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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5773 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6876 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05.11.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), residente negli Stati Uniti D'America, a 28 Winn C.F._1
Street, Belmont, MA, 02478, USA, giusta procura alle liti per notar
[...]
del 27-5-14; , nata a [...] il [...] Persona_1 CP_1
(CF: ), residente negli Stati Uniti d'America, a 128 C.F._2
Reid Avenue, Port Washington, NY, 11050 USA, giusta procura alle liti per notar del 29-5-14; , nato a [...] Persona_2 CP_2
il 24-8-1937 (CF: ), residente negli Stati Uniti C.F._3
d'America, a 1873 86th Street, Brooklyn, NY, 11214 USA, giusta procura alle liti per notar del 6-6-14; , Persona_3 Parte_2
nata a [...] il [...] ( CF: ), residente negli C.F._4
Stati Uniti d'America, a 42 North 16th Street, Allentown, PA, 18102 USA, giusta procura alle liti per notar del 29-05-2014, affoliati al Persona_4
fascicolo di parte di primo grado ai numeri 1-2-3-4, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Filippo D'UR (CF: ) e C.F._5 CP_3
r.g. n. 1 D'UR (CF: ), ed elettivamente domiciliati nel C.F._6
loro studio in OR, alla via Vitruvio n. 334, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo p.e.c.:
– fax Email_1 Email_2
0771.21805, nell'interesse dei propri rappresentati
APPELLANTI
E nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_4
e residente a [...]C.da Ruegno e Piloni snc, C.F._7
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_5
e residente ivi Via Rotabile, C.F._8 Controparte_6
nata a [...] il [...] C.F. e residente in
[...] C.F._9
Spigno Saturnia Via Merse n.5, nato a [...] il Parte_3
15.10.1966 ed ivi residente Via Piloni snc C.F.: , CodiceFiscale_10
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, eventuale sua fase di esecuzione e/o appello dall' Avv.to Francesco Mastroianni ed elett.te domiciliati in Roma Via Lima n. 28 c/o (Studio Legale Avv. Marco
Albanese), giusta delega allegata, ai sensi del II° Comma dell'art. 176 cpc come modificato dal Decreto Legge 14.3.05 n. 35 convertito con modificazioni con L. 14.5.05 n. 80, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di Fax 0771/681740 pec:
Email_3
APPELLATI
E
CP_7 Controparte_8
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose immobili - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1091/2019, pubblicata in data 18.09.2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.11.2024 le parti hanno precisato r.g. n. 2 le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Cassino così provvedeva:
Accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e per l'effetto dichiara improcedibile la domanda;
Spese compensate.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'ecc.ma Corte adita: accertare per tabulas e ritenuta la sussistenza del diritto di proprietà dell'appezzamento di terreno de quo in capo ai TE , iure Pt_1
successionis, dichiarare la legittimazione attiva, iure hereditatis, degli attori
, e;
per l'effetto annullare, per Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2
carenza dei presupposti di fatto e di diritto in capo ai convenuti – appellati,
l'atto di compravendita a rogito notaio del 19-1-2006, trascritto Per_5
alla Conservatoria dei RRII di Latina il 10-2-2006 ai numeri 2392 e 4296, con ordine al Conservatore dei RRII di Latina di eseguire le necessarie volture e trascrizioni, con esonero di ogni sua responsabilità, e condannare i suddetti , , e Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5 [...]
all'immediato rilascio del suddetto appezzamento di terreno, con Pt_3
vittoria di spese ed onorari del doppio grado.
