Sentenza 7 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02444/2026REG.PROV.COLL.
N. 00979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2024, proposto da Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1012/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, e l’appello incidentale da questo proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. OV LO e udito l’Avv. Elisa Burlamacchi per la parte appellante; dato altresì atto delle note di passaggio in decisione depositate il 22 gennaio 2026 dall’Avv. Antonella Pisapia per il Comune di Firenze;
Considerato che la parte appellante il 9 gennaio 2026 ha depositato una memoria con la quale ha dedotto la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto al proposto appello principale, domandando che lo stesso sia dichiarato conseguentemente improcedibile, unitamente all’appello incidentale proposto dal Comune di Firenze;
Ritenuto che in conseguenza di tale dichiarazione al Collegio non rimane che dichiarare improcedibile l’appello principale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) , cod. proc. amm.;
Rilevato che l’appello incidentale proposto dal Comune di Firenze è stato notificato il 6 marzo 2024 e depositato il successivo 7 marzo, a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta nei confronti del predetto Comune in data 10 novembre 2023, come da pec depositata il 17 dicembre 2025 dall’appellante principale nel presente giudizio;
Considerato, pertanto, che si tratta di appello incidentale tardivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 cod. proc. amm. e 334 cod. proc. civ.;
Ritenuto, conseguentemente, che per effetto dell’improcedibilità dell’appello principale il ridetto appello incidentale tardivo debba essere anch’esso dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. amm, posto che a seguito “ nonostante la norma faccia espresso riferimento al solo caso di inammissibilità dell’impugnazione principale, la stessa regola vale anche per l’ipotesi, che qui viene in rilievo, di improcedibilità dell’appello principale ” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 dicembre 2025, n. 10448: giurisprudenza in tal senso costante dopo la modifica dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. operata dall’art. 3, comma 25, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
Ritenuto infine che le spese del giudizio possano essere compensate fra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili l’appello principale e l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
OV LO, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV LO | BI RO |
IL SEGRETARIO