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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2717/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lamezia Terme - . 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249004778910/000 dell'importo complessivo di € 24.098,72, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 25.09.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria adita: 1) N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni
2005-2006”, 2) N. 03020120024592075000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno
2011”, 3) N. 03020130014574544000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2012”,
4) N. 03020140016936222000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2013”, 5) N.
03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010”, tributi e cartelle mai notificati e prescritti.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1. Mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione. Rileva che il procedimento di riscossione è viziato per omessa notifica degli atti presupposti. Assume che nei propri confronti non sia mai stato effettuato e/o notificato alcun accertamento, nel senso che non è mai venuto a conoscenza dell'instaurazione di un procedimento di accertamento, né fattualmente ha mai ricevuto richieste in tal senso né da parte dell'Ente di Riscossione né da parte dell'Ente Impositore. Non risulta, infatti, mai essere stato notificato né l'Avviso di accertamento del tributo, né la rispettiva cartella. In ogni caso, la pretesa tributaria sarebbe prescritta.
2. Prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria irrogata. Eccepisce che riguardo alle pretese impugnate sia applicabile quanto disposto dall'articolo 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, ovvero la prescrizione nel termine dei cinque anni relativamente alle sanzioni pecuniarie irrogate
3. Prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali. Lamenta la prescrizione del diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla riscossione degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento dell'Intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento, sopra specificate, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita. Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito difensore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge.
Avanza istanza di sospensione assorbita dalla decisione di merito
Il Comune di Lamezia Terme non si costituisce in giudizio mentre provvede a farlo l'Agenzia Delle Entrate
Riscossione che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede: 1) Rigettare il ricorso avversario;
2) Con vittoria di spese e competenze.
Si costituisce in giudizio anche la Regione Calabria che insiste nella legittimità del proprio operato e chiede:
1) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini;
2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
3) Nel merito, dichiarare il ricorso infondato;
4) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.
All'udienza del 10/02/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è limitato alla parte dell'intimazione che riguarda crediti di natura tributaria
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto
Secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non sono mai stati notificati degli atti presupposti sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata e specificatamente indicati in ricorso.
La Commissione osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le
Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Orbene, deve rilevarsi, dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica:
1-Della cartella di pagamento N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006” notificata presso l'indirizzo di destinazione a mano di familiare convivente in data 28/11/2011; 2-Della cartella di pagamento N. 03020130014574544000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2012” notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 02/12/2014 e restituita al mittente in data 03/01/2015.
3- della cartella di pagamento N. 03020140016936222000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2013 notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 07/10/2015 e restituita al mittente in data 17/11/2015.
4- della cartella di pagamento N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010” notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 09/10/2015 e restituita al mittente in data 04/12/2015.
5) Non vi è in atti prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento N. 03020120024592075000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2011”
La stessa, tuttavia, risulta essere, tra le altre, atto sotteso all'intimazione 03020199002584203000 che risulta essere stata notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24/02/2020 ricevuta il 02.03.2020.
L'intimazione 03020199002584203000 non risulta essere stata impugnata ed ha cristallizzato quanto in essa contenuto compresa la notifica della cartella n. 03020120024592075000
Stante, dunque,, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione
, nei termini previsti, le cartelle sottese all'impugnato provvedimento sono divenuti autonomi titoli esecutivi, salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e “cristallizzatesi”, attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che “ La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. “si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che “"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione
" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la “prescrizione (sostanziale)” prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
A questo punto è opportuno rilevare che dagli atti di causa risulta, altresì, che le medesime cartelle siano atti sottesi ad intimazioni di pagamento successivamente notificate in particolare risulta che:
1-La cartella di pagamento N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006”
è atto sotteso all'intimazione di pagamento n. 03020189002634760000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 17.11.2018 restituita al mittente per compiuta giacenza il27.12.2018;
2- la cartella di pagamento N. 03020130014574544000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2012” risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 ricevuta il
02.03.2020;
3- la cartella di pagamento N. 03020140016936222000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2013 risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 e ricevuta il
02.03.2020; 4- la cartella di pagamento N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010 risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò
è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 ricevuta il 02.03.2020;
5) la cartella di pagamento N. 03020120024592075000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2011” risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 ricevuta il
02.03.2020;
Stante l'avvenuta notifica delle suindicate intimazioni le stesse hanno interrotto i termini di prescrizione dei tributi portati dalle cartelle ad esse sottese, che ha iniziato a decorrere nuovamente dalla data di notifica dell'intimazione interruttiva.
