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Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 26269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26269 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26269 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 1 giugno 2018, la Corte di appello di Messina ha confermato il giudizio di responsabilità di EM RA per i reati di cui agli artt. 479, 483 e 640 cod. pen., in relazione ad una domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del personale scolastico amministrativo. La condannata ha proposto istanza di revisione, fondata sui risultati di una consulenza grafologica di parte che avrebbe evidenziato l'apocrifia della sottoscrizione della domanda, non riconducibile dunque alla RA, il cui documento di identità nemmeno era allegato alla domanda incriminata. La condannata ha fatto riferimento ad un caso analogo, deciso dal Tribunale di Messina, che ha assolto l'imputato ritenendo che la domanda, non accompagnata dalla copia del documento di identità (come nel caso di specie) non fosse qualificabile come autocertificazione. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, con ordinanza resa de plano ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ritenendo che anche in astratto la prova dedotta non fosse idonea a scalfire il giudizio formulato all'esito del giudizio. La Corte di appello ha affermato che, pure nel caso di dimostrazione sicura dell'apocrifia della firma della RA le conclusioni non potrebbero mutare, ed ha anzi osservato come sia plausibile che la condannata abbia fatto firmare ad altri la domanda. Il ragionamento seguito dai giudici di merito, infatti, secondo la Corte di appello calabrese che ha delibato sull'inammissibilità della richiesta di revisione, si fonda sull'utilizzo della domanda e sulla materiale presentazione della RA a seguito della chiamata ottenuta con la domanda di cui si discute, con contestuale sottoscrizione del contratto di lavoro;
essendo invece incontroverso sia l'utilizzo del nome al maschile (Emilio anziché EM) e di un codice fiscale attribuibile ad un uomo, sia la mancata allegazione del documento di identità. 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione la condannata, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge: il delitto di falso ha natura istantanea e, nel caso di cui si discute, sarebbe consistito nella compilazione di un'autocertificazione mendace, sicché la prova dell'apocrifia della sottoscrizione sarebbe decisiva. Del resto, l'art. 489 cod. pen., che sanzionava 2 l'uso dell'atto falso da parte di chi non l'abbia materialmente prodotto, è stato oggetto di depenalizzazione (art. 7 d. Igs. n. 7/2016). 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di inconferenza delle prove nuove proposte: non solo la consulenza tecnica, ma anche la sentenza resa nel diverso procedimento per fatto analogo, conclusosi con sentenza assolutoria. La Corte di appello calabrese avrebbe reso una motivazione illogica non confrontandosi con i dati normativi e con la giurisprudenza che impediscono si possa attribuire natura di autocertificazione ad una dichiarazione priva dell'allegazione, in fotocopia, del documento di identità del dichiarante. I fatti oggetto di giudizio nei confronti della RA sarebbero inconciliabili con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nel diverso giudizio, che costituirebbe prova nuova. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. E' necessario anzitutto rammentare quale sia l'effettivo orizzonte cognitivo del giudice della revisione nella fase della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. in seguito alla scoperta di una nuova prova. In tal senso, secondo l'insegnamento di questa Corte, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale capacità di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009, Pataro, Rv. 245718). Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinetti, Rv. 281422; Sez. 2, n. 11453 del 11/03/2015, Riselli, Rv. 263162; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta Caglio Monneret De Villard, Rv. 255477). 3 2. Ciò premesso, i motivi sono entrambi manifestamente infondati. 2.1. Da un primo punto di vista, non si ravvisano illogicità manifeste nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha confrontato astrattamente l'esito della prova "nuova" rappresentata dalla consulenza tecnica con il materiale raccolto e valutato e, anche ipotizzando un esito della prova nel senso auspicato dalla ricorrente, ha verificato l'assoluta ininfluenza di tale prova rispetto alla tenuta della decisione irrevocabile di condanna, tutt'affatto fondata sulla questione relativa all'autenticità o meno della sottoscrizione della ricorrente in calce alla domanda di cui si discute. 2.2. Nemmeno sussiste la dedotta violazione di legge, che la ricorrente prospetta non già in rapporto alle norme che regolano il procedimento di revisione, ma rispetto alle norme incriminatrici oggetto di interpretazione nel corso del giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile. La ricorrente, in altre parole, deduce impropriamente in questa sede argomenti che avrebbe potuto eventualmente far valere impugnando la sentenza di appello con ricorso per cassazione. 2.3. Quanto alla sentenza di assoluzione pronunciata da altro giudice, in diverso giudizio, nei confronti di diverso soggetto, per fatti asseritamente analoghi, non è possibile nemmeno astrattamente ipotizzare l'inconciliabilità tra detta decisione e quella nei confronti della ricorrente, ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.: infatti, la norma appena citata non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, Di Martino, Rv. 269232). Si deve concludere invece nel senso della non pertinenza della decisione che la ricorrente pretende abbia introdotto il fatto antagonista (cfr. Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821) e la sentenza irrevocabile di cui si discute, contro la quale si tenta, inammissibilmente, di introdurre un giudizio di impugnazione non proposto a suo tempo. A maggior ragione, alla decisione intervenuta nel diverso processo contro diverso soggetto non può attribuirsi natura di "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4225 del 09/12/2008, Mazzanti, Rv. 242950), dal momento che essa è il frutto di una valutazione giuridica operata da un giudice in un diverso caso, e che non sono dedotte, invece, quali "prove nuove" le prove che hanno condotto a tale decisione. 4 / ' 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/05/2023
