Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1956, n. 66
Articolo 2
Versione
20 marzo 1956
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 4500 milioni, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
a) per lire 3 miliardi all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;
b) per lire 1500 milioni alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.
Entrata in vigore il 20 marzo 1956