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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R. G. 2538/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR GE PA Presidente
UE AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TO EM, contro
C.F. , cancellato per irreperibilità dalla Controparte_1 C.F._2
popolazione residente del Comune di Busto Arsizio dal 30.09.2025 (dove ha risieduto in Via
Varese n. 39/2),
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate alla prima udienza celebrata in data 18.12.2025 e di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“In via principale:
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa, posto che la coppia interrompeva la convivenza matrimoniale a far tempo dal 2019 e trasferendo il resistente la propria residenza altrove dal 17/11/2020; All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1/12/1970, n. 898, in forza dell'art. 473-bis.49 c.p.c. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile.
- Stabilire, in ogni caso che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/03/2017. Dalla loro unione non sono nati figli. La convivenza coniugale nell'abitazione condotta in locazione dalla sig.ra Persona_1
madre della ricorrente, in Legnano, via Alberto da Giussano 75, è cessata allorquando il
[...]
resistente abbandonava volontariamente il tetto coniugale nell'anno 2019, trasferendo la propria residenza altrove. Infatti, dal 17/11/2020 il ha spostato la propria residenza in CP_1
Legnano, via Novara 145 e, a seguire, in Busto Arsizio (VA) Via Varese n. 39, da dove è stato cancellato per irreperibilità dal 30.09.2025
Nella contumacia del resistente, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cessata di fatto nel 2019).
La causa va rimessa in istruttoria per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso il 18/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UE AL AR GE PA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. R. G. 2538/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR GE PA Presidente
UE AL Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
TO EM, contro
C.F. , cancellato per irreperibilità dalla Controparte_1 C.F._2
popolazione residente del Comune di Busto Arsizio dal 30.09.2025 (dove ha risieduto in Via
Varese n. 39/2),
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come precisate alla prima udienza celebrata in data 18.12.2025 e di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“In via principale:
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa, posto che la coppia interrompeva la convivenza matrimoniale a far tempo dal 2019 e trasferendo il resistente la propria residenza altrove dal 17/11/2020; All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1/12/1970, n. 898, in forza dell'art. 473-bis.49 c.p.c. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile.
- Stabilire, in ogni caso che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 11/03/2017. Dalla loro unione non sono nati figli. La convivenza coniugale nell'abitazione condotta in locazione dalla sig.ra Persona_1
madre della ricorrente, in Legnano, via Alberto da Giussano 75, è cessata allorquando il
[...]
resistente abbandonava volontariamente il tetto coniugale nell'anno 2019, trasferendo la propria residenza altrove. Infatti, dal 17/11/2020 il ha spostato la propria residenza in CP_1
Legnano, via Novara 145 e, a seguire, in Busto Arsizio (VA) Via Varese n. 39, da dove è stato cancellato per irreperibilità dal 30.09.2025
Nella contumacia del resistente, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cessata di fatto nel 2019).
La causa va rimessa in istruttoria per la pronuncia divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso il 18/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UE AL AR GE PA
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