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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6566 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18281/2023
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gino Doria n.89, presso lo studio dell'avv. Alfredo Cascone, (C.F.: ), dal quale è rappresentato e difeso come C.F._2 da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 Convenuta contumace E
in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t. il Rettore prof. (p. IVA ), CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'avv. Simonetta Varvaro (cod. fisc.
) e dalla dott.ssa Francesca Serino, in servizio presso l'Ufficio per C.F._3 la gestione del contenzioso del lavoro, domiciliata presso il suddetto
[...]
in Napoli corso Umberto I n. 40, domicilio pec Controparte_4
Email_1 Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: mansioni superiori nel pubblico impiego.
1 L si costituiva in giudizio tempestivamente ed Controparte_4 eccepiva la nullità, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso. In contumacia dell' nei cui confronti è stata Controparte_6 anche rinnovata la notifica, venivano escussi due testi e, all'esito del deposito di note, il Giudice pronunciava sentenza contestuale letta pubblicamente in udienza.
2 Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso. Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzato a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda. Al riguardo, ritiene questo giudicante che la difesa della parte ricorrente ha puntualmente specificato le circostanze di fatto che degli elementi di diritto in modo idoneo a consentire sia alla controparte una difesa non limitata a generiche contestazioni sia a questo Giudice di poter conoscere la causa e deciderla nel merito sin dalla sua instaurazione. Le eventuali lacune prospettate dall'Università sulla causa petendi involgono la valutazione sulla fondatezza della domanda e, dunque, il merito.
3 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è poi parzialmente CP_4 fondata, atteso che il primo atto interruttivo risale alla notifica del ricorso giudiziario effettuata in data 11 Marzo 2024, con conseguente estinzione per prescrizione delle somme pretese dal 2012 sino al 10 Marzo 2019. Sul punto, occorre osservare che la lettera del 29 dicembre 2016, indirizzata solo alla AOU, corrispondente al documento 21 depositato dal ricorrente, non solo non è firmata, ma non contiene alcun pagamento di somme, ma solo la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte dal febbraio 2013. Quanto poi alla richiesta di pagamento delle differenze retributive del 28 ottobre 2022 indirizzata alle convenute, corrispondente al documento 25 depositato dal ricorrente, non vi è prova della ricezione a cura delle convenute stesse e, quindi, non rappresenta idoneo atto interruttivo.
4 Nel merito, è opportuno ricordare che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novella del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione….
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La normativa in esame ha, dunque, riconfermato anche nell'ambito nel regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n. 16078). In altri termini, si è sempre opinato che il carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posto a tutela di interessi pubblici indisponibili, non consenta, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino o su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione;
d'altra parte, si è temuto che la regola della promozione automatica, ove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. L'ius singulare si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola, di rango costituzionale, del concorso, il controllo della spesa pubblica, la salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita. Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato contiene due diversi ordini di disposizioni. In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (vacanza del posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto), con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di “obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento in melius delle mansioni del lavoratore;
le stesse andranno evidentemente esternate nell'atto di adibizione. Quanto, poi, all'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti disposizioni, è stabilita, da un lato, la nullità di detta assegnazione e, dall'altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (comma 5^). In quest'ultima disposizione, l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame nè dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. 14944/2004); pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore. Va, peraltro, precisato che, a mente del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive. Inoltre, conformemente all'orientamento della S.C., il diritto al riconoscimento del livello retributivo previsto per le mansioni superiori di fatto svolte non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni (Cass. lav. 07/08/2013 n. 18808; Sez. Un. n. 25837 dell'11/12/2007), posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. Infine, va osservato che il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale non è condizionato alla legittimità né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 24266/2016). 5 Occorre allora verificare se l'istante abbia o meno diritto al riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle dedotte mansioni superiori, attesa la contestazione della convenuta. Al riguardo, si osserva che l'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è un profilo professionale definito dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che stabilisce che l'OSS svolge attività rivolte a soddisfare i bisogni primari della persona, promuovendone il benessere e l'autonomia in un contesto sia sociale che sanitario. La sua figura nasce per integrare le precedenti professionalità ausiliarie e opera attraverso l'assistenza diretta, l'aiuto domestico, l'intervento igienico-sanitario e sociale, e il supporto gestionale e organizzativo. L'OSS è un operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attivita' indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge la sua attivita' sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attivita' in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale (art 4). Le attivita' dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico- sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. Tali attivita' sono riassunte nella tabella A (art 5), mentre le competenze sono descritte nella tabella B (art 6). Nell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 sono previste le principali attività:
“1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attivita' quotidiane e di igiene personale;
realizza attivita' semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attivita' finalizzate al mantenimento delle capacita' psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attivita' di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi piu' appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di Comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identita' personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualita' del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attivita' semplici”. Nell' Allegato B sono poi descritte le competenze dell'OSS:
“Competenze tecniche. In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.). E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonche' la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attivita' finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto e' in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei piu' comuni sintomi di allarme che l'utente puo' presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attivita' di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacita' cognitive e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attivita' di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste
Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati. Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc. E' in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali e' necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche. Conosce le modalita' di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente. Conosce le condizioni di rischio e le piu' comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione. Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari. Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali. Competenze relazionali
Sa lavorare in equipe. Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attivita' quotidiane di assistenza;
sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. E' in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. E' in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. E' in grado di gestire la propria attivita' con la dovuta riservatezza ed eticita'. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi”. In base al Ccnl 20.9.2001 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 – l'Operatore sociosanitario, inserito tra i profili B super:
“Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio- assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. La legge n. 3/2018 ha poi istituito l'area socio-sanitaria - in attuazione dell'art. 3 octies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, come inserito dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 - e previsto l'inserimento nella stessa della figura professionale dell'OSS (cfr. art 5 L 3/2018). Il CCNL sanità del 2.11.22 relativo al triennio 2019-21 ha poi previsto l' CP_7 cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
[...] richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. In tale area è inserita la figura dell'OSS che “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: - assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Ai sensi dell'art 21 “Norme di prima applicazione” è poi specificato che “1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 2…. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior”. La denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior” è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del presente articolo”. Quanto invece all'infermiere, l'art 1 del DECRETO 14 settembre 1994, n. 739 stabilisce che “1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto”.
In base al Ccnl 20.9.2001 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 – appartengono alla categoria D i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. Tra i profili professionali sono poi individuati i Collaboratori professionali sanitari e in particolare il Personale infermieristico, quale l'infermiere: DM 739/1994. Il CCNL del 19.4.2004 , nell'allegato 1, ha sostituito con riferimento alla categoria C la declaratoria e la descrizione dei profili e dei requisiti del personale della medesima categoria di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001. In particolare, appartengono alla Categoria C – non menzionata in ricorso - “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. PROFILI PROFESSIONALI Personale del ruolo sanitario
… Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni previste, rispettivamente, dall'art. 6 D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni
… Per tutte le figure sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle specifiche della declaratoria legate all'esperienza professionale. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di massofisioterapista esperti rimangono profili ad esaurimento”. 6 Nel caso che ne occupa, il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro per l' convenuta dal 1990; sono infermiere professionale;
attualmente CP_4 lavoro presso l'edificio 7 sala operatoria in Napoli, dalle 7,30 alle 14,52, dal lunedì al venerdì; osservo poi, da 7 a 15 turni mensili, il turno di reperibilità dal lunedì alla domenica. Il mio direttore di dipartimento assistenziale, cui fa capo la sala operatoria, è il prof Per_1 Conosco il ricorrente che lavora con me in sala operatoria da circa un ventennio, anzi credo meno di 20 anni;
ha sempre svolto mansioni di infermiere professionale di sala operatoria. In alcuni periodi, previa comunicazione della direzione sanitaria (non so se Contr dell'università o della ) con ordine di servizio, io e il ricorrente, oltre altri colleghi, abbiamo coperto alcune vacanze nei reparti. I turni di sala operatoria del ricorrente sono sempre stati di mattina dalle 8 alle 14 per un primo periodo;
successivamente, ma non so indicare da quando, il ricorrente ha svolto anche i turni di guardia di RE (una sorta di pronto soccorso di 2° livello) di pomeriggio (14-20) e di notte (20-08) per circa 5-6 turni al mese. I compiti del ricorrente, n. q. di infermiere professionale di sala operatoria, consistevano nella collaborazione con l'anestesista per la somministrazione dei farmaci, nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio, nella collaborazione con l'equipe chirurgica attraverso la preparazione dello strumentario, nel controllo della sterilità degli strumenti chirurgici. Nella sala operatoria dell'edificio 7, dove abbiamo lavorato io e il ricorrente, vi erano 3 box, oltre un box di uso raro;
in ogni box c'è un tavolo operatorio, oltre la strumentistica;
per ogni box ci sono 2 infermieri professionali. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (o a seguire) si tenevano gli interventi dei medici nelle sale operatorie e nei box. Vi è anche il coordinatore degli infermieri di sala operatoria : ricordo Testimone_2 che si è alternato ad altri. Il coordinatore distribuiva il personale presente nei box in cui erano programmati gli interventi . E' compito dell'infermiere professionale presente nel box controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali attraverso tests: quando il ricorrente è stato assegnato ai box, nei quali doveva essere effettuato l'intervento, ha svolto anche tale funzione di controllo. Preciso che io, da 7-8 mesi circa, svolgo anche il turno pomeridiano dalle 13 alle 20,30. Il Contr mio badge di servizio mi è stato rilasciato da , come posso ora constatare dal badge Cont che visiono. Io ricevo due buste paga: una dall'università e una da così accadeva anche per il ricorrente;
solo i nuovi assunti percepiscono un'unica busta paga, ma non so Contr da chi, credo da ”. Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato per l'Università convenuta dal 1974 al Tes_3 novembre 2019; sono stato primario alla dal 2003, lavorando presso l'edificio CP_4 7 in Napoli e per brevi periodi anche all'edificio 6, dalle 8 alle 15 o 16 o 18; ho operato il martedì e giovedì (se non ricordo male); ho lavorato dal lunedì al sabato. Conosco il ricorrente che ha lavorato con me come infermiere in sala operatoria sin dal 1988-89. In alcuni giorni, previa comunicazione della amministrazione con ordine di servizio, il ricorrente ha coperto alcune vacanze nei reparti. I turni di sala operatoria del ricorrente sono sempre stati dalle 7,30 alle 15.30 (talvolta si protraeva l'orario). Non so se ha svolto anche i turni di guardia di RE. I compiti del ricorrente, n. q. di infermiere professionale di sala operatoria, consistevano nella collaborazione con l'anestesista per la somministrazione dei farmaci, nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio, nella collaborazione con l'equipe chirurgica attraverso la preparazione dello strumentario, nel controllo della sterilità degli strumenti chirurgici. Quando mancavano gli specializzandi, il ricorrente si lavava in sala operatoria e svolgeva il ruolo di “strumentista”. A volte ha svolto anche turni di notte, svolgendo il ruolo di strumentista di urgenza. Nell'edificio 7, vi erano 3 sale operatorie, di cui una usata raramente ove erano effettuate le anestesie locali;
in ogni sala c'è un tavolo operatorio, oltre la strumentistica;
per ogni sala ci sono 2 infermieri professionali. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 (a seguire) si tenevano gli interventi dei medici nelle sale operatorie. Nel pomeriggio vi erano anche gli interventi intramoenia. Vi è anche il coordinatore degli infermieri di sala operatoria ( , e Per_2 Per_3 Per_4 altri): il coordinatore distribuiva il personale presente nelle sale operatorie in cui erano programmati gli interventi. E' compito dell'infermiere professionale presente nella sala controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali attraverso tests: quando il ricorrente è stato assegnato alla sala, in cui doveva essere effettuato l'intervento, ha svolto anche tale funzione di controllo quando non era strumentista. Sono andato in pensione con la qualifica di professore associato;
ho avuto dal 2003 incarico da AOU come dirigente di I livello (se non ricordo male); prima sono stato cd. aiuto, di II livello. Sono stato retribuito Contr dall'Università e da con due cedolini”. 7 Ebbene, non potendo attribuire valore determinante alle qualificazioni attribuite dai testi - che hanno indicato le mansioni del ricorrente come corrispondenti a quelle dell'infermiere professionale di sala operatoria – in luogo dei compiti in concreto svolti, il teste , Tes_1 infermiere, ha riferito che il ricorrente ha lavorato con lui in sala operatoria, posizionando il paziente sul tavolo operatorio, collaborando con l'anestesista per la somministrazione dei farmaci, collaborando con l'equipe chirurgica attraverso la preparazione dello strumentario, controllando la sterilità degli strumenti chirurgici e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali nei box attraverso tests nei box (quando è stato ivi assegnato). Il teste ha poi descritto gli stessi compiti già indicati dal primo teste, evidenziando Tes_3 che “Quando mancavano gli specializzandi, il ricorrente svolgeva il ruolo di
“strumentista”. Ebbene, dalle dichiarazioni dei testi non è emersa una attività di panificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico in autonomia, con responsabilità proprie e capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa: l'attività svolta dal ricorrente è stata resa unitamente all'infermiere e, dunque, in ausilio a tale personale, in difetto di contraria indicazione. Non è, poi, emerso con chiarezza se l'attivita' svolta sia consistita nella mera assistenza all'assunzione di farmaci ovvero nella loro somministrazione ne', soprattutto, se detta attivita' sia stata svolta con modalita' tali, per continuativita' ed organizzazione, da sostituire quelle proprie del livello contrattuale di appartenenza. Il richiamo inoltre al ruolo di strumentista, in difetto di allegazione sui tempi di assegnazione, non consente di riconoscere una mansione superiore, avendo il teste Tes_3 espressamente riferito che tale compito veniva svolto solo quando mancavano gli specializzandi. 8 Quanto poi ai documenti depositati dal ricorrente, non essendo rilevanti quelli nei quali è stato definito infermiere – senza indicazione dei compiti in concreto svolti - dal caposala (cfr. doc 7 del 23.5.15, doc 8 del 18.12.15) o da soggetti non identificati né nella qualifica né firmatari (cfr. doc 4 del 5.2.16, doc 5 del 29.4.16, doc 6; doc 9 del 22.5.15) o dai direttori dei dipartimenti (cfr. doc 20 del 21.12.16, doc 23 del 17.10.19, doc 24 del 6.5.20), si rinviene il doc 22 del 21.9.1990, nel quale il prof ha descritto compiutamente le Per_5 mansioni eseguite dal ricorrente: assistenza completa all'infermo, somministrazione dei medicinali ed esecuzione dei trattamenti curativi prescritti dal medico, medicazioni, bendaggi, cateterismi, iniezioni intramuscolari ed endovenose, preparazione del materiale necessario all'attività chirurgica, assistenza medici in sala operatoria, prelievi ematici. Trattasi, tuttavia, di indicazione risalente al 1990 e, dunque, ad un periodo anteriore di molti decenni rispetto a quello in lite e, pertanto, non assume un'efficacia ultra-attiva. I documenti da n. 10 a 14 recano, poi, la firma del ricorrente sotto la qualifica di
“infermiere” e attengono a schede rilevazione consumi in sala operatoria: anche in tal caso non sono specificati i compiti. Parimenti, i documenti relativi alle temporanee assegnazioni del ricorrente presso alcune strutture non identificano le mansioni svolte (doc 15: assegnazione presso struttura oncologia 3.12.2016; doc 16 assegnazione temporanea il 30.1.16 presso trapianti organi;
doc 17 assegnazione del 31.10.15 presso uoc rianimazione;
doc 18 assegnazione del 27.4.13 presso struttura complessa emergenze ostetricia e ginecologia;
doc 19 assegnazione all'autoparco in data non chiaramente leggibile). 9 In mancanza di elementi volti a dimostrare l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di mansioni superiori, la domanda è dunque infondata, con assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate dalla convenuta
. CP_4 Il ricorso va, dunque, rigettato. 10 Le spese di lite vanno compensate tra le parti, per la complessità della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite. Napoli, 25.09.2025 Il giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 13.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell' dal 13/12/88 al 31/12/21, data di Controparte_5 pensionamento, dichiarava di essere stato assunto con la qualifica di operatore socio sanitario (OSS), categoria B super, di essere in possesso del diploma di infermiere professionale dal 1997, di avere svolto mansioni di infermiere professionale, più in particolare, “infermiere di sala operatoria” sin dal conseguimento del diploma, senza mai avere avuto il riconoscimento della qualifica superiore della categoria D del CCNL sanità. Domandava, pertanto, la condanna dell' e dell' Controparte_1 [...]
per il periodo dal 2012 al 2021, al pagamento della Controparte_4 complessiva somma lorda di € 84.693,63, oltre interessi legali e rivalutazione.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 25.09.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18281/2023
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gino Doria n.89, presso lo studio dell'avv. Alfredo Cascone, (C.F.: ), dal quale è rappresentato e difeso come C.F._2 da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 Convenuta contumace E
in persona del Controparte_2 rappresentante legale p.t. il Rettore prof. (p. IVA ), CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'avv. Simonetta Varvaro (cod. fisc.
) e dalla dott.ssa Francesca Serino, in servizio presso l'Ufficio per C.F._3 la gestione del contenzioso del lavoro, domiciliata presso il suddetto
[...]
in Napoli corso Umberto I n. 40, domicilio pec Controparte_4
Email_1 Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: mansioni superiori nel pubblico impiego.
1 L si costituiva in giudizio tempestivamente ed Controparte_4 eccepiva la nullità, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso. In contumacia dell' nei cui confronti è stata Controparte_6 anche rinnovata la notifica, venivano escussi due testi e, all'esito del deposito di note, il Giudice pronunciava sentenza contestuale letta pubblicamente in udienza.
2 Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso. Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzato a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda. Al riguardo, ritiene questo giudicante che la difesa della parte ricorrente ha puntualmente specificato le circostanze di fatto che degli elementi di diritto in modo idoneo a consentire sia alla controparte una difesa non limitata a generiche contestazioni sia a questo Giudice di poter conoscere la causa e deciderla nel merito sin dalla sua instaurazione. Le eventuali lacune prospettate dall'Università sulla causa petendi involgono la valutazione sulla fondatezza della domanda e, dunque, il merito.
3 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è poi parzialmente CP_4 fondata, atteso che il primo atto interruttivo risale alla notifica del ricorso giudiziario effettuata in data 11 Marzo 2024, con conseguente estinzione per prescrizione delle somme pretese dal 2012 sino al 10 Marzo 2019. Sul punto, occorre osservare che la lettera del 29 dicembre 2016, indirizzata solo alla AOU, corrispondente al documento 21 depositato dal ricorrente, non solo non è firmata, ma non contiene alcun pagamento di somme, ma solo la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori asseritamente svolte dal febbraio 2013. Quanto poi alla richiesta di pagamento delle differenze retributive del 28 ottobre 2022 indirizzata alle convenute, corrispondente al documento 25 depositato dal ricorrente, non vi è prova della ricezione a cura delle convenute stesse e, quindi, non rappresenta idoneo atto interruttivo.
4 Nel merito, è opportuno ricordare che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novella del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387. Il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione….
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. La normativa in esame ha, dunque, riconfermato anche nell'ambito nel regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n. 16078). In altri termini, si è sempre opinato che il carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posto a tutela di interessi pubblici indisponibili, non consenta, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino o su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione;
d'altra parte, si è temuto che la regola della promozione automatica, ove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. L'ius singulare si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola, di rango costituzionale, del concorso, il controllo della spesa pubblica, la salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita. Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato contiene due diversi ordini di disposizioni. In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori (vacanza del posto in organico e sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto), con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di “obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento in melius delle mansioni del lavoratore;
le stesse andranno evidentemente esternate nell'atto di adibizione. Quanto, poi, all'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti disposizioni, è stabilita, da un lato, la nullità di detta assegnazione e, dall'altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (comma 5^). In quest'ultima disposizione, l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame nè dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. 14944/2004); pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore. Va, peraltro, precisato che, a mente del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive. Inoltre, conformemente all'orientamento della S.C., il diritto al riconoscimento del livello retributivo previsto per le mansioni superiori di fatto svolte non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni (Cass. lav. 07/08/2013 n. 18808; Sez. Un. n. 25837 dell'11/12/2007), posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. Infine, va osservato che il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale non è condizionato alla legittimità né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. 24266/2016). 5 Occorre allora verificare se l'istante abbia o meno diritto al riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle dedotte mansioni superiori, attesa la contestazione della convenuta. Al riguardo, si osserva che l'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è un profilo professionale definito dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che stabilisce che l'OSS svolge attività rivolte a soddisfare i bisogni primari della persona, promuovendone il benessere e l'autonomia in un contesto sia sociale che sanitario. La sua figura nasce per integrare le precedenti professionalità ausiliarie e opera attraverso l'assistenza diretta, l'aiuto domestico, l'intervento igienico-sanitario e sociale, e il supporto gestionale e organizzativo. L'OSS è un operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attivita' indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge la sua attivita' sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attivita' in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale (art 4). Le attivita' dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico- sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. Tali attivita' sono riassunte nella tabella A (art 5), mentre le competenze sono descritte nella tabella B (art 6). Nell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 sono previste le principali attività:
