CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33869 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTE FINANZIARIO EUROPEO S.R.L. avverso l'ordinanza del 23 novembre 2022, del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 30 maggio 2023 dall'avv. Benedetto Marzocchi Buratti, nell'interesse della ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, si insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla NT IO Europeo s.r.I., odierna ricorrente, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice Penale Sent. Sez. 5 Num. 33869 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 05/06/2023 per le indagini preliminari il 7 novembre 2022 e avente per oggetto le quote della Studium s.r.I., società interamente partecipata dalla ricorrente. Tali quote, in realtà, erano già state sottoposte a sequestro preventivo, una prima volta, con decreto del 26 febbraio 2021, sul presupposto del ritenuto rapporto di pertinenzialità rispetto al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (contestato al capo 2.A dell'imputazione provvisoria, in relazione al fallimento della Cesd s.r.I.), in ipotesi realizzata attraverso la stipula di un contratto d'affitto d'azienda (intervenuto tra la Cesd e la Studium) avente per oggetto tutte le disponibilità attive della fallita. Il decreto veniva confermato dal Tribunale, ma la relativa ordinanza veniva annullata da questa Corte sul rilievo dell'assenza di una reale motivazione in ordine alla natura distrattiva dello strumento negoziale utilizzato. Dopo la pronuncia di annullamento (e prima che si celebrasse il giudizio di rinvio), il sequestro veniva revocato e il giudice del rinvio, preso atto dell'avvenuta restituzione dei beni, pronunciava ordinanza di non luogo a provvedere per sopravvenuto difetto d'interesse. Il 25 maggio 2022, il Pubblico Ministero chiedeva nuovamente, sempre nell'ambito del medesimo procedimento, il sequestro delle dette quote, sul presupposto, questa volta, del ritenuto rapporto di strurnentalità rispetto ai delitti di bancarotta contestati ai capi 1.A), 1.8) (relativi al fallimento della Scil s.r.I.) 2.A) (relativo al fallimento della Cesd s.r.I.), nonché rispetto ai reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (capo 3) e autoricidaggio di cui al (nuovo) capo 4). La richiesta veniva accolta dal GI e il decreto, per come si è detto, veniva confermato dal Tribunale del riesame, ma in relazione ai capi d'incolpazione provvisoria relativi ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1.A, 1.B, 2.A), nonché al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Veniva, invece, annullato limitatamente alla diversa ipotesi di autoriciclaggio, contestato al punto n. 4. 2. Ricorre per cassazione, quale terza interessata, la NT IO Europeo articolando otto motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza degli articoli 9, 127, 321 e 430 cod. proc. pen., deduce la violazione delle regole sulla competenza e di quelle sull'instaurazione del contraddittorio. Da un canto, infatti, il reato di autoriciclaggio non sarebbe mai stato contestato agli indagati. Cosicché la richiesta di sequestro si sarebbe dovuta indirizzare al giudice per le indagini preliminari e non al giudice dell'udienza preliminare di un processo già iniziato, quindi scelto dal pubblico ministero. 2 Dall'altro, il contratto di affitto attraverso il quale si ipotizza il reimpiego dei proventi illeciti (e con esso la consumazione del reato di autoriciclaggio) sarebbe stato registrato a Perugia e il giudice avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza territoriale. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza degli artt. 125 comma 3, 309 comma 9, 321 e 324 cod. proc. pen., deduce il travisamento del contenuto del decreto di sequestro preventivo impugnato, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato emesso solo in relazione al reato di autoriciclaggio e non anche in relazione ai reati di bancarotta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come, invece, ritenuto dal Tribunale. E tanto si ricaverebbe inequivocabilmente sia dall'intestazione del provvedimento (che menzionerebbe unicamente tale ultimo reato), sia dallo stesso contenuto motivazionale del provvedimento (nel quale i reati ritenuti dal Tribunale sarebbero stati solo evocati quali presupposti del profitto illecito). 2.3. Il terzo motivo attiene al fumus commissi delicti e deduce l'illegittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale a fronte di una parallela radicale inesistenza nell'ordinanza genetica. Sostiene la difesa che il capo di imputazione avrebbe individuato l'operazione di impiego di capitali illeciti, ostativa all'identificazione della loro origine, nella creazione della società di nuova costituzione, appunto la Studiunn. Il giudice, invece, avrebbe sostenuto che la provvista illecita, nata dalle operazioni ascritte a CO OR e agli altri imputati, fosse confluita non nella società di nuova costituzione, la Studium, ma nella Cesd e poi da questa concessa in affitto alla Studium. Si tratterebbe, quindi, di una motivazione del tutto eccentrica rispetto al fatto da dimostrare, atteso che un conto sarebbe affermare che si sia formata una provvista illecita e che questa sia stata utilizzata per costituire il patrimonio societario, un conto sarebbe, invece, ritenere che tale provvista sia stata distratta attraverso un successivo contratto concluso con la società. Tali lacune sarebbero così radicali che il Tribunale non le avrebbe mai potuto integrare in quanto, integrandole, avrebbe, di fatto, sostituito la sua motivazione a quella originaria, con inevitabile compressione delle ineludibili esigenze difensive. 2.4. Il quarto motivo attiene, invece, al periculum in mora e deduce, in termini parzialmente sovrapponibili al precedente motivo, l'illegittima integrazione motivazionale operata dal Tribunale. Deduce la difesa che le esigenze cautelari sarebbero state indicate, nel decreto di sequestro, nell'unica circostanza rappresentata dal progressivo accumulo del debito fiscale da parte della Studium dopo la c:essione d'azienda; e 3 alla luce di tale circostanza il giudice avrebbe attribuito alla Studium una connotazione di pericolosità funzionale connessa alla reiterazione di non meglio identificate condotte sovrapponibili a quelle oggetto del capo di imputazione. Ebbene, all'evidenza, il mancato versamento dei tributi sarebbe in sé privo di qualsiasi legame logico con la possibile reiterazione criminosa o con il possibile aggravamento delle conseguenze del reato, che sia l'autoriciclaggio o che siano i reati a questo presupposto. Cosicché, anche sotto il profilo del periculum la radicale mancanza di una valida motivazione sarebbe vizio non emendabile dal Tribunale. 2.5. Il quinto motivo deduce violazione del giudicato cautelare in relazione alla preclusione conseguente alla revoca dell'originario sequestro. Sostiene la difesa che la mancata impugnazione di tale provvedimento, considerata l'intima connessione tra quest'ultima e la sentenza di annullamento resa da questa Corte, avrebbe condotto alla formazione di un giudicato cautelare, preclusivo dell'adozione di un nuovo decreto di sequestro, quanto meno nei termini nei quali è stato proposto. Giudicato che, in ipotesi, si sarebbe potuto superare solo attraverso la prospettazione di un elemento di novità che, in concreto, sarebbe prospettabile solo in relazione all'imputazione di cui al capo 4). Un dato, tuttavia che, non solo non sarebbe mai stato contestato agli indagati, ma sarebbe stato addirittura escluso dal Tribunale. E tanto renderebbe la prospettazione fondante la nuova misura del tutto sovrapponibile a quella già definita nel precedente provvedimento. 2.6. Il sesto motivo deduce un ipotizzato abuso del processo da parte del Pubblico Ministero nella parte in cui quest'ultimo, limitandosi a reiterare l'originaria richiesta di sequestro negli stessi termini nei quali era stata formulata la prima, avrebbe abusato della (pur legittima) facoltà di non impugnare il provvedimento di revoca, conseguendo surrettiziamente l'effetto dell'immediato reinserimento dell'amministratore straordinario già nominato e producendo un effetto dilatorio e defatigante nei confronti della controparte, costretta ad iniziare ex novo il medesimo iter procedimentale. 2.7. Il settimo motivo deduce violazione dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. (per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti), erronea applicazione della legge penale (in relazione all'art. 216 I. fall.) ed erronea applicazione della legge extrapenale (in relazione agli artt. 2561 e 1615 cod. civ.). Sostiene la difesa che il Tribunale, nonostante non fosse tenuto ad applicare formalmente il principio di diritto dettato da questa Corte con l'originario annullamento, avrebbe comunque dovuto rispondere alle esigenze individuate in 4 quel provvedimento, indicando quale fosse lo specifico pericolo per le ragioni creditorie riconducibile allo strumento negoziale contestato, il contratto di affitto. L'ordinanza impugnata, invece, avrebbe ampiamente motivato in ordine ai capi 1A) e 1B), non considerati, secondo la difesa, quali presupposti fondanti il sequestro e di per sé inidonei a sostenere, sotto qualsiasi profilo, il sequestro delle quote sociali di Studiunn, in quanto relativi a condotte rispetto alle quali la Studium sarebbe rimasta assolutamente estranea. D'altronde, anche la valutazione del merito offerta dal Tribunale sarebbe logicamente incoerente, in quanto fondata su due decisivi errori: la confusione fra utili e ricavi e fra crediti vantati e crediti riscossi. Sotto il primo profilo, nell'affermare che il canone d'affitto pattuito sarebbe sproporzionato per difetto, l'ordinanza impugnata avrebbe assunto come dato di riferimento il ricavo annuo lordo conseguito negli ultimi anni, laddove il criterio di valutazione sarebbe dovuto essere l'utile netto, poiché è la redditività dell'azienda che il potenziale affittuario valuta per determinare la congruità del canone proposto. Quanto all'altro profilo, il Tribunale avrebbe messo a confronto il credito per il quale la Studium si era insinuata al passivo fallimentare per le spese che aveva sostenuto in luogo della concedente e l'importo complessivo dei canoni versati, per trarne la conclusione che la concedente, nei due anni di durata dell'affitto, avrebbe sostenuto costi maggiori dei ricavi. Ma il confronto sarebbe stato effettuato fra termini eterogenei e potrebbe ritenersi corretto solo se i crediti per i quali la Studium si è insinuata al passivo fossero stati fittizi e, all'esito del riparto, integralmente recuperati. Sarebbe, invece, vero il contrario: la Studium avrebbe sostenuto quei costi in luogo della concedente e ne avrebbe ricavato un'inutile insinuazione per un credito chirografario rimasto insoddisfatto. Quindi, non già un indebito vantaggio, ma solo una perdita, relativa, appunto, ai costi (effettivi) sostenuti in luogo della concedente e non recuperati. Ed analoghe considerazioni anche in relazione alla diversa posta relativa al "debito scolastico". Si tratterebbe, in realtà, di otto milioni di euro, già incassati dalla concedente al momento della conclusione del contratto di affitto a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi mai resi, che, invece, la Studium si era obbligata a rendere a chi li aveva pagati. Cosicché le prestazioni sarebbero rimaste a carico dell'affittuaria e il corrispettivo incassato dalla concedente. Per affermare il contrario occorrerebbe dimostrare che tale somma fosse stata riversata alla Studiunn, circostanza, in realtà, neanche ipotizzata nella prospettazione accusatoria. 2.8. L'ottavo motivo deduce violazione degli artt. 309, comma 9, 321 e 322 cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata, esorbitando dalla 5 richiesta del pubblico ministero, avrebbe riferito il sequestro preventivo anche alle esigenze impeditive di cui al comma 1 dell'articolo 321 cod. proc. pen., omettendo ogni motivazione sul punto. Deduce la difesa che la motivazione dell'ordinanza impugnata si affiderebbe a due elementi: il mancato pagamento dei tributi e il conseguente accumulo di nuovo debito fiscale da parte dell'affittuaria. Il primo, che sia vero o no e che sia illecito fiscale o reato, sarebbe condotta interamente e autonomamente ascrivibile ai responsabili della Studium e non avrebbe nulla a che fare con il debito fiscale accumulato dalla concedente. Il secondo nasce da un presupposto logico e giuridico costituito dall'attribuzione a CO OR della qualità di amministratore di fatto della Studium, mai ipotizzata dal Pubblico Ministero e mai posta a base delle misure cautelari reali e delle relative richieste. Presupposto, comunque, desunto da elementi palesemente inconferenti, rappresentati dagli organigrammi di alcune società e dalla trascrizione di una conversazione telefonica del 2019 (nella quale CO OR si limitava a ricevere informazioni sull'andamento delle società stesse) e, in ogni caso, non attualizzato, in quanto riferito ad una situazione imprenditoriale del 2019. In ultimo, illogico sarebbe anche il riferimento alla partecipazione della Studiunn in Istituto Calpurnia, rispetto al quale il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare come tale ultima società, con articolazioni anche estere, avrebbe accumulato un ingente debito tributario e sarebbe stata destinataria di una specifica istanza di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero, senza considerare, però, la sopravvenuta rinuncia della stessa parte pubblica. 