Decreto cautelare 14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 11 marzo 2025
Decreto cautelare 14 maggio 2025
Ordinanza cautelare 17 giugno 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 11/02/2026, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione A.G.A. Guardiamacchine Autorizzati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale 6 febbraio 2025, rep. CN/247/2025 prot. CN/15478/2025 (notificata in data 12 febbraio 2025), con la quale il Municipio IX di Roma Capitale ha disposto la decadenza dell’assegnazione provvisoria ad Associazione A.G.A., Associazione Guardiamacchine Autorizzati, sancita con ordinanza 5 ottobre 2022, rep. CN/1695/2022 prot. CN/116831/2022, avente ad oggetto le aree site in Roma Via Fermo Ognibene e Via Sergio De Vitis, ordinando la cessazione immediata dell’attività di parcheggio ed assegnando cinque giorni per la rimozione delle strutture di parcheggio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\4\2025:
della determinazione dirigenziale 6 febbraio 2025, rep. CN/247/2025 prot. CN/15478/2025 (notificata in data 12 febbraio 2025), già impugnata in via principale, nonché per l’annullamento della proposta di cui alla deliberazione Giunta municipale 10 dicembre 2024, n. 30 prot. CN/167099/2024, relativa all’intendimento di razionalizzazione dei parcheggi della zona, e della “memoria” del Presidente del Municipio IX 28 gennaio 2025, prot. CN/10884/2025, circa l’aspirazione che il parcheggio pubblico nella zona IFO sia gratuito; nonché di tutti gli atti a quello suindicato, comunque connessi e coordinati, anteriore e conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la Associazione ricorrente, che da oltre vent’anni svolge attività di guardiamacchine per il tramite dei propri associati nelle aree adiacenti l’Istituto Ospedaliero di San Raffaele, anche sulla base di un Codice di autoregolamentazione approvato dal Consiglio della XII Circoscrizione nel 1999, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui Roma Capitale ha dichiarato la decadenza dell’assegnazione provvisoria delle aree (previamente concessa con Determinazione Dirigenziale del 5.10.2022) e ordinato lo sgombero immediato delle stesse, in ragione, in estrema sintesi, del mancato pagamento del canone di occupazione.
2. In particolare, in punto di fatto risulta che:
- l’Associazione svolge da tempo “ immemorabile ” la propria attività di custodia dei veicoli in sosta, a mezzo dei propri associati, circostanza ben nota a Roma Capitale che, nel tempo, avrebbe adottato vari “ provvedimenti ” ricognitivi dell’attività e della occupazione dell’area;
- nell’anno 2019, a seguito di accessi della Polizia locale di Roma Capitale finalizzati ad impedire l’attività, in quanto ritenuta abusiva, la ricorrente si è rivolta a questo Tribunale (r.g. 12204/2019), per far accertare la sussistenza del titolo e inibire le condotte repressive della P.A.;
- in data 31.03.2022, in pendenza del giudizio, Roma Capitale ha adottato un’ordinanza di rilascio delle aree (impugnata in quella sede con ricorso accessorio) la cui efficacia è stata giurisdizionalmente sospesa con decreto presidenziale n. 2530/2022 e poi con ordinanza cautelare n. 3188/2022;
- conseguentemente, in data 5.10.2022, vista la decisione cautelare, il Municipio IX Eur di Roma Capitale ha adottato la Determinazione dirigenziale prot.CN/116831/2022, con cui, nelle more del giudizio, ha assegnato provvisoriamente le aree alla odierna ricorrente (trattasi della assegnazione provvisoria ritirata con il provvedimento oggi impugnato);
- nella stessa D.D. del 5.10.2022, peraltro, l’Amministrazione ha quantificato sia il canone patrimoniale annuale per la occupazione di suolo pubblico, sia l’aggio annuale per l’attività commerciale di guadiamacchine svolta da A.G.A.;
- all’esito del giudizio, con sentenza n. 3316 del 27.02.2023 il Tribunale ha poi respinto il ricorso;
- con ordinanza n. 1421/2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare nel senso di confermare, nelle more del giudizio di appello presentato dalla Associazione appellante, odierna ricorrente, gli effetti della assegnazione provvisoria delle aree risalente alla Determina del 5.10.2022;
- con sentenza n. 600 del 18.01.2024 il Consiglio di Stato ha però infine respinto l’appello, accertando che “(…) l’occupazione delle aree si è protratta per tolleranza da parte dell’amministrazione e non invece in relazione alla sussistenza di un valido titolo di occupazione delle aree. (…)”;
