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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22377/2024 promossa da:
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00778280156), con il patrocinio dell'avv. PEREGO DANIELA elettivamente domiciliata in VIA BOLLATE, 22 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. PEREGO
DANIELA
RICORRENTE
contro
OR ER (C.F. [...]),
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI della parte ricorrente da ricorso:
1) dichiarare che il convenuto è occupante senza titolo dell'alloggio di cui è causa in conseguenza della sua intervenuta esclusione dalla Cooperativa attrice, o in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento del convenuto;
2) condannare conseguentemente il Signor OR RO a rilasciare immediatamente il predetto appartamento n.15/02/030 di tre vani più servizi, di mq utili 82,92 ubicato nello stabile sociale sito in
Novate Milanese Via M. Curie,10 , piano 2° (id. catastali: Foglio 11, Mappale 247, Sub.15, Rendita
397,67) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 30 riconsegnandoli immediatamente liberi da persone e sgombri da cose alla proprietaria attrice;
3) condannare il Signor
OR RO a pagare in favore della Cooperativa attrice la somma di Euro 13.784,00 (Eurotredicimilasettecentottantaquattr0/00) per canoni/indennità di occupazione senza titolo e spese dovuti e non pagati fino al secondo trimestre 2024 incluso, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alle spese forfettarie, all'Iva e alla maggiorazione previdenziale.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281decies cpc datato 28.11.2023, la COOPERATIVA EDIFICATRICE LA
BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA' COOPERATIVA adiva il Tribunale di Milano, esponendo:
- che, con atto di assegnazione in godimento d'uso di alloggio sociale del 25.10.2021, assegnava a
OR ER - socio della cooperativa - l'appartamento n. 15/02/30, sito in Novate
Milanese, Via M. Curie,10, al secondo piano, oltre cantina n. 30 (identificato al foglio 11, mapp. 247, sub 15, Rendita 397,67);
- che il contratto prevedeva, quale corrispettivo per il godimento dell'immobile, l'obbligo per il socio di corrispondere un canone anno di €. 5.344,19, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre IVA e oneri accessori da corrispondersi in quattro rate trimestrali;
- che il conduttore si rendeva moroso nel mancato pagamento dei canoni e spese di locazione per complessivi €.13.784,00;
- che il conduttore veniva costituito in mora con raccomandata del 13.2.2024, alla quale non seguiva alcun riscontro;
- che, considerata la persistente morosità, la ricorrente comunicava, mediante lettera raccomandata a/r del 10.4.2024 l'esclusione – deliberata in data 09.04.2024 - di OR ER dalla qualifica di socio della Cooperativa ai sensi dell'art. 11, lett. c) dello Statuto della Cooperativa;
- che, in mancanza di impugnativa entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui sopra, la predetta delibera diveniva definitiva;
- che alla data del ricorso del 12.6.2024 i canoni e le spese di godimento non pagati ammontavano a complessivi €.13.784, non avendo il socio corrisposto i canoni relativi agli anni 2023 e 2024.
Ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare la intervenuta esclusione dalla Cooperativa del convenuto, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione dell'immobile sopra citato, oltre alla condanna al pagamento della somma di € 13.784,00 per i canoni e le spese di godimento già scaduti, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
pagina 2 di 6 All'udienza del 26.11.2024, che si svolgeva in presenza, la parte ricorrente precisava che alla data dell'udienza la morosità ammontava a complessivi €. 18.211,00.
Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva ivi assunta il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di OR ER e rinviava la causa per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della stessa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'udienza del
11.2.2025. In detta ultima udienza, la ricorrente precisava che la morosità era pari, fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, ad € 19.623,00 per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal terzo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, avendo nelle more la Cooperativa emesso anche la fattura n.1324 del 2025 relativa al primo trimestre 2025 dell'importo di € 1412,00 rimasta anch'essa insoluta.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore pagina 3 di 6 convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Le domande svolte dalla parte ricorrente in questa sede meritano accoglimento, in quanto la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di assegnazione di alloggio sociale sottoscritto regolarmente tra le parti in data 25.10.2021 relativo all'appartamento n. 15/02/30, sito in Novate Milanese, Via M.Curie,10, al secondo piano, oltre cantina n. 30 (identificato al foglio 11, mapp. 247, sub 15) che prevedeva quale corrispettivo per il godimento dell'appartamento la corresponsione del canone annuo di €.5.344,19 +iva, oltre oneri accessori.
