Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 22/04/2026, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07254/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6687 del 2025, proposto da
AN NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio D'Acuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 11819/2023 (R.G. 33201/2023), pubblicata in data 30 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Roma – sezione Lavoro nella persona del Giudice dott. Francesco Rigato, notificata il 09 gennaio 2024 passata in giudicato il 10 febbraio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. ZO SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in suo favore della predetta carta elettronica, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. La sentenza è stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione in data 9 gennaio 2024.
3. Con ricorso notificato il 13 maggio 2025 e depositato il 5 giugno 2025, la stessa parte ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione, limitatamente alla mancata attivazione della carta (con esclusione, dunque, del pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario).
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
5. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, il ricorso è stato spedito in decisione, previo rilievo d’ufficio indicato a verbale ( ex artt. 38 e 73, comma 3, cod. proc. amm.) di una possibile causa di irricevibilità del medesimo.
6. Il Collegio reputa che effettivamente il ricorso sia irricevibile, essendo stato depositato ventitré giorni dopo l’effettuazione della notifica, a fronte dei quindici perentoriamente prescritti dal codice di rito.
7. Al riguardo, va evidenziato che:
- a mente dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso « irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito »;
- l’art. 45, comma 1, primo periodo, cod. proc. amm. dispone che « il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario »;
- l’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., prevede che si trattino in camera di consiglio « i giudizi di ottemperanza »;
- il comma 3, primo periodo, dello stesso art. 87 sancisce che « nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall’art. 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ».
8. Dal combinato disposto della poc’anzi richiamate disposizioni processuali discende che il ricorso in ottemperanza dev’essere depositato nel termine perentorio di quindici giorni dal perfezionamento della notifica e che il mancato rispetto di detto termine comporta l’irricevibilità del ricorso stesso (cfr., ex plurimis e tra le più recenti, T.A.R. Calabria, Sez. II, 30 luglio 2025, n. 1313; T.A.R. Lazio, Sez. I, 30 ottobre 2025, nn. 18938 e 18974; T.A.R. Campania, Sez. V, 5 novembre 2025, nn. 7145 e 7147; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 10 novembre 2025, n. 3195; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 16 febbraio 2026, n. 264; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 20 febbraio 2026, n. 433; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 marzo 2026, n. 207; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2 aprile 2026, n. 153; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 15 aprile 2026, n. 6805).
9. Di fronte alla (oggettivamente riscontrabile) sussistenza della rilevata causa di irricevibilità, non può ipotizzarsi una rimessione in termini per errore scusabile, in quanto « l’art. 37, al pari della previgente disciplina processuale dell’istituto dell’errore scusabile, è una norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti, disciplinato dall’art. 2, comma 1, c.p.a., sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Cons. St., A.P., 2 dicembre 2010, n. 3; id., sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2155; id., sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496). I presupposti per riconoscere l’errore scusabile sono dunque rigidi. È in primo luogo necessario che sussista una situazione connotata da un’obiettiva incertezza, ascrivibile di volta in volta alla difficoltà di interpretare una norma o all’esistenza di contrasti giurisprudenziali, oppure alla particolare complessità della vicenda dedotta nel giudizio o, ancora, al comportamento non lineare dell’Amministrazione (Cons. St., A.P., 2 dicembre 2010, n. 3; sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6939; id., sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; id., sez. V, 2 novembre 2011, n. 5896). Questo presupposto certamente non sussiste con riferimento al computo del termine per il deposito del ricorso nel giudizio in materia di silenzio [così come in quello in materia di ottemperanza] , che è chiaro e di univoca portata » (così, condivisibilmente, Cons. Stato, Sez. III, 20 dicembre 2022, n. 11126).
10. Può tuttavia, da ultimo, evidenziarsi che « la pronuncia in rito con cui si conclude il presente giudizio definisce il giudizio stesso in via solo processuale, senza dare luogo alla formazione della cosa giudicata in senso sostanziale (con il ché va escluso che da essa discenda un divieto di bis in idem). […] Infatti, come osservato da un recente arresto di questo Consiglio (Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301), secondo la giurisprudenza “le pronunce in rito “definiscono il giudizio in via solo processuale, senza formare cosa giudicata in senso sostanziale” (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2018, n. 1149); “mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nello ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (tra le altre, v. da ultimo Cass. n. 15383 del 2014, Cass. n. 7303 del 2012)” [Cass. Civile, sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377].” » (in questi termini Cons. Stato, Sez. VII, 11 dicembre 2023, n. 10642).
11. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività del deposito.
12. La chiusura in rito del giudizio giustifica, eccezionalmente, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
ZO SS, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ZO SS | RA CI |
IL SEGRETARIO