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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2578/2023
Il giorno 02/10/2025, nella causa iscritta al n RG 2578 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2578/2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Tarquinia alla Via Luigi Bellati, 3, con l'avv. VENTOLINI NORBERTO
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona dei procuratori Andrea Savio e Monica Controparte_1 P.IVA_2
Tortora, elettivamente domiciliati in PIAZZA CASTELLO n. 2 MILANO con l'avv. DE
BENEDETTI DANTE ) dal quale rappresentati e difesi giusta procura C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 672/2023, emesso dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia il 27.6.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 296.166,75, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, di cui € CP_1
2 di 8 103.102,93 a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 821518 ed € 193.063,82 in virtù del contratto di finanziamento n. 2374763, quale garante della Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 (Legge Antitrust), poiché riproduce, in modo acritico, lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002, relativamente al quale era intervenuto il
Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005; ha quindi eccepito la decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.; inoltre, ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza degli interessi applicati e anatocismo, in riferimento alla previsione di un piano di ammortamento alla francese;
infine, ha invocato la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956
c.c. sul presupposto della violazione del principio di buona fede da parte del creditore.
Si è costituita la contestando puntualmente le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 18.1.2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Deve anzitutto darsi atto della produzione in giudizio dei documenti probatori del credito ingiunto, con riferimento: al contratto di conto corrente e ai relativi estratti conto integrali;
al contratto di finanziamento e relativo estratto conto analitico;
alla fideiussione omnibus prestata da
Parte_1
Del resto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n.
9579/2000); l'estratto conto, del resto, costituisce prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).
L'onere probatorio gravante sulla convenuta-opposta risulta quindi pienamente adempiuto.
3. Parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione omnibus prestata con atto dell'8.1.2020 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990, in quanto contenente clausole sostanzialmente conformi allo schema predisposto dall'ABI nel 2003, secondo
3 di 8 un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, relativamente alle seguenti clausole (nn. 2-6-8 dello schema ABI): a) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo» (art. 2); b) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato» (art. 6); c) la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Secondo quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. Un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che, anche in caso di accoglimento della eccepita questione di nullità della fideiussione, non ne deriverebbe l'invalidità dell'intero contratto, che resterebbe valido con la sola esclusione delle clausole conformi allo schema ABI (il cui contenuto
è stato sopra riportato).
In secondo luogo, incombeva sull'opponente la dimostrazione rigorosa della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” e della conformità delle clausole sottoscritte con quelle contenute nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia.
Sotto il primo profilo, va rilevato che nel caso di specie non può ritenersi sufficiente la produzione in giudizio dello schema ABI del 2003 e del relativo provvedimento della Banca d'Italia, atteso che il notevole lasso di tempo (circa 17 anni) intercorso tra tale provvedimento e la stipula della fideiussione di cui si tratta non consente di presumere la persistenza di un'intesa vietata dalla disciplina antitrust.
4 di 8 Invero, la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 13846/2019, ha riconosciuto al provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d'Italia una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori e consente di presumere che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno.
In altre parole, è stato affermato che nei giudizi volti all'accertamento della nullità di un contratto stipulato “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata, il provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia assume efficacia di prova privilegiata della sussistenza di tale intesa.
Tuttavia, in conformità con la giurisprudenza di merito maggioritaria, deve ritenersi che tali conclusioni non possono estendersi anche ai casi (come quello che ci occupa) in cui la fideiussione sia stata stipulata dopo il trascorrere di un rilevante lasso temporale dall'emanazione del provvedimento sanzionatorio, in un periodo che non è stato oggetto di istruttoria da parte della
Banca d'Italia circa l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale la quale, pertanto, deve essere dimostrata dal fideiussore con altri mezzi di prova (ad esempio mediante la produzione in giudizio di analoghe garanzie rilasciate nel medesimo periodo a favore di altri istituti).
Parte opponente si è limitata a produrre lo schema ABI sanzionato nel lontano 2005 e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, non può accertarsi la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
La clausola di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve quindi ritenersi pienamente valida ed operante, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata dall'opponente.
4. Deve poi escludersi che la previsione di un piano di ammortamento “alla francese” determini di per sé un'ipotesi di anatocismo vietato dalla legge e l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, come sostenuto da parte opponente.
Come è noto, il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.
Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “composto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
5 di 8 Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda
Trib. Larino, 13/01/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha di recente espresso il seguente principio di diritto, cui va informata la decisione nel caso di specie: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e
i clienti” (Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29/05/2024).
Invero, la Suprema Corte ha ribadito che la capitalizzazione “composta”, che secondo una parte dei matematici finanziari è sottesa all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, è una forma di quantificazione della prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato e, pertanto, è del tutto eterogenea al fenomeno dell'anatocismo. Deve quindi escludersi che la quota di interessi di ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
5. Infine, parte opponente ha eccepito la perdita del beneficio della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c..
6 di 8 In proposito, va ricordato che il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche
(Cass. civ. n. 2524 del 07/02/2006).
Peraltro, in tema di liberazione del fideiussore, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (cfr. Cass. civ.
n. 4112 del 02/03/2016: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova dell'assunto posto alla base della doglianza in esame, che pertanto non può trovare accoglimento.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 672/2023, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.6.2023, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che liquida in € 8.964,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
7 di 8 Civitavecchia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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