poste in essere di ausilio ai pazienti non completamente autosufficienti”. 10 autonomi, in quanto pazienti psichiatrici che avevano bisogno di essere assistiti in tutte le attività che mi vengono lette. Il ricorrente e gli altri colleghi più volte avevano denunciato agli organi superiori in modo verbale l'anomalo svolgimento di mansioni inferiori e quindi sollecitavano l'assunzione del personale proprio per quelle mansioni”. Interrogato, inoltre, sulle circostanze di cui ai capitoli e)2 ed f)3 della memoria difensiva, ha aggiunto: “Posso confermare che le attività elencate venivano espletate dal ricorrente ma che, a causa dell'assistenza continua e diretta che il ricorrente si trovava ad eseguire in favore dei pazienti, le attività proprie dell'infermiere erano residuali atteso che il ricorrente era impegnato ad assistere i degenti psichiatrici”.
Ancora, il teste – a conoscenza dei fatti di causa Testimone_4 in quanto impiegato con la qualifica ausiliario nello stesso reparto del ricorrente – interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 3)4 del ricorso, ha dichiarato: “Confermo (…) ad eccezione del fatto che noi ausiliari non curiamo la consegna dei vassoi”.
In merito all'assenza di personale con qualifica di OSS presso lo stesso reparto, il teste ha dichiarato: “Confermo che almeno fino all'anno 2020 non sono stati in reparto personale OSS ma che a partire da tale anno sono stati gradualmente inseriti quattro unità delle quali almeno una unità svolge circa 10/11 turni al mese di natura notturna. Posso confermare che il ricorrente, come anche tutti gli altri colleghi erano obbligati ad eseguire tutte quelle mansioni di assistenza diretta di natura domestico alberghiera e ciò in quanto vi era assoluta carenza di personale OSS e quindi il personale infermieristico era obbligato a svolgere quotidianamente ed in maniera continua ed assorbiva più tempo a svolgere queste mansioni di assistenza rispetto a quelle proprie di natura infermieristica”. Con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, ha confermato che gli infermieri svolgevano tutte le attività di assistenza diretta elencate al punto 5) del ricorso, avendo particolare riguardo alla circostanza che i pazienti presenti in reparto avevano problematiche di natura psichiatrica e necessitavano pertanto di assistenza continua anche nelle attività igieniche e di cura della persona. Difatti, il teste ha aggiunto che “le mansioni di infermiere (…) venivano svolte in misura inferiore al tempo che invece dedicavano all'assistenza diretta (…)”.
Infine, il teste – Dirigente Medico in servizio Testimone_5 presso la AS BT dal mese di dicembre 2012 ed impiegato presso il reparto di Psichiatria di Barletta fino ad agosto 2020 – interrogato sulla circostanza relativa all'assenza di personale con qualifica di OSS nello stesso reparto, ha dichiarato:
“Confermo che fino al 2020 non erano presenti in Reparto
Psichiatria operatori socio sanitari (OSS), nulla posso dire sul periodo successivo in quanto come già riferito sono andato via dal reparto”. In ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, ha riferito: “Posso confermare che il ricorrente, come anche tutti gli altri colleghi di reparto, svolgevano quotidianamente, costantemente e prevalentemente le mansioni di assistenza diretta di natura domestico alberghiera così come mi vengono lette e specificate nella circostanza 5) del ricorso. Tanto posso riferire in quanto erano assenti nel reparto le figure degli operatori socio-sanitari, per cui le mansioni di questi venivano svolte dal ricorrente e dagli altri colleghi di reparto. (…) Posso dire che tali mansioni avevano carattere prevalente in quanto l'assistenza diretta dei pazienti di natura psichiatrica richiedeva tanto tempo. Confermo che il ricorrente e gli altri colleghi di reparto avevano in più occasioni manifestato malessere per tale situazione e avevano più volte richiesto l'invio di OSS nel reparto, senza
12 però aver avuto alcun riscontro. Posso dire che il ricorrente svolgeva anche le mansioni di infermiere, le quali però venivano inficiate dalle altre mansioni che si trovavano a svolgere di assistenza diretta”.
Le deposizioni dei testi di parte resistente ( e , Tes_6 Tes_7 non presenti in reparto con la stessa frequenza dei testi sopra citati in ragione del tipo di qualifica ricoperta, non si pongono in contrasto con le dichiarazioni appena esaminate.
Difatti, il teste – Direttore della Testimone_8 [...] dal 2017 e Direttore del Parte_3
Dipartimento di Salute Mentale dal 2018 – dopo aver premesso di aver frequentato il reparto di solo occasionalmente per CP_2 motivi gestionali e organizzativi in quanto fisicamente impiegato presso la sede di Andria, ha confermato la circostanza di cui al capitolo a)5 della memoria difensiva, dichiarando di aver sempre valutato positivamente il ricorrente. Ha poi confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni indicate nelle circostanze e) ed f) della stessa memoria, proprie della qualifica di infermiere, fatta eccezione per l'attività di aggiornamento delle cartelle cliniche in quanto non sapeva da chi venisse svolta. Ha aggiunto, inoltre: “Non ricordo se dal 2017 vi erano gli OSS presso il reparto e non so chi facesse assistenza diretta ai pazienti di natura igienico, alberghiera”.
Anche il teste – Dirigente Responsabile del Testimone_9 Pt_4 di Andria – dopo aver premesso di avere conoscenza limitata dei fatti di causa per aver frequentato il reparto di Psichiatria di solo occasionalmente – ha confermato che le mansioni CP_2 svolte dal ricorrente erano quelle elencate nelle circostanze e) ed f) della memoria difensiva, precisando tuttavia che il ricorrente svolgeva anche attività di assistenza diretta dei pazienti come tutti gli altri infermieri e aggiungendo di non sapere se vi fosse personale OSS presente in reparto. 5 “Se è vero che il signor ha ricevuto, sin dalla sua assunzione, Pt_5 valutazione positiva sulla performance individuale”. 13 VII.2.3. - Dunque, all'esito dell'esame delle prove raccolte in corso di causa, è evidente che il ricorrente abbia svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica di “infermiere”, anche le mansioni inferiori elencate nella circostanza di cui al capitolo
5) del ricorso, di indubbia competenza del personale ausiliario e con qualifica di OSS.