3. Il 30 maggio 2023, l'avv. Benedetto Marzocchi Buratti, nell'interesse della ricorrente, ha depositato una nuova memoria, in replica ai rilievi prospettati dalla Procura generale nelle relative conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo un ordine logico, la prima questione da valul:are è la sussistenza di un eventuale preclusione processuale conseguente, in ipotesi, alla definizione delle pregresse fasi processuali che hanno condotto, per come si è detto, alla revoca di un precedente sequestro disposto sulle medesime quote. La deduzione è infondata sotto due distinti profili. In primo luogo, perché il c.d. giudicato cautelare (e la conseguente preclusione processuale che ne deriva) presuppone l'esistenza di una pronuncia definitiva (della Corte di cassazione o del Tribunale) resa all'esito di un 6 procedimento incidentale di impugnazione ed avente per oggetto la valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento. E, pacificamente, nel corso dell'articolato iter processuale attraverso il quale si è poi giunti al provvedimento impugnato, non è mai stata resa una pronuncia, divenuta definitiva (per mancata impugnazione), che abbia interessato il merito probatorio delle fattispecie contestate, tale non potendo ritenersi il provvedimento di revoca dell'originaria misura (non impugnato dal Pubblico Ministero). Questo, infatti, è stato giustificato in ragione della censurata valutazione atomistica delle condotte che ne avevano fondato la misura (disposta solo in relazione al capo A2) e della conseguente necessità di un ampliamento della prospettiva e di una conseguente unitaria valutazione della complessiva operazione economica all'interno della quale inserire quella specifica condotta contestata. Ed è questa la seconda, assorbente, ragione che esclude in radice la formazione del prospettato giudicato, essendo i presupposti applicativi delle due misure radicalmente differenti: nell'un caso limitati ai fatti contestati al capo A2), nell'altro a tutte le condotte distrattive (capi 1 e 2, nelle loro varie articolazioni), al reato tributario e alla nuova ipotesi di autoriciclaggio. 2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'ulteriore censura mossa dalla difesa con il sesto motivo di ricorso, relativo, per come si è detto, ad un ipotizzato abuso del processo commesso dal Pubblico Ministero e alla conseguente inammissibilità della seconda richiesta. L'abuso del processo, secondo uno schema concettuale analogo alla categoria amministrativa dell'eccesso di potere e ai principi ordinamento europeo in tema di abuso del diritto (C.G.U.E., 05 luglio 2007, causa C-321/05), consiste nello sviamento della funzione al cui raggiungimento è deputato uno strumento processuale e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuale vengano esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, OS e altri, Rv. 251496; Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Rv. 281311). Ebbene, da un canto, considerato il più ampio riferimento fattuale al quale è stata agganciata la seconda richiesta (non più legata alle sole condotte contestate al capo A2, ma, per come emerge dalla lettura del decreto applicativo, alle plurime vicende economiche che compongono i diversi reati contestati), lo stesso iter procedimentale esclude che si possa ipotizzare una mera reiterazione della richiesta nei medesimi termini nei quali fu originariamente formulata. Dall'altro, non si comprende quale possa essere stato lo specifico interesse del Pubblico Ministero fondante l'ipotizzato abuso e, con 7 esso, lo scopo perseguito, se non quello - legittimo se non doveroso - di non insistere in una prospettazione, censurata dalla Suprema Corte, e non più validamente percorribile. 3. Ad analoghe conclusioni anche in relazione alle censure sollevate con il primo ed il secondo motivo, relative, per come si è detto, allipotizzata violazione delle regole sulla competenza e sull'instaurazione del contraddittorio e al travisamento del contenuto del decreto emesso dal GI. Le questioni afferenti all'ipotizzata violazione del contraddittorio appaiono radicalmente inammissibili, per difetto di interesse, in ragione del sopravvenuto annullamento disposto, per tale capo, dal Tribunale. Quanto alle residue censure, è sufficiente rilevare come, con riferimento alla competenza funzionale, la figura del "giudice che procede" o di "quello competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015, Rv. 264731). Cosicché, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare. Quanto alle ipotizzate violazioni in tema di competenza territoriale, questa va valutata in relazione all'imputazione e non già al luogo di esecuzione del sequestro, come, invece, sembra prospettare il ricorrente. Quanto in ultimo all'ipotizzato travisamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, il decreto di sequestro è stato emesso non solo in relazione al reato di autoriciclaggio (autonomamente contestato al capo 4 e poi escluso dal Tribunale), ma anche in relazione a due dei reati fallimentari contestati al capo 1 (riferiti ai fallimenti della società Scil s.r.I.) e al capo 2.A (riferiti al fallimento della Cesd s.r.I.), nonché per il reato tributario di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 3). E tanto emerge inequivocabilmente sia dall'intestazione del provvedimento (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, menziona, nella formulazione del capo d'imputazione provvisorio, oltre al reato di autoriciclaggio, anche il predetto reato tributario e tutti gli altri reati fallimentari), sia dallo stesso contenuto motivazionale del provvedimento, che esplicitamente dà conto della "dimensione diacronica" dei fatti e, con essa, della necessità di collegare le condotte concretizzate nel reimpiego ai pregressi reati fallimentari e tributari. 