Si costituivano i sig.ri , , Controparte_6 Controparte_4 CP_5
e per rassegnare le seguenti conclusioni:
[...] Parte_3
Voglia l'adita Corte di Appello in via preliminare e pregiudiziale:
r.g. n. 3 A) Dichiarare improcedibile l'odierno procedimento di appello
1) Per manifesta infondatezza delle ragioni proposte ad opponendam repetita delle motivazioni addotte in prima cura;
2) Per violazione del contraddittorio in mancanza di integrazione dello stesso da disporre se la parte lo richiederà e se sarà ritenuto ammissibile;
3) Per difetto di legittimità formale e sostanziale delle tre procure estere informalmente;
4) Per il difetto di legittimazione attiva degli appellanti che anche in questa sede non hanno provato il loro diritto ad agire giudizialmente non avendo alcun titolo che li giustifichi a tanto;
B) Accertare quindi la validità della procura speciale conferita al legale dagli appellanti nell'anno 2014 ordinando la produzione di certificati di
“stato di vita” in difetto;
C) Dichiarare il difetto di jus postulandi della difesa degli appellanti;
D) Dichiarare comunque improcedibile l'appello per violazione degli artt. 342 e 348 cpc per le motivazioni tutte dedotte in narrativa;
E) Dichiarare comunque improcedibile per il difetto di legittimazione attiva degli appellanti che anche in questa sede non hanno provato il loro diritto ad agire giudizialmente non avendo alcun titolo che li giustifichi a tanto.
Nel merito, salvo rispetto gravame,
F) Rigettare l'appello così come proposto siccome infondato in fatto e diritto;
G) Con condanna alle spese e competenze di lite con distrazione;
con ogni salvezza all'esito delle avverse difese.
In data 04.01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse r.g. n. 4 conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del CP_8
[...]
Sempre in via preliminare devono essere esaminate le eccezioni sollevate dagli appellati, volte ad ottenere una declaratoria di nullità, improcedibilità od inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati ex artt. 342 e
348 bis c. p. c. deve ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie gli appellanti hanno comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, né al momento della valutazione dell'appello esso era manifestamente infondato od era privo della ragionevole probabilità di essere accolto;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Per quanto riguarda il preteso “difetto di procura ad litem”, e quindi dello “ius postulandi” per intervenuto decesso degli appellanti e la conseguente carenza di legittimazione del difensore, anche in questo caso l'eccezione è infondata.
r.g. n. 5 Infatti, il rilievo secondo cui le procure sarebbero irrituali o carenti di idonea certificazione in vita dei mandanti ultraottantenni non integra una causa di nullità ai sensi dell'art.83 c.p.c., né la normativa vigente impone, ai fini della validità della procura la certificazione dello stato di vita dei conferenti.
In assenza di prova certa e documentata circa il decesso di uno o più appellanti prima della proposizione dell'appello, non può ritenersi interrotto il rapporto processuale, né può essere invocata l'inesistenza dello ius postulandi, né spetta al difensore dimostrare lo status di esistenza in vita dei propri assistiti, trattandosi di onere probatorio che grava su chi eccepisce l'intervenuta morte della parte.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sezioni Unite
n. 15295/2014; Cass. n. 21860/2023, Cass. n. 11193/2022) “in caso di morte
o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione”.
Inoltre, le procure risultano conferite in forma legale e sottoscritte, e quindi il vizio lamentato non può ritenersi sussistente e tale da precludere la rappresentanza processuale in capo al difensore nominato.
Anche l'eccezione di improcedibilità per omessa e/o irrituale integrazione del contraddittorio nei confronti dell di OR è CP_7
infondata.
Infatti, è pacifico che l' di OR è stato soppresso e le relative CP_7
r.g. n. 6 funzioni sono state trasferite al Comune di OR;
quindi, non può assumere rilievo la mancata evocazione del predetto ente, dal momento che il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. è stato assicurato dall'evocazione in giudizio del mediante la notifica perfezionatasi Controparte_8
mediante invio presso la sua sede istituzionale, attestata anche dalla presenza agli atti della cartolina di ritorno della notifica contenente la dicitura: diretto a “ in persona del Sindaco pro-tempore nella qualità di Controparte_8
successore ex lege della disciolta;
né al riguardo può assumere CP_7
pregio l'eccepita difficoltà di leggere chi fosse il destinatario della raccomandata dovendosi presumere, in assenza di elementi contrari, che fosse una persona addetta al ricevimento degli atti inviati al CP_8
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Gli appellanti hanno dedotto tre motivi di gravame.