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26269 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 26/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 1 giugno 2018, la Corte di appello di Messina ha confermato il giudizio di responsabilità di EM RA per i reati di cui agli artt. 479, 483 e 640 cod. pen., in relazione ad una domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti del personale scolastico amministrativo. La condannata ha proposto istanza di revisione, fondata sui risultati di una consulenza grafologica di parte che avrebbe evidenziato l'apocrifia della sottoscrizione della domanda, non riconducibile dunque alla RA, il cui documento di identità nemmeno era allegato alla domanda incriminata. La condannata ha fatto riferimento ad un caso analogo, deciso dal Tribunale di Messina, che ha assolto l'imputato ritenendo che la domanda, non accompagnata dalla copia del documento di identità (come nel caso di specie) non fosse qualificabile come autocertificazione. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, con ordinanza resa de plano ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., ritenendo che anche in astratto la prova dedotta non fosse idonea a scalfire il giudizio formulato all'esito del giudizio. La Corte di appello ha affermato che, pure nel caso di dimostrazione sicura dell'apocrifia della firma della RA le conclusioni non potrebbero mutare, ed ha anzi osservato come sia plausibile che la condannata abbia fatto firmare ad altri la domanda. Il ragionamento seguito dai giudici di merito, infatti, secondo la Corte di appello calabrese che ha delibato sull'inammissibilità della richiesta di revisione, si fonda sull'utilizzo della domanda e sulla materiale presentazione della RA a seguito della chiamata ottenuta con la domanda di cui si discute, con contestuale sottoscrizione del contratto di lavoro;
essendo invece incontroverso sia l'utilizzo del nome al maschile (Emilio anziché EM) e di un codice fiscale attribuibile ad un uomo, sia la mancata allegazione del documento di identità. 2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione la condannata, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge: il delitto di falso ha natura istantanea e, nel caso di cui si discute, sarebbe consistito nella compilazione di un'autocertificazione mendace, sicché la prova dell'apocrifia della sottoscrizione sarebbe decisiva. Del resto, l'art. 489 cod. pen., che sanzionava 2 l'uso dell'atto falso da parte di chi non l'abbia materialmente prodotto, è stato oggetto di depenalizzazione (art. 7 d. Igs. n. 7/2016). 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di inconferenza delle prove nuove proposte: non solo la consulenza tecnica, ma anche la sentenza resa nel diverso procedimento per fatto analogo, conclusosi con sentenza assolutoria. La Corte di appello calabrese avrebbe reso una motivazione illogica non confrontandosi con i dati normativi e con la giurisprudenza che impediscono si possa attribuire natura di autocertificazione ad una dichiarazione priva dell'allegazione, in fotocopia, del documento di identità del dichiarante. I fatti oggetto di giudizio nei confronti della RA sarebbero inconciliabili con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nel diverso giudizio, che costituirebbe prova nuova. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. E' necessario anzitutto rammentare quale sia l'effettivo orizzonte cognitivo del giudice della revisione nella fase della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. in seguito alla scoperta di una nuova prova. In tal senso, secondo l'insegnamento di questa Corte, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale capacità di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito (Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009, Pataro, Rv. 245718). Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinetti, Rv. 281422; Sez. 2, n. 11453 del 11/03/2015, Riselli, Rv. 263162; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta Caglio Monneret De Villard, Rv. 255477). 3 2. Ciò premesso, i motivi sono entrambi manifestamente infondati. 2.1. Da un primo punto di vista, non si ravvisano illogicità manifeste nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha confrontato astrattamente l'esito della prova "nuova" rappresentata dalla consulenza tecnica con il materiale raccolto e valutato e, anche ipotizzando un esito della prova nel senso auspicato dalla ricorrente, ha verificato l'assoluta ininfluenza di tale prova rispetto alla tenuta della decisione irrevocabile di condanna, tutt'affatto fondata sulla questione relativa all'autenticità o meno della sottoscrizione della ricorrente in calce alla domanda di cui si discute. 2.2. Nemmeno sussiste la dedotta violazione di legge, che la ricorrente prospetta non già in rapporto alle norme che regolano il procedimento di revisione, ma rispetto alle norme incriminatrici oggetto di interpretazione nel corso del giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile. La ricorrente, in altre parole, deduce impropriamente in questa sede argomenti che avrebbe potuto eventualmente far valere impugnando la sentenza di appello con ricorso per cassazione. 2.3. Quanto alla sentenza di assoluzione pronunciata da altro giudice, in diverso giudizio, nei confronti di diverso soggetto, per fatti asseritamente analoghi, non è possibile nemmeno astrattamente ipotizzare l'inconciliabilità tra detta decisione e quella nei confronti della ricorrente, ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.: infatti, la norma appena citata non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, Di Martino, Rv. 269232). Si deve concludere invece nel senso della non pertinenza della decisione che la ricorrente pretende abbia introdotto il fatto antagonista (cfr. Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumé, Rv. 271821) e la sentenza irrevocabile di cui si discute, contro la quale si tenta, inammissibilmente, di introdurre un giudizio di impugnazione non proposto a suo tempo. A maggior ragione, alla decisione intervenuta nel diverso processo contro diverso soggetto non può attribuirsi natura di "prova nuova" rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4225 del 09/12/2008, Mazzanti, Rv. 242950), dal momento che essa è il frutto di una valutazione giuridica operata da un giudice in un diverso caso, e che non sono dedotte, invece, quali "prove nuove" le prove che hanno condotto a tale decisione. 4 / ' 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/05/2023