8 4. Il terzo e il quarto (intimamente connessi tra loro) attengono, invece, per come si è già detto, alla dedotta illegittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale. Sia sotto il profilo indiziario, che sotto quello più propriamente cautelare, in ragione delle argomentazioni offerte dal GI (ritenute eccentriche rispetto alla prospettazione accusatoria) e dell'assenza di evidenti legami logici tra l'ipotizzato progressivo accumulo del debito fiscale da parte della Studium e la prospettata esigenze di impedire la reiterazione del reato o l'aggravamento delle sue conseguenze. Le censure sono tutte manifestamente infondate. Nel fondare la misura applicata, il GI ha ipotizzato che il contratto di affitto del 6 ottobre 2015 e la stessa costituzione della Studium fosse lo strumento negoziale utilizzato per il reimpiego del compendio aziendale della Cepu, sottratto alle ragioni creditorie delle società fallite attraverso le condotte distrattive contestate nei singoli capi d'imputazione. Una valenza illecita che, nella prospettazione accusatoria, è stata colta alla luce dell'intrinseca provenienza delittuosa del compendio ceduto alla UC (e da ciò la contestazione cristallizzata nel capo 4) e della valutazione sistematica di tutti i passaggi giuridici delineati negli ulteriori capi di imputazione, in considerazione della riconducibilità della società da ultimo utilizzata all'interno del medesimo gruppo imprenditoriale, dell'evidente dato temporale evidenziato (quanto al brevissimo lasso temporale intercorso tra la costituzione della società, avvenuta nell'aprile 2015, e la successiva stipula del contratto di affitto), della medesima "filosofia gestionale" in ipotesi utilizzata nell'amministrazione anche della nuova società rappresentata "dall'integrale inadempimento degli obblighi tributari, a fronte delle notevoli risorse finanziarie conseguite nello svolgimento dell'attività sociale e dal simmetrico sviamento dei capitali dalle finalità proprie della società e dal soddisfacimento delle ragioni creditorie". Ricostruito in questi termini il quadro fattuale, il GI ha così ritenuto che la Studium fosse lo "strumento elettivo per la esecuzione della condotta di reimpiego delle attività patrimoniali direttamente derivate dal complesso programma fraudolento". E, in quanto tale, suscettibile di essere appresa con la misura reale applicata sia in funzione della successiva confisca (secondo il disposto di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen.), sia, alla luce del ritenuto modus operandi, in ragione della strumentalità del soggetto giuridico rispetto ad ipotizzate reiterazioni di condotte criminose e all'aggravamento dei suoi effetti pregiudizievoli. All'evidenza, quindi, l'impianto motivazionale offerto nel provvedimento applicativo della misura cautelare, lungi dal rappresentare una sterile collazione 9 delle evidenze prospettate dall'accusa, offre un sostrato (condivisibile o meno) su cui sviluppare il successivo contraddittorio tra le parti e idoneo a fondare il legittimo esercizio del potere di integrazione e correzione pacificamente riconosciuto al Tribunale in sede di riesame. 5. Il settimo e l'ottavo motivo attengono, in ultimo, alla sussistenza dei presupposti fondanti la misura e alla ritenuta (indebita) estensione del petitum cautelare operata dal Tribunale. Anche queste censure sono inammissibili, sotto differenti profili. Preliminarmente, la questione afferente alla delimitazione della cognizione del Tribunale è non solo inammissibile (in quanto proposta solo questa sede), ma è anche manifestamente infondata, atteso che la misura è stata richiesta, esplicitamente, in ragione della strumentalità delle quote rispetto ai reati contestati. Strumentalità che in sé è stata intesa dal GI quale presupposto fondate la misura ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 321 del codice di procedura penale. Ciò considerato, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti fondanti la misura applicata, appare opportuno premettere che questa Corte, con riferimento alla misura precedentemente disposta, aveva rilevato come "l'esito della cessione dell'azienda in favore di terzi, da parte degli organi della procedura fallimentare, avrebbe imposto di chiarire se tale esito non fosse, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, in linea con uno dei possibili epiloghi della vicenda imprenditoriale quali ragionevolmente ed esplicitamente prefigurati al momento della conclusione del contratto di affitto d'azienda, in vista del programmato ricorso ad una procedura concorsuale e della conseguente esigenza di evitare la dispersione del patrimonio aziendale". Ebbene, sanando (indirettamente) il rilevato vizio motivazionale rilevato, il Tribunale ha dato atto: - della riconducibilità della società (la Studium s.r.I.) alla famiglia OR e della perdurante ingerenza di CO OR nella gestione delle varie società del gruppo;
- di come la stipula del contratto di affitto avesse rappresentato un concreto pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, in ragione della ipotizzata sottrazione dei ricavi derivanti dalla conduzione dell'azienda e del limitato importo del canone, incoerente rispetto al valore dell'azienda e comunque minore rispetto a quanto si sarebbe potuto ricavare nell'ipotesi in cui l'affitto fosse stato stipulato con società estranea al gruppo OR;
- dell'irrilevanza delle contrarie deduzioni difensive e, segnatamente, della valutazione di (apparente) congruità del canone prospettata dal curatore lo (riconducibile ai limitati dati cognitivi di cui questi disponeva) e dell'incoerenza della stima successivamente effettuata (nella quale non erano stati computati tutti i cespiti patrimoniali trasferiti invece alla Studium); - delle ragioni della scelta dello strumento negoziale utilizzato (l'affitto e non la vendita), riconducibile al fatto che altra società del gruppo era fallita da pochi mesi e che il suo curatore fallimentare aveva già evidenziato la natura distrattiva del conferimento di azienda (di cui al capo 1 dell'incolpazione) e la situazione di palese conflitto di interesse sussistente tra le società del gruppo. - della sottostante fraudolenta funzione negoziale sottostante, finalizzata al trasferimento della disponibilità del complesso dei beni societari, in prossimità della dichiarazione di fallimento, ad altro soggetto giuridico, comunque riconducibile agli indagati e coerente con le modalità distrattive ipotizzate all'interno delle più ampia operazione prospettata nella valutazione sistematica di tutti i capi d'imputazione. In questo quadro, da un canto l'ipotizzata estraneità della Studium appare deduzione del tutto eccentrica rispetto alle ampie argomentazioni offerte e alla evidenziata concatenazione delle condotte distrattive cristallizzate nei singoli capi d'incolpazione; dall'altro, le questioni afferenti alla logicità della motivazione offerta dal Tribunale sono inammissibili, in quanto, seppur formulate sotto il profilo della violazione di legge, sollecitano, in concreto, un sindacato sul contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e sulla relativa logicità e coerenza, precluso in questa sede (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). È pur vero che nella violazione di legge devono essere ricomprese anche quei vizi della motivazione che sono così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ma, nella stessa prospettgizione offerta dalla difesa, i vizi ipotizzati si sostanziano esclusivamente in un errata valutazione di dati contabili o di rapporti infrasocietari. E tanto li rende indeducibili in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 