Tanto è stato confermato dalla totalità dei testi di parte ricorrente, che hanno avuto esperienza diretta delle attività espletate dal , nonché dalle dichiarazioni dei testi di Parte_1 parte resistente, che non hanno contestato lo svolgimento delle mansioni di assistenza diretta da parte del lavoratore.
Peraltro, data la comprovata e sistematica carenza di personale con qualifica di OSS in reparto, si ritiene che lo svolgimento delle mansioni inferiori di assistenza diretta, particolarmente nei confronti dei pazienti non autosufficienti, abbia necessariamente assunto carattere continuativo e non marginale.
Si rileva, inoltre, che tali attività (quali, ad esempio,
“portinaggio”, “rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola”,
“detersione manuale degli strumenti di sala”, “consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli”) esulano del tutto dalle mansioni proprie del personale infermieristico ed oltrepassano, quindi, il limite della
“completa estraneità alla professionalità del lavoratore” posto dalla giurisprudenza in tema di esigibilità di mansioni inferiori da parte del datore di lavoro.
Tanto è certamente avvenuto quantomeno fino al termine dell'anno
2019.
Difatti, il teste ha confermato che nel reparto di Pt_2
Psichiatria di non era presente personale con qualifica CP_2 di OSS almeno fino al 2019. Il teste ha riferito che solo Tes_1 dal 2020 sono state gradualmente inserite quattro unità di personale con la predetta qualifica, mentre ha dichiarato Tes_2 che l'assenza di OSS in reparto si è protratta fino al 2020.
Peraltro, tale dato emerge anche dalla missiva indirizzata dai colleghi del ricorrente all'azienda datrice di lavoro in data
14 30/10/2010, ove si richiede il ristoro per il danno subito fino al mese di febbraio 2020.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria espletata, non è possibile individuare con sufficiente precisione quando, a partire dal 2020, vi sia stato l'inserimento di personale OSS nel suddetto reparto.
Pertanto, si ritiene che l'espletamento delle mansioni proprie del personale socio-sanitario da parte del ricorrente, con le modalità sopra analizzate, si sia protratto con certezza fino al termine dell'anno 2019.
Invece, per il periodo successivo all'incremento di risorse destinate all'esecuzione di attività di assistenza diretta, non è possibile affermare che il ricorrente abbia continuato ad eseguire le mansioni inferiori sopra richiamate con la stessa rilevanza quantitativa ed oltre il limite del carattere marginale stabilito dalla giurisprudenza. Né dall'esame delle prove testimoniali si evince che tali risorse, una volta inserite, fossero comunque insufficienti in relazione al fabbisogno del reparto.
Si ritiene, quindi, che il ricorrente abbia fornito la prova di aver svolto, oltre alle attività proprie della qualifica di infermiere, anche le mansioni di competenza del personale socio- sanitario dalla data della sua assunzione (01°/10/2013) fino al termine dell'anno 2019.
VII.4. - L'espletamento di attività di assistenza “igienico- domestico-alberghiera”, con continuità e oltre il limite della completa estraneità alle mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento contrattuale, risulta in contrasto con il disposto dell'art.52, co. 1, D. Lgs. n.165/2001 e può determinare, come nel caso di violazione dell'art.2103 c.c., una pluralità di conseguenze lesive, con effetti patrimoniali e non patrimoniali.
VII.4.1. - Sotto il profilo patrimoniale, l'adibizione a mansioni inferiori può comportare il depauperamento della capacità professionale dato dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare o dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o ulteriori possibilità occupazionali (Cass. n.
11045/2004). In altre parole, la violazione delle norme su
15 menzionate può determinare un danno alla professionalità, di certo bene economicamente valutabile, dal momento che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (Cass. n. 12253/2015).
VII.4.2. - La condotta inadempiente del datore di lavoro, adottata in contrasto con le disposizioni di cui all'art.52, D. Lgs.
n.165/2001 e all'art.2013 c.c., può altresì determinare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale. Tale pretesa trova fondamento nell'art.2059 c.c., in particolare nell'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso fornita dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto, in presenza di determinati presupposti6, anche in materia di responsabilità contrattuale, ogniqualvolta il contratto tenda alla realizzazione di interessi non patrimoniali.
È certamente il caso del contratto di lavoro, che coinvolge anche interessi non meramente suscettibili di valutazione economica: il diritto alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro di cui all'art.2087 c.c., ma anche altri diritti costituzionalmente tutelati quali, ad esempio, la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
VII.5. - Ad ogni modo, il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal lavoratore per la condotta inadempiente del datore di lavoro deve essere specificamente allegato e 6 Cass., n.26972/2008: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”. 16 provato, non potendo ricondursi alla sola potenzialità lesiva della violazione della disposizione di cui all'art.52, co. 1, D.
Lgs. n.165/2001 (così come per la violazione dell'art.2103 c.c.)
l'esistenza di un danno in re ipsa alla professionalità del prestatore di lavoro, trattandosi sempre di un danno-conseguenza che si identifica con gli effetti della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (Cass. n. 19785/2010).
È opportuno considerare che, soprattutto in ordine all'accertamento del danno non patrimoniale, assume rilievo la prova per presunzioni, “che potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. (…) Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass.
n. 9834/2002, Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
VII.6. - Per quanto riguarda la liquidazione della pretesa risarcitoria in tema di danno da dequalificazione professionale, questa viene stabilita dal giudice in via equitativa, attraverso un esame della situazione processuale globalmente considerata che tiene conto di elementi di fatto quali, ad esempio, la quantità e qualità del lavoro svolto, l'esperienza pregressa, la durata del demansionamento, gli effetti nel caso concreto dell'adibizione a mansioni inferiori (Cass. n. 21924/2022).