“1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attivita' quotidiane e di igiene personale;
realizza attivita' semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attivita' finalizzate al mantenimento delle capacita' psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attivita' di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi piu' appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di Comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identita' personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualita' del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attivita' semplici”. Nell' Allegato B sono poi descritte le competenze dell'OSS:
“Competenze tecniche. In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.). E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonche' la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attivita' finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto e' in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei piu' comuni sintomi di allarme che l'utente puo' presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attivita' di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacita' cognitive e manuali;
collaborare ad educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attivita' di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. Competenze relative alle conoscenze richieste
Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati. Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, demente o handicappato mentale ecc. E' in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell'utente per le quali e' necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche. Conosce le modalita' di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'utente. Conosce le condizioni di rischio e le piu' comuni sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione. Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro famigliari. Conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali. Competenze relazionali
Sa lavorare in equipe. Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attivita' quotidiane di assistenza;
sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. E' in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. Sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. E' in grado di partecipare all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse. E' in grado di gestire la propria attivita' con la dovuta riservatezza ed eticita'. Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi”. In base al Ccnl 20.9.2001 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 – l'Operatore sociosanitario, inserito tra i profili B super:
“Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio- assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. La legge n. 3/2018 ha poi istituito l'area socio-sanitaria - in attuazione dell'art. 3 octies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, come inserito dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 - e previsto l'inserimento nella stessa della figura professionale dell'OSS (cfr. art 5 L 3/2018). Il CCNL sanità del 2.11.22 relativo al triennio 2019-21 ha poi previsto l' CP_7 cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
[...] richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche, in collaborazione con personale qualificato e sulla base di precise attribuzioni e indicazioni, riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. In tale area è inserita la figura dell'OSS che “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: - assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Ai sensi dell'art 21 “Norme di prima applicazione” è poi specificato che “1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 2…. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior”. La denominazione di “Operatore Socio Sanitario senior” è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del presente articolo”. Quanto invece all'infermiere, l'art 1 del DECRETO 14 settembre 1994, n. 739 stabilisce che “1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto”.
In base al Ccnl 20.9.2001 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 – appartengono alla categoria D i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta. Tra i profili professionali sono poi individuati i Collaboratori professionali sanitari e in particolare il Personale infermieristico, quale l'infermiere: DM 739/1994. Il CCNL del 19.4.2004 , nell'allegato 1, ha sostituito con riferimento alla categoria C la declaratoria e la descrizione dei profili e dei requisiti del personale della medesima categoria di cui all'allegato 1 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001. In particolare, appartengono alla Categoria C – non menzionata in ricorso - “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica maturata nel sottostante profilo unitamente a capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. PROFILI PROFESSIONALI Personale del ruolo sanitario
… Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso esperto: svolgono le funzioni previste, rispettivamente, dall'art. 6 D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni
… Per tutte le figure sopradescritte i contenuti delle funzioni sono integrati dalle specifiche della declaratoria legate all'esperienza professionale. I profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di massofisioterapista esperti rimangono profili ad esaurimento”. 6 Nel caso che ne occupa, il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Lavoro per l' convenuta dal 1990; sono infermiere professionale;
attualmente CP_4 lavoro presso l'edificio 7 sala operatoria in Napoli, dalle 7,30 alle 14,52, dal lunedì al venerdì; osservo poi, da 7 a 15 turni mensili, il turno di reperibilità dal lunedì alla domenica. Il mio direttore di dipartimento assistenziale, cui fa capo la sala operatoria, è il prof Per_1 Conosco il ricorrente che lavora con me in sala operatoria da circa un ventennio, anzi credo meno di 20 anni;
ha sempre svolto mansioni di infermiere professionale di sala operatoria. In alcuni periodi, previa comunicazione della direzione sanitaria (non so se Contr dell'università o della ) con ordine di servizio, io e il ricorrente, oltre altri colleghi, abbiamo coperto alcune vacanze nei reparti. I turni di sala operatoria del ricorrente sono sempre stati di mattina dalle 8 alle 14 per un primo periodo;
successivamente, ma non so indicare da quando, il ricorrente ha svolto anche i turni di guardia di RE (una sorta di pronto soccorso di 2° livello) di pomeriggio (14-20) e di notte (20-08) per circa 5-6 turni al mese. I compiti del ricorrente, n. q. di infermiere professionale di sala operatoria, consistevano nella collaborazione con l'anestesista per la somministrazione dei farmaci, nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio, nella collaborazione con l'equipe chirurgica attraverso la preparazione dello strumentario, nel controllo della sterilità degli strumenti chirurgici. Nella sala operatoria dell'edificio 7, dove abbiamo lavorato io e il ricorrente, vi erano 3 box, oltre un box di uso raro;
in ogni box c'è un tavolo operatorio, oltre la strumentistica;
per ogni box ci sono 2 infermieri professionali. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (o a seguire) si tenevano gli interventi dei medici nelle sale operatorie e nei box. Vi è anche il coordinatore degli infermieri di sala operatoria : ricordo Testimone_2 che si è alternato ad altri. Il coordinatore distribuiva il personale presente nei box in cui erano programmati gli interventi . E' compito dell'infermiere professionale presente nel box controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali attraverso tests: quando il ricorrente è stato assegnato ai box, nei quali doveva essere effettuato l'intervento, ha svolto anche tale funzione di controllo. Preciso che io, da 7-8 mesi circa, svolgo anche il turno pomeridiano dalle 13 alle 20,30. Il Contr mio badge di servizio mi è stato rilasciato da , come posso ora constatare dal badge Cont che visiono. Io ricevo due buste paga: una dall'università e una da così accadeva anche per il ricorrente;
solo i nuovi assunti percepiscono un'unica busta paga, ma non so Contr da chi, credo da ”. Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato per l'Università convenuta dal 1974 al Tes_3 novembre 2019; sono stato primario alla dal 2003, lavorando presso l'edificio CP_4 7 in Napoli e per brevi periodi anche all'edificio 6, dalle 8 alle 15 o 16 o 18; ho operato il martedì e giovedì (se non ricordo male); ho lavorato dal lunedì al sabato. Conosco il ricorrente che ha lavorato con me come infermiere in sala operatoria sin dal 1988-89. In alcuni giorni, previa comunicazione della amministrazione con ordine di servizio, il ricorrente ha coperto alcune vacanze nei reparti. I turni di sala operatoria del ricorrente sono sempre stati dalle 7,30 alle 15.30 (talvolta si protraeva l'orario). Non so se ha svolto anche i turni di guardia di RE. I compiti del ricorrente, n. q. di infermiere professionale di sala operatoria, consistevano nella collaborazione con l'anestesista per la somministrazione dei farmaci, nel posizionamento del paziente sul tavolo operatorio, nella collaborazione con l'equipe chirurgica attraverso la preparazione dello strumentario, nel controllo della sterilità degli strumenti chirurgici. Quando mancavano gli specializzandi, il ricorrente si lavava in sala operatoria e svolgeva il ruolo di “strumentista”. A volte ha svolto anche turni di notte, svolgendo il ruolo di strumentista di urgenza. Nell'edificio 7, vi erano 3 sale operatorie, di cui una usata raramente ove erano effettuate le anestesie locali;
in ogni sala c'è un tavolo operatorio, oltre la strumentistica;
per ogni sala ci sono 2 infermieri professionali. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 (a seguire) si tenevano gli interventi dei medici nelle sale operatorie. Nel pomeriggio vi erano anche gli interventi intramoenia. Vi è anche il coordinatore degli infermieri di sala operatoria ( , e Per_2 Per_3 Per_4 altri): il coordinatore distribuiva il personale presente nelle sale operatorie in cui erano programmati gli interventi. E' compito dell'infermiere professionale presente nella sala controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali attraverso tests: quando il ricorrente è stato assegnato alla sala, in cui doveva essere effettuato l'intervento, ha svolto anche tale funzione di controllo quando non era strumentista. Sono andato in pensione con la qualifica di professore associato;