Con il primo hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 360 n. 5 cpc, 2660, 565 e 566 cc, l'omessa, insufficiente e carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia e della documentazione prodotta, ed in particolare della trascrizione della successione.
Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la documentazione depositata dagli attori (15 documenti), limitandosi a valutare la controversia in modo sommario e basandosi unicamente sulla denuncia di successione, peraltro solo nei suoi aspetti formali e fiscali.
Il Tribunale ha trascurato il fatto che la denuncia di successione rappresenterebbe solo un adempimento fiscale, mentre ai fini della trascrizione dell'acquisto mortis causa sarebbe necessario, ai sensi dell'art. 2660 c. c., presentare una serie di documenti essenziali (certificato di morte, testamento, dati anagrafici degli eredi ecc.).
Ove il Tribunale avesse esaminato con attenzione la documentazione r.g. n. 7 allegata - in particolare la nota di trascrizione - si sarebbe reso conto che tali documenti erano stati effettivamente prodotti, come richiesto dalla normativa, ed avrebbe dovuto rilevare che l'atto era stato regolarmente trascritto presso la conservatoria;
conseguentemente, i TE Pt_1
sarebbero da considerarsi legittimati ad agire iure successionis in qualità di eredi di ed il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare la Persona_6
carenza di legittimazione attiva e l'improcedibilità della domanda.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.
La Corte rileva che il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dagli odierni appellanti, ritenendo che difettasse in capo agli stessi la legittimazione attiva ad agire iure successionis perché non era stata fornita la prova della qualità di eredi di dante causa del Persona_6
bene oggetto di controversia.
La valutazione del Tribunale, tuttavia, si fonda su una ricostruzione parziale e lacunosa del materiale istruttorio depositato nel giudizio di primo grado, da cui emerge, invece, la piena legittimazione attiva degli appellanti.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che i TE avevano prodotto, nel Pt_1
giudizio di primo grado, copiosa documentazione probatoria (16 documenti complessivi, regolarmente elencati nel fascicolo di parte), dalla quale si evince con chiarezza la loro qualità di eredi legittimi della defunta Per_6
[...]
In particolare, è stata depositata la nota di trascrizione della denuncia di successione, debitamente presentata presso la Conservatoria dei RRII il 17-
02-1984 al n.2408 Reg. Part. ed al n. 2759 Reg. Gen., contenente l'indicazione dei soggetti subentranti mortis causa nel patrimonio della de cuius, oltre alla documentazione richiesta ai sensi dell'art.2660 c.c.,
(certificato di morte della de cuius;
documentazione anagrafica degli eredi;
estremi della devoluzione ereditaria ex lege;
dati catastali del bene oggetto di successione;
attestazione del vincolo parentale e delle rispettive quote r.g. n. 8 ereditarie).
L'art. 2660 c.c. prescrive che, ai fini della trascrizione degli acquisti a causa di morte, l'istante deve presentare non solo l'atto posto a fondamento dell'acquisto, ma anche l'intera documentazione attestante la successione ereditaria, l'identità degli eredi, la morte del dante causa ed i dati relativi al bene interessato. La trascrizione dell'atto da parte della Conservatoria, pacificamente avvenuta, implica l'avvenuto deposito e riscontro della predetta documentazione, senza la quale l'ufficio non avrebbe potuto eseguirla.
Deve quindi ritenersi che il Tribunale ha omesso l'esame di documenti decisivi per il giudizio, avendo basato il proprio convincimento unicamente sulla lettura parziale della denuncia di successione, esaminata solo sotto il profilo fiscale e formale, senza tenere conto né della nota di trascrizione, né dei documenti ad essa allegati.