Tale decisione, in particolare in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, è inoltre tesa ad evitare duplicazioni risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. n.7513/2018).
La Suprema Corte [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.583 del 15/01/2016
(Rv. 638512 - 01)] ha, invero, evidenziato che “è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari
17 suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale)”.
VII.7. - Passando, quindi, alla fattispecie in esame, si rileva che parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' sanitaria CP_1 locale resistente al pagamento della somma indicata nel proprio atto introduttivo a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale sofferto per dequalificazione/demansionamento.
A tal proposito, vengono in rilievo molteplici elementi di fatto univoci, precisi e concordanti, che lasciano presumere la sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale: a) in primo luogo la notevole durata del demansionamento, protrattosi a partire dal termine indicato da parte ricorrente e fino al 2019; b) lo svolgimento protratto di mansioni di carattere igienico-domestico-alberghiero, proprie del personale con qualifica di OSS inquadrato nella categoria B
(“rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola”, “detersione manuale degli strumenti di sala”, “assistenza durante i pasti”) e, alcuni casi, proprie del personale inquadrato nella categoria A
(“movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle”);
c) la rilevanza quantitativa di tali mansioni, che ne escludono il carattere marginale proprio delle prestazioni accessorie eventualmente esigibili;
d) la costante carenza di personale socio-sanitario nella struttura ospedaliera in questione in
18 relazione al fabbisogno per l'intero periodo sopra specificato;
e) la percezione dello svolgimento di mansioni inferiori, all'interno e all'esterno della struttura ospedaliera, da parte di altri colleghi e degenti.
Si ritiene, dunque, provato il danno morale, inteso quale frustrazione delle aspettative connesse alla prestazione lavorativa, nonché il danno all'immagine professionale.
VIII. - Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v.
Cass., 12/06/2015, n.12253).
Pertanto, si ritiene che i danni anzidetti possono essere liquidati per il periodo intercorso dal 01°/10/2013 sino al
31/12/2019 in misura pari al 10% della retribuzione mensilmente percepita.
Pertanto, l' resistente deve essere condannata a Controparte_1 pagare in favore della parte ricorrente la somma lorda complessiva pari ad Euro 14.355,30 [così quantificata sulla base delle buste paga prodotte (retribuzione di Euro 1.891,12 mensili per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; retribuzione di Euro 1.959,02 mensili per l'anno 2018 e retribuzione di Euro 1.967,10 mensili per l'anno 2019): Euro 9.644,10 [pari ad Euro 189,10 x 3 mesi
(ottobre, novembre e dicembre 2013) + Euro 189,10 x 12 mesi x 4 anni] + Euro 2.350,80 (pari ad Euro 195,90 x 12 mesi) + Euro
2.360,40 (pari ad Euro 196,70 x 12 mesi)], oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n.
19 724/1994, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624).
IX. - Deve essere rigettata, invece, la domanda attorea nella parte volta ad ottenere la condanna della AS BT ad assegnare il ricorrente allo svolgimento esclusivo delle mansioni proprie della qualifica di “infermiere”.
La giurisprudenza sopra richiamata, infatti, prevede l'esigibilità dell'espletamento di mansioni inferiori da parte del lavoratore, oltre a quelle proprie della qualifica di appartenenza, a condizione che lo svolgimento delle predette mansioni rivesta carattere marginale ed accessorio, entro il limite della “non completa estraneità” rispetto all'obbligazione principale.
X. - Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese processuali vengono compensate nella misura della metà; mentre la quota residua – liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e successive modifiche, nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di attività istruttoria – viene posta a carico della parte resistente in base al principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' resistente a pagare in favore Controparte_1 della parte ricorrente la somma complessiva pari ad Euro 14.355,30
a titolo di risarcimento del danno subito per la causale specificata in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa le spese processuali per la quota della metà, condannando l' resistente a rifondere nei Controparte_1 confronti della parte ricorrente la quota residua, che liquida per questa parte in Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre al
20 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 259,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio RM LL)
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Se è vero che sin dal momento dell'assunzione ha svolto le mansioni proprie dell'infermiere professionale”. 3 “Se è vero che tra le principali mansioni espletate quotidianamente dal ricorrente vi è la somministrazione della terapia prescritta, medicazioni, giro visite in affiancamento al dirigente medico, aggiornamento cartelle cliniche relative alla parte infermieristica, aggiornamento foglio terapia, rilevazione parametri vitali”. 4 “Vero che ogni turno, compreso quello notturno, è coperto da due unità infermieristiche, le quali sono coadiuvate da personale ausiliario proveniente da ditte esterne che si occupano prevalentemente dell'igiene ambientale (lavaggio dei pavimenti e dei bagni), e della consegna dei vassoi contenente il cibo per i pazienti, i quali poi venivano sistematicamente ritirati dal sottoscritto ricorrente e dagli altri colleghi di reparto in turno”. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio RM
LL, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e Parte_1 difesa dell'avv. PRESICCI MICHELE -c.f. C.F._1
-parte ricorrente-
e
-c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA -c.f. e C.F._2 dell'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA -c.f. C.F._3
-parte resistente- all'esito della trattazione scritta - disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti in sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 22/12/2022, ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Parte_1
Ufficio Giudicante l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, affinché, previo accertamento dell'espletamento, per oltre dieci anni e fino alla data di deposito del ricorso, anche di mansioni inferiori non rientranti nella categoria professionale di appartenenza, questa fosse condannata al risarcimento del danno sofferto, quantificato
1 complessivamente in Euro 78.154,45, secondo i criteri meglio specificati nella narrativa del ricorso ed entro il limite del termine di prescrizione decennale.