Ciò posto si osserva che risultano relative a tassa automobilistica la cartella di pagamento N.
03020110021849105000 e la cartella di pagamento N. 03020150003627190000.
Per le stesse deve rilevarsi che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche è disciplinata dell'articolo
5, 51° comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge
6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n.ro 60, nel senso che la prescrizione dell'azione di recupero del credito dell'amministrazione finanziaria -avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli- interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Tanto premesso, a norma degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale.
Nella specie, pur tuttavia, la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno.
Si è già rilevato che la cartella di pagamento N. 03020110021849105000 è sottesa all'intimazione
03020189002634760000 risultata notificata in data 28.11.2018 in seguito ad accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 17.11.2018 restituita il 27.12.2018.
Dalla data del 28.11.2018 a quella del 25.09.2024 di notifica dell'atto oggi impugnato risulta maturato il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa auto dalla stessa portata.
Così come risulta maturato alla data del 25.09.2024, di notifica dell'atto oggi impugnato, per la tassa auto portata dalla cartella di pagamento N. 03020150003627190000 pur essendo stato lo stesso interrotto dalla notifica, in data 02.03.2020, dell'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000
Per le suindicate cartelle la tassa auto portata risulta, quindi, prescritta.
Di contro, non risulta prescritta la tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale portata dalle cartelle nn. 03020130014574544000, 03020140016936222000 e 03020120024592075000 in quanto il termine quinquennale di prescrizione previsto per la stessa, alla data del 25.09.2024, di notifica dell'atto oggi impugnato, non risulta maturato in quanto interrotto dalla notifica in data 02.03.2020 dell'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 lo stesso dicasi per gli interessi e le sanzioni che hanno un termine quinquennale di prescrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione alla cartella di pagamento N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006” ed alla cartella di pagamento N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010 in quanto il tributo portato risulta prescritto.
Rigettato nel resto.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Catanzaro in composizione monocratica limitatamente agli atti di natura tributaria accoglie parzialmente il ricorso in relazione alla cartella di pagamento N.
03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006” ed alla cartella di pagamento
N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese
Catanzaro, 10/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2717/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Lamezia Terme - . 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004778910000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 03020249004778910/000 dell'importo complessivo di € 24.098,72, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 25.09.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria adita: 1) N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni
2005-2006”, 2) N. 03020120024592075000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno
2011”, 3) N. 03020130014574544000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2012”,
4) N. 03020140016936222000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2013”, 5) N.
03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010”, tributi e cartelle mai notificati e prescritti.
Il ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1. Mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione. Rileva che il procedimento di riscossione è viziato per omessa notifica degli atti presupposti. Assume che nei propri confronti non sia mai stato effettuato e/o notificato alcun accertamento, nel senso che non è mai venuto a conoscenza dell'instaurazione di un procedimento di accertamento, né fattualmente ha mai ricevuto richieste in tal senso né da parte dell'Ente di Riscossione né da parte dell'Ente Impositore. Non risulta, infatti, mai essere stato notificato né l'Avviso di accertamento del tributo, né la rispettiva cartella. In ogni caso, la pretesa tributaria sarebbe prescritta.
2. Prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria irrogata. Eccepisce che riguardo alle pretese impugnate sia applicabile quanto disposto dall'articolo 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, ovvero la prescrizione nel termine dei cinque anni relativamente alle sanzioni pecuniarie irrogate
3. Prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali. Lamenta la prescrizione del diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla riscossione degli interessi riportati nelle cartelle esattoriali.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia Tributaria di dichiarare la nullità, l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento dell'Intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento, sopra specificate, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita. Con vittoria delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito difensore che ne fa espressa richiesta ai sensi di legge.
