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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22046 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SP AN ER, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Pietro Fusca, di fiducia avverso la sentenza n. 827/21 in data 03/12/2021 della Corte di appello di Brescia, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva in data 04/04/23 con la quale il ricorrente ha confermato le precedenti conclusioni;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22046 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/04/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro Cirnnnino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 03/12/2021„ la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brescia in data 16/11/2020, appellata dal Procuratore generale, dichiarava AN ER SP responsabile oltre che del delitto di cui al capo B (art. 494 cod. pen.), anche del delitto di cui al capo A (art. 640 cod. pen.) in relazione al quale in primo grado l'imputato era stato prosciolto per remissione della querela e, previo riconoscimento della contestata aggravante della minorata difesa (esclusa in primo grado) e del vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, giorni dieci di reclusione ed euro 350 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AN ER SP, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 603, comma 3-bis e 605 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; mancata rinnovazione della prova dichiarativa con riguardo al capo A). Si censura la sentenza impugnata che ha omesso di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, fondandosi l'accertamento della circostanza contestata proprio sulle dichiarazioni della persona offesa, MA Coffetti. In primo grado, quest'ultima, pur avendo rimesso la querela, aveva ridimensionato il fatto storico contestato, al punto da condurre il decidente ad escludere la sussistenza dell'aggravante, ritenendo che, nonostante la distanza rispetto all'altro contraente, non vi fosse una vera e propria posizione di vantaggio, non avendo inciso sulle possibilità di reazione della persona offesa, le quali sono risultati corrispondenti, per quanto riferito dalla stessa persona offesa, a quelle di una qualsiasi tipologia di vendita a distanza. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, comma 2, n.
2-bis cod. proc. pen. e 61 n. 5 cod. peri, con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; declaratoria di non doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità in relazione al capo A); motivazione carente, 2 4() contraddittoria e priva di efficacia dimostrativa in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Richiamando interamente il gravame del pubblico ministero, in sostanza la Corte territoriale ha confermato l'orientamento in base al quale sussiste l'aggravante ogniqualvolta sia stata accertata una posizione di vantaggio per la realizzazione della condotta fraudolenta. Ha trascurato, tuttavia, di rilevare gli insegnamenti della medesima giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante della minorata difesa non ricorre quando l'impiego di internet non abbia significativamente inciso sulle capacità di reazione della persona offesa, corrispondenti in tutto e per tutto a quelle riscontrabili in ogni tipologia di vendita a distanza, se non addirittura maggiori rispetto a quelle tipiche delle vendite in presenza senza consegna immediata del bene. Terzo motivo: mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Non vi è stata alcuna risposta sulla richiesta, avanzata in sede di discussione, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusa in primo grado in relazione al capo B) sulla base dell'entità del danno cagionato alla persona offesa e per l'accertata commissione da parte dell'imputato di almeno tre delitti contro la fede pubblica), non escludibile in presenza di reato continuato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ritiene il Collegio che nella presente ipotesi non trovi applicazione l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento». Tale disposizione, nel disporre che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito i principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite, che, muovendo dall'obbligo di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), hanno riconosciuto rilievo centrale al canone dell'al di là di ogni 3 ragionevole dubbio" introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Invero, la nuova previsione normativa non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione Rv. 239795). Sul piano applicativo, ciò implica non solo che il giudice di appello ha l'obbligo, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato ma anche, in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova, il dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale oggi previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). Si è anche precisato che di tali principi il giudice di appello deve fare applicazione pur quando si tratti di giudizio che riguarda l'impugnazione della parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche. Anche in tal caso, infatti, si pone la necessità di osservare la regula iuris espressa dall'art. 533 cod. proc. pen., propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Al contrario, laddove, come nel caso in esame, il pubblico ministero non ha interposto appello per ottenere il ribaltamento della decisione liberatoria di primo grado, con conseguenziale modifica dell'intero giudizio di colpevolezza, ma ha limitato le sue censure all'applicazione di elementi accidentali ed accessori, come quelli circostanziali, idonei ad incidere non sull'esistenza del fatto - reato, già perfetto, ma sul suo trattamento sanzionatorio, non trova alcuna applicazione la richiamata regola dell'art. 533 cod. proc. pen., che, sia pure di carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita - giusta il grado di legge ordinaria - di "forza conformativa" nei confronti di norme dello stesso grado e non 4 risulta, dunque, atta a modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell'appello contenute nell'art. 603 cod. proc. pen. (v., da ultimo, Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658; cfr. anche, Corte cost. n.ri 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015 e n. 170 del 1984). Infine, l'obbligo di rinnovazione non può farsi discendere dalle fonti sovranazionali. La giurisprudenza convenzionale, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14800/2018, Troise, cit., non ha mai correlato in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all'aggravamento della qualificazione giuridica. Non trovando applicazione la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice investito dall'appello del pubblico ministero per motivi non attinenti al giudizio di responsabilità ma esclusivamente al trattamento sanzionatorio può legittimamente riformare i relativi capi della sentenza appellata, anche sulla scorta della diversa valutazione del materiale probatorio, senza necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Deve, tuttavia, in applicazione dei principi generali in materia di impugnazione elaborati dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità, seguire un percorso giustificativo dotato di una forza persuasiva superiore. Non può, quindi, limitarsi a delineare a sostegno delle valutazioni difformi da quelle del primo giudice, ma deve, con il proprio alternativo ragionamento - come puntualmente avvenuto nella fattispecie - confutare specificamente i più rilevanti argomenti del provvedimento impugnato dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamati sul punto. In particolare, il riferimento alla avvenuta dissimulazione della propria identità e la stessa attività diretta a celare le proprie sembianze appaiono elementi rilevanti ai fini della valutazione della condizione di minorata difesa della persona offesa realizzata proprio attraverso lo strumento della vendita on-line. Del resto, l'identificazione dell'imputato è avvenuta sok) perché titolare del conto sul quale era stato fatto un accredito, dopo il pagamento compiuto dalla persona offesa dalla carta ricaricabile sulla quale il prezzo era stato pagato;
era stata acquisita la foto del titolare del conto gioco (l'imputato) ed era emersa l'identità con la foto apposta sul documento di identità contraffatto utilizzato da colui che aveva acceso il conto sul quale era associata la carta sulla quale la persona offesa aveva versato il prezzo. Ritiene la giurisprudenza che deve ritenersi sussistente l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato 5 e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti ''on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il "silenzio" della Corte appare ampiamente giustificato, non avendo l'imputato richiesto l'applicazione della speciale causa di non punibilità né nelle conclusioni finali, né con separata memoria scritta v. verbale d'udienza ex art. 23- bis d.l. 137/20 in data 03/12/2021). Peraltro, è anche vero che la conforme giurisprudenza di legittimità riconosce che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh Shedrack, Rv. 280707). Nella fattispecie, non sono emersi elementi tali da consentire di valutare, a fronte dei precedenti penali, delle condanne successivamente riportate e della continuazione tra i reati, la non abitualità del comportamento dell'imputato, profilo ostativo al riconoscimento della invocata causa di non punibilità. E, in tali termini, la sentenza impugnata appare pertanto immune da censure (cfr., Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097, secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. :131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi c:he escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/04/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva in data 04/04/23 con la quale il ricorrente ha confermato le precedenti conclusioni;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22046 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/04/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro Cirnnnino, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 03/12/2021„ la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Brescia in data 16/11/2020, appellata dal Procuratore generale, dichiarava AN ER SP responsabile oltre che del delitto di cui al capo B (art. 494 cod. pen.), anche del delitto di cui al capo A (art. 640 cod. pen.) in relazione al quale in primo grado l'imputato era stato prosciolto per remissione della querela e, previo riconoscimento della contestata aggravante della minorata difesa (esclusa in primo grado) e del vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, giorni dieci di reclusione ed euro 350 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AN ER SP, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 603, comma 3-bis e 605 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; mancata rinnovazione della prova dichiarativa con riguardo al capo A). Si censura la sentenza impugnata che ha omesso di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, fondandosi l'accertamento della circostanza contestata proprio sulle dichiarazioni della persona offesa, MA Coffetti. In primo grado, quest'ultima, pur avendo rimesso la querela, aveva ridimensionato il fatto storico contestato, al punto da condurre il decidente ad escludere la sussistenza dell'aggravante, ritenendo che, nonostante la distanza rispetto all'altro contraente, non vi fosse una vera e propria posizione di vantaggio, non avendo inciso sulle possibilità di reazione della persona offesa, le quali sono risultati corrispondenti, per quanto riferito dalla stessa persona offesa, a quelle di una qualsiasi tipologia di vendita a distanza. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640, comma 2, n.
