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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1347/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6092/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000541089 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza ha proposto appello avverso la sentenza n.
6092/05/23, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositata il 29 novembre 2023. La pronuncia impugnata aveva deciso sul ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1
contro l'intimazione di pagamento n. 03420229000541089000, notificata il 2 marzo 2022, relativa a diverse cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA concernenti gli anni d'imposta 2015 e 2016.
I giudici di prime cure, nel decidere la controversia, avevano accolto parzialmente il ricorso della contribuente.
Nello specifico, la Corte di primo grado aveva rilevato che per la cartella di pagamento n.
03420190001887129000 non era stata fornita la prova della notifica da parte dell'Agente della Riscossione.
Nonostante tale omissione, il Giudice aveva ritenuto non prescritto il tributo principale (IRPEF 2015) in virtù del termine di prescrizione decennale, ma aveva invece dichiarato l'intervenuta prescrizione per gli interessi e le sanzioni collegati alla predetta cartella, applicando il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, essendo decorsi più di cinque anni tra l'anno di riferimento (2015) e l'intimazione (2022).
L'Ufficio appellante censura la sentenza gravata lamentando l'errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale. A sostegno del gravame, l'Agenzia delle Entrate deduce che, in caso di sanzioni irrogate contestualmente al tributo, il termine di prescrizione dell'obbligazione accessoria dovrebbe essere unitario rispetto a quella principale, e dunque decennale, richiamando a supporto alcune pronunce di legittimità.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, aderendo sostanzialmente alle tesi dell'Agenzia delle Entrate e chiedendo la riforma della sentenza impugnata affinché venga confermata la legittimità dell'intimazione anche per la parte relativa a interessi e sanzioni, sostenendo la natura unitaria della prescrizione.
Si è altresì costituita la contribuente Resistente_1, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La difesa di parte appellata ha ribadito la correttezza della distinzione operata dai primi giudici, sottolineando come il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, in quanto obbligazioni autonome, si prescriva in cinque anni, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non essendo intervenuto alcun giudicato che potesse convertire il termine in decennale.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La questione controversa riguarda l'individuazione del corretto termine di prescrizione applicabile alle sanzioni e agli interessi relativi a una cartella di pagamento mai notificata, afferente a tributi erariali. Questa
Corte condivide e fa proprie le argomentazioni espresse dai giudici di primo grado, i quali hanno correttamente applicato la normativa vigente e i principi giurisprudenziali prevalenti in materia. È pacifico in atti che per la cartella n. 03420190001887129000 non sia stata fornita la prova della notifica prodromica all'intimazione di pagamento impugnata. Di conseguenza, l'unico atto interruttivo valido è rappresentato dall'intimazione notificata il 2 marzo 2022, a fronte di un credito riferito all'anno d'imposta 2015.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, che invoca una "unitarietà" del termine prescrizionale decennale estesa anche agli accessori, il regime della prescrizione per sanzioni e interessi segue regole specifiche. L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce testualmente che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni". Analogamente, per gli interessi, opera il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile, trattandosi di obbligazioni che devono pagarsi periodicamente o che sono comunque accessorie e autonome rispetto al capitale.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante, volto ad attrarre le sanzioni nel termine decennale del tributo, non è applicabile al caso di specie. Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che il termine decennale ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati) si applica alle sanzioni e agli interessi solo qualora la pretesa sia divenuta definitiva a seguito di una sentenza passata in giudicato. In assenza di un titolo giudiziale definitivo – e, nel caso de quo, in assenza persino della notifica della cartella di pagamento originaria – il credito per sanzioni e interessi rimane soggetto al proprio termine di prescrizione quinquennale naturale.
Ne consegue che, essendo decorsi ben oltre cinque anni tra l'insorgenza del debito (2015) e il primo atto validamente notificato (l'intimazione del 2022), il diritto alla riscossione delle somme pretese a titolo di sanzioni e interessi risulta irrimediabilmente prescritto, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono il principio della soccombenza. L'Agenzia delle Entrate, quale appellante principale, e l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, che si è costituita aderendo ai motivi di appello e chiedendo la riforma della sentenza a danno della contribuente, devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare tali spese nella misura di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Si dispone, inoltre, la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellata, Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nelle proprie conclusioni.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1347/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6092/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 29/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000541089 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001887129000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza ha proposto appello avverso la sentenza n.
6092/05/23, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositata il 29 novembre 2023. La pronuncia impugnata aveva deciso sul ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1
contro l'intimazione di pagamento n. 03420229000541089000, notificata il 2 marzo 2022, relativa a diverse cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA concernenti gli anni d'imposta 2015 e 2016.
I giudici di prime cure, nel decidere la controversia, avevano accolto parzialmente il ricorso della contribuente.
Nello specifico, la Corte di primo grado aveva rilevato che per la cartella di pagamento n.
03420190001887129000 non era stata fornita la prova della notifica da parte dell'Agente della Riscossione.
Nonostante tale omissione, il Giudice aveva ritenuto non prescritto il tributo principale (IRPEF 2015) in virtù del termine di prescrizione decennale, ma aveva invece dichiarato l'intervenuta prescrizione per gli interessi e le sanzioni collegati alla predetta cartella, applicando il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, essendo decorsi più di cinque anni tra l'anno di riferimento (2015) e l'intimazione (2022).
L'Ufficio appellante censura la sentenza gravata lamentando l'errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale. A sostegno del gravame, l'Agenzia delle Entrate deduce che, in caso di sanzioni irrogate contestualmente al tributo, il termine di prescrizione dell'obbligazione accessoria dovrebbe essere unitario rispetto a quella principale, e dunque decennale, richiamando a supporto alcune pronunce di legittimità.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, aderendo sostanzialmente alle tesi dell'Agenzia delle Entrate e chiedendo la riforma della sentenza impugnata affinché venga confermata la legittimità dell'intimazione anche per la parte relativa a interessi e sanzioni, sostenendo la natura unitaria della prescrizione.
Si è altresì costituita la contribuente Resistente_1, eccependo l'infondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La difesa di parte appellata ha ribadito la correttezza della distinzione operata dai primi giudici, sottolineando come il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, in quanto obbligazioni autonome, si prescriva in cinque anni, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non essendo intervenuto alcun giudicato che potesse convertire il termine in decennale.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La questione controversa riguarda l'individuazione del corretto termine di prescrizione applicabile alle sanzioni e agli interessi relativi a una cartella di pagamento mai notificata, afferente a tributi erariali. Questa
Corte condivide e fa proprie le argomentazioni espresse dai giudici di primo grado, i quali hanno correttamente applicato la normativa vigente e i principi giurisprudenziali prevalenti in materia. È pacifico in atti che per la cartella n. 03420190001887129000 non sia stata fornita la prova della notifica prodromica all'intimazione di pagamento impugnata. Di conseguenza, l'unico atto interruttivo valido è rappresentato dall'intimazione notificata il 2 marzo 2022, a fronte di un credito riferito all'anno d'imposta 2015.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante, che invoca una "unitarietà" del termine prescrizionale decennale estesa anche agli accessori, il regime della prescrizione per sanzioni e interessi segue regole specifiche. L'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce testualmente che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni". Analogamente, per gli interessi, opera il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, del codice civile, trattandosi di obbligazioni che devono pagarsi periodicamente o che sono comunque accessorie e autonome rispetto al capitale.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante, volto ad attrarre le sanzioni nel termine decennale del tributo, non è applicabile al caso di specie. Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che il termine decennale ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati) si applica alle sanzioni e agli interessi solo qualora la pretesa sia divenuta definitiva a seguito di una sentenza passata in giudicato. In assenza di un titolo giudiziale definitivo – e, nel caso de quo, in assenza persino della notifica della cartella di pagamento originaria – il credito per sanzioni e interessi rimane soggetto al proprio termine di prescrizione quinquennale naturale.
Ne consegue che, essendo decorsi ben oltre cinque anni tra l'insorgenza del debito (2015) e il primo atto validamente notificato (l'intimazione del 2022), il diritto alla riscossione delle somme pretese a titolo di sanzioni e interessi risulta irrimediabilmente prescritto, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono il principio della soccombenza. L'Agenzia delle Entrate, quale appellante principale, e l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, che si è costituita aderendo ai motivi di appello e chiedendo la riforma della sentenza a danno della contribuente, devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo liquidare tali spese nella misura di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Si dispone, inoltre, la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellata, Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nelle proprie conclusioni.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.