Avanza istanza di sospensione assorbita dalla decisione di merito
Il Comune di Lamezia Terme non si costituisce in giudizio mentre provvede a farlo l'Agenzia Delle Entrate
Riscossione che contesta, argomentando, le eccezioni di controparte e chiede: 1) Rigettare il ricorso avversario;
2) Con vittoria di spese e competenze.
Si costituisce in giudizio anche la Regione Calabria che insiste nella legittimità del proprio operato e chiede:
1) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini;
2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;
3) Nel merito, dichiarare il ricorso infondato;
4) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.
All'udienza del 10/02/2026 la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è limitato alla parte dell'intimazione che riguarda crediti di natura tributaria
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto
Secondo la prospettazione del ricorrente allo stesso non sono mai stati notificati degli atti presupposti sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata e specificatamente indicati in ricorso.
La Commissione osserva che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. S.U. n. 16412 del 2007).
Ciò detto deve ritenersi, in linea col costante indirizzo giurisprudenziale, che l'intimazione di pagamento, sebbene non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, è un atto impugnabile innanzi le
Commissioni tributarie, ma a condizione che non sia mai stata notificata al ricorrente la prodromica cartella di pagamento. In caso contrario, il ricorso è inammissibile.
Orbene, deve rilevarsi, dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica:
1-Della cartella di pagamento N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006” notificata presso l'indirizzo di destinazione a mano di familiare convivente in data 28/11/2011; 2-Della cartella di pagamento N. 03020130014574544000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2012” notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 02/12/2014 e restituita al mittente in data 03/01/2015.
3- della cartella di pagamento N. 03020140016936222000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2013 notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 07/10/2015 e restituita al mittente in data 17/11/2015.
4- della cartella di pagamento N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010” notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 09/10/2015 e restituita al mittente in data 04/12/2015.
5) Non vi è in atti prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento N. 03020120024592075000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2011”
La stessa, tuttavia, risulta essere, tra le altre, atto sotteso all'intimazione 03020199002584203000 che risulta essere stata notificata, dopo accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc con deposito presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24/02/2020 ricevuta il 02.03.2020.
L'intimazione 03020199002584203000 non risulta essere stata impugnata ed ha cristallizzato quanto in essa contenuto compresa la notifica della cartella n. 03020120024592075000
Stante, dunque,, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica della cartella.
Non può, dunque, non prendersi atto che risultano precluse tutte le eccezioni relative all'atto presupposto all'intimazione di pagamento, ossia la cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata tempestivamente, tra i quali deve ricomprendersi anche l'eccezione di decadenza e di prescrizione per decorrenza del termine maturato prima della notifica delle cartelle di pagamento;
con la mancata opposizione
, nei termini previsti, le cartelle sottese all'impugnato provvedimento sono divenuti autonomi titoli esecutivi, salvo l'inesistenza della pretesa tributario per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Tale ultimo rilievo, stante l'eccezione di prescrizione, impone di verificare se la prescrizione della pretesa tributaria sia eventualmente maturata per il decorso del termine successivamente alla notifica della cartella di pagamento e da decorrere dalla data della predetta notifica.
Il termine di prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento segue quella del tributo a cui si riferisce, rilevandosi che in materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede, mentre solo ove non sia previsto un diverso termine il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 c.c., è di dieci anni
Ciò posto, deve rilevarsi che a proposito della questione circa i termini prescrizionali applicabili alle cartelle di pagamento notificate e “cristallizzatesi”, attesa la mancata opposizione del contribuente debitore, in un credito irretrattabile, occorre procedere ad alcune precisazioni sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare con la recente sentenza della Corte di cassazione S. U. del 17.11.2016 n. 23397, adottata con riguardo alla disciplina della prescrizione dei contributi Inps, ma valido per ogni tipo di credito/tributo, si precisa che “ La cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicchè non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale”, giacché la disposizione di cui all'art. 2953 c.c. “si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”.