11 Il CosigIire estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata il 30 maggio 2023 dall'avv. Benedetto Marzocchi Buratti, nell'interesse della ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, si insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla NT IO Europeo s.r.I., odierna ricorrente, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice Penale Sent. Sez. 5 Num. 33869 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 05/06/2023 per le indagini preliminari il 7 novembre 2022 e avente per oggetto le quote della Studium s.r.I., società interamente partecipata dalla ricorrente. Tali quote, in realtà, erano già state sottoposte a sequestro preventivo, una prima volta, con decreto del 26 febbraio 2021, sul presupposto del ritenuto rapporto di pertinenzialità rispetto al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (contestato al capo 2.A dell'imputazione provvisoria, in relazione al fallimento della Cesd s.r.I.), in ipotesi realizzata attraverso la stipula di un contratto d'affitto d'azienda (intervenuto tra la Cesd e la Studium) avente per oggetto tutte le disponibilità attive della fallita. Il decreto veniva confermato dal Tribunale, ma la relativa ordinanza veniva annullata da questa Corte sul rilievo dell'assenza di una reale motivazione in ordine alla natura distrattiva dello strumento negoziale utilizzato. Dopo la pronuncia di annullamento (e prima che si celebrasse il giudizio di rinvio), il sequestro veniva revocato e il giudice del rinvio, preso atto dell'avvenuta restituzione dei beni, pronunciava ordinanza di non luogo a provvedere per sopravvenuto difetto d'interesse. Il 25 maggio 2022, il Pubblico Ministero chiedeva nuovamente, sempre nell'ambito del medesimo procedimento, il sequestro delle dette quote, sul presupposto, questa volta, del ritenuto rapporto di strurnentalità rispetto ai delitti di bancarotta contestati ai capi 1.A), 1.8) (relativi al fallimento della Scil s.r.I.) 2.A) (relativo al fallimento della Cesd s.r.I.), nonché rispetto ai reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (capo 3) e autoricidaggio di cui al (nuovo) capo 4). La richiesta veniva accolta dal GI e il decreto, per come si è detto, veniva confermato dal Tribunale del riesame, ma in relazione ai capi d'incolpazione provvisoria relativi ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1.A, 1.B, 2.A), nonché al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Veniva, invece, annullato limitatamente alla diversa ipotesi di autoriciclaggio, contestato al punto n. 4. 2. Ricorre per cassazione, quale terza interessata, la NT IO Europeo articolando otto motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza degli articoli 9, 127, 321 e 430 cod. proc. pen., deduce la violazione delle regole sulla competenza e di quelle sull'instaurazione del contraddittorio. Da un canto, infatti, il reato di autoriciclaggio non sarebbe mai stato contestato agli indagati. Cosicché la richiesta di sequestro si sarebbe dovuta indirizzare al giudice per le indagini preliminari e non al giudice dell'udienza preliminare di un processo già iniziato, quindi scelto dal pubblico ministero. 2 Dall'altro, il contratto di affitto attraverso il quale si ipotizza il reimpiego dei proventi illeciti (e con esso la consumazione del reato di autoriciclaggio) sarebbe stato registrato a Perugia e il giudice avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza territoriale. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza degli artt. 125 comma 3, 309 comma 9, 321 e 324 cod. proc. pen., deduce il travisamento del contenuto del decreto di sequestro preventivo impugnato, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato emesso solo in relazione al reato di autoriciclaggio e non anche in relazione ai reati di bancarotta e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come, invece, ritenuto dal Tribunale. E tanto si ricaverebbe inequivocabilmente sia dall'intestazione del provvedimento (che menzionerebbe unicamente tale ultimo reato), sia dallo stesso contenuto motivazionale del provvedimento (nel quale i reati ritenuti dal Tribunale sarebbero stati solo evocati quali presupposti del profitto illecito). 2.3. Il terzo motivo attiene al fumus commissi delicti e deduce l'illegittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale a fronte di una parallela radicale inesistenza nell'ordinanza genetica. Sostiene la difesa che il capo di imputazione avrebbe individuato l'operazione di impiego di capitali illeciti, ostativa all'identificazione della loro origine, nella creazione della società di nuova costituzione, appunto la Studiunn. Il giudice, invece, avrebbe sostenuto che la provvista illecita, nata dalle operazioni ascritte a CO OR e agli altri imputati, fosse confluita non nella società di nuova costituzione, la Studium, ma nella Cesd e poi da questa concessa in affitto alla Studium. Si tratterebbe, quindi, di una motivazione del tutto eccentrica rispetto al fatto da dimostrare, atteso che un conto sarebbe affermare che si sia formata una provvista illecita e che questa sia stata utilizzata per costituire il patrimonio societario, un conto sarebbe, invece, ritenere che tale provvista sia stata distratta attraverso un successivo contratto concluso con la società. Tali lacune sarebbero così radicali che il Tribunale non le avrebbe mai potuto integrare in quanto, integrandole, avrebbe, di fatto, sostituito la sua motivazione a quella originaria, con inevitabile compressione delle ineludibili esigenze difensive. 2.4. Il quarto motivo attiene, invece, al periculum in mora e deduce, in termini parzialmente sovrapponibili al precedente motivo, l'illegittima integrazione motivazionale operata dal Tribunale. Deduce la difesa che le esigenze cautelari sarebbero state indicate, nel decreto di sequestro, nell'unica circostanza rappresentata dal progressivo accumulo del debito fiscale da parte della Studium dopo la c:essione d'azienda; e 3 alla luce di tale circostanza il giudice avrebbe attribuito alla Studium una connotazione di pericolosità funzionale connessa alla reiterazione di non meglio identificate condotte sovrapponibili a quelle oggetto del capo di imputazione. Ebbene, all'evidenza, il mancato versamento dei tributi sarebbe in sé privo di qualsiasi legame logico con la possibile reiterazione criminosa o con il possibile aggravamento delle conseguenze del reato, che sia l'autoriciclaggio o che siano i reati a questo presupposto. Cosicché, anche sotto il profilo del periculum la radicale mancanza di una valida motivazione sarebbe vizio non emendabile dal Tribunale. 