Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 marzo 1998 |
Commentari • 87
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1. Premessa: Le linee generali dell'intervento Il presente decreto legislativo dà attuazione alla delega conferita dall'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che — in collegamento, da un lato, all'ampio intervento di depenalizzazione dei reati minori previsto dalla legge stessa e, dall'altro, alla vasta opera di riforma che ha recentemente interessato la materia fiscale — demanda al Governo di emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Alla base della delega legislativa sta l'esigenza, profondamente avvertita, di superamento della …
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Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché una fusione inversa realizzata dalla tua società è stata ritenuta elusiva? In questi casi, l'Ufficio presume che l'operazione non sia stata effettuata per reali ragioni economiche o organizzative, ma soltanto per ottenere indebiti vantaggi fiscali. La conseguenza è la riqualificazione dell'operazione come elusiva o abusiva, con recupero delle imposte, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: vi sono difese per dimostrare la validità economica della fusione inversa. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta una fusione inversa – Se l'operazione è priva di reali motivazioni …
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Giurisprudenza • 320
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- 2. Trib. Pescara, sentenza 16/09/2025, n. 936Provvedimento: N. 2917/2022 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2917/2022 Oggi 16 settembre 2025 alle ore 11,50 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio è presente l'Avv. DO ST, quale procuratore e difensore di sé medesimo, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, alle "Note difensive" depositate e da ultimo quelle del 20.05.2025, nonché alla documentazione prodotta, alla "Istanza declaratoria tempestività deposito telematico 21.05.2025 e avvenuta sua correzione" insistendo per il suo accoglimento, ed alle conclusioni più volte precisate nella memoria integrativa e negli atti difensivi. 1) L'Avv. ribadisce, con la fondatezza della domanda …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a resonsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate,le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all' articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , prorogato dall' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalita' previste nell'articolo 8.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 2425 del codice civile :
"Art. 2425 (Criteri di valutazione). - Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:
1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;
2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;
3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione;
4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;
5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;
6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;
7) l'eventuale differenza in piu' tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione puo' essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformita' dei piani di ammortamento.
Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.
Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea".
- Si trascrive il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa".
- Si trascrive il testo dell' art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 :
"Art. 34. - Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 . La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.
Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della societa' esistente o il capitale della societa' da costituire e' superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalita' di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o societa' apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalita' dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o societa' interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o societa' stessa per il periodo di imposta in cui e' avvenuto il conferimento.
Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate dall' art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , il cui testo si trascrive di seguito.
Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell' art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell' art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni". - Art. 2. 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio e rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , la rivalutazione puo' essere eseguita anche nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione puo' riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purche' i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effetivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Nota all' art. 2:
- La legge 30 luglio 1990, n. 218 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico". - Art. 3. 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presenazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello ((nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita)) , ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che fomano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della societa' conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della societa' conferitaria.