Il lavoratore ha chiesto, altresì, che l'azienda sanitaria locale resistente fosse condannata ad assegnarlo in via esclusiva allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica professionale di appartenenza, oltre che al pagamento delle spese di lite, con distrazione nei confronti del difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria pretesa risarcitoria, il ricorrente ha dedotto che era stato assunto dall' convenuta CP_1 in data 01°/10/2013, in qualità di “infermiere” collaboratore professionale inquadrato nella categoria D del vigente CCNL;
che, da allora, era stato assegnato presso il reparto di Psichiatria del Presidio Ospedaliero ove prestava servizio anche CP_2 alla data di deposito del ricorso;
che, in particolare, il predetto reparto era dotato di 16 posti letto, a fronte dei quali erano state mediamente impiegate, per oltre un decennio, poco più di dieci unità infermieristiche che, come lui, eseguivano la propria prestazione lavorativa alternandosi su tre turni: dalle ore 07.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle
07.00 del giorno seguente;
che ogni turno lavorativo era coperto da due unità infermieristiche, coadiuvate da personale ausiliario proveniente da ditte esterne, destinato in prevalenza alla cura dell'igiene ambientale (lavaggio dei pavimenti e dei bagni) e alla consegna dei vassoi contenenti i pasti per i pazienti;
che, tuttavia, nello stesso reparto, non era mai stato presente personale con qualifica di OSS (Operatore Socio Sanitario), inserito gradualmente solo a partire dal 2020, fino al raggiungimento di 4 unità complessive;
che, stante la carenza sistematica di personale di supporto con tale qualifica, egli si era occupato e continuava ad occuparsi “in modo quotidiano, costante, continuativo e prevalente” anche di attività di assistenza diretta dei pazienti (di natura igienico-domestico- alberghiera) di competenza del personale ausiliario e socio-
2 sanitario e, quindi, anche di mansioni inferiori (come descritte in ricorso) non corrispondenti alla qualifica professionale di appartenenza;
che tale condizione, secondo la propria prospettazione difensiva, aveva determinato il suo permanente demansionamento, in violazione delle norme che disciplinano lo jus variandi del datore di lavoro, con conseguente danno alla sua immagine professionale e alla sua dignità personale di lavoratore;
che alcun esito aveva sortito la formale lettera di messa in mora indirizzata da altri suoi colleghi alla AS BT in data 30/10/2020, volta a far cessare la condotta asseritamente inadempiente dell'azienda convenuta.
Dunque, attesa la perdurante ed illegittima adibizione alle predette mansioni inferiori, il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita, dal 15/11/2012 (n.d.e. pur avendo iniziato a lavorare in data 01°/10/2013) e fino alla data di deposito del ricorso. Ha richiesto, altresì, di essere assegnato in via esclusiva alle mansioni proprie della qualifica di collaboratore professionale “infermiere”, inquadrato nella categoria D del richiamato CCNL.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
resistente ha eccepito in via preliminare: a) la nullità
[...] del ricorso per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda;
b) il difetto di legittimazione passiva, atteso che la AS BT, essendo stata costituita solo in data 01°/01/2006, non avrebbe potuto rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data;
c) l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal ricorrente. Nel merito, l' convenuta ha chiesto il rigetto CP_1 dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, stante lo svolgimento solo in via residuale da parte del ricorrente di mansioni non rientranti nella qualifica professionale di assunzione (mansioni comunque dovute e funzionalmente connesse a quelle dell'infermiere), nonché
3 l'inosservanza dell'onere della prova in merito alla pretesa risarcitoria.
III. - All'udienza del 17/05/2023, Questo Giudicante, ritenendo non assorbenti le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente, ha dato seguito all'istruttoria orale.
IV. - Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dei fatti posti a fondamento della domanda.
A tal riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere (Cass. Cass. sez. lav.
17/07/2018, n. 19009), “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso - volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato - per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)”.
Nel caso in esame, si ritiene che parte ricorrente abbia indicato, nel proprio atto introduttivo, gli elementi di fatto e di diritto sufficienti per l'individuazione del petitum e della causa petendi della domanda, consentendo, quindi, alla parte resistente di esercitare il proprio diritto di difesa. La lamentata mancanza di determinatezza in ordine alle ragioni costitutive dell'azionata pretesa risarcitoria è da ricondurre, infatti, a profili di eventuale carenza probatoria piuttosto che al contenuto dell'atto introduttivo.
4 V. - Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla parte ricorrente, che si ritiene di trattare con priorità perché funzionale anche alla risoluzione della restante questione inerente all'eccepita carenza di legittimazione passiva.
Si consideri che il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che, secondo la propria prospettazione difensiva, sarebbe stato patito per oltre un decennio ed ancora patito alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò detto, occorre evidenziare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 9318 del 16/04/2018 (Rv. 648725 - 01); Cass. Sez.
Lav., Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764 - 01)], che non si ha ragione di disattendere, il demansionamento deve essere inquadrato nella categoria degli illeciti permanenti, in cui la condotta inadempiente del datore di lavoro si protrae per tutto il periodo considerato, unitamente alla verificazione dell'evento e del danno. Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione della condotta illecita del datore di lavoro, che, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria testimoniale, può essere collocata al termine dell'anno 2019 per le ragioni più avanti esposte.
Pertanto, nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo stata eseguita nell'anno 2023, rappresenta atto idoneo ad interrompere tempestivamente il decorso del termine prescrizionale (decennale) con riferimento all'intero periodo per cui il lavoratore ha chiesto accertarsi il diritto al risarcimento del danno sofferto. Tale termine decorre, infatti, dalla cessazione della condotta asseritamente subita dalla parte ricorrente, come individuata fino al termine dell'anno 2019 sulla base di quanto più avanti argomentato a proposito delle risultanze dell'attività istruttoria.
