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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2271/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
D'AL FABRIZIO, Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18178/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100368981214000 REGISTRAZIONE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1372/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 092720100368981214000, notificata in data 30.09.2011, chiedendone l'annullamento unitamente a tutti gli atti alla suddetta cartella collegati o dallo stesso dipendenti, ultimo fra tutti il pignoramento presso terzi eseguito a suo carico, in data 27/9/2024, presso Banca_1, terzo debitore.
2. In particolare, parte ricorrente deduce di aver ricevuto, in data 30.09.2011, la notifica della cartella di pagamento, Agenzia delle Entrate n. 097.2010.0368981214000, per un importo di euro 30.445,43, impugnata nel presente giudizio.
Successivamente la ricorrente assume di aver presentato istanza di rateazione, accolta il 30.08.2013, e di aver versato n.12 ratei, rispetto al totale previsto dal piano di rateizzo e che nelle more è intervenuta la
Sentenza del T.A.R. Lazio, n.6884 del 1/08/2011, poi confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.
5451 del18/11/2013, che ha stabilito, secondo quanto prospettato nel ricorso, “che 767 funzionari su 1146 di Equitalia ed Agenzia delle Entrate, erano privi della valida qualifica di “dirigenti”, con la conseguenza che le Cartelle da loro firmate, erano tutte NULLE, con ogni conseguenziale anche su tutti gli atti in corso”.
Parte ricorrente ha, quindi, ha inviato una raccomandata A/R, in data 16/10/2014, a Equitalia e all'Agenzia
Entrate con la richiesta formale di comunicare se il firmatario della Cartella in contestazione rientrava o meno, tra quelli privi dei poteri di firma, “con espressa richiesta in caso affermativo, e/o di silenzio delle
Amministrazioni decorsi i 70 giorni per la risposta e poi i 220 gg., di annullamento della Cartella stessa”.
Il mancato riscontro a tale raccomandata avrebbe comportato, a suo dire, l'annullamento della cartella di pagamento in questione, ai sensi della normativa vigente ratione temporis, indicata nell'art.1, comma 537,
e seguenti della legge n. 228/2012.
La contribuente accertava che la cartella contestata era stata sospesa a termini di legge, dal 16/10/2014 e afferma di non ha più ricevuto alcuna comunicazione in merito sino alla Comunicazione preventiva di Fermo
Amministrativo del motociclo di sua proprietà che riportava tra le causali anche la cartella di pagamento in esame.
In data 23/2/2024, lo ricorrente ha inviato a mezzo pec istanza di autotutela per la conferma dello sgravio della cartella in contestazione, inserita nel Preavviso di Fermo, ma l'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, indicando, tra l'altro, che “In esito all'istanza di sgravio di cui in oggetto, lo scrivente Ufficio ne comunica il rigetto poichè non risulta la nullità reclamata e pertanto la cartella si è resa definitiva. Risulta
l'inserimento nel piano di Rateazione del 30.08.2013, prorogato e poi revocato per decadenza il 03.10.2015.
Risulta la sospensione da parte dell'Ente impositore dal 16.10.2014 al 19.04.2016. Anche ai fini della prescrizione, è stato notificato Preavviso di Fermo Amministrativo in data 29.12.2023”.
Successivamente è stato notificato, in data 2/10/2024, alla parte ricorrente un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Quest'ultima, con PEC del 7/10/2024, ha fatto richiesta di ostensione degli atti interruttivi della prescrizione, segnalando che la cartella in oggetto era stata travolta dalle richiamate Sentenze del T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato, rispettivamente n.6884/2011 e 5451/2013, deducendo l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione esaudiva la richiesta, inviando alla ricorrente le copie dei presunti atti interruttivi, tra i quali compare un'intimazione di pagamento, stata asseritamente notificata il 22/5/2019, rispetto alla cui notifica parte ricorrente ha espresso censure di invalidità.
Parte ricorrente ha quindi formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso nei confronti della cartella gravata:
1) Nullità insanabile ex tunc della cartella in oggetto.
Secondo la ricorrente la cartella in esame sarebbe nulla a seguito delle suindicate sentenze del TAR Lazio
e del Consiglio di Stato e del silenzio dell'Amministrazione sulla raccomandata inviata.
2) Intervenuta prescrizione del credito – intervenuta decadenza del potere di iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella esattoriale.
