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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9991/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9991/2023, avente ad oggetto:
Altri contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025, promossa da:
già (CF: rapp. e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
dall'avv.to Arianna Salvalaio, (C.F.: ) del Foro di Venezia, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casale sul Sile (TV), Via Vittorio
Veneto, n. 3/B, posta elettronica certificata: arianna ecavvocati. Email_1
it
PARTE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (CF: ) rapp. e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
EN EL (C.F.: ) e IU VA GU (CF: C.F._3
), elettivamente domiciliato in Napoli alla alla Via M. C.F._4
Cervantes n. 55/16 presso lo studio dei predetti difensori
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_3 [...]
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale in Parte_1 CP_1
opposizione avverso il D.I. n. 2853/2023, rg. 8154/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 23.9.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di
Euro 12.224,55, oltre accessori.
A sostegno della domanda parte opponente deduceva che il d.i. emesso andava revocato per avere lo stesso ad oggetto un credito asseritamente dovuto a titolo di provvigione sulle vendite procurate a dall'incaricato , peraltro Pt_3 CP_1
non esigibile in quanto da corrispondersi solo all'incasso finale del pagamento dei saldi portati nei contratti conclusi da quest'ultimo, di cui la parte relativa alla richiesta monitoria ancora non incassati.
Si costituiva parte opposta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, esponeva in particolare che, per la propria attività, oltre ai non contestati patti provvigionali, era stato convenuto un ulteriore premio aggiuntivo del 2%
sull'imponibile per vendite di valore superiore a € 100.000,00, mai ricevuto.
Ciò posto, in via preliminare, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o pagina 3 di 8 meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio (ad es. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
pagina 4 di 8 Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Fatta tale premessa, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Dirimente nel caso risulta essere la comunicazione 21.4.2022 inviata al CP_1
da parte dell'opponente, in cui veniva riassunta la posizione creditoria dell'opposto,
con i saldi in essa indicati, sulla cui base quest'ultimo emetteva la fattura n. 3/2022
con l'importo, con aggiunta di euro 2,00 dovuta per imposta di bollo virtuale, poi oggetto del d.i. emesso ed impugnato.
A differenza, quindi, di quanto sostenuto dalla srl opponente, va detto che vi è
completa identità tra la fattura azionata a base del d.i. opposto e quella recapitata con la mail 3.5.2022 alla al netto della richiamata maggiorazione per l'importo Pt_3
del bollo apposto alla stessa in modo virtuale.
Nel solco della consolidata giurisprudenza in materia, l'emessa Ordinanza n.
31837/2021 della S.C. impone al convenuto, ai sensi dell'art. 167 cpc. di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della pagina 5 di 8 propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020). Il principio di non contestazione, con conseguente sollevamento dell'avversario dall'onere della prova,
postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n.
21460 del 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Ciò perché, il fatto
non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto,
vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua
esistenza (ex permultis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 10/11/2010 n. 22837).
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale non è contestato tra le parti, atteso che tra le stesse non esisteva un contratto scritto di agenzia, avendo esse dedotto circostanze pacifiche in ordine a quelle emerse dagli atti, con espresso riferimento ad un rapporto ad oggetto singoli incarichi di vendita.
L'opposizione avanzata dalla originaria opponente, oggi Pt_3 Parte_1
si limita sostanzialmente a dedurre l'inesistenza di compensi aggiuntivi
[...]
pattuiti tra le parti, cioè di un premio aggiuntivo del 2% sull'imponibile per vendite di pagina 6 di 8 valore superiore a € 100.000,00, oltre quelli non contestati, nonché la concordata corresponsione di questi ultimi solo al definitivo incasso dell'importo di contratto.
Ebbene, se in ordine ai primi, cioè i compensi aggiuntivi pattuiti tra le parti,
manca del tutto la prova di tale accordo, in ordine ai secondi, cioè i compensi da corrispondersi solo al definitivo incasso dell'importo di contratto, va detto che, oltre che a mancare la prova di tale pattuizione, la stessa risulta essere vietata dal disposto dell'art. 1748 e segg. Cod. Civile, richiamato al caso per analogia, non esistendo
-come visto- un contratto scritto tra le parti.
Da quanto esposto, emerge che le doglianze dell'opponente sono del tutto infondate in quanto smentite dal contenuto della richiamata comunicazione Pt_3
21.4.2022, quindi non decisive ai fini dell'accoglimento dell'opposizione; fatto che determina il suo rigetto con la conseguente conferma del d.i. come emesso, che va confermato e di cui va dichiarata la sua definitiva esecutorietà.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli
medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, pagina 7 di 8 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Controparte_2
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
-Rigetta l'opposizione al D.I. n. 2853/2023, rg. 8154/2023, emesso dal Tribunale
di Napoli Nord in data 23.9.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.224,55, oltre accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
-Condanna l'opponente alle spese della presente lite in favore dell'opposto,
liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA
se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 19.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9991/2023, avente ad oggetto:
Altri contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025, promossa da:
già (CF: rapp. e difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
dall'avv.to Arianna Salvalaio, (C.F.: ) del Foro di Venezia, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casale sul Sile (TV), Via Vittorio
Veneto, n. 3/B, posta elettronica certificata: arianna ecavvocati. Email_1
it
PARTE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (CF: ) rapp. e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._2
EN EL (C.F.: ) e IU VA GU (CF: C.F._3
), elettivamente domiciliato in Napoli alla alla Via M. C.F._4
Cervantes n. 55/16 presso lo studio dei predetti difensori
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in
data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Parte_3 [...]