VI. - Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla AS BT (secondo il cui
5 assunto difensivo la stessa azienda, costituita il 01°/01/2006, non può rispondere di obbligazioni sorte anteriormente a tale data), atteso che la domanda attorea è circoscritta al periodo decorrente dalla data di assunzione del ricorrente avvenuta nell'anno 2013.
È indubbio, quindi, che debba essere riconosciuta in capo alla AS
BT, azienda datrice di lavoro del ricorrente, la legittimazione passiva nel presente giudizio, trattandosi di una richiesta di risarcimento del danno scaturito per condotte poste in essere in data successiva alla sua costituzione.
VII. - Passando al merito della causa, si rileva che il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
VII.1. - Occorre precisare che il rapporto lavorativo oggetto di causa, sul quale si fonda la pretesa risarcitoria del ricorrente, rientra tra i rapporti di pubblico impiego contrattualizzato ex art.2, co. 2, D. Lgs. n.165/2001, ai quali non si applica la disciplina prevista dall'art.2103 c.c. in materia di jus variandi del datore di lavoro.
Ai rapporti lavorativi in esame è al contrario applicabile l'art.52 del D. Lgs. n.165/2001, a norma del quale: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)”.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo” [v. Cass. Sez. Lav., Sentenza n.17774 del 07/08/2006
(Rv. 591870 - 01)].
6 Ha, poi, ritenuto la legittimità della adibizione a mansioni inferiori, precisando che “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività” [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.
19419 del 17/09/2020 (Rv. 658845 - 01)].
VII.2. - Ai fini dell'applicazione dei principi enunciati al caso in esame, occorre procedere ad una comparazione tra le mansioni proprie della figura professionale di appartenenza del ricorrente e le attività in concreto svolte, riferibili, secondo la prospettazione attorea, ad inferiori livelli di inquadramento contrattuale.
VII.2.1. - È necessario, dunque, procedere all'esame delle declaratorie della contrattazione collettiva di riferimento.
Il CCNL integrativo del CCNL del comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999 (e non modificato, nella parte relativa alla classificazione del personale, da accordi successivi nel periodo che qui interessa), inquadra nella categoria A la figura dell'ausiliario specializzato, il quale “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio,
l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e
7 di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. (…) provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Lo stesso accordo inquadra nella categoria B sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) – figura prevista fino “ad esaurimento” – “il quale svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”, sia l'operatore socio-sanitario (OSS) – figura istituita con l'Accordo Stato
Regioni del 22 febbraio 2001 ed inserita con accordo del 20 settembre 2001 nel CCNL di riferimento – “il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio- sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
Nella categoria D sono inquadrati i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n.739/1994, precisando le parti collettive che “per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere
8 strumentale – quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende e, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore (…)”.
Il D.M. citato definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che “l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto”.
VII.2.2. - Individuate le mansioni proprie della qualifica di appartenenza del ricorrente e quelle inerenti al profilo dell'operatore socio-sanitario e del personale ausiliario, occorre operare un raffronto con le attività in concreto svolte dal
. Orbene, all'esito dell'esame delle risultanze Parte_1 dell'attività istruttoria, si ritiene che il ricorrente ha fornito la prova di aver svolto continuativamente e quotidianamente, oltre
9 alle attività proprie della qualifica di assunzione, anche quelle di competenza del personale di supporto, certamente fino al 2019.
È quanto emerso dalle prove testimoniali raccolte in corso di causa ed, in particolare, dall'escussione dei testi di parte ricorrente ( , , ), impiegati presso lo stesso Pt_2 Tes_1 Tes_2 reparto del lavoratore.
Nello specifico, il teste – a conoscenza dei fatti Testimone_3 di causa in quanto Dirigente Medico del Reparto di Psichiatria di
Barletta dal mese di giugno 2006 sino a dicembre 2022 – interrogato in merito all'assenza di lavoratori con qualifica di
OSS nel suddetto reparto, ha dichiarato: “Posso dire che fino al
2019 non vi erano OSS in reparto ma solo la presenza prima di un ausiliario di ditta esterna e dopo il secondo, se non ricordo male, verso il 2010/2011 che copriva il turno diurno di mattina e di pomeriggio”. Il teste ha, poi, confermato la circostanza di cui al capitolo 5)1 del ricorso, inerente alle mansioni svolte dal ricorrente, affermando: “(…) posso confermare che stante l'assenza di figure OSS nel reparto, almeno fino al 2019, il ricorrente e gli altri infermieri svolgevano in maniera costante, quotidiana e prevalente le mansioni di assistenza diretta e di natura igienico domestico alberghiera proprio perché metà dei pazienti non erano 1 “Vero che a causa della carenza del personale di supporto con la qualifica di OSS, il ricorrente si è occupato e continua tuttora ad occuparsi, da oltre un decennio, dello svolgimento di mansioni non inerenti la propria qualifica professionale, nello specifico, della prestazione di attività diretta di assistenza dei pazienti, in sostanza disimpegnando in modo quotidiano, costante, continuativo e prevalente mansioni di: portinaggio (…); di accompagnamento dei pazienti per gli esami diagnostici;
di rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola;
di movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle;
di consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli;
di detersione manuale degli strumenti di sala;
di pulizia degli ambienti e dei pavimenti e delle sale allorquando, nell'orario non coperto dal personale esterno addetto alle pulizie, i degenti avevano ad esempio una emesi improvvisa;
di assistenza durante i pasti compreso l'imboccare i pazienti non autosufficienti;
di dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo o nel fornire al paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo;
di occuparsi in generale dell'igiene quotidiana dei pazienti, i quali, poiché affetti da problemi psichiatrici trascuravano del tutto la cura del proprio corpo e quindi necessitavano di attività di taglio o di lavaggio di capelli, taglio delle unghie di mani e piedi, taglio della barba, lavaggio dei denti, tutte attività che venivano espletate dal ricorrente e da tutte le altre unità infermieristiche del reparto o venivano comunque poste in essere di ausilio ai pazienti non completamente autosufficienti”. 10 autonomi, in quanto pazienti psichiatrici che avevano bisogno di essere assistiti in tutte le attività che mi vengono lette. Il ricorrente e gli altri colleghi più volte avevano denunciato agli organi superiori in modo verbale l'anomalo svolgimento di mansioni inferiori e quindi sollecitavano l'assunzione del personale proprio per quelle mansioni”. Interrogato, inoltre, sulle circostanze di cui ai capitoli e)2 ed f)3 della memoria difensiva, ha aggiunto: “Posso confermare che le attività elencate venivano espletate dal ricorrente ma che, a causa dell'assistenza continua e diretta che il ricorrente si trovava ad eseguire in favore dei pazienti, le attività proprie dell'infermiere erano residuali atteso che il ricorrente era impegnato ad assistere i degenti psichiatrici”.
