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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2833/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15215/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo San Giacom 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249045343976000 TARI 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1103/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti del Comune di Napoli e della Agenzia delle Entrate riscossione avverso la intimazione di pagamento 09720249045343976000 notificate al 6 maggio 2025 nonché avverso la cartella esattoriale in essa contenuta, 09720120306762253000 per l'importo di euro 897,75 relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 200.
Si costituiscono gli enti contrastando la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come eccepito dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorso è inammissibile per tardività in quanto l'intimazione è stata notificata il 29/11/2024 e il ricorso è stato proposto oltre i sessanta giorni da tale data.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge. liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15215/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo San Giacom 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 09720249045343976000 TARI 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1103/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Accoglimento delle richieste di cui ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre nei confronti del Comune di Napoli e della Agenzia delle Entrate riscossione avverso la intimazione di pagamento 09720249045343976000 notificate al 6 maggio 2025 nonché avverso la cartella esattoriale in essa contenuta, 09720120306762253000 per l'importo di euro 897,75 relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 200.
Si costituiscono gli enti contrastando la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come eccepito dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorso è inammissibile per tardività in quanto l'intimazione è stata notificata il 29/11/2024 e il ricorso è stato proposto oltre i sessanta giorni da tale data.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge. liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge.