Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 dicembre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 giugno 2022 |
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- 1. MO.S.E. Venezia: riprogrammazione risorse per il completamento e messa in esercizio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», e successive modificazioni, che: 1) …
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Giurisprudenza • 68
- 1. Trib. Prato, sentenza 23/04/2025, n. 247Provvedimento: N. R.G. 2700/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Prato SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2700/2023 promossa da: Parte_1 (CF C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE ST ATTORE OPPONENTE contro Controparte_1 CF C.F._2 ) - CONTUMACE Controparte_2 CF C.F._3 ) - CONTUMACE Controparte_3 CF C.F._4 ) - CONTUMACE Controparte_4 CF P.IVA_1 ) - CONTUMACE Controparte_5 (CF P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. JESSICA MANNINI POSTEPAY S.P.A. (CF P.IVA_3 ) - CONTUMACE Controparte_6 (CF P.IVA_4 ) - CONTUMACE …Leggi di più...
- art. 2967 c.c.·
- art. 512 c.p.c.·
- opposizione distributiva·
- impignorabilità pensioni·
- espropriazione presso terzi·
- spese di esecuzione·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- onere della prova·
- art. 617 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986. - Art. 2.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito:
a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;
b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;
c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;
d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;
e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;
f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;
g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali. - Art. 3.
La somma di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, e' cosi' utilizzata:
a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalita', reversibilita' e gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982 ;
b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nonche' per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;
c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;
d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;
e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;
f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;
g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;
h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;
i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;
l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondita' dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 , e compatibili col traffico mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca;
m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206))