Sentenza 8 luglio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 08/07/2014, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01779/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03875/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2001, proposto da OM VI VA, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Campo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonietta Sartorio in Palermo, via N. Morello n. 40;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Trapani, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Trapani prot. N. 727/Sett 2° Sez. 1° del 05.06.2001, notificato in data 28.06.2001, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di continuare a detenere armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Trapani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente (che in vita sua sostiene di non aver mai posseduto armi) espone: di avere ereditato dal padre, deceduto in data 03.03.2000, un fucile ed alcune cartucce; di avere debitamente effettuato, in data 18.03.2000, la prescritta denuncia alla stazione dei C.C. competente per territorio; che, in data 28.06.2001, gli veniva notificato il provvedimento in questa sede impugnato, con il quale il Prefetto di Trapani gli faceva divieto di detenere l’arma e le munizioni e ne ingiungeva la consegna ai C.C..
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto per omissione della comunicazione di avvio del procedimento e per irragionevolezza del giudizio di essere soggetto inidoneo a detenere armi.
Quanto a tale secondo punto osserva, in particolare, che il provvedimento prefettizio si basa sulle segnalazioni dei CC, che lo dipingono quale “fiancheggiatore” di noto boss mafioso della zona e ne sottolineano la sottoposizione a procedimento penale per esercizio abusivo della professione di infermiere.
I C.C., in particolare, fondano il proprio giudizio sui seguenti dati di fatto: il ricorrente ha partecipato con tutta la sua famiglia al matrimonio di GA AN, figlio del noto noto boss mafioso EN; è stato visto in auto in compagnia di IP GA, fratello del detto EN; non fa mistero del proprio legame di amicizia con la famiglia GA.
Il ricorrente contesta la conducenza di tali elementi: evidenzia che pressoché tutto il paese di Buseto Palizzolo era presente alle nozze e che il suo rapporto di amicizia con la famiglia GA consegue al fatto che egli è dirimpettaio di IP GA, dunque trattasi di semplici rapporti di buon vicinato. Oltretutto, sia lui sia IP GA sono proprietari di terreni in località Passo Casale, per cui è ben normale che possano aver fatto qualche volta la strada insieme.
Quanto all’assunto esercizio abusivo della professione medica, il ricorrente assume di svolgerla in forma gratuita ed amicale a favore dei paesani; comunque, la circostanza è priva di rilievo ai fini dello scrutinio circa l’idoneità a detenere armi.
La difesa erariale chiede la reiezione del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
La valutazione del Prefetto è indubbiamente severa, ma:
- la norma circa l’autorizzazione alla detenzione di armi (che ha natura eccezionale) cristallizza in capo alla PA una discrezionalità particolarmente ampia, con ogni evidenza tesa alla massima preservazione dell’interesse pubblico alla pacifica convivenza, sì che l’interesse privato alla detenzione di armi (nel caso di specie neppure individuato con chiarezza dal ricorrente) è recessivo in presenza di ragioni pur solo ipotetiche ed eventuali di rischi per la sicurezza collettiva;
- la vicinanza del ricorrente alla famiglia GA è pacifica;
- EN GA, membro della stessa, è stato condannato per vari gravi reati (fra cui quello previsto dall’art. 416 bis c.p.) ed è stato latitante dal 1994 al 2001;
- le conoscenze infermieristiche del ricorrente rendono plausibile che egli possa averne agevolato la latitanza, prestandogli le necessarie cure mediche;
- non può escludersi, in generale, una funzionalizzazione delle attività del ricorrente agli interessi della famiglia GA, per cui il possesso, da parte di costui, di un’arma configura un potenziale ma tutt’altro che immaginario rischio per la incolumità pubblica.
La mancata comunicazione di avvio non inficia l’atto, a tenore dell’art. 21 octies, II comma, L. 241/1990: il ricorrente non ha precisato, nel corso del processo, quale concreto apporto istruttorio avrebbe potuto fornire in sede procedimentale all’Amministrazione, ma si è, di contro, limitato a caldeggiare una diversa interpretazione dei dati di fatto già valorizzati (a fini opposti) dalla PA, senza addurne di nuovi.
Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 1.500,00, oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Maria Cappellano, Primo Referendario
Luca Lamberti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2014
IL SEGRETARIO