Per effetto di tale omissione il Tribunale ha erroneamente ritenuto insussistente un elemento (la qualità di eredi), che invece risultava documentalmente provata, con ciò determinando una decisione viziata ed infondata, sia sotto il profilo motivazionale, ex art.132 n.4 c.p.c., sia sotto il profilo del mancato esame di fatti decisivi.
La legittimazione ad agire iure successionis, nel caso di specie, non doveva essere esclusa, ma al contrario doveva essere riconosciuta agli appellanti, in quanto coeredi legittimi della signora come Persona_6
dimostrato dalla trascrizione regolarmente avvenuta e dai documenti dagli stessi depositati.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione degli artt.132 n. 4 e 360 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 565 e 566 c.c., l'omesso esame della documentazione versata in atti
r.g. n. 9 da parte attrice, nonché il difetto di motivazione sul punto.
Nel ricostruire la vicenda, si dovrebbe innanzitutto rilevare che, con atto notarile del 22 marzo 1943, aveva donato tutti i suoi beni Persona_7
alle figlie e quest'ultima madre degli CP_9 CP_10 Per_6
odierni appellanti.
Tra i beni, avrebbe ricevuto anche un fondo sito in Persona_6
Maranola, denominato Cipollaro, in catasto alla partita 1708, fol 16, n. 23; successivamente, in data 13 luglio 1981, era deceduta Persona_6
lasciando come eredi legittimi i suoi quattro figli , Parte_1 CP_1
e . CP_2 Parte_2
E già in precedenza, con scrittura privata del 30 luglio 1977, Per_6
per mezzo del suo procuratore, , aveva concesso in
[...] CP_11
colonia parziaria il terreno alla signora madre degli attuali Persona_8
convenuti, dopo che il terreno era stato già in precedenza condotto in fitto dal padre di costei, che lo aveva poi riconsegnato il 23 agosto Persona_9
1977, a seguito del contratto stipulato dalla figlia.
In data 30 maggio 1995, , sempre quale procuratore, aveva CP_11
notificato alla la cessazione del contratto di colonia, invocando lo ius Per_8
superveniens che avrebbe reso nulli tutti i contratti associativi.
Successivamente, il 29 agosto 1995, tra e era CP_11 Persona_8
stato stipulato un nuovo contratto di affitto, con l'assistenza della
Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, e detto contratto sarebbe dovuto scadere il 10 novembre 2000; si sarebbe quindi verificata una successione ininterrotta di passaggi di proprietà a partire dall'atto del 1943, con il quale il fondo era stato donato a madre degli odierni Persona_6
appellanti.
Nonostante ripetute richieste, non ha mai lasciato il Persona_8
terreno, che quindi lo continuerebbe a detenere senza un valido titolo (sine titulo); con raccomandate del 5 ottobre 2001 e del 1 luglio 2005, inviate r.g. n. 10 tramite il legale degli attori, era stata nuovamente invitata a Persona_8
liberare l'immobile, senza ottenere alcun risultato.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1158 c.c.
Il Tribunale dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado avrebbe potuto comprendere che l'appezzamento di terreno oggetto di controversia era stato detenuto in fitto da madre di Persona_8 CP_4
, e , i quali, con atto notarile
[...] Controparte_5 Controparte_6
del 19 gennaio 2006, avevano alienato il fondo a , coniuge di Parte_3
, asserendo falsamente di esserne divenuti proprietari per Controparte_4
intervenuta usucapione.
Non sarebbe dato comprendere come i venditori avrebbero potuto vantare un possesso utile all'usucapione, considerato che il bene risultava in realtà condotto in fitto dalla loro madre, tale da escludere in capo ai CP_4
un possesso continuato, pacifico, e ininterrotto, come richiesto dall'art. 1158
c. c.
