Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
10/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 571/2021 a.c. promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Sica, con il quale elett.te Pt_1
domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], e con l'intervento n.q. di eredi e Controparte_1 Persona_1
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Annibale Frizzato , presso lo studio del quale elett.te Controparte_2
domiciliano in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123
RESISTENTI
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, , ricorrente nel procedimento per AT, Controparte_1
resisteva in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione dell' art. 445 bis c.p.c., contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Nel corso del giudizio di opposizione ad AT , decedeva in data 1/2/2022, e Controparte_1
e , in qualità di eredi, intervenivano nel giudizio, riportandosi Persona_1 Controparte_2
alle deduzioni e istanze del de cuius.
Ciò detto, si osserva che la domanda è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Infatti, la consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di opposizione ad AT, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che il defunto , in considerazione delle Controparte_1
patologie riscontrate, era invalido nella misura del 100% sin dalla data in cui la pensione di inabilità
inizialmente concessa gli era stata revocata, cioè dal 13/7/2018.
Ad avviso del CTU, tuttavia, non sussistevano le condizioni sanitarie previste dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento, per cui la revoca di tale prestazione, disposta dall il 13/7/2018 a seguito di visita di revisione, è da ritenersi legittima. Pt_1
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio, anche per quanto attiene alla decorrenza, il giudizio conclusivo del CTU dott. in quanto tali conclusioni traggono origine da una Persona_2
meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è
sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Si osserva inoltre che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dai difensori delle parti non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali, atteso che la relazione medica in atti appare approfondita ed esaustiva, oltre che fondata su condivisibili argomentazioni di carattere medico -scientifico.
Conseguentemente, va riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per l'attribuzione della pensione di inabilità ex L. 118/71 dal 13/7/2018 (epoca della revoca ) fino al
1/2/2022 (data del decesso di ). Controparte_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione della metà, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dall e del riconoscimento del requisito sanitario solo in Pt_1 relazione alla pensione di inabilità, senza accompagnamento;
per il principio della soccombenza l va, invece, condannato al pagamento della restante metà delle spese del giudizio, che si Pt_1
liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 12/2/2021 nei confronti di , e con l'intervento n.q. di eredi di Controparte_1 Persona_1
e , così provvede: a)accoglie parzialmente l'opposizione dell , e per l'effetto Controparte_2 Pt_1
dichiara che si trovava nelle condizioni sanitarie previste dalla legge per la Controparte_1
concessione della pensione di inabilità ex L. 118/71 dal 13/7/2018 al 1/2/2022, senza necessità di accompagnamento;
b) condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, Pt_1
in tale ridotta misura, in complessivi euro 1500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese di lite;
d)pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Torre Annunziata, li 12/2/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco