Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
Qualora, nel riassumere il giudizio al solo fine di eccepire l'estinzione, la parte sia incorsa in vizi riguardanti la regolarità della costituzione o il contraddittorio, le attività necessarie per sanare gli eventuali vizi o per controdedurre alle eccezioni avversarie non sono incompatibili con l'intento di richiedere l'estinzione e non la precludono (nella specie il difensore inizialmente privo di procura aveva depositato un nuovo atto di riassunzione in sostituzione del primo, portato a conoscenza della controparte all'udienza fissata in base al primo ricorso; la S.C. ha ritenuto prodotti gli effetti di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. con esclusione della decadenza dall'eccezione di estinzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.LLI PE Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DOMENICO MILLE LIRE 7, presso l'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIO MOLESINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO COMPLET EDIL 2 SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso l'avvocato GIULIANA POLETTI PANE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PEROCCO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 317/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata l'01/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Poletti Pane, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.9.1989 la F.LI ER s.n.c. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trento la Complet Edil 2 soc. coop. a r.l., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 4.8.1989 con cui il Presidente del Tribunale di Trento aveva ingiunto di pagare alla Complet la somma di L. 45.969.914 oltre agli interessi per lavori di intonacatura effettuati nell'Hotel Aurora di Tione.
Disposta l'interruzione del procedimento all'udienza del 26.9.1990 per l'intervenuto faLImento della Complet, il procuratore di tale società chiedeva con ricorso del 16.12.1992 la declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti la ER eccepiva la mancanza di mandato in capo a detto difensore a rappresentare il faLImento della Complet.
In data 19.4.1994 il NT presentava ulteriore istanza di declaratoria di estinzione a mezzo di legali muniti di rituale mandato da parte della curatela.
La F.LI ER s.n.c. dichiarava di non accettare il contraddittorio ed, all'esito della successiva trattazione, il Tribunale con sentenza del 30.4.1998 dichiarava l'estinzione del giudizio, condannando la ER al pagamento di due terzi delle spese del giudizio.
Proponeva impugnazione la Complet avanti alla Corte d'Appello di Trento la quale, nel contraddittorio con la ER ritualmente costituitasi, con sentenza del 21.9/1.10.1999, respingeva il gravame. Rilevava la Corte di merito che il Tribunale aveva fatto esatta applicazione sia dell'art. 156 C.P.C., relativo alla conservazione degli effetti dell'atto nel caso di raggiungimento dello scopo, sia dell'art. 159, riguardante la riferibilità della nuLItà all'atto cui è connessa e sia infine dell'art. 182 C.P.C., concernente la possibilità di sanare eventuali difetti di rappresentanza. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la F.LI ER s.n.c., deducendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso il NT Complet Edil 2 soc. coop. a r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la F.LI ER s.n.c. denuncia violazione degli artt. 156, 159, 182 e 307 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Sostiene che la nuLItà della prima istanza per assenza dello "ius postulandi" nel difensore non poteva considerarsi sanata con il raggiungimento dello scopo in quanto, mancando l'atto dei requisiti indispensabili a tal fine, è da ritenere più precisamente inesistente, senza peraltro considerare che sulla seconda istanza il giudice non aveva preso alcun provvedimento per la fissazione dell'udienza. Lamenta altresì che, nell'applicare l'art. 159 C.P.C., non abbia considerato la stretta dipendenza fra i due atti e la ripercussione della nuLItà anche sulla sentenza. Deduce infine che la sanabilità prevista dall'art. 182 comma 2 C.P.C. non può mai riguardare il mancato rilascio della procura., dovendo questa precedere comunque la costituzione in giudizio e che la seconda istanza non avrebbe potuto in ogni caso dar luogo all'estinzione del giudizio medesimo, dovendo tale estinzione essere chiesta prima di ogni altra difesa e non già, come era avvenuto, dopo che si era verificata la decadenza e comunque dopo che era stata sanata la domanda di riassunzione.
La censura è infondata.
La previsione dell'art. 307 u.c. C.P.C., secondo cui "l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa", deve essere interpretata nel senso che la relativa pronuncia rimane preclusa allorché la parte che abbia dedotto l'eccezione l'abbia fatta precedere da un'istanza volta ad ottenere una pronuncia di ordine diverso, ritenendo evidentemente la norma un tale comportamento incompatibile con l'intento di richiedere l'estinzione del procedimento, da considerarsi in tal caso definitivamente abbandonato (in tal senso vedi Cass. 2628/94; Cass. 708/77). Qualora quindi, nel riassumere il giudizio eccependone l'estinzione, la parte sia incorsa in vizi riguardanti la regolarità della costituzione o del contraddittorio rilevata dal giudice od eccepita dalla controparte, nessuna preclusione del genere di quella indicata può derivare, non potendosi ritenere che la necessità di contrastare le avverse deduzioni o di sanare, per quanto possibile, i riscontrati vizi sia incompatibile con l'originario intento di eccepire l'estinzione, essendo anzi volta una tale attività processuale alle stesse finalità.
Pertanto, nonostante il difensore, che ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 307 u.c. C.P.C., avesse agito inizialmente privo della richiesta procura da parte della curatela e della relativa autorizzazione, il successivo deposito di un ulteriore atto di riassunzione in sostituzione del primo, munito questa volta di entrambi i requisiti e portato a conoscenza della controparte alla stessa udienza, fissata in calce dal giudice, nella quale il procedimento era stato già rinviato, ha comportato certamente gli effetti di cui all'art. 182 comma 2 C.P.C., non essendosi nel frattempo avverata alcuna decadenza.
Risolto tale problema processuale, nell'ambito del quale l'attività difensiva della curatela non era diretta ad alcuna pronuncia di ordine diverso ed incompatibile con l'originaria eccezione, deve ritenersi che la parte interessata abbia conservato intatta la facoltà di coltivarla e di ottenere dal giudice la verifica delle richieste condizioni per la declaratoria di estinzione.
Le esposte considerazioni, per il loro rilievo autonomo oltre che specifico ed assorbente, rendono superfluo l'esame delle ulteriori osservazioni contenute nel motivo di ricorso in esame in ordine agli artt. 156 e 159 C.P.C., cui aveva pur fatto riferimento l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L.
3.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 176.300.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001