ho avuto dal 2003 incarico da AOU come dirigente di I livello (se non ricordo male); prima sono stato cd. aiuto, di II livello. Sono stato retribuito Contr dall'Università e da con due cedolini”. 7 Ebbene, non potendo attribuire valore determinante alle qualificazioni attribuite dai testi - che hanno indicato le mansioni del ricorrente come corrispondenti a quelle dell'infermiere professionale di sala operatoria – in luogo dei compiti in concreto svolti, il teste , Tes_1 infermiere, ha riferito che il ricorrente ha lavorato con lui in sala operatoria, posizionando il paziente sul tavolo operatorio, collaborando con l'anestesista per la somministrazione dei farmaci, collaborando con l'equipe chirurgica attraverso la preparazione dello strumentario, controllando la sterilità degli strumenti chirurgici e il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali nei box attraverso tests nei box (quando è stato ivi assegnato). Il teste ha poi descritto gli stessi compiti già indicati dal primo teste, evidenziando Tes_3 che “Quando mancavano gli specializzandi, il ricorrente svolgeva il ruolo di
“strumentista”. Ebbene, dalle dichiarazioni dei testi non è emersa una attività di panificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico in autonomia, con responsabilità proprie e capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa: l'attività svolta dal ricorrente è stata resa unitamente all'infermiere e, dunque, in ausilio a tale personale, in difetto di contraria indicazione. Non è, poi, emerso con chiarezza se l'attivita' svolta sia consistita nella mera assistenza all'assunzione di farmaci ovvero nella loro somministrazione ne', soprattutto, se detta attivita' sia stata svolta con modalita' tali, per continuativita' ed organizzazione, da sostituire quelle proprie del livello contrattuale di appartenenza. Il richiamo inoltre al ruolo di strumentista, in difetto di allegazione sui tempi di assegnazione, non consente di riconoscere una mansione superiore, avendo il teste Tes_3 espressamente riferito che tale compito veniva svolto solo quando mancavano gli specializzandi. 8 Quanto poi ai documenti depositati dal ricorrente, non essendo rilevanti quelli nei quali è stato definito infermiere – senza indicazione dei compiti in concreto svolti - dal caposala (cfr. doc 7 del 23.5.15, doc 8 del 18.12.15) o da soggetti non identificati né nella qualifica né firmatari (cfr. doc 4 del 5.2.16, doc 5 del 29.4.16, doc 6; doc 9 del 22.5.15) o dai direttori dei dipartimenti (cfr. doc 20 del 21.12.16, doc 23 del 17.10.19, doc 24 del 6.5.20), si rinviene il doc 22 del 21.9.1990, nel quale il prof ha descritto compiutamente le Per_5 mansioni eseguite dal ricorrente: assistenza completa all'infermo, somministrazione dei medicinali ed esecuzione dei trattamenti curativi prescritti dal medico, medicazioni, bendaggi, cateterismi, iniezioni intramuscolari ed endovenose, preparazione del materiale necessario all'attività chirurgica, assistenza medici in sala operatoria, prelievi ematici. Trattasi, tuttavia, di indicazione risalente al 1990 e, dunque, ad un periodo anteriore di molti decenni rispetto a quello in lite e, pertanto, non assume un'efficacia ultra-attiva. I documenti da n. 10 a 14 recano, poi, la firma del ricorrente sotto la qualifica di
“infermiere” e attengono a schede rilevazione consumi in sala operatoria: anche in tal caso non sono specificati i compiti. Parimenti, i documenti relativi alle temporanee assegnazioni del ricorrente presso alcune strutture non identificano le mansioni svolte (doc 15: assegnazione presso struttura oncologia 3.12.2016; doc 16 assegnazione temporanea il 30.1.16 presso trapianti organi;
doc 17 assegnazione del 31.10.15 presso uoc rianimazione;
doc 18 assegnazione del 27.4.13 presso struttura complessa emergenze ostetricia e ginecologia;
doc 19 assegnazione all'autoparco in data non chiaramente leggibile). 9 In mancanza di elementi volti a dimostrare l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di mansioni superiori, la domanda è dunque infondata, con assorbimento di tutte le altre eccezioni sollevate dalla convenuta
. CP_4 Il ricorso va, dunque, rigettato. 10 Le spese di lite vanno compensate tra le parti, per la complessità della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite. Napoli, 25.09.2025 Il giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 13.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell' dal 13/12/88 al 31/12/21, data di Controparte_5 pensionamento, dichiarava di essere stato assunto con la qualifica di operatore socio sanitario (OSS), categoria B super, di essere in possesso del diploma di infermiere professionale dal 1997, di avere svolto mansioni di infermiere professionale, più in particolare, “infermiere di sala operatoria” sin dal conseguimento del diploma, senza mai avere avuto il riconoscimento della qualifica superiore della categoria D del CCNL sanità. Domandava, pertanto, la condanna dell' e dell' Controparte_1 [...]
per il periodo dal 2012 al 2021, al pagamento della Controparte_4 complessiva somma lorda di € 84.693,63, oltre interessi legali e rivalutazione.