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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 403 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale propo- sto da in persona del legale rap- Parte_1
presentante pro tempore e procuratore speciale dott. (Codice Fi- Parte_2
scale ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Domenico Massara (Co- P.IVA_1
dice Fiscale ), domiciliato in alla Via F. Crispi n. CodiceFiscale_1 Pt_1
62
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carpenito (c.f. P.IVA_2
, domiciliato in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 4 C.F._2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli in- dirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
Il resistente si è anche costituito. CP_1
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. Il creditore ricorrente è attivamente legittimato a proporre la domanda.
Egli ha, infatti, posto a fondamento della sua iniziativa il credito, derivante da plu- rimi titoli giudiziali, consacrato in una scrittura privata contenente il regolamento per la sua estinzione rateale.
Il resistente non muove al riguardo alcuna contestazione. CP_1
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) il resistente esercita un'attività commerciale;
si tratta, inoltre, all'evi- CP_1
denza di un consorzio con attività esterna, sicché non ne è dubbia l'assoggettabilità alla procedura concorsuale (cfr., in tema di fallimento, Cass. n. 28015 del 2013, secondo cui «I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evin- cibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, ag- giunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura
2 degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.»;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requi- siti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare da tutti i bilanci relativi all'ultimo triennio, che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudi- ziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, se- condo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e pas- sività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mer- cato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente rav- visato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dalla gravità e dalla vetustà dell'ina- dempimento verso l'azienda speciale ricorrente , dallo stato di liquidazione in cui il si trova, dalla circostanza che esso non ha, come si desume dai bilanci, CP_1
attivo ulteriore rispetto ai crediti, verosimilmente vantati nei confronti dei consor- ziati, e dalla circostanza che non v'è alcuna certezza che essi, benché le norme in tema di bilanci ne impongano l'iscrizione secondo il loro valore di presumibile rea- lizzazione, possano essere realmente esatti nella loro interezza.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale del
[...]
(c.f. ), con sede in Afragola, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Santa Maria la Nova snc, presso Controparte_1
nomina giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo;
nomina curatore l'avv. Maria Teresa Balzano, che alla luce dell'organizzazione dello
3 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifica- zioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 27 marzo 2026 alle ore 10:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in pos- sesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 3/12/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 403 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno
2025, avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale propo- sto da in persona del legale rap- Parte_1
presentante pro tempore e procuratore speciale dott. (Codice Fi- Parte_2
scale ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Domenico Massara (Co- P.IVA_1
dice Fiscale ), domiciliato in alla Via F. Crispi n. CodiceFiscale_1 Pt_1
62
RICORRENTE contro
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carpenito (c.f. P.IVA_2
, domiciliato in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 4 C.F._2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione sono stati correttamente notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli in- dirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza è intercorso un termine non inferiore a quindici giorni.
Il resistente si è anche costituito. CP_1
Il contraddittorio risulta, quindi, regolarmente instaurato.
2. Il creditore ricorrente è attivamente legittimato a proporre la domanda.
Egli ha, infatti, posto a fondamento della sua iniziativa il credito, derivante da plu- rimi titoli giudiziali, consacrato in una scrittura privata contenente il regolamento per la sua estinzione rateale.
Il resistente non muove al riguardo alcuna contestazione. CP_1
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 d. lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) il resistente esercita un'attività commerciale;
si tratta, inoltre, all'evi- CP_1
denza di un consorzio con attività esterna, sicché non ne è dubbia l'assoggettabilità alla procedura concorsuale (cfr., in tema di fallimento, Cass. n. 28015 del 2013, secondo cui «I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evin- cibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, ag- giunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura
2 degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.»;
b) la parte resistente non ha dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requi- siti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 14 del 2019.
Non solo.
Risulta dagli atti, ed in particolare da tutti i bilanci relativi all'ultimo triennio, che i valori dell'attivo patrimoniale, dei ricavi realizzati, dei debiti anche non scaduti eccedono i limiti al di sotto dei quali è esclusa la soggezione alla liquidazione giudi- ziale.
3.2. Quanto al profilo oggettivo, la sussistenza dello stato d'insolvenza (che, se- condo Cass. n. 29913 del 2018, va desunto, più che dal rapporto tra attività e pas- sività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mer- cato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, e va conseguentemente rav- visato in presenza di uno stato di impotenza economica e finanziaria non transitoria dell'impresa debitrice, tale da renderla incapace di far fronte con regolarità ai costi correnti dell'attività di impresa) è dimostrata dalla gravità e dalla vetustà dell'ina- dempimento verso l'azienda speciale ricorrente , dallo stato di liquidazione in cui il si trova, dalla circostanza che esso non ha, come si desume dai bilanci, CP_1
attivo ulteriore rispetto ai crediti, verosimilmente vantati nei confronti dei consor- ziati, e dalla circostanza che non v'è alcuna certezza che essi, benché le norme in tema di bilanci ne impongano l'iscrizione secondo il loro valore di presumibile rea- lizzazione, possano essere realmente esatti nella loro interezza.
P.Q.M.
dichiara aperta la liquidazione giudiziale del
[...]
(c.f. ), con sede in Afragola, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Santa Maria la Nova snc, presso Controparte_1
nomina giudice delegato la dott.ssa Benedetta Magliulo;
nomina curatore l'avv. Maria Teresa Balzano, che alla luce dell'organizzazione dello
3 studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifica- zioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
stabilisce che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avranno luogo il giorno 27 marzo 2026 alle ore 10:30; assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in pos- sesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019.
Così deciso in Aversa, il 3/12/2025.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
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