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale in Parte_1 CP_1
opposizione avverso il D.I. n. 2853/2023, rg. 8154/2023, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 23.9.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di
Euro 12.224,55, oltre accessori.
A sostegno della domanda parte opponente deduceva che il d.i. emesso andava revocato per avere lo stesso ad oggetto un credito asseritamente dovuto a titolo di provvigione sulle vendite procurate a dall'incaricato , peraltro Pt_3 CP_1
non esigibile in quanto da corrispondersi solo all'incasso finale del pagamento dei saldi portati nei contratti conclusi da quest'ultimo, di cui la parte relativa alla richiesta monitoria ancora non incassati.
Si costituiva parte opposta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, esponeva in particolare che, per la propria attività, oltre ai non contestati patti provvigionali, era stato convenuto un ulteriore premio aggiuntivo del 2%
sull'imponibile per vendite di valore superiore a € 100.000,00, mai ricevuto.
Ciò posto, in via preliminare, va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., c. 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o pagina 3 di 8 meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Eventuali vizi del procedimento monitorio (ad es. eccepito difetto di procura a carico dell'opposta) sono irrilevanti nel giudizio di opposizione, il quale non si riduce ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, consistendo bensì in un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione e dovendosi quindi escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, il Giudice procede alla trattazione del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In
questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
pagina 4 di 8 Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte,
invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione),
ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SS.UU., 6.4/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio
1993, n. 7448).
Fatta tale premessa, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Dirimente nel caso risulta essere la comunicazione 21.4.2022 inviata al CP_1
da parte dell'opponente, in cui veniva riassunta la posizione creditoria dell'opposto,
con i saldi in essa indicati, sulla cui base quest'ultimo emetteva la fattura n. 3/2022
con l'importo, con aggiunta di euro 2,00 dovuta per imposta di bollo virtuale, poi oggetto del d.i. emesso ed impugnato.
A differenza, quindi, di quanto sostenuto dalla srl opponente, va detto che vi è
completa identità tra la fattura azionata a base del d.i. opposto e quella recapitata con la mail 3.5.2022 alla al netto della richiamata maggiorazione per l'importo Pt_3
del bollo apposto alla stessa in modo virtuale.
Nel solco della consolidata giurisprudenza in materia, l'emessa Ordinanza n.
31837/2021 della S.C. impone al convenuto, ai sensi dell'art. 167 cpc. di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della pagina 5 di 8 propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020). Il principio di non contestazione, con conseguente sollevamento dell'avversario dall'onere della prova,
postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n.
21460 del 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Ciò perché, il fatto
non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto,
vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua
esistenza (ex permultis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 10/11/2010 n. 22837).
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale non è contestato tra le parti, atteso che tra le stesse non esisteva un contratto scritto di agenzia, avendo esse dedotto circostanze pacifiche in ordine a quelle emerse dagli atti, con espresso riferimento ad un rapporto ad oggetto singoli incarichi di vendita.
L'opposizione avanzata dalla originaria opponente, oggi Pt_3 Parte_1
si limita sostanzialmente a dedurre l'inesistenza di compensi aggiuntivi
[...]
pattuiti tra le parti, cioè di un premio aggiuntivo del 2% sull'imponibile per vendite di pagina 6 di 8 valore superiore a € 100.000,00, oltre quelli non contestati, nonché la concordata corresponsione di questi ultimi solo al definitivo incasso dell'importo di contratto.
Ebbene, se in ordine ai primi, cioè i compensi aggiuntivi pattuiti tra le parti,
manca del tutto la prova di tale accordo, in ordine ai secondi, cioè i compensi da corrispondersi solo al definitivo incasso dell'importo di contratto, va detto che, oltre che a mancare la prova di tale pattuizione, la stessa risulta essere vietata dal disposto dell'art. 1748 e segg. Cod. Civile, richiamato al caso per analogia, non esistendo
-come visto- un contratto scritto tra le parti.
Da quanto esposto, emerge che le doglianze dell'opponente sono del tutto infondate in quanto smentite dal contenuto della richiamata comunicazione Pt_3
21.4.2022, quindi non decisive ai fini dell'accoglimento dell'opposizione; fatto che determina il suo rigetto con la conseguente conferma del d.i. come emesso, che va confermato e di cui va dichiarata la sua definitiva esecutorietà.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli
medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, pagina 7 di 8 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Controparte_2
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
-Rigetta l'opposizione al D.I. n. 2853/2023, rg. 8154/2023, emesso dal Tribunale
di Napoli Nord in data 23.9.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.224,55, oltre accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutorietà;
-Condanna l'opponente alle spese della presente lite in favore dell'opposto,
liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA
se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 19.10.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 8 di 8