Sostiene parte ricorrente che le somme “richieste con la Cartella in esame, notificata il 30/9/2011, derivano dall'imposta di registrazione di un Decreto Ingiuntivo ottenuto dalla comparente nel 2009 e la sola notifica validamente eseguita successivamente, è quella del 1/8/2013, cui è seguita la notifica di Fermo Amm.vo del 29/12/2023, laddove però l'Ente, come detto era decaduto irrimediabilmente, dal potere di iscrivere a ruolo le somme e quindi azionare la Cartella in questione”.
3) Erroneo conteggio delle somme richieste a debito.
Parte ricorrente ha, altresì, lamentato che “il PPT eseguito in danno della comparente, in data 27/9/2024 presso Banca_1, trae origine dall'Atto notificato al terzo ed al debitore, dalla Agenzia Entrate-Riscossione, nel quale viene riportata una “Descrizione” delle somme debitorie, per un totale lievitato ad euro 39.099,06 che non tiene conto di quanto già corrisposto con i 12 ratei di cui al primo piano di rateizzo, accolto nel 2013, poi interrotto a seguito dalla Sentenza del Consiglio di Stato”. Inoltre, sarebbero errati “i conteggi relativi agli interessi di mora, che ugualmente non tengono conto di quanto pagato e dei due anni di Sospensione, disposta dall'Ente stesso dal 2014 al 2016”.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
La medesima Agenzia deduce la tardività del ricorso, essendo la cartella esattoriale divenuta definitiva, contesta l'effettivo intervenuto annullamento ai sensi del comma 538 dell'art. 1 L. 228/2012 e l'eccepita prescrizione del credito, facendo presente che, successivamente alla cartella di pagamento, sono intervenute le notifiche di due intimazioni di pagamento, in data 30.9.2011 e 19.4.2023, e di un fermo amministrativo;
tutti inerenti alla cartella in esame.
La resistente Agenzia ha, altresì, dedotto la carenza di giurisdizione rispetto all'azione esecutiva.
4. All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. In via preliminare il Collegi rileva che parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data
30.09.2011, chiedendo l'annullamento di quest'ultima e, conseguentemente, di tutti gli atti collegati o dipendenti dalla suddetta cartella, ultimo fra tutti il pignoramento presso terzi eseguito in data 27/9/2024.
Parte ricorrente, pertanto, non impugna direttamente il pignoramento presso terzi, bensì formula le sue censure avverso la cartella di pagamento, deducendo l'invalidità del suddetto pignoramento solo quale invalidità derivata e conseguenziale, senza far valere per vizi propri del pignoramento.
L'oggetto del giudizio è quindi la cartella di pagamento e non la procedura esecutiva e, pertanto, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice tributario.
7. Nel merito il ricorso non può essere accolto alla luce della circostanza che l'amministrazione resistente ha depositato in giudizio prova dell'intervenuta notifica a parte ricorrente, oltre che dell'indicato preavviso di fermo amministrativo, anche, in data 31.8.2018, dell'intimazione di pagamento n.
09720179080837254000, notificata con il rito dell'irreperibilità relativa e rimasta inoppugnata, avente a oggetto la cartella di pagamento gravata in questa sede.
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ciò posto qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente agli atti sottesi all'intimazione
è da considerarsi tardiva
Tale principio di diritto è stato confermato dall'ordinanza n. 3005/2020 emessa dalla Suprema Corte, che di seguito si riporta in breve: “Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Il medesimo principio è stato poi ribadito con ordinanza n. 23346/2024 della sez. V della Corte di Cassazione che, nel confermare la decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale
è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa. II legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Il principio di autonomia degli atti impugnabili implica quindi che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, a mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati.
Infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6436 dell'11marzo 2025, ha ulteriormente indicato che se l'intimazione di pagamento (notificata ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73) non viene impugnata, il credito si "cristallizza", divenendo definitivo e impedendo al contribuente di contestare vizi dei precedenti atti impositivi o la prescrizione avvenuti prima della notifica dell'intimazione.
