Articolo 21 della Legge 29 dicembre 1990, n. 408
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1991
Art. 21. 1. All' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , alla lettera g-bis) introdotta dall' articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69 , convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1991