La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del convenuto contumace.
Inoltre, il mancato pagamento dei canoni di locazione o comunque, come di quelli in oggetto, conseguenti ad un accordo di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, costituisce, in ogni caso, di per sé un inadempimento di non scarsa importanza (ex multis Cass.24460/2005).
La ricorrente ha inoltre dedotto che, in virtù dell'art. 11 dello Statuto della Cooperativa, procedeva a costituire in mora il conduttore con raccomandata del 13.02.2024.
Considerata la persistente morosità̀, in data 09.04.2024, la ricorrente deliberava l'esclusione del socio dalla Cooperativa.
Con raccomandata a/r. del 10.04.2024, ricevuta il 17.4.2024, l'odierna ricorrente comunicava a
OR ER quanto deliberato.
Quest'ultimo non forniva alcun riscontro, né provvedeva a rilasciare l'immobile.
Il secondo comma dell'art. 11 dello Statuto (cfr. doc. 3), prevede che “La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura
l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione”. Non risulta che detta opposizione sia stata proposta dalla parte resistente, per cui la delibera è divenuta definitiva.
pagina 4 di 6 Alla luce dei motivi sopra esposti, deve prendersi atto della intervenuta esclusione del convenuto dalla
Cooperativa e che lo stesso non ha più titolo per occupare l'alloggio in questione.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna del resistente a rilasciare il predetto appartamento, riconsegnandolo libero da persone e sgombro da cose alla proprietaria ricorrente.
La parte resistente, non costituendosi nel giudizio, non ha fornito elementi idonei a suffragare la legittimità del proprio comportamento (ad esempio dando prova dell'avvenuta impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione), né ha contestato la debenza delle somme.
Merita anche accoglimento la domanda di condanna di OR ER al pagamento, in favore della COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA'
COOPERATIVA, della somma di € 19.623,00 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal terzo trimestre
2023 al primo trimestre 2025 (tenuto conto degli eventuali pagamenti effettuati), nonché la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione e spese eventualmente maturande successive al primo trimestre del 2025 fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione della domanda e dell'attività svolta in concreto, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che OR ER occupa senza titolo l'appartamento n. 15/02/30, sito in
Novate Milanese, Via M. Curie,10, al secondo piano, oltre cantina n. 30 (identificato al foglio 11, mapp. 247, sub 15), stante l'intervenuta esclusione del socio dalla Cooperativa Edificatrice La Benefica
Di Novate Milanese – Società Cooperativa, e, per l'effetto, condanna lo stesso a rilasciare il predetto appartamento, nonché la cantina di pertinenza riconsegnando detti beni liberi da persone e sgombri da cose alla Cooperativa ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 18.4.2025;
- condanna OR ER al pagamento, in favore della COOPERATIVA EDIFICATRICE
LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA' COOPERATIVA, della somma di €
19.623,00 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal terzo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, nonché al pagina 5 di 6 pagamento di indennità di occupazione e spese eventualmente maturande successive al primo trimestre del 2025 fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo;
- condanna OR ER al pagamento, in favore della COOPERATIVA EDIFICATRICE
LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA' COOPERATIVA, delle spese processuali, che liquida in € 264 per spese esenti ed € 3000 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22377/2024 promossa da:
COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00778280156), con il patrocinio dell'avv. PEREGO DANIELA elettivamente domiciliata in VIA BOLLATE, 22 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. PEREGO
DANIELA
RICORRENTE
contro
OR ER (C.F. [...]),
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI della parte ricorrente da ricorso:
1) dichiarare che il convenuto è occupante senza titolo dell'alloggio di cui è causa in conseguenza della sua intervenuta esclusione dalla Cooperativa attrice, o in subordine dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento di cui è causa per grave inadempimento del convenuto;
2) condannare conseguentemente il Signor OR RO a rilasciare immediatamente il predetto appartamento n.15/02/030 di tre vani più servizi, di mq utili 82,92 ubicato nello stabile sociale sito in
Novate Milanese Via M. Curie,10 , piano 2° (id. catastali: Foglio 11, Mappale 247, Sub.15, Rendita
397,67) e la relativa cantina di pertinenza contrassegnata con il n. 30 riconsegnandoli immediatamente liberi da persone e sgombri da cose alla proprietaria attrice;
3) condannare il Signor
OR RO a pagare in favore della Cooperativa attrice la somma di Euro 13.784,00 (Eurotredicimilasettecentottantaquattr0/00) per canoni/indennità di occupazione senza titolo e spese dovuti e non pagati fino al secondo trimestre 2024 incluso, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
- Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alle spese forfettarie, all'Iva e alla maggiorazione previdenziale.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281decies cpc datato 28.11.2023, la COOPERATIVA EDIFICATRICE LA
BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA' COOPERATIVA adiva il Tribunale di Milano, esponendo:
- che, con atto di assegnazione in godimento d'uso di alloggio sociale del 25.10.2021, assegnava a
OR ER - socio della cooperativa - l'appartamento n. 15/02/30, sito in Novate
Milanese, Via M. Curie,10, al secondo piano, oltre cantina n. 30 (identificato al foglio 11, mapp. 247, sub 15, Rendita 397,67);
- che il contratto prevedeva, quale corrispettivo per il godimento dell'immobile, l'obbligo per il socio di corrispondere un canone anno di €. 5.344,19, soggetto a rivalutazione ISTAT, oltre IVA e oneri accessori da corrispondersi in quattro rate trimestrali;
- che il conduttore si rendeva moroso nel mancato pagamento dei canoni e spese di locazione per complessivi €.13.784,00;
- che il conduttore veniva costituito in mora con raccomandata del 13.2.2024, alla quale non seguiva alcun riscontro;
- che, considerata la persistente morosità, la ricorrente comunicava, mediante lettera raccomandata a/r del 10.4.2024 l'esclusione – deliberata in data 09.04.2024 - di OR ER dalla qualifica di socio della Cooperativa ai sensi dell'art. 11, lett. c) dello Statuto della Cooperativa;
- che, in mancanza di impugnativa entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui sopra, la predetta delibera diveniva definitiva;
- che alla data del ricorso del 12.6.2024 i canoni e le spese di godimento non pagati ammontavano a complessivi €.13.784, non avendo il socio corrisposto i canoni relativi agli anni 2023 e 2024.
Ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare la intervenuta esclusione dalla Cooperativa del convenuto, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione dell'immobile sopra citato, oltre alla condanna al pagamento della somma di € 13.784,00 per i canoni e le spese di godimento già scaduti, nonché a pagare indennità di occupazione senza titolo e spese maturande fino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole rate al saldo.
pagina 2 di 6 All'udienza del 26.11.2024, che si svolgeva in presenza, la parte ricorrente precisava che alla data dell'udienza la morosità ammontava a complessivi €. 18.211,00.
Il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva ivi assunta il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di OR ER e rinviava la causa per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva trattenuta in decisione, dopo la discussione della stessa svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281sexies cpc all'udienza del
11.2.2025. In detta ultima udienza, la ricorrente precisava che la morosità era pari, fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, ad € 19.623,00 per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal terzo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, avendo nelle more la Cooperativa emesso anche la fattura n.1324 del 2025 relativa al primo trimestre 2025 dell'importo di € 1412,00 rimasta anch'essa insoluta.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si ricorda che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”
(Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso, si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore pagina 3 di 6 convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Le domande svolte dalla parte ricorrente in questa sede meritano accoglimento, in quanto la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di assegnazione di alloggio sociale sottoscritto regolarmente tra le parti in data 25.10.2021 relativo all'appartamento n. 15/02/30, sito in Novate Milanese, Via M.Curie,10, al secondo piano, oltre cantina n. 30 (identificato al foglio 11, mapp. 247, sub 15) che prevedeva quale corrispettivo per il godimento dell'appartamento la corresponsione del canone annuo di €.5.344,19 +iva, oltre oneri accessori.