Nel caso di specie, si è in presenza di un atto contenente una pretesa oramai cristallizzata contenuto in un atto che risulta ritualmente notificato al contribuente.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'ufficio liquidate in Euro
1.000,00 oltre accessori se edovuti. ROMA, 30.01.2026 Relatore F.D'Alessandri Presidente R.Roberti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
D'AL FABRIZIO, Relatore
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18178/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100368981214000 REGISTRAZIONE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1372/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 092720100368981214000, notificata in data 30.09.2011, chiedendone l'annullamento unitamente a tutti gli atti alla suddetta cartella collegati o dallo stesso dipendenti, ultimo fra tutti il pignoramento presso terzi eseguito a suo carico, in data 27/9/2024, presso Banca_1, terzo debitore.
2. In particolare, parte ricorrente deduce di aver ricevuto, in data 30.09.2011, la notifica della cartella di pagamento, Agenzia delle Entrate n. 097.2010.0368981214000, per un importo di euro 30.445,43, impugnata nel presente giudizio.
Successivamente la ricorrente assume di aver presentato istanza di rateazione, accolta il 30.08.2013, e di aver versato n.12 ratei, rispetto al totale previsto dal piano di rateizzo e che nelle more è intervenuta la
Sentenza del T.A.R. Lazio, n.6884 del 1/08/2011, poi confermata dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.
5451 del18/11/2013, che ha stabilito, secondo quanto prospettato nel ricorso, “che 767 funzionari su 1146 di Equitalia ed Agenzia delle Entrate, erano privi della valida qualifica di “dirigenti”, con la conseguenza che le Cartelle da loro firmate, erano tutte NULLE, con ogni conseguenziale anche su tutti gli atti in corso”.
Parte ricorrente ha, quindi, ha inviato una raccomandata A/R, in data 16/10/2014, a Equitalia e all'Agenzia
Entrate con la richiesta formale di comunicare se il firmatario della Cartella in contestazione rientrava o meno, tra quelli privi dei poteri di firma, “con espressa richiesta in caso affermativo, e/o di silenzio delle
Amministrazioni decorsi i 70 giorni per la risposta e poi i 220 gg., di annullamento della Cartella stessa”.
Il mancato riscontro a tale raccomandata avrebbe comportato, a suo dire, l'annullamento della cartella di pagamento in questione, ai sensi della normativa vigente ratione temporis, indicata nell'art.1, comma 537,
e seguenti della legge n. 228/2012.
La contribuente accertava che la cartella contestata era stata sospesa a termini di legge, dal 16/10/2014 e afferma di non ha più ricevuto alcuna comunicazione in merito sino alla Comunicazione preventiva di Fermo
Amministrativo del motociclo di sua proprietà che riportava tra le causali anche la cartella di pagamento in esame.
In data 23/2/2024, lo ricorrente ha inviato a mezzo pec istanza di autotutela per la conferma dello sgravio della cartella in contestazione, inserita nel Preavviso di Fermo, ma l'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, indicando, tra l'altro, che “In esito all'istanza di sgravio di cui in oggetto, lo scrivente Ufficio ne comunica il rigetto poichè non risulta la nullità reclamata e pertanto la cartella si è resa definitiva. Risulta
l'inserimento nel piano di Rateazione del 30.08.2013, prorogato e poi revocato per decadenza il 03.10.2015.
Risulta la sospensione da parte dell'Ente impositore dal 16.10.2014 al 19.04.2016. Anche ai fini della prescrizione, è stato notificato Preavviso di Fermo Amministrativo in data 29.12.2023”.
Successivamente è stato notificato, in data 2/10/2024, alla parte ricorrente un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Quest'ultima, con PEC del 7/10/2024, ha fatto richiesta di ostensione degli atti interruttivi della prescrizione, segnalando che la cartella in oggetto era stata travolta dalle richiamate Sentenze del T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato, rispettivamente n.6884/2011 e 5451/2013, deducendo l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione esaudiva la richiesta, inviando alla ricorrente le copie dei presunti atti interruttivi, tra i quali compare un'intimazione di pagamento, stata asseritamente notificata il 22/5/2019, rispetto alla cui notifica parte ricorrente ha espresso censure di invalidità.
Parte ricorrente ha quindi formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso nei confronti della cartella gravata:
1) Nullità insanabile ex tunc della cartella in oggetto.
Secondo la ricorrente la cartella in esame sarebbe nulla a seguito delle suindicate sentenze del TAR Lazio
e del Consiglio di Stato e del silenzio dell'Amministrazione sulla raccomandata inviata.
2) Intervenuta prescrizione del credito – intervenuta decadenza del potere di iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella esattoriale.