2.5. Il quinto motivo deduce violazione del giudicato cautelare in relazione alla preclusione conseguente alla revoca dell'originario sequestro. Sostiene la difesa che la mancata impugnazione di tale provvedimento, considerata l'intima connessione tra quest'ultima e la sentenza di annullamento resa da questa Corte, avrebbe condotto alla formazione di un giudicato cautelare, preclusivo dell'adozione di un nuovo decreto di sequestro, quanto meno nei termini nei quali è stato proposto. Giudicato che, in ipotesi, si sarebbe potuto superare solo attraverso la prospettazione di un elemento di novità che, in concreto, sarebbe prospettabile solo in relazione all'imputazione di cui al capo 4). Un dato, tuttavia che, non solo non sarebbe mai stato contestato agli indagati, ma sarebbe stato addirittura escluso dal Tribunale. E tanto renderebbe la prospettazione fondante la nuova misura del tutto sovrapponibile a quella già definita nel precedente provvedimento. 2.6. Il sesto motivo deduce un ipotizzato abuso del processo da parte del Pubblico Ministero nella parte in cui quest'ultimo, limitandosi a reiterare l'originaria richiesta di sequestro negli stessi termini nei quali era stata formulata la prima, avrebbe abusato della (pur legittima) facoltà di non impugnare il provvedimento di revoca, conseguendo surrettiziamente l'effetto dell'immediato reinserimento dell'amministratore straordinario già nominato e producendo un effetto dilatorio e defatigante nei confronti della controparte, costretta ad iniziare ex novo il medesimo iter procedimentale. 2.7. Il settimo motivo deduce violazione dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen. (per mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti), erronea applicazione della legge penale (in relazione all'art. 216 I. fall.) ed erronea applicazione della legge extrapenale (in relazione agli artt. 2561 e 1615 cod. civ.). Sostiene la difesa che il Tribunale, nonostante non fosse tenuto ad applicare formalmente il principio di diritto dettato da questa Corte con l'originario annullamento, avrebbe comunque dovuto rispondere alle esigenze individuate in 4 quel provvedimento, indicando quale fosse lo specifico pericolo per le ragioni creditorie riconducibile allo strumento negoziale contestato, il contratto di affitto. L'ordinanza impugnata, invece, avrebbe ampiamente motivato in ordine ai capi 1A) e 1B), non considerati, secondo la difesa, quali presupposti fondanti il sequestro e di per sé inidonei a sostenere, sotto qualsiasi profilo, il sequestro delle quote sociali di Studiunn, in quanto relativi a condotte rispetto alle quali la Studium sarebbe rimasta assolutamente estranea. D'altronde, anche la valutazione del merito offerta dal Tribunale sarebbe logicamente incoerente, in quanto fondata su due decisivi errori: la confusione fra utili e ricavi e fra crediti vantati e crediti riscossi. Sotto il primo profilo, nell'affermare che il canone d'affitto pattuito sarebbe sproporzionato per difetto, l'ordinanza impugnata avrebbe assunto come dato di riferimento il ricavo annuo lordo conseguito negli ultimi anni, laddove il criterio di valutazione sarebbe dovuto essere l'utile netto, poiché è la redditività dell'azienda che il potenziale affittuario valuta per determinare la congruità del canone proposto. Quanto all'altro profilo, il Tribunale avrebbe messo a confronto il credito per il quale la Studium si era insinuata al passivo fallimentare per le spese che aveva sostenuto in luogo della concedente e l'importo complessivo dei canoni versati, per trarne la conclusione che la concedente, nei due anni di durata dell'affitto, avrebbe sostenuto costi maggiori dei ricavi. Ma il confronto sarebbe stato effettuato fra termini eterogenei e potrebbe ritenersi corretto solo se i crediti per i quali la Studium si è insinuata al passivo fossero stati fittizi e, all'esito del riparto, integralmente recuperati. Sarebbe, invece, vero il contrario: la Studium avrebbe sostenuto quei costi in luogo della concedente e ne avrebbe ricavato un'inutile insinuazione per un credito chirografario rimasto insoddisfatto. Quindi, non già un indebito vantaggio, ma solo una perdita, relativa, appunto, ai costi (effettivi) sostenuti in luogo della concedente e non recuperati. Ed analoghe considerazioni anche in relazione alla diversa posta relativa al "debito scolastico". Si tratterebbe, in realtà, di otto milioni di euro, già incassati dalla concedente al momento della conclusione del contratto di affitto a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi mai resi, che, invece, la Studium si era obbligata a rendere a chi li aveva pagati. Cosicché le prestazioni sarebbero rimaste a carico dell'affittuaria e il corrispettivo incassato dalla concedente. Per affermare il contrario occorrerebbe dimostrare che tale somma fosse stata riversata alla Studiunn, circostanza, in realtà, neanche ipotizzata nella prospettazione accusatoria. 2.8. L'ottavo motivo deduce violazione degli artt. 309, comma 9, 321 e 322 cod. proc. pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata, esorbitando dalla 5 richiesta del pubblico ministero, avrebbe riferito il sequestro preventivo anche alle esigenze impeditive di cui al comma 1 dell'articolo 321 cod. proc. pen., omettendo ogni motivazione sul punto. Deduce la difesa che la motivazione dell'ordinanza impugnata si affiderebbe a due elementi: il mancato pagamento dei tributi e il conseguente accumulo di nuovo debito fiscale da parte dell'affittuaria. Il primo, che sia vero o no e che sia illecito fiscale o reato, sarebbe condotta interamente e autonomamente ascrivibile ai responsabili della Studium e non avrebbe nulla a che fare con il debito fiscale accumulato dalla concedente. Il secondo nasce da un presupposto logico e giuridico costituito dall'attribuzione a CO OR della qualità di amministratore di fatto della Studium, mai ipotizzata dal Pubblico Ministero e mai posta a base delle misure cautelari reali e delle relative richieste. Presupposto, comunque, desunto da elementi palesemente inconferenti, rappresentati dagli organigrammi di alcune società e dalla trascrizione di una conversazione telefonica del 2019 (nella quale CO OR si limitava a ricevere informazioni sull'andamento delle società stesse) e, in ogni caso, non attualizzato, in quanto riferito ad una situazione imprenditoriale del 2019. In ultimo, illogico sarebbe anche il riferimento alla partecipazione della Studiunn in Istituto Calpurnia, rispetto al quale il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare come tale ultima società, con articolazioni anche estere, avrebbe accumulato un ingente debito tributario e sarebbe stata destinataria di una specifica istanza di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero, senza considerare, però, la sopravvenuta rinuncia della stessa parte pubblica. 