2-bis cod. proc. pen. e 61 n. 5 cod. peri, con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; declaratoria di non doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità in relazione al capo A); motivazione carente, 2 4() contraddittoria e priva di efficacia dimostrativa in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Richiamando interamente il gravame del pubblico ministero, in sostanza la Corte territoriale ha confermato l'orientamento in base al quale sussiste l'aggravante ogniqualvolta sia stata accertata una posizione di vantaggio per la realizzazione della condotta fraudolenta. Ha trascurato, tuttavia, di rilevare gli insegnamenti della medesima giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante della minorata difesa non ricorre quando l'impiego di internet non abbia significativamente inciso sulle capacità di reazione della persona offesa, corrispondenti in tutto e per tutto a quelle riscontrabili in ogni tipologia di vendita a distanza, se non addirittura maggiori rispetto a quelle tipiche delle vendite in presenza senza consegna immediata del bene. Terzo motivo: mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Non vi è stata alcuna risposta sulla richiesta, avanzata in sede di discussione, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusa in primo grado in relazione al capo B) sulla base dell'entità del danno cagionato alla persona offesa e per l'accertata commissione da parte dell'imputato di almeno tre delitti contro la fede pubblica), non escludibile in presenza di reato continuato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ritiene il Collegio che nella presente ipotesi non trovi applicazione l'obbligo di rinnovazione previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento». Tale disposizione, nel disporre che il giudice di appello è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, perviene al giudizio di colpevolezza, ha recepito i principi espressi dalle sentenze delle Sezioni Unite, che, muovendo dall'obbligo di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), hanno riconosciuto rilievo centrale al canone dell'al di là di ogni 3 ragionevole dubbio" introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 con l'interpolazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Invero, la nuova previsione normativa non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione Rv. 239795). Sul piano applicativo, ciò implica non solo che il giudice di appello ha l'obbligo, in caso di ribaltamento della decisione di primo grado, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato ma anche, in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova, il dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale oggi previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). Si è anche precisato che di tali principi il giudice di appello deve fare applicazione pur quando si tratti di giudizio che riguarda l'impugnazione della parte civile in relazione alle sole statuizioni civilistiche. Anche in tal caso, infatti, si pone la necessità di osservare la regula iuris espressa dall'art. 533 cod. proc. pen., propria del processo penale nel quale la pretesa civilistica è, infatti, inserita, come del resto evidenziato dal collegamento ineludibile tra pronuncia di condanna e decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno risultante dal testo dell'art. 538 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Al contrario, laddove, come nel caso in esame, il pubblico ministero non ha interposto appello per ottenere il ribaltamento della decisione liberatoria di primo grado, con conseguenziale modifica dell'intero giudizio di colpevolezza, ma ha limitato le sue censure all'applicazione di elementi accidentali ed accessori, come quelli circostanziali, idonei ad incidere non sull'esistenza del fatto - reato, già perfetto, ma sul suo trattamento sanzionatorio, non trova alcuna applicazione la richiamata regola dell'art. 533 cod. proc. pen., che, sia pure di carattere generale, per un verso, non può ritenersi munita - giusta il grado di legge ordinaria - di "forza conformativa" nei confronti di norme dello stesso grado e non 4 risulta, dunque, atta a modificare le regole concernenti la regolamentazione del giudizio dell'appello contenute nell'art. 603 cod. proc. pen. (v., da ultimo, Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658; cfr. anche, Corte cost. n.ri 147 e 148 del 2007, n. 49 del 2015 e n. 170 del 1984). Infine, l'obbligo di rinnovazione non può farsi discendere dalle fonti sovranazionali. La giurisprudenza convenzionale, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14800/2018, Troise, cit., non ha mai correlato in modo espresso e sistematico la necessità della rinnovazione all'aggravamento della qualificazione giuridica. Non trovando applicazione la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il giudice investito dall'appello del pubblico ministero per motivi non attinenti al giudizio di responsabilità ma esclusivamente al trattamento sanzionatorio può legittimamente riformare i relativi capi della sentenza appellata, anche sulla scorta della diversa valutazione del materiale probatorio, senza necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Deve, tuttavia, in applicazione dei principi generali in materia di impugnazione elaborati dalla già richiamata giurisprudenza di legittimità, seguire un percorso giustificativo dotato di una forza persuasiva superiore. Non può, quindi, limitarsi a delineare a sostegno delle valutazioni difformi da quelle del primo giudice, ma deve, con il proprio alternativo ragionamento - come puntualmente avvenuto nella fattispecie - confutare specificamente i più rilevanti argomenti del provvedimento impugnato dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamati sul punto. In particolare, il riferimento alla avvenuta dissimulazione della propria identità e la stessa attività diretta a celare le proprie sembianze appaiono elementi rilevanti ai fini della valutazione della condizione di minorata difesa della persona offesa realizzata proprio attraverso lo strumento della vendita on-line. Del resto, l'identificazione dell'imputato è avvenuta sok) perché titolare del conto sul quale era stato fatto un accredito, dopo il pagamento compiuto dalla persona offesa dalla carta ricaricabile sulla quale il prezzo era stato pagato;
era stata acquisita la foto del titolare del conto gioco (l'imputato) ed era emersa l'identità con la foto apposta sul documento di identità contraffatto utilizzato da colui che aveva acceso il conto sul quale era associata la carta sulla quale la persona offesa aveva versato il prezzo. Ritiene la giurisprudenza che deve ritenersi sussistente l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato 5 e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti ''on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il "silenzio" della Corte appare ampiamente giustificato, non avendo l'imputato richiesto l'applicazione della speciale causa di non punibilità né nelle conclusioni finali, né con separata memoria scritta v. verbale d'udienza ex art. 23- bis d.l. 137/20 in data 03/12/2021). Peraltro, è anche vero che la conforme giurisprudenza di legittimità riconosce che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh Shedrack, Rv. 280707). Nella fattispecie, non sono emersi elementi tali da consentire di valutare, a fronte dei precedenti penali, delle condanne successivamente riportate e della continuazione tra i reati, la non abitualità del comportamento dell'imputato, profilo ostativo al riconoscimento della invocata causa di non punibilità. E, in tali termini, la sentenza impugnata appare pertanto immune da censure (cfr., Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097, secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. :131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi c:he escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/04/2023.