Inoltre, l'avvenuta trascrizione della successione, oltre ad essere opponibile verso i terzi, determinerebbe la priorità dei diritti;
nel caso di specie, la trascrizione della successione in favore degli eredi di Per_6
avvenuta nel 1982, sarebbe anteriore all'atto di compravendita del 19
[...]
gennaio 2006, che, pertanto, non potrebbe produrre alcun effetto nei confronti dei TE , attuali appellanti. Pt_1
Quindi, l'atto a rogito notarile del 2006 dovrebbe essere annullato, non ricorrendo i necessari presupposti di fatto e di diritto, essendo peraltro singolare la domanda riconvenzionale proposta dai i quali, avendo CP_4
già alienato il terreno, difetterebbero di legittimazione attiva, non potendo più avanzare pretese su un bene di cui si sarebbero spogliati.
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati e devono
r.g. n. 11 essere accolti.
La Corte osserva che, dall'esame degli atti della documentazione in atti, risulta effettivamente che con atto pubblico del 22.3.1943, regolarmente trascritto, aveva donato alla figlia madre Persona_7 Persona_6
degli odierni appellanti, l'intero fondo sito in OR, denominato Cipollaro in catasto. Alla morte della donataria, avvenuta in data 13.7.1981, il bene era stato devoluto per successione legittima agli odierni appellanti, come da atti di notorietà e successiva trascrizione.
Il Tribunale, pronunciandosi rispetto all'improcedibilità della domanda, ha omesso di considerare che tale successione era documentata, e quindi non ha in concreto esaminato se sussisteva la titolarità del diritto dominicale sul fondo, alla data della domanda, in capo agli appellanti, né ha verificato la fondatezza delle ulteriori deduzioni degli appellanti in ordine all'azione di rilascio del bene oggetto della presente controversia, ed in ordine alla mancanza di un titolo giuridico valido in capo alla signora il Persona_8
cui contratto di affitto risultava comunque scaduto in data 10.11.2000 e mai rinnovato. La Corte osserva che il bene oggetto della presente controversia, un appezzamento di terreno agricolo dell'estensione di are 9,92, riportato nel catasto terreni di F – sezione Maranola – al fol, particella 23, cl 1, era stato originariamente donato, in data 22 marzo 1943, da alla Persona_7
figlia madre degli odierni appellanti. Persona_6
In seguito alla morte di quest'ultima, avvenuta nel 1981, i suddetti figli, odierni appellanti, avevano acquisito la titolarità del bene per successione legittima, con relativa trascrizione effettuata nel 1982.
Tale trascrizione assume rilievo determinante ai sensi degli artt. 2643 e
2650 c. c., dal momento che la pubblicità immobiliare svolge una funzione essenziale nella tutela dell'affidamento dei terzi e nella determinazione della priorità dei diritti reali.
Infatti, l'atto di vendita del 2006 effettuato dagli odierni appellati aveva r.g. n. 12 ad oggetto un bene la cui legittima proprietà per successione era già stata trascritta ben 24 anni prima in favore di terzi, e quindi non può essere in alcun modo opponibile agli odierni appellanti, né può incidere sul loro diritto dominicale.
Quanto alla dedotta usucapione, l'assunto degli appellati (nel 2006 venditori dell'appezzamento di terreno) deve ritenersi giuridicamente infondato.
Infatti, per acquisire un bene tramite usucapione è indispensabile dimostrare un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, esercitato come vero proprietario. Il possesso deve essere “utile”, cioè non violento, non clandestino e non precario (nec vi, nec clam, nec precario).
Secondo la giurisprudenza di legittimità coltivare un terreno altrui per anni non basta di per sé a usucapirlo se tale attività può essere ricondotta ad un semplice permesso od alla tolleranza del proprietario;
serve un comportamento che mostri chiaramente la volontà di tenere la cosa come propria (v. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11663/2024, che ha negato l'usucapione a chi si era limitato a coltivare un fondo, perché la mera coltivazione è compatibile con un rapporto di comodato o favore e non prova un possesso esclusivo da “padrone” del bene, laddove il possessore deve aver manifestato un'opposizione evidente al proprietario, un atteggiamento inequivoco da cui risulti che non riconosce più l'altrui diritto, e l'intento di possedere uti dominus deve emergere da fatti concludenti).
Infatti, ex art. 1158 c. c. l'usucapione si realizza per effetto del possesso continuato, pacifico, pubblico e non interrotto del bene per un periodo di almeno venti anni, esercitato con animus domini;
nel caso di specie, la documentazione acquisita agli atti dimostra che il fondo in questione era detenuto in fitto da madre dei venditori, la quale aveva in Persona_8
origine stipulato un contratto di colonia parziaria, poi cessato, seguito da un contratto di affitto del 1995 con scadenza nel 2000.
r.g. n. 13 Questa circostanza, oltre ad essere incompatibile con l'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione, dimostra che l'animus possidendi dei non poteva considerarsi conforme all'animus domini, trattandosi di CP_4
un godimento esercitato a titolo derivativo, in quanto originato da un rapporto contrattuale con il procuratore degli eredi legittimi. Pertanto, nessun possesso idoneo all'usucapione può dirsi esistente in capo agli appellati, né risulta provato alcun atto dagli stessi posto in essere che possa aver mutato la natura del possesso da precario a pieno prima della conclusione dell'atto di vendita.
Dalla mancata dimostrazione dell'avvenuta usucapione sul fondo oggetto della presente controversia consegue l'annullamento dell'atto di compravendita stipulato in data 19 gennaio 2006 dinanzi al Notaio Per_5
relativo all'appezzamento di terreno agricolo dell'estensione di are 9,92, riportato nel catasto terreni di OR – sezione Maranola – al fol 6, particella 23, cl 1, in quanto stipulato in assenza di valido titolo di proprietà ed inefficace nei confronti degli appellanti.
Deve quindi essere dichiarato che gli appellanti , Parte_1 CP_1
e sono comproprietari pro - indiviso CP_2 Parte_2
dell'appezzamento del suddetto terreno per successione legittima da Per_6
e per l'effetto ordina il rilascio del bene in precedenza descritto in
[...]
favore degli odierni appellanti, ove ancora detenuto da terzi in forza del suddetto atto annullato.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo ed il terzo motivo di gravame devono ritenersi fondati e devono essere accolti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori degli appellanti, dichiaratisi antistatari, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto r.g. n. 14 della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
nulla sulle spese rispetto al rimasto contumace. Controparte_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1091/2019, Parte_2
pubblicata in data 18.09.2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto di compravendita relativo all'appezzamento di terreno agricolo dell'estensione di are 9,92, riportato nel catasto terreni di
OR – sezione Maranola – al fol 6, particella 23, cl 1, stipulato in data 19 gennaio 2006 dinanzi al Notaio , trascritto alla Per_5
Conservatoria dei RRII di Latina il 10-2-2006 ai numeri 2392 e 4296, ed ordina al Conservatore dei RRII di Latina, con esenzione di responsabilità, di eseguire le necessarie volture e trascrizioni relative al suddetto appezzamento di terreno in OR;
B) Dichiara che gli appellanti , e Parte_1 CP_1 CP_2 Pt_2
sono comproprietari pro - indiviso dell'appezzamento del
[...]
suddetto terreno per successione legittima da e per Persona_6
l'effetto ordina il rilascio del bene in precedenza descritto in favore degli odierni appellanti, ove ancora detenuto da terzi in forza del suddetto atto annullato;
C) Condanna gli appellati , , Controparte_4 Controparte_5 [...]
e , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_6 Parte_3
spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori degli appellanti gli avv. Filippo e Filiberto D'UR, dichiaratisi antistatari, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 3.800,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli r.g. n. 15 oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado in complessivi € 4.240,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 16