3. Il 30 maggio 2023, l'avv. Benedetto Marzocchi Buratti, nell'interesse della ricorrente, ha depositato una nuova memoria, in replica ai rilievi prospettati dalla Procura generale nelle relative conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo un ordine logico, la prima questione da valul:are è la sussistenza di un eventuale preclusione processuale conseguente, in ipotesi, alla definizione delle pregresse fasi processuali che hanno condotto, per come si è detto, alla revoca di un precedente sequestro disposto sulle medesime quote. La deduzione è infondata sotto due distinti profili. In primo luogo, perché il c.d. giudicato cautelare (e la conseguente preclusione processuale che ne deriva) presuppone l'esistenza di una pronuncia definitiva (della Corte di cassazione o del Tribunale) resa all'esito di un 6 procedimento incidentale di impugnazione ed avente per oggetto la valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento. E, pacificamente, nel corso dell'articolato iter processuale attraverso il quale si è poi giunti al provvedimento impugnato, non è mai stata resa una pronuncia, divenuta definitiva (per mancata impugnazione), che abbia interessato il merito probatorio delle fattispecie contestate, tale non potendo ritenersi il provvedimento di revoca dell'originaria misura (non impugnato dal Pubblico Ministero). Questo, infatti, è stato giustificato in ragione della censurata valutazione atomistica delle condotte che ne avevano fondato la misura (disposta solo in relazione al capo A2) e della conseguente necessità di un ampliamento della prospettiva e di una conseguente unitaria valutazione della complessiva operazione economica all'interno della quale inserire quella specifica condotta contestata. Ed è questa la seconda, assorbente, ragione che esclude in radice la formazione del prospettato giudicato, essendo i presupposti applicativi delle due misure radicalmente differenti: nell'un caso limitati ai fatti contestati al capo A2), nell'altro a tutte le condotte distrattive (capi 1 e 2, nelle loro varie articolazioni), al reato tributario e alla nuova ipotesi di autoriciclaggio. 2. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento all'ulteriore censura mossa dalla difesa con il sesto motivo di ricorso, relativo, per come si è detto, ad un ipotizzato abuso del processo commesso dal Pubblico Ministero e alla conseguente inammissibilità della seconda richiesta. L'abuso del processo, secondo uno schema concettuale analogo alla categoria amministrativa dell'eccesso di potere e ai principi ordinamento europeo in tema di abuso del diritto (C.G.U.E., 05 luglio 2007, causa C-321/05), consiste nello sviamento della funzione al cui raggiungimento è deputato uno strumento processuale e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuale vengano esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, OS e altri, Rv. 251496; Sez. 5, n. 20891 del 17/03/2021, Rv. 281311). Ebbene, da un canto, considerato il più ampio riferimento fattuale al quale è stata agganciata la seconda richiesta (non più legata alle sole condotte contestate al capo A2, ma, per come emerge dalla lettura del decreto applicativo, alle plurime vicende economiche che compongono i diversi reati contestati), lo stesso iter procedimentale esclude che si possa ipotizzare una mera reiterazione della richiesta nei medesimi termini nei quali fu originariamente formulata. Dall'altro, non si comprende quale possa essere stato lo specifico interesse del Pubblico Ministero fondante l'ipotizzato abuso e, con 7 esso, lo scopo perseguito, se non quello - legittimo se non doveroso - di non insistere in una prospettazione, censurata dalla Suprema Corte, e non più validamente percorribile. 3. Ad analoghe conclusioni anche in relazione alle censure sollevate con il primo ed il secondo motivo, relative, per come si è detto, allipotizzata violazione delle regole sulla competenza e sull'instaurazione del contraddittorio e al travisamento del contenuto del decreto emesso dal GI. Le questioni afferenti all'ipotizzata violazione del contraddittorio appaiono radicalmente inammissibili, per difetto di interesse, in ragione del sopravvenuto annullamento disposto, per tale capo, dal Tribunale. Quanto alle residue censure, è sufficiente rilevare come, con riferimento alla competenza funzionale, la figura del "giudice che procede" o di "quello competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015, Rv. 264731). Cosicché, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare. Quanto alle ipotizzate violazioni in tema di competenza territoriale, questa va valutata in relazione all'imputazione e non già al luogo di esecuzione del sequestro, come, invece, sembra prospettare il ricorrente. Quanto in ultimo all'ipotizzato travisamento, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, il decreto di sequestro è stato emesso non solo in relazione al reato di autoriciclaggio (autonomamente contestato al capo 4 e poi escluso dal Tribunale), ma anche in relazione a due dei reati fallimentari contestati al capo 1 (riferiti ai fallimenti della società Scil s.r.I.) e al capo 2.A (riferiti al fallimento della Cesd s.r.I.), nonché per il reato tributario di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 3). E tanto emerge inequivocabilmente sia dall'intestazione del provvedimento (che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, menziona, nella formulazione del capo d'imputazione provvisorio, oltre al reato di autoriciclaggio, anche il predetto reato tributario e tutti gli altri reati fallimentari), sia dallo stesso contenuto motivazionale del provvedimento, che esplicitamente dà conto della "dimensione diacronica" dei fatti e, con essa, della necessità di collegare le condotte concretizzate nel reimpiego ai pregressi reati fallimentari e tributari. 8 4. Il terzo e il quarto (intimamente connessi tra loro) attengono, invece, per come si è già detto, alla dedotta illegittimità dell'integrazione motivazionale operata dal Tribunale. Sia sotto il profilo indiziario, che sotto quello più propriamente cautelare, in ragione delle argomentazioni offerte dal GI (ritenute eccentriche rispetto alla prospettazione accusatoria) e dell'assenza di evidenti legami logici tra l'ipotizzato progressivo accumulo del debito fiscale da parte della Studium e la prospettata esigenze di impedire la reiterazione del reato o l'aggravamento delle sue conseguenze. Le censure sono tutte manifestamente infondate. Nel fondare la misura applicata, il GI ha ipotizzato che il contratto di affitto del 6 ottobre 2015 e la stessa costituzione della Studium fosse lo strumento negoziale utilizzato per il reimpiego del compendio aziendale della Cepu, sottratto alle ragioni creditorie delle società fallite attraverso le condotte distrattive contestate nei singoli capi d'imputazione. Una valenza