Ancora, il teste – a conoscenza dei fatti di causa Testimone_4 in quanto impiegato con la qualifica ausiliario nello stesso reparto del ricorrente – interrogato sulla circostanza di cui al capitolo 3)4 del ricorso, ha dichiarato: “Confermo (…) ad eccezione del fatto che noi ausiliari non curiamo la consegna dei vassoi”.
In merito all'assenza di personale con qualifica di OSS presso lo stesso reparto, il teste ha dichiarato: “Confermo che almeno fino all'anno 2020 non sono stati in reparto personale OSS ma che a partire da tale anno sono stati gradualmente inseriti quattro unità delle quali almeno una unità svolge circa 10/11 turni al mese di natura notturna. Posso confermare che il ricorrente, come anche tutti gli altri colleghi erano obbligati ad eseguire tutte quelle mansioni di assistenza diretta di natura domestico alberghiera e ciò in quanto vi era assoluta carenza di personale OSS e quindi il personale infermieristico era obbligato a svolgere quotidianamente ed in maniera continua ed assorbiva più tempo a svolgere queste mansioni di assistenza rispetto a quelle proprie di natura infermieristica”. Con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente, ha confermato che gli infermieri svolgevano tutte le attività di assistenza diretta elencate al punto 5) del ricorso, avendo particolare riguardo alla circostanza che i pazienti presenti in reparto avevano problematiche di natura psichiatrica e necessitavano pertanto di assistenza continua anche nelle attività igieniche e di cura della persona. Difatti, il teste ha aggiunto che “le mansioni di infermiere (…) venivano svolte in misura inferiore al tempo che invece dedicavano all'assistenza diretta (…)”.
Infine, il teste – Dirigente Medico in servizio Testimone_5 presso la AS BT dal mese di dicembre 2012 ed impiegato presso il reparto di Psichiatria di Barletta fino ad agosto 2020 – interrogato sulla circostanza relativa all'assenza di personale con qualifica di OSS nello stesso reparto, ha dichiarato:
“Confermo che fino al 2020 non erano presenti in Reparto
Psichiatria operatori socio sanitari (OSS), nulla posso dire sul periodo successivo in quanto come già riferito sono andato via dal reparto”. In ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, ha riferito: “Posso confermare che il ricorrente, come anche tutti gli altri colleghi di reparto, svolgevano quotidianamente, costantemente e prevalentemente le mansioni di assistenza diretta di natura domestico alberghiera così come mi vengono lette e specificate nella circostanza 5) del ricorso. Tanto posso riferire in quanto erano assenti nel reparto le figure degli operatori socio-sanitari, per cui le mansioni di questi venivano svolte dal ricorrente e dagli altri colleghi di reparto. (…) Posso dire che tali mansioni avevano carattere prevalente in quanto l'assistenza diretta dei pazienti di natura psichiatrica richiedeva tanto tempo. Confermo che il ricorrente e gli altri colleghi di reparto avevano in più occasioni manifestato malessere per tale situazione e avevano più volte richiesto l'invio di OSS nel reparto, senza
12 però aver avuto alcun riscontro. Posso dire che il ricorrente svolgeva anche le mansioni di infermiere, le quali però venivano inficiate dalle altre mansioni che si trovavano a svolgere di assistenza diretta”.
Le deposizioni dei testi di parte resistente ( e , Tes_6 Tes_7 non presenti in reparto con la stessa frequenza dei testi sopra citati in ragione del tipo di qualifica ricoperta, non si pongono in contrasto con le dichiarazioni appena esaminate.
Difatti, il teste – Direttore della Testimone_8 [...] dal 2017 e Direttore del Parte_3
Dipartimento di Salute Mentale dal 2018 – dopo aver premesso di aver frequentato il reparto di solo occasionalmente per CP_2 motivi gestionali e organizzativi in quanto fisicamente impiegato presso la sede di Andria, ha confermato la circostanza di cui al capitolo a)5 della memoria difensiva, dichiarando di aver sempre valutato positivamente il ricorrente. Ha poi confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni indicate nelle circostanze e) ed f) della stessa memoria, proprie della qualifica di infermiere, fatta eccezione per l'attività di aggiornamento delle cartelle cliniche in quanto non sapeva da chi venisse svolta. Ha aggiunto, inoltre: “Non ricordo se dal 2017 vi erano gli OSS presso il reparto e non so chi facesse assistenza diretta ai pazienti di natura igienico, alberghiera”.