La ricorrente ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del convenuto contumace.
Inoltre, il mancato pagamento dei canoni di locazione o comunque, come di quelli in oggetto, conseguenti ad un accordo di assegnazione in godimento dell'alloggio sociale, costituisce, in ogni caso, di per sé un inadempimento di non scarsa importanza (ex multis Cass.24460/2005).
La ricorrente ha inoltre dedotto che, in virtù dell'art. 11 dello Statuto della Cooperativa, procedeva a costituire in mora il conduttore con raccomandata del 13.02.2024.
Considerata la persistente morosità̀, in data 09.04.2024, la ricorrente deliberava l'esclusione del socio dalla Cooperativa.
Con raccomandata a/r. del 10.04.2024, ricevuta il 17.4.2024, l'odierna ricorrente comunicava a
OR ER quanto deliberato.
Quest'ultimo non forniva alcun riscontro, né provvedeva a rilasciare l'immobile.
Il secondo comma dell'art. 11 dello Statuto (cfr. doc. 3), prevede che “La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura
l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione previo ricorso all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione”. Non risulta che detta opposizione sia stata proposta dalla parte resistente, per cui la delibera è divenuta definitiva.
pagina 4 di 6 Alla luce dei motivi sopra esposti, deve prendersi atto della intervenuta esclusione del convenuto dalla
Cooperativa e che lo stesso non ha più titolo per occupare l'alloggio in questione.
Di conseguenza, va pronunciata la condanna del resistente a rilasciare il predetto appartamento, riconsegnandolo libero da persone e sgombro da cose alla proprietaria ricorrente.
La parte resistente, non costituendosi nel giudizio, non ha fornito elementi idonei a suffragare la legittimità del proprio comportamento (ad esempio dando prova dell'avvenuta impugnazione della delibera del Consiglio di Amministrazione), né ha contestato la debenza delle somme.
Merita anche accoglimento la domanda di condanna di OR ER al pagamento, in favore della COOPERATIVA EDIFICATRICE LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA'
COOPERATIVA, della somma di € 19.623,00 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal terzo trimestre
2023 al primo trimestre 2025 (tenuto conto degli eventuali pagamenti effettuati), nonché la domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione e spese eventualmente maturande successive al primo trimestre del 2025 fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del valore della causa al momento della proposizione della domanda e dell'attività svolta in concreto, vengono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che OR ER occupa senza titolo l'appartamento n. 15/02/30, sito in
Novate Milanese, Via M. Curie,10, al secondo piano, oltre cantina n. 30 (identificato al foglio 11, mapp. 247, sub 15), stante l'intervenuta esclusione del socio dalla Cooperativa Edificatrice La Benefica
Di Novate Milanese – Società Cooperativa, e, per l'effetto, condanna lo stesso a rilasciare il predetto appartamento, nonché la cantina di pertinenza riconsegnando detti beni liberi da persone e sgombri da cose alla Cooperativa ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 18.4.2025;
- condanna OR ER al pagamento, in favore della COOPERATIVA EDIFICATRICE
LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA' COOPERATIVA, della somma di €
19.623,00 per la morosità maturata fino alla data dell'udienza dell'11.2.2025, per canoni e indennità di occupazione senza titolo e spese maturati dal terzo trimestre 2023 al primo trimestre 2025, nonché al pagina 5 di 6 pagamento di indennità di occupazione e spese eventualmente maturande successive al primo trimestre del 2025 fino alla data del rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo;
- condanna OR ER al pagamento, in favore della COOPERATIVA EDIFICATRICE
LA BENEFICA DI NOVATE MILANESE – SOCIETA' COOPERATIVA, delle spese processuali, che liquida in € 264 per spese esenti ed € 3000 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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