illecita che, nella prospettazione accusatoria, è stata colta alla luce dell'intrinseca provenienza delittuosa del compendio ceduto alla UC (e da ciò la contestazione cristallizzata nel capo 4) e della valutazione sistematica di tutti i passaggi giuridici delineati negli ulteriori capi di imputazione, in considerazione della riconducibilità della società da ultimo utilizzata all'interno del medesimo gruppo imprenditoriale, dell'evidente dato temporale evidenziato (quanto al brevissimo lasso temporale intercorso tra la costituzione della società, avvenuta nell'aprile 2015, e la successiva stipula del contratto di affitto), della medesima "filosofia gestionale" in ipotesi utilizzata nell'amministrazione anche della nuova società rappresentata "dall'integrale inadempimento degli obblighi tributari, a fronte delle notevoli risorse finanziarie conseguite nello svolgimento dell'attività sociale e dal simmetrico sviamento dei capitali dalle finalità proprie della società e dal soddisfacimento delle ragioni creditorie". Ricostruito in questi termini il quadro fattuale, il GI ha così ritenuto che la Studium fosse lo "strumento elettivo per la esecuzione della condotta di reimpiego delle attività patrimoniali direttamente derivate dal complesso programma fraudolento". E, in quanto tale, suscettibile di essere appresa con la misura reale applicata sia in funzione della successiva confisca (secondo il disposto di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen.), sia, alla luce del ritenuto modus operandi, in ragione della strumentalità del soggetto giuridico rispetto ad ipotizzate reiterazioni di condotte criminose e all'aggravamento dei suoi effetti pregiudizievoli. All'evidenza, quindi, l'impianto motivazionale offerto nel provvedimento applicativo della misura cautelare, lungi dal rappresentare una sterile collazione 9 delle evidenze prospettate dall'accusa, offre un sostrato (condivisibile o meno) su cui sviluppare il successivo contraddittorio tra le parti e idoneo a fondare il legittimo esercizio del potere di integrazione e correzione pacificamente riconosciuto al Tribunale in sede di riesame. 5. Il settimo e l'ottavo motivo attengono, in ultimo, alla sussistenza dei presupposti fondanti la misura e alla ritenuta (indebita) estensione del petitum cautelare operata dal Tribunale. Anche queste censure sono inammissibili, sotto differenti profili. Preliminarmente, la questione afferente alla delimitazione della cognizione del Tribunale è non solo inammissibile (in quanto proposta solo questa sede), ma è anche manifestamente infondata, atteso che la misura è stata richiesta, esplicitamente, in ragione della strumentalità delle quote rispetto ai reati contestati. Strumentalità che in sé è stata intesa dal GI quale presupposto fondate la misura ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 321 del codice di procedura penale. Ciò considerato, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti fondanti la misura applicata, appare opportuno premettere che questa Corte, con riferimento alla misura precedentemente disposta, aveva rilevato come "l'esito della cessione dell'azienda in favore di terzi, da parte degli organi della procedura fallimentare, avrebbe imposto di chiarire se tale esito non fosse, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, in linea con uno dei possibili epiloghi della vicenda imprenditoriale quali ragionevolmente ed esplicitamente prefigurati al momento della conclusione del contratto di affitto d'azienda, in vista del programmato ricorso ad una procedura concorsuale e della conseguente esigenza di evitare la dispersione del patrimonio aziendale". Ebbene, sanando (indirettamente) il rilevato vizio motivazionale rilevato, il Tribunale ha dato atto: - della riconducibilità della società (la Studium s.r.I.) alla famiglia OR e della perdurante ingerenza di CO OR nella gestione delle varie società del gruppo;
- di come la stipula del contratto di affitto avesse rappresentato un concreto pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, in ragione della ipotizzata sottrazione dei ricavi derivanti dalla conduzione dell'azienda e del limitato importo del canone, incoerente rispetto al valore dell'azienda e comunque minore rispetto a quanto si sarebbe potuto ricavare nell'ipotesi in cui l'affitto fosse stato stipulato con società estranea al gruppo OR;
- dell'irrilevanza delle contrarie deduzioni difensive e, segnatamente, della valutazione di (apparente) congruità del canone prospettata dal curatore lo (riconducibile ai limitati dati cognitivi di cui questi disponeva) e dell'incoerenza della stima successivamente effettuata (nella quale non erano stati computati tutti i cespiti patrimoniali trasferiti invece alla Studium); - delle ragioni della scelta dello strumento negoziale utilizzato (l'affitto e non la vendita), riconducibile al fatto che altra società del gruppo era fallita da pochi mesi e che il suo curatore fallimentare aveva già evidenziato la natura distrattiva del conferimento di azienda (di cui al capo 1 dell'incolpazione) e la situazione di palese conflitto di interesse sussistente tra le società del gruppo. - della sottostante fraudolenta funzione negoziale sottostante, finalizzata al trasferimento della disponibilità del complesso dei beni societari, in prossimità della dichiarazione di fallimento, ad altro soggetto giuridico, comunque riconducibile agli indagati e coerente con le modalità distrattive ipotizzate all'interno delle più ampia operazione prospettata nella valutazione sistematica di tutti i capi d'imputazione. In questo quadro, da un canto l'ipotizzata estraneità della Studium appare deduzione del tutto eccentrica rispetto alle ampie argomentazioni offerte e alla evidenziata concatenazione delle condotte distrattive cristallizzate nei singoli capi d'incolpazione; dall'altro, le questioni afferenti alla logicità della motivazione offerta dal Tribunale sono inammissibili, in quanto, seppur formulate sotto il profilo della violazione di legge, sollecitano, in concreto, un sindacato sul contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e sulla relativa logicità e coerenza, precluso in questa sede (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). È pur vero che nella violazione di legge devono essere ricomprese anche quei vizi della motivazione che sono così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ma, nella stessa prospettgizione offerta dalla difesa, i vizi ipotizzati si sostanziano esclusivamente in un errata valutazione di dati contabili o di rapporti infrasocietari. E tanto li rende indeducibili in questa sede. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. 11 Il CosigIire estensore Il Presidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 giugno 2023