Anche il teste – Dirigente Responsabile del Testimone_9 Pt_4 di Andria – dopo aver premesso di avere conoscenza limitata dei fatti di causa per aver frequentato il reparto di Psichiatria di solo occasionalmente – ha confermato che le mansioni CP_2 svolte dal ricorrente erano quelle elencate nelle circostanze e) ed f) della memoria difensiva, precisando tuttavia che il ricorrente svolgeva anche attività di assistenza diretta dei pazienti come tutti gli altri infermieri e aggiungendo di non sapere se vi fosse personale OSS presente in reparto. 5 “Se è vero che il signor ha ricevuto, sin dalla sua assunzione, Pt_5 valutazione positiva sulla performance individuale”. 13 VII.2.3. - Dunque, all'esito dell'esame delle prove raccolte in corso di causa, è evidente che il ricorrente abbia svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica di “infermiere”, anche le mansioni inferiori elencate nella circostanza di cui al capitolo
5) del ricorso, di indubbia competenza del personale ausiliario e con qualifica di OSS.
Tanto è stato confermato dalla totalità dei testi di parte ricorrente, che hanno avuto esperienza diretta delle attività espletate dal , nonché dalle dichiarazioni dei testi di Parte_1 parte resistente, che non hanno contestato lo svolgimento delle mansioni di assistenza diretta da parte del lavoratore.
Peraltro, data la comprovata e sistematica carenza di personale con qualifica di OSS in reparto, si ritiene che lo svolgimento delle mansioni inferiori di assistenza diretta, particolarmente nei confronti dei pazienti non autosufficienti, abbia necessariamente assunto carattere continuativo e non marginale.
Si rileva, inoltre, che tali attività (quali, ad esempio,
“portinaggio”, “rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola”,
“detersione manuale degli strumenti di sala”, “consegna, posizionamento, ritiro, lavaggio e disinfezione delle padelle e dei pappagalli”) esulano del tutto dalle mansioni proprie del personale infermieristico ed oltrepassano, quindi, il limite della
“completa estraneità alla professionalità del lavoratore” posto dalla giurisprudenza in tema di esigibilità di mansioni inferiori da parte del datore di lavoro.
Tanto è certamente avvenuto quantomeno fino al termine dell'anno
2019.
Difatti, il teste ha confermato che nel reparto di Pt_2
Psichiatria di non era presente personale con qualifica CP_2 di OSS almeno fino al 2019. Il teste ha riferito che solo Tes_1 dal 2020 sono state gradualmente inserite quattro unità di personale con la predetta qualifica, mentre ha dichiarato Tes_2 che l'assenza di OSS in reparto si è protratta fino al 2020.
Peraltro, tale dato emerge anche dalla missiva indirizzata dai colleghi del ricorrente all'azienda datrice di lavoro in data
14 30/10/2010, ove si richiede il ristoro per il danno subito fino al mese di febbraio 2020.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria espletata, non è possibile individuare con sufficiente precisione quando, a partire dal 2020, vi sia stato l'inserimento di personale OSS nel suddetto reparto.
Pertanto, si ritiene che l'espletamento delle mansioni proprie del personale socio-sanitario da parte del ricorrente, con le modalità sopra analizzate, si sia protratto con certezza fino al termine dell'anno 2019.
Invece, per il periodo successivo all'incremento di risorse destinate all'esecuzione di attività di assistenza diretta, non è possibile affermare che il ricorrente abbia continuato ad eseguire le mansioni inferiori sopra richiamate con la stessa rilevanza quantitativa ed oltre il limite del carattere marginale stabilito dalla giurisprudenza. Né dall'esame delle prove testimoniali si evince che tali risorse, una volta inserite, fossero comunque insufficienti in relazione al fabbisogno del reparto.
Si ritiene, quindi, che il ricorrente abbia fornito la prova di aver svolto, oltre alle attività proprie della qualifica di infermiere, anche le mansioni di competenza del personale socio- sanitario dalla data della sua assunzione (01°/10/2013) fino al termine dell'anno 2019.
VII.4. - L'espletamento di attività di assistenza “igienico- domestico-alberghiera”, con continuità e oltre il limite della completa estraneità alle mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento contrattuale, risulta in contrasto con il disposto dell'art.52, co. 1, D. Lgs. n.165/2001 e può determinare, come nel caso di violazione dell'art.2103 c.c., una pluralità di conseguenze lesive, con effetti patrimoniali e non patrimoniali.
VII.4.1. - Sotto il profilo patrimoniale, l'adibizione a mansioni inferiori può comportare il depauperamento della capacità professionale dato dalla mancata acquisizione di un maggiore saper fare o dalla perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o ulteriori possibilità occupazionali (Cass. n.
11045/2004). In altre parole, la violazione delle norme su
15 menzionate può determinare un danno alla professionalità, di certo bene economicamente valutabile, dal momento che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro (Cass. n. 12253/2015).
VII.4.2. - La condotta inadempiente del datore di lavoro, adottata in contrasto con le disposizioni di cui all'art.52, D. Lgs.
n.165/2001 e all'art.2013 c.c., può altresì determinare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale. Tale pretesa trova fondamento nell'art.2059 c.c., in particolare nell'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso fornita dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 26972/2008), secondo cui il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto, in presenza di determinati presupposti6, anche in materia di responsabilità contrattuale, ogniqualvolta il contratto tenda alla realizzazione di interessi non patrimoniali.
È certamente il caso del contratto di lavoro, che coinvolge anche interessi non meramente suscettibili di valutazione economica: il diritto alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro di cui all'art.2087 c.c., ma anche altri diritti costituzionalmente tutelati quali, ad esempio, la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
VII.5. - Ad ogni modo, il pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal lavoratore per la condotta inadempiente del datore di lavoro deve essere specificamente allegato e 6 Cass., n.26972/2008: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”. 16 provato, non potendo ricondursi alla sola potenzialità lesiva della violazione della disposizione di cui all'art.52, co. 1, D.
Lgs. n.165/2001 (così come per la violazione dell'art.2103 c.c.)
l'esistenza di un danno in re ipsa alla professionalità del prestatore di lavoro, trattandosi sempre di un danno-conseguenza che si identifica con gli effetti della lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (Cass. n. 19785/2010).