Le SS. UU. della cassazione con la richiamata pronuncia hanno avuto modo, peraltro, di precisare che “"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione
" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
La questione, dunque, è quella di verificare quale sia la “prescrizione (sostanziale)” prevista per la specifica prestazione, e in particolare verificare se nel caso concreto tale prescrizione (sostanziale) sia più breve di quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c..
A questo punto è opportuno rilevare che dagli atti di causa risulta, altresì, che le medesime cartelle siano atti sottesi ad intimazioni di pagamento successivamente notificate in particolare risulta che:
1-La cartella di pagamento N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006”
è atto sotteso all'intimazione di pagamento n. 03020189002634760000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 17.11.2018 restituita al mittente per compiuta giacenza il27.12.2018;
2- la cartella di pagamento N. 03020130014574544000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2012” risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 ricevuta il
02.03.2020;
3- la cartella di pagamento N. 03020140016936222000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2013 risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 e ricevuta il
02.03.2020; 4- la cartella di pagamento N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010 risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò
è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 ricevuta il 02.03.2020;
5) la cartella di pagamento N. 03020120024592075000 relativa a “Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale-Anno 2011” risulta, tra le altre, sottesa all'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 che dopo accessi infruttuosi per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 24.02.2020 ricevuta il
02.03.2020;
Stante l'avvenuta notifica delle suindicate intimazioni le stesse hanno interrotto i termini di prescrizione dei tributi portati dalle cartelle ad esse sottese, che ha iniziato a decorrere nuovamente dalla data di notifica dell'intimazione interruttiva.
Ciò posto si osserva che risultano relative a tassa automobilistica la cartella di pagamento N.
03020110021849105000 e la cartella di pagamento N. 03020150003627190000.
Per le stesse deve rilevarsi che l'azione di recupero delle tasse automobilistiche è disciplinata dell'articolo
5, 51° comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge
6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n.ro 60, nel senso che la prescrizione dell'azione di recupero del credito dell'amministrazione finanziaria -avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli- interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Tanto premesso, a norma degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale.
Nella specie, pur tuttavia, la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno.
Si è già rilevato che la cartella di pagamento N. 03020110021849105000 è sottesa all'intimazione
03020189002634760000 risultata notificata in data 28.11.2018 in seguito ad accessi infruttuosi e per assenza di altre persone previste dall'art. 139 cpc è stata depositata presso la Casa Comunale e di ciò è stata data notizia raccomandata informativa spedita il 17.11.2018 restituita il 27.12.2018.
Dalla data del 28.11.2018 a quella del 25.09.2024 di notifica dell'atto oggi impugnato risulta maturato il termine triennale di prescrizione previsto per la tassa auto dalla stessa portata.
Così come risulta maturato alla data del 25.09.2024, di notifica dell'atto oggi impugnato, per la tassa auto portata dalla cartella di pagamento N. 03020150003627190000 pur essendo stato lo stesso interrotto dalla notifica, in data 02.03.2020, dell'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000
Per le suindicate cartelle la tassa auto portata risulta, quindi, prescritta.
Di contro, non risulta prescritta la tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale portata dalle cartelle nn. 03020130014574544000, 03020140016936222000 e 03020120024592075000 in quanto il termine quinquennale di prescrizione previsto per la stessa, alla data del 25.09.2024, di notifica dell'atto oggi impugnato, non risulta maturato in quanto interrotto dalla notifica in data 02.03.2020 dell'intimazione di pagamento n. 03020199002584203000 lo stesso dicasi per gli interessi e le sanzioni che hanno un termine quinquennale di prescrizione.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto in relazione alla cartella di pagamento N. 03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006” ed alla cartella di pagamento N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010 in quanto il tributo portato risulta prescritto.
Rigettato nel resto.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Catanzaro in composizione monocratica limitatamente agli atti di natura tributaria accoglie parzialmente il ricorso in relazione alla cartella di pagamento N.
03020110021849105000 relativa a “Tassa automobilistica-Anni 2005-2006” ed alla cartella di pagamento
N. 03020150003627190000 relativa a “Tassa automobilistica-Anno 2010.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese
Catanzaro, 10/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Capomolla