Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 63 2/0 1 IN OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 221/98 Dott. Massimo GENGHINI Rel. Consigliere Cron. 3381 MERCURIO Dott. Ettore Consigliere Rep. Dott. LE DE RENZIS Consigliere Ud.20/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Dott. Giovanni Consigliere AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta 679 SEN TENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 125 FEB, 2001 INPS IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, LIRE 3000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI CG408284 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2
contro
Rilasciata copia legate RU DR, elettivamente domiciliato in ROMA Sig CONCETT.... per diritti L. PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio 2 CANCELLIERE 2000 dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e 4328 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 570/97 del Tribunale di PESARO, depositata il 19/08/97, R.G.N. 1665/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbito il secondo motivo. Ener -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pesaro, con sentenza depositata il 19 agosto 1997, ha respinto l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la impugnata sentenza pretorile che, accogliendo la domanda avanzata da LE LI, aveva dichiarato che quest'ultimo si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed aveva pertanto condannato detto Istituto a corrispondere al predetto, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Il giudice d'appello - facendo riferimento ai motivi di gravame con i quali l'Istituto appellante aveva, tra l'altro, rilevato che il consulente tecnico d'ufficio di primo grado si era limitato ad l'accertato stato di invaliditàaffermare che superava la misura dei due terzi, ed aveva pure lamentato che il pretore aveva negato rilevanza all'attualità di lavoro dell'assicurato e comunque stabilito una errata decorrenza del diritto alla prestazione, stante la più recente insorgenza delle ha Emer patologie eventualmente comportanti inabilità - confermato la decisione pretorile in base alle 3 seguenti ragioni. На affermato (dichiarando di dissentire dal consulente d'ufficio, nominato in appello in sede di rinnovo) che era stata riscontrata a carico del LI una cardiopatia da pregresso infarto, della mano sinistra nonché l'amputazione (conseguente ad infortunio sul lavoro), un'ernia inguinale ed una spondiloartrosi;
ha osservato che tale quadro patologico rendeva evidente come il predetto il quale aveva attitudini a lavori prettamente manuali in quanto operaio in una fabbrica di materassi - non fosse assolutamente in grado di svolgere una attività lavorativa a lui confacente%;B ed ha affermato la decorrenza di tale incapacità, come indicato dal primo giudice, sul rilievo che le patologie di maggior incidenza, quali la amputazione della mano e l'infarto cardiaco accompagnato dai gravi esiti evidenziati da accertamenti specialistici del 1989, si erano verificati anteriormente al detto momento di decorrenza. Il Tribunale ha altresì ricordato che la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi e la cancellazione dagli elenchi ed albi di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, non Eme costituivano un requisito del diritto alla pensione ma soltanto una condizione di erogabilità della stessa in relazione ad un diritto già sorto. L'I.N.P.S. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. L'assicurato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 ed erronea ed insufficiente motivazione, lamenta che il Tribunale, discostandosi dal parere del consulente tecnico nominato d'ufficio in secondo grado, abbia ravvisato nella specie una situazione di inabilità - ritenendo tra l'altro che tale stato non può essere ristretto all'ipotesi della totale quando la pensione di inettitudine lavorativa - inabilità presuppone invece che l'interessato si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere ogni attività di lavoro proficuo, che non presenti una totale divaricazione rispetto al lavoro precedente. Censura la motivazione svolta dal giudice d'appello perché non indica né spiega Eme le ragioni del dissenso con la valutazione del 5 consulente tecnico, limitandosi ad affermare essere "evidente" la asserita situazione di incapacità assoluta al lavoro, senza considerare la perdurante attualità di lavoro dell'assicurato costituente elemento rivelatore di una capacità di lavoro il mantenuta e neppure ✓ lontano momento di insorgenza dell'infarto (risalente al 1988). Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione sotto altro profilo del medesimo art. 2 (legge n. 222/1984) nonché omesso esame di punto decisivo, censura 1'impugnata sentenza perché avrebbe comunque dovuto dichiarare la non erogabilità della pensione per il periodo di persistenza del rapporto di lavoro intercorrente con l'assicurato. Il primo motivo è fondato, dovendo ritenersi sussistenti i denunziati vizi di carenza e insufficienza di motivazione. Il giudice d'appello non ha infatti adeguatamente e sufficientemente motivato il suo dissenso dalla valutazione del consulente d'ufficio nominato in secondo grado, il quale pure aveva espressamente escluso che le infermità diagnosticate determinassero per l'assicurato riconosciuto dall'INPS invalido, e quindi avente 6 diritto all'assegno ordinario di invalidità, ma non inabile in maniera assoluta per poter fruire di pensione di inabilità una assoluta e permanente qualsiasi attività impossibilità di svolgere accertando una riduzione della sua lavorativa, capacità lavorativa generica nella misura dell'85 per cento. Il detto consulente aveva infatti riscontrato, svolgendo al riguardo puntuali e precisi rilievi in punto di fatto (come è dato evincere dalla relazione tecnica direttamente esaminabile da questa Corte perché richiamata nella decisione del Tribunale, pur dissenziente dal parere dell'ausiliare), che, tra l'altro, la cardiopatia da pregresso infarto era in fase di compenso, di lieve entità ed a lenta evoluzione, accompagnata da valori pressori accettabili, senza segni di scompenso ed in assenza di aritmia;
che l'assicurato era in grado di svolgere attività lavorativa di tipo sedentario e comunque tale da non comportare impegno muscolare incompatibile con detta condizione cardiaca;
che la mutilazione della mano sinistra consentiva attività compatibili con l'uso della sola mano destra;
che la alterazione artrosica era di modesta entità Eme 7 invalidante;
e che, infine, come risultante dalla anamnesi lavorativa, egli era in attualità di lavoro essendo occupato presso l'impresa "Lanaflex". A fronte di tale risultanze, nessuna congrua e idonea motivazione il Tribunale ha enunciato per escludere che l'attività lavorativa in atto svolta dal LI fosse compatibile con le accertate infermità e menomazioni, ed apodittica appare dunque l'affermazione dello stesso giudice che il predetto non era in grado di svolgere una attività lavorativa a lui confacente e si trovasse quindi in una situazione di "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (ex art. 2 primo comma legge 12 giugno 1984 n. 222). Il ricorso deve essere dunque accolto per le assorbite le ragioni ora esposte, restando ulteriori censure. L'impugnata sentenza va dunque cassata, e la causa rinviata ad altro giudice, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame svolgendo, a sostegno della decisione adottata, del presente giudizio di legittimità (ex art. 385 Emr. adeguata motivazione e provvederà pure sulle spese 8 ult. co. c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 20 ottobre 2000. II Presidente: Лич ішорецкий Ettore Mercurio. Shillo II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria. -5 FEB. 2001 Oggi, CASSA A IL COLLABORATORE I R DI CANCELLERIA P A D U S , S 800 O A 0 3 L T " 1 3 , L . 5 O A T S B . R E I P N A D ' S L I 3 A L N 7 T E - S G D 8 O O - I P 1 S A 1 M N D I E E S E A , I G D O A R G E T E T O S L I N T E G T I E S A E R R L I L D E O D 0