Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2025, proposto dai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabiola Bosso, PEC bosso.fabiola@cert.ordineavvocatipotenza.it, e Filomena Pinto, PEC pinto.filomena@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Isca del Pioppo n. 67 presso lo studio dell’avv. Filomena Pinto;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del Decreto del 16.6.2025 (notificato il 18.6.2025), con il quale il Questore di Potenza ha disposto, ai sensi dell’art. 13 bis D.L. n. 14/2017 conv. nella L. n. n. 48/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti del minore -OMISSIS- il divieto di accedere, per 1 anno (a decorrere dalla notifica del presente provvedimento), a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento di -OMISSIS-, siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, comprese le relative -OMISSIS-;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il Cons. PA NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto del 16.6.2025 (notificato il 18.6.2025) il Questore di Potenza ha disposto, ai sensi dell’art. 13 bis D.L. n. 14/2017 conv. nella L. n. n. 48/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti del minore -OMISSIS- il divieto di accedere, per 1 anno (a decorrere dalla notifica del presente provvedimento), a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento di -OMISSIS-, siti in -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, comprese le relative -OMISSIS-, “e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso” (cfr. il comma 1 ter dell’art. 13 bis D.L. n. 14/2017 conv. nella L. n. n. 48/2017), in quanto era stato denunciato per il reato ex art. 588 C.P., per aver partecipato alle ore 21,30 del 17.4.2025 all’esterno del -OMISSIS- ad una rissa, che aveva visto coinvolti altre persone anche minori, che riportavano ferite, refertate presso l’Ospedale di Potenza, e che “terminava unicamente a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, allertate dai presenti”, “alla presenza” di persone ed anche di famiglie, che “sono state costrette a lasciare il luogo, dove stavano cenando, per timore di riportare conseguenze”.
I sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, con il presente ricorso, notificato il 21.7.2025 e depositato nella stessa giornata del 21.7.2025, hanno impugnato il predetto Decreto ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017 (cd. DASPO urbano) del Questore di Potenza del 16.6.2025, deducendo:
1) e 2) la violazione dell’art. 13 bis, comma 1, D.L. n. 14/2017, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, sia con riferimento alla durata di 1 anno del provvedimento impugnato, sia per l’omessa valutazione del comportamento specifico del figlio dei ricorrenti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con Ordinanza n. -OMISSIS- dell’11.9.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
In data 8.1.2026 i ricorrenti hanno depositato:
1) le immagini nn. -OMISSIS-, già contenute nella Relazione della Questura di Potenza del 12.5.2025, allegata al ricorso, relative alla rissa di cui è causa, con il loro figlio, evidenziato in giallo, dalle quali si evince che non partecipa alla colluttazione;
2) un provvedimento del Questore di Potenza del 12.6.2025, di archiviazione del procedimento ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017, emesso in favore di un altro ragazzo, coinvolto nella vicenda di cui è causa, perché dalle immagini prodotte era emerso che non aveva partecipato alla rissa in questione, in quanto si era defilato durante la colluttazione;
3) le immagini lett. -OMISSIS-, contenute nella -OMISSIS- della predetta Relazione della Questura di Potenza del 12.5.2025, nelle quali il loro figlio non risulta presente;
4) una memoria di pari data, con la quale hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 25.2.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto.
Infatti, risultano fondati il primo ed il secondo motivo, con i quali sono stati dedotti la violazione dell’art. 13 bis, comma 1, D.L. n. 14/2017 ed il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, ed anche la parte del terzo motivo, con la quale è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione, per l’omessa valutazione del comportamento specifico del figlio dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 13 bis, comma 1, D.L. n. 14/2017 conv. nella L. n. n. 48/2017, come sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 130/2020 conv. nella L. n. 173/2020 e modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. n. 123/2023 conv. nella L. n. 159/2023, prevede che “il Questore può disporre” nei confronti delle persone, “denunciate per reati commessi in occasioni di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”, “il divieto di accesso” ai predetti pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, “specificamente indicati in ragione dei luoghi, dove sono stati commessi i predetti reati”.
Nella -OMISSIS- della Relazione della Questura di Potenza del 12.5.2025, allegata al ricorso, tra le immagini -OMISSIS- viene affermato che “da questa e da altre immagini, riportate nella presente annotazione di Polizia giudiziaria, si evince chiaramente che tutti i ragazzi, appartenenti ai due gruppi, hanno preso parte alla rissa”.
Ma, come provato dai ricorrenti, in tali immagini, come in quelle nn. -OMISSIS-, contenute nella stessa Relazione della Questura di Potenza del 12.5.2025, risulta che il figlio dei ricorrenti non ha partecipato e/o preso parte attiva al suindicato reato di Rissa ex art. 588 C.P. di cui è causa, perché è fermo a guardare con le mani in tasca.
Mentre nelle suddette immagini lett. -OMISSIS-, contenute nella -OMISSIS- della Relazione della Questura di Potenza del 12.5.2025, il figlio dei ricorrenti non risulta nemmeno presente.
L’accoglimento delle suddette doglianze consente l’assorbimento delle restanti censure.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato Decreto del Questore di Potenza del 16.6.2025.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, con la condanna del Ministero dell’Interno al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 2 e 5, D.Lg.vo n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento del nome e cognome del minore e dei suoi genitori, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del figlio dei ricorrenti, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NT, Presidente
PA NT, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NT | NI NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.