Sostiene parte ricorrente che le somme “richieste con la Cartella in esame, notificata il 30/9/2011, derivano dall'imposta di registrazione di un Decreto Ingiuntivo ottenuto dalla comparente nel 2009 e la sola notifica validamente eseguita successivamente, è quella del 1/8/2013, cui è seguita la notifica di Fermo Amm.vo del 29/12/2023, laddove però l'Ente, come detto era decaduto irrimediabilmente, dal potere di iscrivere a ruolo le somme e quindi azionare la Cartella in questione”.
3) Erroneo conteggio delle somme richieste a debito.
Parte ricorrente ha, altresì, lamentato che “il PPT eseguito in danno della comparente, in data 27/9/2024 presso Banca_1, trae origine dall'Atto notificato al terzo ed al debitore, dalla Agenzia Entrate-Riscossione, nel quale viene riportata una “Descrizione” delle somme debitorie, per un totale lievitato ad euro 39.099,06 che non tiene conto di quanto già corrisposto con i 12 ratei di cui al primo piano di rateizzo, accolto nel 2013, poi interrotto a seguito dalla Sentenza del Consiglio di Stato”. Inoltre, sarebbero errati “i conteggi relativi agli interessi di mora, che ugualmente non tengono conto di quanto pagato e dei due anni di Sospensione, disposta dall'Ente stesso dal 2014 al 2016”.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
La medesima Agenzia deduce la tardività del ricorso, essendo la cartella esattoriale divenuta definitiva, contesta l'effettivo intervenuto annullamento ai sensi del comma 538 dell'art. 1 L. 228/2012 e l'eccepita prescrizione del credito, facendo presente che, successivamente alla cartella di pagamento, sono intervenute le notifiche di due intimazioni di pagamento, in data 30.9.2011 e 19.4.2023, e di un fermo amministrativo;
tutti inerenti alla cartella in esame.
La resistente Agenzia ha, altresì, dedotto la carenza di giurisdizione rispetto all'azione esecutiva.
4. All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
6. In via preliminare il Collegi rileva che parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata in data
30.09.2011, chiedendo l'annullamento di quest'ultima e, conseguentemente, di tutti gli atti collegati o dipendenti dalla suddetta cartella, ultimo fra tutti il pignoramento presso terzi eseguito in data 27/9/2024.
Parte ricorrente, pertanto, non impugna direttamente il pignoramento presso terzi, bensì formula le sue censure avverso la cartella di pagamento, deducendo l'invalidità del suddetto pignoramento solo quale invalidità derivata e conseguenziale, senza far valere per vizi propri del pignoramento.
L'oggetto del giudizio è quindi la cartella di pagamento e non la procedura esecutiva e, pertanto, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice tributario.
7. Nel merito il ricorso non può essere accolto alla luce della circostanza che l'amministrazione resistente ha depositato in giudizio prova dell'intervenuta notifica a parte ricorrente, oltre che dell'indicato preavviso di fermo amministrativo, anche, in data 31.8.2018, dell'intimazione di pagamento n.
09720179080837254000, notificata con il rito dell'irreperibilità relativa e rimasta inoppugnata, avente a oggetto la cartella di pagamento gravata in questa sede.
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ciò posto qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente agli atti sottesi all'intimazione
è da considerarsi tardiva
Tale principio di diritto è stato confermato dall'ordinanza n. 3005/2020 emessa dalla Suprema Corte, che di seguito si riporta in breve: “Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. 31/12/1992, n.546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Il medesimo principio è stato poi ribadito con ordinanza n. 23346/2024 della sez. V della Corte di Cassazione che, nel confermare la decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale
è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa. II legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Il principio di autonomia degli atti impugnabili implica quindi che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, a mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati.
Infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6436 dell'11marzo 2025, ha ulteriormente indicato che se l'intimazione di pagamento (notificata ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73) non viene impugnata, il credito si "cristallizza", divenendo definitivo e impedendo al contribuente di contestare vizi dei precedenti atti impositivi o la prescrizione avvenuti prima della notifica dell'intimazione.
Nel caso di specie, si è in presenza di un atto contenente una pretesa oramai cristallizzata contenuto in un atto che risulta ritualmente notificato al contribuente.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'ufficio liquidate in Euro
1.000,00 oltre accessori se edovuti. ROMA, 30.01.2026 Relatore F.D'Alessandri Presidente R.Roberti