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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16465 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nato il [...] in [...], che agisce per sé medesimo e, Parte_1 "
congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore
[...]
nato il [...] in [...]; Persona_2 da Persona_1 nata Persona_1 و
nata il [...] in [...], che il 28/10/2004 in Brasile;
Parte_2
agisce per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore Persona_3 nato il [...] in [...];
, Parte_3
[...] nato il [...] in [...];
,nato il [...] in [...]; Persona_4
,
nato il [...] in [...]; Parte_5 nato il [...] Parte_4
in Brasile;
Parte_6 nato il [...] in [...],
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Boschetti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi, 151
Ricorrenti
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
,nato in data [...] a [...], successivamente emigrato in Persona_5
Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 4.11.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente al ricorso.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità oggettiva di ottenere un appuntamento presso il Consolato d'Italia a San Paolo, territorialmente competente in base alla residenza, a causa dell'assenza di date libere disponibili, deducendo altresì che, come indicato sul sito web dalla stessa rappresentanza consolare e senza alcuna contestazione della controparte (che anzi ammette tale circostanza), nel 2025 sono in corso di convocazione i richiedenti iscritti nella lista d'attesa dell'anno 2015, dal che ne risulta che l'evasione delle pratiche avviene oltre dieci anni dopo la presentazione delle rispettive domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 24.11.2025.
Il Giudice
AN LL
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AN LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
nato il [...] in [...], che agisce per sé medesimo e, Parte_1 "
congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore
[...]
nato il [...] in [...]; Persona_2 da Persona_1 nata Persona_1 و
nata il [...] in [...], che il 28/10/2004 in Brasile;
Parte_2
agisce per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore Persona_3 nato il [...] in [...];
, Parte_3
[...] nato il [...] in [...];
,nato il [...] in [...]; Persona_4
,
nato il [...] in [...]; Parte_5 nato il [...] Parte_4
in Brasile;
Parte_6 nato il [...] in [...],
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Boschetti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi, 151
Ricorrenti
nei confronti del
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 27.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
,nato in data [...] a [...], successivamente emigrato in Persona_5
Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 4.11.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente al ricorso.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità oggettiva di ottenere un appuntamento presso il Consolato d'Italia a San Paolo, territorialmente competente in base alla residenza, a causa dell'assenza di date libere disponibili, deducendo altresì che, come indicato sul sito web dalla stessa rappresentanza consolare e senza alcuna contestazione della controparte (che anzi ammette tale circostanza), nel 2025 sono in corso di convocazione i richiedenti iscritti nella lista d'attesa dell'anno 2015, dal che ne risulta che l'evasione delle pratiche avviene oltre dieci anni dopo la presentazione delle rispettive domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte_1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 24.11.2025.
Il Giudice
AN LL