È opportuno considerare che, soprattutto in ordine all'accertamento del danno non patrimoniale, assume rilievo la prova per presunzioni, “che potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. (…) Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass.
n. 9834/2002, Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
VII.6. - Per quanto riguarda la liquidazione della pretesa risarcitoria in tema di danno da dequalificazione professionale, questa viene stabilita dal giudice in via equitativa, attraverso un esame della situazione processuale globalmente considerata che tiene conto di elementi di fatto quali, ad esempio, la quantità e qualità del lavoro svolto, l'esperienza pregressa, la durata del demansionamento, gli effetti nel caso concreto dell'adibizione a mansioni inferiori (Cass. n. 21924/2022).
Tale decisione, in particolare in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, è inoltre tesa ad evitare duplicazioni risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. n.7513/2018).
La Suprema Corte [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.583 del 15/01/2016
(Rv. 638512 - 01)] ha, invero, evidenziato che “è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari
17 suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale)”.
VII.7. - Passando, quindi, alla fattispecie in esame, si rileva che parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' sanitaria CP_1 locale resistente al pagamento della somma indicata nel proprio atto introduttivo a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale sofferto per dequalificazione/demansionamento.
A tal proposito, vengono in rilievo molteplici elementi di fatto univoci, precisi e concordanti, che lasciano presumere la sussistenza di un danno non patrimoniale da dequalificazione professionale: a) in primo luogo la notevole durata del demansionamento, protrattosi a partire dal termine indicato da parte ricorrente e fino al 2019; b) lo svolgimento protratto di mansioni di carattere igienico-domestico-alberghiero, proprie del personale con qualifica di OSS inquadrato nella categoria B
(“rifacimento dei letti e cambio delle lenzuola”, “detersione manuale degli strumenti di sala”, “assistenza durante i pasti”) e, alcuni casi, proprie del personale inquadrato nella categoria A
(“movimentazione dei pazienti sulle carrozzine e sulle barelle”);
c) la rilevanza quantitativa di tali mansioni, che ne escludono il carattere marginale proprio delle prestazioni accessorie eventualmente esigibili;
d) la costante carenza di personale socio-sanitario nella struttura ospedaliera in questione in
18 relazione al fabbisogno per l'intero periodo sopra specificato;
e) la percezione dello svolgimento di mansioni inferiori, all'interno e all'esterno della struttura ospedaliera, da parte di altri colleghi e degenti.
Si ritiene, dunque, provato il danno morale, inteso quale frustrazione delle aspettative connesse alla prestazione lavorativa, nonché il danno all'immagine professionale.
VIII. - Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dalla parte ricorrente, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale (v.
Cass., 12/06/2015, n.12253).
Pertanto, si ritiene che i danni anzidetti possono essere liquidati per il periodo intercorso dal 01°/10/2013 sino al
31/12/2019 in misura pari al 10% della retribuzione mensilmente percepita.
Pertanto, l' resistente deve essere condannata a Controparte_1 pagare in favore della parte ricorrente la somma lorda complessiva pari ad Euro 14.355,30 [così quantificata sulla base delle buste paga prodotte (retribuzione di Euro 1.891,12 mensili per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; retribuzione di Euro 1.959,02 mensili per l'anno 2018 e retribuzione di Euro 1.967,10 mensili per l'anno 2019): Euro 9.644,10 [pari ad Euro 189,10 x 3 mesi
(ottobre, novembre e dicembre 2013) + Euro 189,10 x 12 mesi x 4 anni] + Euro 2.350,80 (pari ad Euro 195,90 x 12 mesi) + Euro
2.360,40 (pari ad Euro 196,70 x 12 mesi)], oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n.
19 724/1994, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 02/07/2020, n. 13624).
IX. - Deve essere rigettata, invece, la domanda attorea nella parte volta ad ottenere la condanna della AS BT ad assegnare il ricorrente allo svolgimento esclusivo delle mansioni proprie della qualifica di “infermiere”.
La giurisprudenza sopra richiamata, infatti, prevede l'esigibilità dell'espletamento di mansioni inferiori da parte del lavoratore, oltre a quelle proprie della qualifica di appartenenza, a condizione che lo svolgimento delle predette mansioni rivesta carattere marginale ed accessorio, entro il limite della “non completa estraneità” rispetto all'obbligazione principale.
X. - Atteso l'accoglimento parziale della domanda, le spese processuali vengono compensate nella misura della metà; mentre la quota residua – liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e successive modifiche, nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate con espletamento di attività istruttoria – viene posta a carico della parte resistente in base al principio della soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' resistente a pagare in favore Controparte_1 della parte ricorrente la somma complessiva pari ad Euro 14.355,30
a titolo di risarcimento del danno subito per la causale specificata in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa le spese processuali per la quota della metà, condannando l' resistente a rifondere nei Controparte_1 confronti della parte ricorrente la quota residua, che liquida per questa parte in Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre al
20 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 259,00 per esborsi, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Eugenio RM LL)
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Se è vero che sin dal momento dell'assunzione ha svolto le mansioni proprie dell'infermiere professionale”. 3 “Se è vero che tra le principali mansioni espletate quotidianamente dal ricorrente vi è la somministrazione della terapia prescritta, medicazioni, giro visite in affiancamento al dirigente medico, aggiornamento cartelle cliniche relative alla parte infermieristica, aggiornamento foglio terapia, rilevazione parametri vitali”. 4 “Vero che ogni turno, compreso quello notturno, è coperto da due unità infermieristiche, le quali sono coadiuvate da personale ausiliario proveniente da ditte esterne che si occupano prevalentemente dell'igiene ambientale (lavaggio dei pavimenti e dei bagni), e della consegna dei vassoi contenente il cibo per i pazienti, i quali poi venivano sistematicamente ritirati dal sottoscritto ricorrente e dagli altri colleghi di reparto in turno”. 11