- nella stessa sentenza n. 600/2024, tuttavia, il Consiglio di Stato ha fatto salvi (limitatamente nel tempo) gli effetti della Determinazione Dirigenziale di assegnazione temporanea di aree del 5.10.2022, in particolare così statuendo “ Anche in considerazione del lungo tempo nel corso del quale parte appellante ha gestito i parcheggi, senza particolari obiezioni da parte dell’amministrazione, svolgendo un servizio di interesse pubblico, il collegio ritiene comunque necessaria la salvezza degli effetti della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Concessioni occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria a parte appellante dell’occupazione suolo pubblico per le aree site in Roma via Fermo Ognibene snc e via Sergio de Vitis. Tale regime provvisorio, già posto in essere da Roma Capitale, è idoneo infatti a tutelare gli interessi pubblici connessi all’uso delle aree, in quanto gli effetti di tale concessione provvisoria cesseranno, salve sopravvenute e nuove esigenze di interesse pubblico, a partire dal momento in cui Roma Capitale, alternativamente: - procederà al nuovo affidamento della gestione dei parcheggi con procedura ad evidenza pubblica, - procederà a destinare le aree in relazione a qualsiasi specifico e comprovato uso pubblico, così come previsto nel punto 14 della determinazione dirigenziale sopra richiamata. D’altro canto la sopra richiamata determinazione dirigenziale tutela in modo adeguato oltre che gli interessi pubblici anche l’affidamento di parte appellante nella salvezza della gestione provvisoria dei parcheggi. L’appello deve pertanto essere respinto, ferma restando la perdurante efficacia della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Concessioni occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, nei sensi e nei termini sopra precisati e con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’amministrazione potrà adottare per ragioni di sopravvenuto interesse pubblico correlate alla migliore utilizzazione dell’area interessata. ”;
- in data 29.01.2024 Roma Capitale, richiamata la predetta sentenza del Consiglio di Stato, ha adottato una nuova Determinazione ordinando lo sgombero delle aree;
- con sentenza breve n. 3450 del 21.02.2024 questo Tribunale ha annullato tale nuova Determinazione, richiamando il dictum del Consiglio di Stato, nei sensi che seguono “ La sentenza n. 600 del 2024 del Consiglio di Stato ha ricostruito il susseguirsi degli atti emessi da Roma Capitale ed aventi per oggetto le aree in questione, ha constatato che l’associazione non ha un idoneo titolo abilitativo al suo utilizzo e, nella parte finale della sua motivazione ha respinto l’appello, “ferma restando la perdurante efficacia della determinazione dirigenziale dell’Ufficio Concessioni occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, nei sensi e nei termini sopra precisati e con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’amministrazione potrà adottare per ragioni di sopravvenuto interesse pubblico correlate alla migliore utilizzazione dell’area interessata”. Questa statuizione conformativa del Consiglio di Stato, che non è stata contestata in alcuna sede, ha imposto a Roma Capitale una specifica regola procedimentale, quella di individuare previamente quale utilizzo le aree debbano avere, prima di recuperarne la disponibilità. L’Amministrazione deve dunque decidere quale utilizzo debbano avere le aree e conseguentemente (sia pure con uno stesso atto) disporre la loro restituzione in favore di Roma Capitale. L’atto impugnato non si è uniformato alla statuizione del Consiglio di Stato, poiché ha sic et simpliciter ordinato la restituzione delle aree, in assenza della necessaria programmazione dell’azione amministrativa. ”;
- nelle more dei giudizi di cui si è detto, Roma Capitale ha inoltre chiesto alla ricorrente il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (oltre all’aggio del parcheggio), a partire dall’anno 2020;
- da tali richieste è scaturito un contezioso dinanzi al Tribunale Civile di Roma (r.g. nn. 38332/2023 e 17925/2024), la cui udienza finale (all’epoca della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio) era fissata al 18.02.2025;
- in data 6.02.2025 (dunque nelle more di questi ulteriori giudizi in sede civile, prima che il G.O. si pronunciasse sulla debenza del canone di occupazione) Roma Capitale ha adottato la Determinazione dirigenziale qui impugnata, con cui ha disposto la decadenza dalla assegnazione provvisoria dell’attività (di cui alla D.D. del 5.10.2022), assegnando il termine di 5 giorni per la rimozione delle strutture;
- la motivazione di tale nuova Determinazione, si fonda, in applicazione dell’art. 17 ( Decadenza ed estinzione ) del Regolamento del canone patrimoniale per l’Occupazione di Suolo Pubblico, sulla morosità maturata dalla ricorrente, che secondo la P.A., in sostanza, non può considerarsi irrilevante neanche alla luce delle statuizioni del Consiglio di Stato (che, come si è detto, ha consentito la permanenza della ricorrente in loco ): Roma Capitale ha invero spiegato che – ferma la abusività, come accertata dal G.A., della occupazione antecedente alla D.D. del 5.10.2022, per la quale peraltro non è stata versata alcuna somma a titolo di indennità (che è stata quindi richiesta) – con tale D.D., cui lo stesso Giudice di Appello ha fatto riferimento, è stata temporaneamente regolarizzata la posizione amministrativa di A.G.A sulle aree in questione, stabilendo però, al contempo, i dovuti canone e aggio annuali a partire dal 2022, che, tuttavia, l’Associazione non ha interamente versato, essendosi limitata a pagare soltanto l’aggio; di conseguenza, l’Amministrazione ha rappresentato che “ se la disponibilità e l’assegnazione delle ad A.G.A. è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato motivo di tutela dell’interesse pubblico, questo non può prescindere dal mancato introito per il Municipio delle somme accertate a carico di A.G.A. sia per l’occupazione abusiva di suolo pubblico avvenuta negli anni 2020 e 2021 che per il canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, per il quale l’esenzione di cui all’art. 29 lettera hh) della D.A.C. 21/2021 [invocata dalla ricorrente] , introdotta con D.A.C. n. 62 del 2/08/2022, non ha ragione di applicazione nel caso in questione trattandosi di occupazione assegnata a seguito di intervento giurisdizionale e non a seguito di gara ad evidenza pubblica (…) ” ;
- nella medesima Determinazione Roma Capitale ha ricordato che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 30/2024 “ è stata adottata la proposta di razionalizzazione e reperimento parcheggi pubblici nelle aree circostanti la struttura ospedaliera IRCCS IFO ”, vale a dire le aree di interesse ricorrente, e che “ in data 3.02.2025 il progetto del parcheggio IFO è stato presentato pubblicamente, alla presenza del Sindaco AL e del Presidente della Regione Lazio Rocca, anche in relazione alla copertura finanziaria nel Titolo II del Bilancio 2025 pari alla somma di 1 milione di Euro ”;
- inoltre, Roma Capitale con il medesimo provvedimento ha reso noto che con Memoria n. 2 del 28.01.2025 la Giunta Municipale ha espresso la volontà che il parcheggio pubblico della struttura ospedaliera IFO sia gratuito.
3. Avverso tale nuova determinazione, in questa sede, la ricorrente ha lamentato:
“ Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 18.01.2024, n. 600. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Motivazione illogica e contraddittoria ”, in quanto la P.A. ha adottato il nuovo provvedimento prima di espletare un’apposita gara per la concessione delle aree ovvero di adottare un eventuale provvedimento di diversa assegnazione dell’area, come invece sarebbe stato deciso dal Consiglio di Stato; peraltro, non potrebbe rilevare nella fattispecie il mancato pagamento della indennità di occupazione per gli anni 2020 e 2021 da parte della ricorrente (fermo restando che l’accertamento sulla debenza di un canone è peraltro sub iudice ), in quanto antecedente alla Determinazione Dirigenziale i cui effetti sono stati fatti salvi dal Consiglio di Stato.
La ricorrente ha poi diffusamente contestato il richiamo alle mere proposte sull’uso del bene adottate dalla Giunta Municipale e ribadito l’assenza della morosità fondante la decadenza dalla assegnazione temporanea, per i motivi già illustrati dinanzi al G.O., nonché in sede procedimentale amministrativa.
4. Con decreto presidenziale n. 1009/2025 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica, stante l’imminenza del disposto sgombero.
5. Successivamente Roma Capitale si è costituita in giudizio in resistenza e, ribadendo le motivazioni sottese al provvedimento impugnato, con specifico riguardo al contenuto del provvedimento di assegnazione provvisoria del 5.10.2022 (non contestato e divenuto inoppugnabile), che già prevedeva il pagamento del canone di occupazione e dell’aggio, ha altresì dato atto della volontà di Roma Capitale di gestire le aree di parcheggio, nonché del medio tempore intervenuto rigetto in sede civile delle contestazioni formulate dalla ricorrente avverso le richieste di pagamento, depositando le relative sentenze (datate 20.02.2025).
5. Con ordinanza n. 15171 dell’11.03.2025 il Tribunale ha deciso che “– allo stato – la domanda cautelare non può essere accolta, tenuto conto del tenore del provvedimento del 5.10.2022, delle sentenze del Tribunale Civile depositate da Roma Capitale, nonché dell’impegno assunto come in atti dalla P.A. per la gestione del servizio di pubblico interesse ”.
In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha previsto la sollecita discussione nel merito del ricorso, trasmettendo la relativa ordinanza n. 1259/2025 al Tribunale.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11.04.2025, la ricorrente – preso atto delle difese di Roma Capitale – ha poi ulteriormente puntualizzato i motivi di doglianza già illustrati per la ritenuta violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 600/2024, ribadendo i motivi per cui non sussisterebbe l’obbligo di versamento del canone per occupazione di suolo pubblico.
Nell’occasione la ricorrente ha altresì escluso la rilevanza, a fini motivazionali, degli atti della Giunta Municipale, come sopra richiamati nel provvedimento impugnato, riguardanti la futura destinazione dell’area di interesse dell’Associazione, che non costituirebbero il presupposto del provvedimento impugnato.
In ogni caso, la ricorrente ha anche contestato la legittimità di tali atti, che sarebbero affetti da eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, illogicità manifesta (in quanto, in sostanza, integranti un “ espediente per cercare di cacciare via A. G.A. ”), nonché contraddittori rispetto alla richiesta di canone rivolta alla Associazione (avendo previsto la futura gratuità dei parcheggi).
7. In data 14.05.2025 la ricorrente ha poi notificato e depositato istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a., lamentando che (nonostante la prossimità della discussione nel merito del ricorso fissata dal Tribunale, come da ordinanza del Consiglio di Stato), Roma Capitale, in data 13.05.2025, per il tramite della Polizia locale, con accesso in loco ha comunque disposto l’immediato arresto di ogni attività.
8. Con decreto presidenziale n. 2620 del 15.05.2025 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica ritenendo sussistente il periculum in mora ; con successiva ordinanza n. 3314 del 17.06.2025 il Collegio ha poi dichiarato inammissibile l’istanza cautelare, rilevando “ che il Consiglio di Stato non ha sospeso l’atto impugnato; che questo Tribunale si è già pronunciato sulla carenza di fumus boni iuris, fermo restando il necessario approfondimento proprio della fase del merito; che il ricorso per motivi aggiunti non introduce nuovi profili in causa, ma si limita ad esporre con maggiore dettaglio le censure già vagliate e respinte dal Tribunale; che le attività esecutive di cui al verbale del 13.05.2025, che fondano l’istanza oggi in trattazione, sono meramente consequenziali alla determinazione impugnata, come detto non sospesa neanche in sede di appello cautelare; che, peraltro, il danno denunciato è risarcibile, sicché, mancherebbe periculum in mora; (…)”.
La decisione è stata confermata con ordinanza del Consiglio di Stato n. 2604 del 16.07.2025, con ampiezza di argomentazioni.
9. Infine, previo scambio di difese, la causa è stata introitata in decisione alla pubblica udienza del 21.10.2025.
10. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, ritenendo il Collegio di non poter condividere le censure prospettate, che sottendono una lettura obiettivamente riduttiva dei provvedimenti intervenuti, a fronte di un’azione amministrativa che si mostra, in realtà, lineare e adeguatamente motivata.
A riguardo innanzitutto va chiarito – come d’altro canto ricordato dalla ricorrente nelle proprie memorie di replica – che in questa sede non si discute della debenza o meno del canone per la occupazione di suolo pubblico da parte di A.G.A., trattandosi di questione di cui ormai si discute dinanzi al Giudice giurisdizionalmente competente (in Corte di Appello, avendo il Tribunale civile, come sopra illustrato, respinto le contestazioni sul punto proposte dalla odierna ricorrente).
Purtuttavia, anche se il profilo strettamente patrimoniale esula dalla presente fattispecie, non può convincere la tesi per cui la (rilevante) morosità maturata nel tempo dalla ricorrente dovrebbe essere considerata del tutto irrilevante dal punto di vista amministrativo, perché, in estrema sintesi, il Consiglio di Stato non avrebbe dato rilievo alle questioni patrimoniali nel pronunciarsi e fare salvi gli effetti della D.D. del 5.10.2022.
In realtà, il Collegio ritiene che la detta morosità legittimamente fondi il presupposto della decadenza qui contestata, anche alla luce del dictum del Giudice di appello (né, comunque, è possibile riproporre in questa sede, attribuendo ad esse una diversa valenza, viziante il provvedimento di decadenza per carenza dei presupposti, le questioni interpretative sulla eventuale debenza del canone che il Giudice Amministrativo ha definitivamente demandato al Giudice ordinario; cfr. sentenza del Tribunale n. 3316/2023, ordinanza n. 1421/2023 del Consiglio di Stato, nonché punti 2, in fondo, e 3.1. della sentenza del Giudice di appello n. 600/2024).
Infatti:
- il provvedimento di assegnazione provvisoria del 5.10.2022 prevede il pagamento del canone per la occupazione di suolo pubblico, oltre che dell’aggio; sebbene, come più volte ricordato, la questione sia sub iudice , è innegabile che l’azione amministrativa che è culminata nell’adozione di tale provvedimento di assegnazione temporanea si è esternata in una specifica composizione di interessi, che, per quanto qui interessa, si sostanzia anche nella previsione del pagamento di un canone da parte del privato a fronte della disponibilità dell’area, con la conseguenza che tale assegnazione temporanea soggiace ad una determinata disciplina regolamentare, nella quale la decadenza oggi contestata costituisce uno dei possibili sviluppi del rapporto;
- nello specifico, l’art. 17 del pertinente Regolamento, richiamato nel provvedimento oggi gravato, stabilisce che “ Sono cause di decadenza dalla concessione: (…) d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio ”;
- nella sentenza n. 600/2024 il Consiglio di Stato ha chiaramente indicato che il “ regime provvisorio, già posto in essere da Roma Capitale, è idoneo (…) a tutelare gli interessi pubblici connessi all’uso delle aree , così contemplando il regime provvisorio delineato nella D.D. del 2022 nella sua interezza sotto il profilo pubblicistico, vale a dire anche sotto il profilo della riscossione di un quantum per l’uso dell’area da parte dell’Associazione (ciò che, d’altro canto, naturalmente pertiene a tale regime, come giustamente evidenziato da Roma Capitale nella D.D. qui gravata: “ se la disponibilità e l’assegnazione delle ad A.G.A. è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato motivo di tutela dell’interesse pubblico, questo non può prescindere dal mancato introito per il Municipio delle somme accertate a carico di A.G.A. (…)”).
A ciò si aggiunga che, nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha dato altresì conto delle azioni intraprese a livello municipale per la nuova gestione dell’area.
A riguardo, la tesi per cui tali azioni non integrerebbero il presupposto della decadenza (con la conseguenza, in sostanza, che quest’ultima si porrebbe in contrasto con il dictum del Consiglio di Stato) non persuade, perché sottende una lettura parcellizzata di una motivazione invece complessa, in cui l’Amministrazione, da un lato, ha dato conto della patologia del rapporto provvisorio a causa del rilevante mancato introito (che già, ex se , per quanto finora detto, legittima il ritiro della assegnazione), mentre, dall’altro lato, ha indicato il proprio programma nella gestione dell’area, che, seppure non ancora compiutamente realizzato, assume rilievo e concretezza nella fattispecie, secondo il dictum del Consiglio di Stato.
D’altro canto – proprio alla luce della documentazione versata in atti da Roma Capitale – lo stesso Giudice di Appello ha già rilevato che “ le operazioni di sgombero delle aree di parcheggio si sono nelle more concluse con la ripresa in possesso delle medesime aree da parte dell’Amministrazione comunale, la quale nell’ambito delle valutazioni ad essa riservate, basate sul ponderato apprezzamento degli interessi coinvolti, ha manifestato in atti l’intenzione di assicurare la libera e gratuita fruizione del parcheggio da parte della collettività ” (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato n. 2604/2025).
In questa stessa ottica, dunque, non persuadono neanche – impingendo, peraltro nel merito amministrativo – le argomentazioni per cui le scelte amministrative come sopra compiute sarebbero contraddittorie e solo espressione della volontà di allontanare la ricorrente: in verità, infatti, risulta in atti che la P.A. ha portato avanti il programma già delineato, realizzando parcheggi gratuiti, la cui utilità per la collettività appare indubitabile, trattandosi peraltro di spazi connessi ad un Istituto di cura.
11. In conclusione, per tutto quanto detto il gravame è infondato e deve essere respinto. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la Associazione ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000 (tremila,00) oltre oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO